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[AZA 0] 
H 187/00 Ge 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Cassina, cancelliera 
 
Sentenza del 12 gennaio 2001 
 
nella causa 
M.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Maurizio Morelli, Via Madonna di Loreto 2, Alvito, Italia, 
 
contro 
Cassa svizzera di compensazione, Avenue Edmond-Vaucher 18, Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Il 9 maggio 1957 il cittadino italiano residente in Italia M.________, nato il 15 agosto 1932, ha contratto matrimonio con V.________. Il matrimonio, dal quale è nata il 20 settembre 1963 la figlia P.________, è stato sciolto per divorzio per sentenza civile 6 dicembre 1972. Il 10 novembre 1975 M.________ si è risposato con F.________. 
M.________ ha lavorato in Svizzera dal 1956 al 1974 solvendo i regolari contributi AVS/AI di legge. 
Con decisione 1° febbraio 1999 della Cassa svizzera di compensazione, sostitutiva di un precedente atto del 28 ottobre 1998, con effetto a decorrere dal 1° settembre 1997 M.________ è stato posto al beneficio di una rendita ordinaria di vecchiaia oltre a completiva in favore della seconda moglie. La durata contributiva è stata fissata in 17 anni e due mesi, il reddito annuo medio determinante in fr. 34 974.- e la scala delle rendite applicabile nella 13. 
Veniva inoltre precisato che nella determinazione della prestazione era stato considerato l'accredito per compiti educativi e che conformemente all'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS i redditi conseguiti durante gli anni civili di matrimonio comune tra M.________ e la prima moglie V.________ venivano ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. 
 
B.- L'interessato, in seguito assistito dall'avvocato Morelli, è insorto alla Commissione federale di ricorso in materia di AVS/AI per le persone residenti all'estero. Contestava in sostanza la ripartizione dei redditi durante il periodo nel quale, dal 1966 al 1972, egli già era separato dalla prima moglie mediante atto di separazione consensuale sottoscritto il 21 dicembre 1966 e omologato giudizialmente. 
Argomentava che anche la separazione consensuale, non soltanto il divorzio, fa venir meno il diritto alla ripartizione dei redditi, precisando altresì che in Italia non è possibile ottenere una pronuncia di divorzio se non dopo almeno sei anni di separazione legale. Del resto, già nell'accordo di separazione la ex moglie aveva rinunciato agli alimenti. 
L'adita istanza giudiziaria, con pronunzia 21 marzo 2000, ha respinto le censure ricorsuali e confermato il provvedimento impugnato. 
 
C.- Con ricorso di diritto amministrativo a questa Corte M.________, sempre rappresentato dal suo legale, chiede l'annullamento della decisione della Cassa con conseguente elaborazione di un nuovo calcolo della rendita che segnatamente non consideri la ripartizione dei redditi con la prima moglie durante il periodo di separazione. 
Degli argomenti invocati sarà detto in seguito, per quanto necessario. 
Sia la Cassa svizzera di compensazione sia l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali propongono la reiezione dell'impugnativa. 
 
Diritto : 
 
1.- Secondo l'art. 36a cpv. 1 lett. b OG, applicabile in virtù del rimando operato dall'art. 135 OG, le sezioni del Tribunale federale delle assicurazioni, nella composizione di tre giudici, decidono all'unanimità, senza deliberazione pubblica di respingere un ricorso manifestamente infondato. È considerato tale il ricorso cha appare di primo acchito, sulla base di un esame sommario ma certo, privo di ogni possibilità di esito favorevole (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Vol. I, commento all'art. 36a, pag. 302). La decisione sarà motivata sommariamente. Se del caso, essa potrà far riferimento ai motivi dalla decisione impugnata o all'atto scritto di una parte o di un'autorità (art. 36a cpv. 3 OG; Poudret, op. cit. , pag. 306). 
 
2.- Nei considerandi della querelata pronunzia, alla quale si rinvia, i giudici commissionali hanno già esaurientemente esposto il disciplinamento legale applicabile in concreto. È opportuno comunque ribadire che secondo l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS i redditi che i coniugi hanno conseguito durante gli anni civili di matrimonio comune vengono ripartiti e attribuiti per metà a ciascuno dei coniugi. 
La ripartizione è effettuata se: 
 
a. entrambi i coniugi hanno diritto alla rendita; 
 
b. una persona vedova ha diritto a una rendita di 
vecchiaia; 
 
c. il matrimonio è sciolto mediante divorzio. 
 
Tale norma, introdotta dalla 10a revisione della LAVS entrata in vigore il 1° gennaio 1997, è applicabile anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997 in virtù della lett. c cpv. 4 delle relative Disposizioni transitorie per la quale, appunto, nel calcolare la rendita di vecchiaia da assegnare alle persone divorziate si applica l'art. 29quinquies cpv. 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997. 
 
3.- a) La prima autorità ricorsuale ha pure già compiutamente illustrato i motivi per i quali, in applicazione dell'esposta normativa legale, il provvedimento 1° febbraio 1999 contestato risulta incensurabile, rilevando testualmente: 
rimane ancora da esaminare la nozione, la cui interpretazione è contestata, di "matrimonio comune". Ora, malgrado le osservazioni presentate dal ricorrente, essa non può che essere interpretata come fatto dalla CSC. Infatti, se con matrimonio si fosse voluto intendere convivenza, il legislatore non avrebbe fatto altro che scegliere tale termine invece di quello realmente impiegato. Del resto, questa conclusione è confortata dalla versione tedesca e da quella francese dell'articolo, che non lasciano dubbi. Ciò che ha presumibilmente indotto in errore il ricorrente, è il fatto di aggiungere "comune" alla nozione di matrimonio. 
Ora l'aggettivo è volto a specificare che, in caso di matrimoni ripetuti di una persona, i redditi conseguiti durante ogni matrimonio vengono suddivisi solo fra i coniugi di quel momento. In altri termini, i redditi che un marito consegue durante il primo matrimonio vengono divisi con la prima moglie, i redditi conseguiti durante il secondo con la seconda moglie, e così via. Se il legislatore avesse omesso la precisazione con l'aggettivo "comune", avrebbe potuto verificarsi il caso in cui il secondo coniuge pretenda la suddivisione dei redditi conseguiti dal coniuge durante il suo primo matrimonio. Come visto, quindi, la scrivente Commissione federale di ricorso non può che confermare l'interpretazione data dalla CSC all'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS: il solo testo di legge è chiaro e non permette diversa conclusione. 
Per quanto concerne l'osservazione espressa in subordine dal ricorrente in sede di replica, si rileva che la CSC, nel proprio calcolo, non ha proceduto a dividere fra il M.________ e la V.________ solo i redditi conseguiti dal primo durante il loro matrimonio e fino alla pronuncia di divorzio da parte del giudice (6 dicembre 1972), bensì anche quelli conseguiti dalla seconda, come pure gli accrediti (reddito fittizio) per compiti educativi. Pertanto, la giusta pretesa del ricorrente in tal senso è già stata realizzata dall'amministrazione nella decisione qui impugnata. 
 
Per quanto riguarda la rinuncia agli alimenti operata dalla prima moglie, essa non pregiudica in alcun caso il calcolo della rendita di vecchiaia.. " 
 
b) Queste considerazioni devono essere fatte proprie da questa Corte, non senza ribadire che l'aggettivo "comune" utilizzato dall'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS vuole, forse per uno scrupolo di precisione, escludere la ripartizione dei redditi di eventuali altri matrimoni contratti dall'uno o dall'altro degli ex coniugi con terze persone. 
Va inoltre ancora ricordato che la giurisprudenza del Tribunale federale delle assicurazioni, seppur in un altro contesto, ha già avuto occasione di chiarire che l'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS fa formalmente riferimento allo stato civile del matrimonio (cfr. DTF 125 V 129). 
 
 
4.- Alle suesposte conclusioni non possono mutare le allegazioni invocate dal ricorrente nel suo gravame. 
È segnatamente privo di pertinenza l'argomento relativo alla portata dell'aggettivo "civili". "Anni civili", "années civiles" altro non è che l'equivalente del termine tedesco "Kalenderjahre". L'aggettivo "civili" qualifica quindi gli anni come anni di calendario e non, come vorrebbe l'insorgente, la convivenza come civile convivenza comune. 
 
D'altra parte, di nessun rilievo ai fini dell'applicazione della LAVS, segnatamente dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS, è l'atto di separazione consensuale - omologato giudizialmente - concluso il 21 dicembre 1966 dall'interessato con la prima moglie, prevedente tra l'altro la rinuncia da parte di quest'ultima agli alimenti. Tale accordo ha in effetto mera portata di diritto civile e non è in alcun modo idoneo a intaccare una normativa di diritto pubblico sancita dalla legislazione federale. 
A titolo abbondanziale si osservi infine che a prescindere dal fatto che l'accordo tra le parti riguarda unicamente la questione degli alimenti, il chiaro tenore dell'art. 29quinquies cpv. 3 LAVS non conferisce alle parti la facoltà di derogare alla norma relativa al riparto dei redditi conseguiti durante il matrimonio comune. 
 
 
5.- Per quanto precede, l'impugnativa si appalesa manifestamente infondata e deve essere respinta, mentre meritano conferma la pronunzia e la decisione querelate. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 36a OG in relazione con l'art. 135 OG
 
pronuncia : 
 
I. Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II. Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 12 gennaio 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
p. La Cancelliera :