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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.245/2004 /viz 
 
Sentenza del 22 dicembre 2004 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Escher, presidente, 
Meyer, Hohl, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
A.A.________, 
ricorrente, patrocinata dall'avv. Rinaldo Maderni, 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
sospensione dell'esecuzione, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
25 novembre 2004 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
La banca X.________ ha escusso B.A.________ sia con un'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare (n. xxx), sia con due esecuzioni in via di pignoramento (n. yyy e zzz), fondate su vaglia cambiari avallati dal debitore. 
2. 
Il 25 novembre 2004 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato irricevibile un ricorso con cui A.A.________ chiedeva la sospensione delle predette due esecuzioni in via di pignoramento fino a che l'opposizione interposta all'esecuzione n. xxx non sia stata definitivamente rigettata. L'autorità di vigilanza ha ritenuto che l'insorgente, moglie dell'escusso, non era legittimata a ricorrere perché non è parte nel procedimento e non dispone di alcun interesse degno di protezione. A titolo abbondanziale ha ricordato che l'esecuzione in via di realizzazione del pegno immobiliare e quelle in via di pignoramento sono indipendenti, motivo per cui l'eventuale impossibilità di poter continuare la prima non influenza la sorte delle altre due esecuzioni. L'autorità di vigilanza ha altresì rilevato che la tesi ricorsuale non veniva suffragata dalla citazione di una qualsiasi norma di legge. 
3. 
Con ricorso 10 dicembre 2004 A.A.________ chiede al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo, di annullare la sentenza dell'autorità di vigilanza e di riformarla nel senso che le esecuzioni n. yyy e n. zzz siano sospese fino al rigetto definitivo dell'opposizione interposta all'esecuzione n. xxx e che le domande di realizzazione emesse nelle prime due esecuzioni siano annullate. Afferma che sebbene le tre esecuzioni siano indipendenti, esse sono collegate perché promosse dal medesimo creditore, perché "i due crediti si coprono in buona parte", perché debitore è sempre il marito della ricorrente e perché l'oggetto pignorato è sempre il medesimo fondo su cui sorge l'abitazione coniugale. Sempre secondo la ricorrente, se la sentenza con cui il Pretore aveva respinto l'istanza di rigetto dell'opposizione nell'esecuzione in via di realizzazione del pegno verrà confermata anche dalle "istanze superiori" vi sarà un ribaltamento della situazione. Ella sarebbe inoltre legittimata a mettere in atto ogni mezzo per salvare l'abitazione coniugale e quindi anche a presentare un ricorso. A suo dire vi sarebbero pure ragioni pratiche che deporrebbero per una sospensione: qualora l'esecuzione in via di realizzazione del pegno dovesse venire annullata, la banca dovrebbe restituire le cartelle ipotecarie al marito e si creerebbe, nell'eventualità di una realizzazione del fondo, una situazione paradossale. 
4. 
La realizzazione di un fondo può unicamente essere differita se sono adempiuti determinati presupposti previsti dalla legge (vedi ad esempio i combinati art. 143a e 123 LEF o l'art. 141 LEF), atteso che la LEF contiene precisi termini entro i quali l'ufficio di esecuzione deve procedere ai pubblici incanti (art. 133 LEF). In concreto, la ricorrente non si prevale di alcuna possibilità di differimento prevista dalla legge, ma sostiene che le tre esecuzioni sarebbero collegate e fa dipendere la continuazione delle esecuzioni in via di pignoramento dall'ottenimento del rigetto dell'opposizione interposta nell'ambito dell'esecuzione in via di realizzazione del pegno. Così facendo ella misconosce che ogni esecuzione segue il suo corso ed è indipendente da eventuali altre esecuzioni, siano esse promosse dal medesimo o da un altro creditore. In queste circostanze, atteso che la motivazione abbondanziale della sentenza impugnata appare di primo acchito ineccepibile, non occorre esaminare le critiche dirette contro l'argomentazione principale della decisione cantonale, che nega la legittimazione ricorsuale della qui ricorrente. 
5. 
Da quanto precede discende che il ricorso, che rasenta la temerarietà, risulta manifestamente infondato e come tale va respinto. Con l'evasione del gravame la domanda di effetto sospensivo è divenuta caduca. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, al debitore (B.A.________), alla controparte (banca X.________), all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 22 dicembre 2004 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: