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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
1B_493/2022  
 
Decreto del 17 novembre 2022 
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Jametti, 
in qualità di giudice dell'istruzione, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Giuseppe Gianella, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Ufficio di Bellinzona, viale S. Franscini 3, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Carcerazione di sicurezza, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 23 agosto 2022 dal Giudice presidente della Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (17.2022.221). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
Con sentenza del 22 dicembre 2020, la Corte delle assise criminali ha riconosciuto A.________, cittadino italiano, autore colpevole di tentato omicidio intenzionale, commesso con dolo eventuale, per avere, l'11 aprile 2019, ad X.________, presso l'abitazione coniugale, tentato di uccidere la moglie B.________. L'imputato è inoltre stato riconosciuto autore colpevole di lesioni gravi, commesse a danno della moglie il 21 maggio 2012, lesioni semplici qualificate ripetute, infertele nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019, vie di fatto reiterate, commesse sempre nei confronti della moglie presso l'abitazione coniugale nel periodo dal 22 dicembre 2017 al giugno del 2018, e minaccia ripetuta per atti avvenuti nel periodo dal 22 dicembre 2013 al 10 aprile 2019. È stato dichiarato autore colpevole anche di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti. È stato condannato alla pena detentiva di sei anni e sei mesi e al pagamento di una multa di fr. 500.--. La Corte delle assise criminali ha contestualmente ordinato nei suoi confronti un trattamento stazionario ai sensi dell'art. 59 cpv. 3 CP e l'espulsione dal territorio svizzero per la durata di cinque anni. 
 
B.  
Con sentenza del 19 maggio 2022, la Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino (CARP) ha parzialmente accolto l'appello presentato da A.________ contro il giudizio di primo grado. Rilevato che i punti del dispositivo relativi alla condanna per le imputazioni di lesioni gravi, di lesioni semplici qualificate ripetute e di contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti ripetuta erano passati incontestati in giudicato, la CARP l'ha inoltre dichiarato autore colpevole di vie di fatto reiterate e di minaccia ripetuta. Lo ha per contro prosciolto dall'imputazione di tentato omicidio intenzionale per i fatti dell'11 aprile 2019, condannandolo alla pena detentiva di tre anni e sei mesi e a una multa di fr. 500.--. Ha inoltre ordinato la misura del trattamento ambulatoriale giusta l'art. 63 CP. Il 20 giugno 2022 il Procuratore pubblico (PP) ha impugnato questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale (causa 6B_803/2022). 
 
C.  
L'11 agosto 2022 A.________ ha presentato alla CARP un'istanza di scarcerazione. Con giudizio del 23 agosto 2022 il Giudice presidente della CARP l'ha respinta, mantenendo la carcerazione di sicurezza. 
 
 
D.  
Avverso questa decisione il 19 settembre 2022 A.________ inoltra un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concessogli il beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio, in via principale di ordinare la sua scarcerazione immediata e, in via subordinata, di annullare la sentenza impugnata e di ritornare gli atti alla CARP per nuovo giudizio. 
 
E.  
Nel frattempo, con scritto del 21 ottobre 2022, la CARP ha comunicato al Tribunale federale che il 10 ottobre 2022 il ricorrente ha presentato un'ulteriore domanda di scarcerazione, da essa accolta con sentenza del 18 ottobre 2022. 
 
F.  
Con sentenza 6B_803/2022 del 26 ottobre 2022, la Corte di diritto penale del Tribunale federale ha accolto il ricorso del PP, annullando, per quanto qui interessa, il dispositivo n. 2 della sentenza del 19 maggio 2022 della CARP relativo al proscioglimento dall'imputazione di tentato omicidio e quello n. 3 sulla commisurazione della pena. 
 
G.  
Invitati a esprimersi sulla portata della decisione di scarcerazione del 18 ottobre 2022 della CARP, il ricorrente sostiene che sussisterebbe ancora un interesse pratico e attuale alla disamina del gravame, mentre il PP lo nega. La CARP non si è pronunciata al riguardo. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con pieno potere cognitivo se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 148 V 265 consid. 1.1).  
 
1.2. Chi insorge al Tribunale federale deve avere un interesse pratico e attuale alla trattazione del ricorso, rispettivamente all'annullamento del giudizio impugnato. Questo interesse deve sussistere non soltanto quando è inoltrato il rimedio giuridico, ma anche al momento in cui il Tribunale federale statuisce sullo stesso (cfr. DTF 147 I 478 consid. 2.2; 144 IV 81 consid. 2.3.1 e rinvii; 141 II 14 consid. 4.4 pag. 29). Se l'interesse viene meno nel corso della procedura ricorsuale la causa diviene senza oggetto; se mancava già al momento del deposito del ricorso, lo stesso è inammissibile (DTF 142 I 135 consid. 1.3.1). Il Tribunale federale può tuttavia rinunciare eccezionalmente all'esigenza di un interesse pratico e attuale ed esaminare comunque il ricorso, allorché i quesiti sollevati si potrebbero ripetere in qualsiasi momento nelle stesse o in analoghe circostanze e un tempestivo esame da parte del giudice sarebbe pressoché impossibile; occorre inoltre che esista un interesse pubblico sufficientemente importante per risolverli (DTF 147 I 478 consid. 2.2; 140 IV 74 consid. 1.3.3), o qualora si tratti di censure inerenti alle condizioni di detenzione (sentenza 1B_549/2018 del 12 aprile 2019 consid. 3.4). Il ricorrente non pretende che queste eccezioni sarebbero realizzate in concreto. La citata esigenza serve a garantire che il Tribunale federale si esprima su questioni giuridiche concrete e non meramente teoriche, anche nell'interesse dell'economia processuale (cfr. DTF 141 II 307 consid. 6.2). Ne segue che, di massima, la persona che ricorre contro la sua carcerazione non dispone più di un interesse attuale quando, nel frattempo, è stata posta in libertà (art. 81 cpv. 1 lett. b LTF; DTF 137 I 296 consid. 4.2; CHRISTIAN DENYS, in: Commentaire de la LTF, 3aed. 2022, n. 14, 17 e 18 ad art. 81).  
 
1.3. Il ricorrente, che non si confronta con la prassi appena citata, si limita a osservare che avrebbe un interesse pratico e attuale a sapere se la scarcerazione avrebbe potuto intervenire già con la decisione impugnata. Aggiunge che anche con la sentenza 6B_803/2022 del 26 ottobre 2022 la sua pena definitiva non è ancora stata stabilita. Si porrebbe quindi il quesito di sapere "se una scarcerazione che non è motivata dall'espiazione dell'integralità della pena è conforme al diritto federale". Al suo dire non sarebbe infatti escluso che in seguito all'emanazione della decisione del 26 ottobre 2022 non sia stato emesso un ordine di arresto internazionale che potrebbe portarlo nuovamente in carcere.  
 
Ora, conformemente alla citata prassi, la decisione impugnata è chiaramente superata da quella della CARP del 18 ottobre 2022 e, a maggior ragione, dalla sentenza della Corte di diritto penale, che comporterà un sensibile inasprimento della pena inflitta al ricorrente. Quindi, anche nell'ipotesi di una successiva carcerazione del ricorrente, spetterebbe se del caso in primo luogo alla CARP, e non al Tribunale federale quale prima e unica istanza, pronunciarsi su un'eventuale nuova domanda di scarcerazione e semmai, considerate le mutate circostanze, sull'accennato teorico quesito. 
 
 
1.4. Giova sottolineare inoltre che, in applicazione del principio della buona fede processuale, spettava del resto in primo luogo al ricorrente informare il Tribunale federale dell'avvenuta scarcerazione. Presupposto per uno svolgimento celere e ottimale della procedura ricorsuale è infatti ch'esso sia informato dei diversi passi intrapresi dalle parti e dei procedimenti paralleli pendenti segnatamente dell'inoltro e dell'accoglimento di un'ulteriore domanda di scarcerazione (art. 5 cpv. 3 Cost.; DTF 137 IV 177 consid. 2.2).  
 
2.  
 
2.1. Il giudice dell'istruzione decide quale giudice unico circa lo stralcio dal ruolo delle cause divenute prive d'oggetto (art. 32 cpv. 2 LTF). Quando una lite diventa senza oggetto per le parti, il Tribunale federale, uditele, dichiara il processo terminato e statuisce con motivazione sommaria sulle spese, tenendo conto dello stato delle cose prima del verificarsi del motivo che termina la lite (art. 72 PC in relazione, per analogia, con l'art. 71 LTF).  
 
2.2. Nella sentenza del 23 agosto 2022 la CARP ha rilevato, rettamente, che l'esistenza di un giudizio di condanna rafforza l'esistenza di gravi indizi d'aver commesso un crimine o un delitto ai sensi dell'art. 221 CPP (DTF 139 IV 186 consid. 2.2.3 in fine; sentenza 1B_220/2020 del 26 maggio 2020 consid. 3.1), ciò che il ricorrente peraltro non contesta. Non si è espressa sul pericolo di fuga (art. 221 cpv. 1 CPP), sebbene nel gravame in esame il ricorrente precisi di voler raggiungere la madre, le sorelle e i fratelli in Italia, limitandosi a quello di recidiva (art. 221 cpv. 1 lett. c CPP), ammettendolo fondandosi su un'esauriente verifica di tale rischio, considerazioni condivisibili e alle quali si può rinviare.  
 
Al riguardo si può inoltre rilevare che anche nella decisione del 18 ottobre 2022 la CARP ha ribadito la sussistenza del pericolo di recidiva. Ha nondimeno considerato che secondo l'art. 212 cpv. 3 CPP la durata della carcerazione non può superare quella della durata della pena detentiva presumibile. Non ha tuttavia tenuto conto di un possibile inasprimento della pena da essa pronunciata, non reputando sufficientemente probabile che il ricorso del PP fosse accolto (cfr. sul tema DTF 143 IV 160 consid. 4.1 e rinvii). 
 
2.3. Il ricorrente osserva che durante la carcerazione avrebbe compiuto un percorso globalmente positivo. Riguardo all'accertata assenza di empatia nei confronti della vittima, adduce il suo disinteresse nei confronti della ex moglie dopo tre anni di detenzione e sottolinea che vuole "allontanarsi da un rapporto personale che lo aveva condotto a commettere vari reati", nonché il suo desiderio di ritornare in Italia presso la sua famiglia di origine. Insiste sul fatto che per la turba psichica di cui è affetto non sarebbe più necessario un trattamento stazionario per contenere il rischio di nuovi reati, essendo sufficiente un trattamento ambulatoriale. Al riguardo sottolinea che tutti i reati sono stati commessi soltanto nei confronti della ex moglie e all'interno delle mura domestiche. Visto che la vittima non è più sua moglie e ch'egli dopo la scarcerazione non ritornerà al domicilio coniugale, ne deduce che non vi sarebbero più motivi scatenanti la sua violenza, ritenuto che non avrebbe più alcun interesse a ricostruire un rapporto con lei. Minimizza la sua responsabilità rilevando che la violenza non è mai stata un elemento caratterizzante i suoi rapporti con terzi in generale, ma "solo" nei confronti della ex moglie. Aggiunge che concretamente non vi sarebbe la possibilità ch'egli possa incontrarsi con la ex moglie in un contesto domestico, ciò che "potrebbe essere problematico". Non si potrebbe quindi sostenere che la sicurezza della vittima sia seriamente minacciata: egli avrebbe tolto dal centro dei suoi interessi la ex moglie, "ovvero la persona che era in grado di generare dei sentimenti violenti all'imputato". Anche di fronte a questa visione tendenziosa della realtà da parte del ricorrente, che scarica in sostanza la colpa del suo agire sulla vittima, è a ragione che nella sentenza impugnata la CARP ha ritenuto una prognosi sfavorevole (DTF 143 IV 9 consid. 2.9. e 2.10). D'altra parte, ritenuto che il ricorrente sostiene d'avere un forte legame con il figlio, la possibilità ch'egli potrebbe avere ancora contatti con la ex moglie non può essere esclusa d'acchito. Se non fosse divenuto privo d'oggetto, il ricorso sarebbe quindi stato respinto.  
 
3.  
Ne segue che il ricorso è divenuto privo d'oggetto. Vista la situazione finanziaria del ricorrente, la domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio può essere accolta (art. 64 LTF). Non si prelevano pertanto spese giudiziarie a suo carico e l'avv. Giuseppe Gianella viene incaricato del suo gratuito patrocinio. A tale titolo la Cassa del Tribunale federale gli verserà l'indennità usuale per questa sede. 
 
 
Per questi motivi, la Giudice dell'istruzione decreta:  
 
1.  
La causa è stralciata dai ruoli in quanto divenuta priva di oggetto. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale è accolta. Al ricorrente viene designato quale patrocinatore l'avv. Giuseppe Gianella. La Cassa del Tribunale federale rifonderà a quest'ultimo un'indennità di fr. 1'500.--per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
 
 
4.  
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Ministero pubblico e alla Corte di appello e di revisione penale del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 17 novembre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
La Giudice dell'istruzione: Il Cancelliere: 
 
Jametti Crameri