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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_148/2022  
 
 
Sentenza del 27 ottobre 2022  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Maillard, Viscione, 
Cancelliera Durizzo. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni, 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 7 febbraio 2022 (35.2021.81). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Come impiegato di una carpenteria, A.________, nato nel 1976, era assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI). Il 4 maggio 2011, lavorando in un cantiere, egli è scivolato e ha picchiato la spalla destra. Si è sottoposto a un intervento in artroscopia il 15 febbraio 2012 e a un successivo intervento il 15 maggio 2013 (stabilizzazione con refissazione rispettivamente ristabilizzazione SLAP). L'INSAI ha assunto il caso e ha corrisposto le prestazioni di legge. Dopo la visita medico-circondariale del 16 dicembre 2014, l'INSAI ha chiuso il caso e ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere dal 1° febbraio 2015.  
 
A.b. Il 15 maggio 2019 A.________ ha annunciato una ricaduta. L'INSAI ha nuovamente assunto il caso. A.________ si è sottoposto a un'altra artroscopia il 18 febbraio 2020. L'INSAI ha chiuso il caso dopo la visita medico-circondariale dell'8 gennaio 2021 e ha sospeso il versamento delle indennità giornaliere dal 1° marzo 2021. Con decisione del 15 marzo 2021, confermata su opposizione il 14 settembre 2021, l'INSAI gli ha assegnato un'indennità per menomazione dell'integrità del 15 %.  
 
B.  
Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del Cantone Ticino con sentenza del 7 febbraio 2022 ha respinto, nella misura della sua ammissibilità, il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico, chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale e il riconoscimento del diritto a prestazioni relative alla ricaduta anche dopo il 1° marzo 2021. Inoltre egli domanda la rivalutazione dell'indennità per menomazione dell'integrità. 
 
Non sono state chieste osservazioni al ricorso. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. L'accertamento dei fatti può venire censurato solo se è stato svolto in modo manifestamente inesatto o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 e 105 cpv. 1 e 2 LTF). Se, tuttavia, il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale abbia violato il diritto federale confermando la chiusura del caso operato dall'assicuratore infortuni in data 1° marzo 2021, rifiutando una rendita e assegnando un'indennità per menomazione dell'integrità solo nella misura del 15 %. 
 
3.  
Nei considerandi della sentenza impugnata, il Tribunale cantonale ha esposto in modo dettagliato le norme legali e la prassi in materia, in particolare quelle concernenti la chiusura del caso nel momento in cui non c'è da attendersi un sensibile miglioramento della salute dell'assicurato (art. 19 cpv. 1 LAINF; DTF 134 V 109 consid. 4.1; RAMI 2005 U 557 pag. 388, U 244/04 consid. 3.1; sentenza 8C_736/2017 del 20 agosto 2018 consid. 2), il diritto a una rendita di invalidità (art. 18 cpv. 1 LAINF) e anche il valore probante riconosciuto soprattutto ai rapporti allestiti dai medici alle dipendenze di un'assicurazione (DTF 139 V 225 consid. 5.2; 135 V 465 consid. 4.4; 125 V 351 consid. 3b/ee; 122 V 157 consid. 1d). 
 
Si rileva altresì che ogni prestazione dell'assicuratore presuppone un nesso di causalità naturale e adeguata fra l'infortunio e il danno alla salute (art. 6 cpv. 1 LAINF). 
 
4.  
 
4.1. Secondo il Tribunale cantonale lo stato della spalla destra del ricorrente, ferita in occasione dell'infortunio del 4 maggio 2011, era (ri-) stabilizzato nel senso dell'art. 19 cpv. 1 LAINF il 1° marzo 2021, perché non poteva più essere sensibilmente migliorato tramite ulteriori terapie. Da quel momento il ricorrente è stato ritenuto inabile a esercitare la sua professione abituale, ma gli è stata riconosciuta una piena capacità lavorativa in attività sostitutive adeguate. Non si giungerebbe a una diversa conclusione nemmeno se il ricorrente fosse sottoposto a un ulteriore intervento chirurgico. Per questi motivi, la Corte cantonale ha confermato la decisione su opposizione del 14 settembre 2021 su tale punto. Inoltre la Corte cantonale ha constatato che, secondo il rapporto del medico di circondario dell'8 gennaio 2021, il ricorrente svolgendo un lavoro leggero e anche medio, adatto ai problemi della sua spalla destra, è da ritenersi abile in misura completa con rendimento completo e senza pause supplementari. Per quanto riguarda le conseguenze economiche, il Tribunale cantonale ha confermato il calcolo dell'opponente che si è riferito ai salari statistici secondo la Rilevazione svizzera della struttura dei salari (RSS) edita dall'Ufficio federale di statistica. Dal confronto dei redditi è risultato un grado d'invalidità del 2 % per il 2015 e del 3 % per il 2021. Infine, la Corte cantonale ha confermato anche l'indennità per menomazione dell'integrità del 15 % assegnata dall'opponente.  
 
4.2. Il ricorrente censura che la chiusura del caso non sarebbe giustificata perché era ancora inabile al lavoro al 100 % e per di più non sarebbe stato tenuto conto di diversi rapporti medici redatti da più di venti specialisti interpellati da cui sarebbe emerso particolarmente un'infiammazione di origine batterica. Il ricorrente richiede una perizia esterna o almeno una perizia di prova carico di lavoro ("Evaluation der funktionellen Leistungsfähigkeit", EFL).  
 
5.  
 
5.1. Non è ravvisabile e neanche dimostrato dal ricorrente che l'autorità cantonale avrebbe accertato i fatti giuridicamente rilevanti in maniera inesatta o violato le regole sul apprezzamento dei referti medici. Né il dott. B.________, né i medici della Clinica C.________ consultati dal ricorrente, come nemmeno il medico di circondario hanno prospettato un sensibile miglioramento della capacità di lavoro a seguito di un'ulteriore revisione chirurgica, comunque rifiutata dal ricorrente. Al contrario il dott. B.________ non ha potuto assicurare al ricorrente una percentuale molto alta di successo, tenuto conto di tutti gli antecedenti a questa spalla, tra cui un sospetto "infetto low grade", già presunto dai medici della Clinica C.________. Inoltre, egli non aveva altre proposte terapeutiche. Per questo motivo, il Tribunale cantonale ha confermato a ragione la chiusura del caso fondandosi sugli accertamenti del medico di circondario. Le obiezioni del ricorrente secondo cui il dott. B.________ ha attestato un'inabilità lavorativa del 100 % (v. consid. 5.2) e che le cure mediche sarebbero state interrotte a causa dell'ingiustificata chiusura prematura del caso non cambiano alcunché alle conclusioni tratte dalla Corte cantonale concernenti la chiusura del caso, perché in quel punto questi criteri non sono rilevanti.  
 
5.2. Per quanto attiene alla richiesta del ricorrente di una perizia EFL per determinare la sua capacità lavorativa, bisogna richiamare la prassi secondo la quale una tale analisi non è necessaria se esistono valutazioni mediche affidabili (SVR 2011 IV n. 6 pag. 17, 9C_1035/2009 consid. 4; SVR 2009 IV n. 26 pag. 73, 8C_547/2008 consid. 4.2; sentenza 8C_711/2016 dal 15 dicembre 2016 consid. 3.5). Il ricorrente non censura altri motivi che potrebbero far sorgere un minimo dubbio sull'affidabilità e sulla coerenza dei pareri dei medici interni dell'opponente. Secondo il Tribunale cantonale i disturbi cervicali sono stati causati da un infortunio che non è di pertinenza dell'INSAI. Per quel che riguarda l'artrosi acromio-clavicolare il Prof. D.________ non si è pronunciato sull'eziologia di quel problema. Per questo motivo, l'artrosi citata non può essere considerata di natura traumatica. La capacità lavorativa in attività adeguate constatata dal Tribunale cantonale sulla base degli accertamenti del medico circondariale non viola il diritto federale.  
 
5.3. Le conclusioni del Tribunale cantonale in merito alla limitazione nell'ambito lucrativo non vengono contestate dal ricorrente e meritano piena conferma.  
 
5.4. La richiesta di aumentare l'indennità per menomazione dell'integrità non è motivata. Su questo punto il ricorso non è pertanto ammissibile (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
6.  
Ne segue che il ricorso è manifestamente infondato. Nella misura della sua ammissibilità, esso deve essere respinto senza scambio di scritti secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 2 lett. a LTF
 
7.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 27 ottobre 2022 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Durizzo