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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2D_30/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 25 aprile 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Giudice presidente, 
Aubry Girardin, Kneubühler, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Mauro Belgeri, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona,  
Consiglio di Stato del Cantone Ticino,  
Residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
opponenti. 
 
Oggetto 
Permesso di dimora, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 26 febbraio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con sentenza del 26 febbraio 2014 il Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha respinto il gravame presentato da A.________, cittadina croata (1990), contro la risoluzione governativa del 27 febbraio 2013 che confermava la revoca del suo permesso di dimora pronunciata dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni ticinese il 23 agosto precedente. L'interessata, entrata in Svizzera nell'agosto 2011, aveva ottenuto il permesso di dimora in seguito al suo matrimonio, celebrato il 24 ottobre 2011 con il connazionale B.________ (1989), titolare di un permesso di domicilio. 
Premesso che l'autorizzazione litigiosa era scaduta il 23 ottobre 2012, motivo per cui la causa andava esaminata unicamente dal profilo del rifiuto del rinnovo della stessa, la Corte cantonale ha rilevato innanzitutto che dalle dichiarazioni convergenti dei coniugi risultava che avevano smesso di convivere nell'aprile 2012 e che volevano divorziare; l'insorgente non poteva quindi appellarsi all'art. 43 LStr (RS 142.20) per vedersi accordare il permesso in questione. Non avendo poi vissuto ininterrottamente in comunione domestica con il marito durante almeno tre anni, non poteva nemmeno invocare l'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, senza che occorresse vagliare se era adempiuta l'altra condizione cumulativa posta dalla norma. 
Esaminando in seguito se il prosieguo del soggiorno nel nostro Paese poteva fondarsi su gravi motivi personali, come ad esempio il fatto di essere stata vittima di violenza durante il matrimonio e/o se il reinserimento sociale nel paese d'origine risultava fortemente compromesso (art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr), il Tribunale cantonale amministrativo ha osservato che riguardo alle violenze fisiche e psichiche (schiaffi, pugni, minacce, tirate di capelli) che l'insorgente avrebbe subito da parte del marito a partire dal mese di marzo 2012, le stesse non erano state comprovate da un certificato medico, rapporto di polizia o denuncia penale a carico del consorte (cfr. art. 77 cpv. 6 OASA; RS 142.201). Per quanto concerne invece quanto accadutole il 20 dicembre 2012 - come risultava dalla lettera di dismissione e dal rapporto di segnalazione redatto dal Pronto soccorso dell'ospedale ove era stata visitata, era stata percossa e aveva subito un ematoma alla guancia sinistra a seguito di un pugno o di uno schiaffo (aggressione) - evento in seguito al quale aveva sporto denuncia penale contro il consorte per violenza domestica, la Corte cantonale ha osservato che, a prescindere dal fatto che il marito aveva contestato esserne l'autore, dagli atti emergeva che l'accaduto era stato considerato quale caso lieve di violenza nell'ambito della cerchia familiare: i problemi avuti con il consorte non raggiungevano pertanto l'intensità richiesta dalla prassi per permetterle di conservare il proprio permesso di dimora. 
Per quanto concerne invece la questione della reintegrazione sociale nel paese d'origine, i giudici ticinesi hanno osservato che vi era nata, vi aveva vissuto fino all'età di 20 anni, vi era stata scolarizzata, vi possedeva i principali legami sociali e culturali, oltre al fatto che là vivevano la maggior parte dei suoi parenti: premesse queste considerazioni, il suo reinserimento appariva senz'altro attuabile. Inoltre il suo soggiorno in Svizzera era stato di brevissima durata e non risultava che fosse particolarmente bene integrata (assenza di legami particolarmente intensi; difficoltà linguistiche). Riguardo infine al fatto che, in seguito alla separazione dal marito, non potrebbe più contare sulla famiglia e temeva la reazione del padre, la Corte cantonale ha rilevato che l'interessata, maggiorenne e titolare di un diploma di infermiera poteva vivere autonomamente nella sua regione d'origine o altrove nel proprio paese, senza dovere sottomettersi al capofamiglia. 
 
B.   
Il 9 aprile 2014 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso sussidiario in materia costituzionale, con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata e che venga prorogato il suo permesso di dimora. Censura la violazione degli art. 8 (parità di trattamento) e 9 (divieto dell'arbitrio; tutela della buona fede) Cost. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 137 I 371 consid. 1 pag. 372 e rinvio). 
 
2.  
 
2.1. La procedura ha preso avvio dalla revoca del permesso di dimora a suo tempo concesso alla ricorrente. Quando tale provvedimento è stato esaminato dalla Corte cantonale, detto permesso aveva però già perso di validità. Sennonché, dato che il giudizio governativo si era pronunciato anche sul diritto al rinnovo del permesso di soggiorno, il Tribunale cantonale amministrativo ha trattato la fattispecie sotto questo profilo (cfr. sentenza impugnata, consid. 1 pag. 3). Solo quest'ultimo aspetto è di conseguenza oggetto di giudizio (sentenza 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014, consid. 1).  
 
2.2. Giusta l'art. 113 LTF, il Tribunale federale giudica i ricorsi sussidiari in materia costituzionale interposti contro le decisioni cantonali di ultima istanza laddove non sia ammissibile il ricorso ordinario secondo gli art. 72 a 89 LTF. Come accennato, oggetto del contendere è una decisione con cui è stato rifiutato il rinnovo di un permesso di dimora. Conformemente all'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti i permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto.  
 
2.3. La ricorrente ritiene di avere un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, occorre pertanto ammettere il sussistere di un diritto, secondo quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare un ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rinnovo del permesso siano davvero rispettate è infatti questione di merito, che come tale dev'essere trattata (sentenza 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113). Poiché contro la sentenza impugnata è aperta la via ordinaria del ricorso in materia di diritto pubblico, il ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF) non entra in considerazione. L'impugnativa, presentata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) da persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) è quindi ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.4. Ciò non è invece il caso dei documenti allegati al gravame che configurano dei nuovi mezzi di prova, inammissibili ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF (DTF 135 V 194).  
 
3.  
 
3.1. La ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dall'art. 43 LStr, rispettivamente dall'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr. In merito a questi aspetti, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare ai pertinenti considerandi del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 4 segg. consid. 2 a 4.1).  
 
3.2. Ella fonda la sua argomentazione sull'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr, segnatamente ribadisce di essere stata vittima di violenza domestica da parte del consorte, ciò che sarebbe sufficiente per potere conservare il proprio permesso di dimora. Afferma che, per quanto concerne le violenze subite nei mesi di marzo e aprile 2012, non aveva all'epoca sporto denuncia penale per paura di ritorsioni e considera che il fatto che quanto accadutole nel dicembre 2012 sia stato definito un caso lieve sia irrilevante, trattandosi comunque di violenza domestica.  
Premesso che ogni tipo di violenza coniugale deve essere preso sul serio e condannato con fermezza (DTF 138 II 229 consid 3.2.1 pag. 232 seg. con ulteriori rinvii), occorre tuttavia non perdere di vista che l'obiettivo dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr è quello di impedire che una persona che subisce violenza debba sentirsi costretta a vivere più a lungo con il coniuge che ne è la causa, solo per paura di perdere il diritto al soggiorno in Svizzera (sentenza 2C_590/2010 del 29 novembre 2010 consid. 2.5 con rinvio al messaggio dell'8 marzo 2002 relativo alla legge federale sugli stranieri, nonché ai verbali dei dibattiti parlamentari ad essa relativi). Ora, oltre al fatto che le violenze fisiche e psichiche che la ricorrente avrebbe subito nei mesi di marzo ed aprile 2012 non sono comprovate, contrariamente all'esteso obbligo di collaborazione che le incombe in proposito (cfr. DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 p. 235; sentenza 2C_784/2013 dell'11 febbraio 2014 consid. 4.1), emerge dal giudizio contestato che ella non conviveva più da mesi con il consorte quando questi l'avrebbe aggredita nel dicembre 2012. Ma quand'anche si volesse da ciò prescindere va ricordato che, per prassi constante, la violenza coniugale - sia essa fisica o psichica (sentenze 2C_771/2013 dell'11 novembre 2013 consid. 3.1; 2C_1258/2012 del 2 agosto 2013 consid. 5.1; 2C_748/2011 dell'11 giugno 2012 consid. 2.2.1; 2C_155/2011 del 7 luglio 2011 consid. 4) - deve assumere una certa intensità (DTF 138 II 229 consid. 3.2.1 pag. 233; 136 II 1 consid. 5.3 pag. 4). Inoltre i maltrattamenti devono di principio avere un carattere sistematico dato che hanno per obiettivo di esercitare potere e controllo sulla vittima. Ora in concreto difetta sia l'intensità che la sistematicità richieste dalla giurisprudenza. 
 
3.3. Per quanto riguarda la reintegrazione sociale nel paese d'origine, l'art. 50 cpv. 2 LStr subordina in maniera esplicita il riconoscimento di un grave motivo personale al fatto che la stessa risulti fortemente compromessa. Altrimenti detto si tratta di esaminare se, nel caso di un rimpatrio, la reintegrazione dello straniero sia messa seriamente in discussione (sentenze 2C_788/2013 del 25 gennaio 2014 consid. 5.2.2 e rinvii). Le ragioni per le quali un simile motivo non può in concreto essere riconosciuto sono state compiutamente indicate nella querelata sentenza, alla quale può qui essere fatto sostanzialmente rinvio (cfr. decisione impugnata pag. 7 consid. 4.2.2). L'impugnativa si limita del resto a contrastarle con argomentazioni di carattere generico che, tenuto conto dell'obbligo di collaborazione e delle regole probatorie validi in questo ambito, non sono affatto sufficienti per metterle in discussione (DTF 138 II 229 consid. 3.2.3 pag. 235). Anche al riguardo il gravame, privo di pertinenza, va pertanto respinto.  
 
3.4. Infine, per quanto concerne le censure di violazione degli art. 8 e 9 Cost., le stesse non sono motivate (art. 106 cpv. 2 LTF) e sfuggono pertanto ad un esame di merito.  
 
3.5. Per i motivi illustrati, il ricorso, in quanto ammissibile, si avvera pertanto manifestamente infondato e va quindi respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
In quanto ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 25 aprile 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud