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[AZA 7] 
I 588/00 Ws 
 
IVa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Rüedi, Soldini, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 27 aprile 2001 
 
nella causa 
C.________, Italia, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
Michele Patuzzo, Lugano, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1007 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- Il cittadino italiano C.________, nato nel 1947, ha lavorato in Svizzera come frontaliere nel 1966, nel 1969, dal 1971 al luglio 1992 e di nuovo dall'aprile al dicembre 1994, da ultimo quale autista TIR presso la ditta di autotrasporti D.________, versando i contributi impostigli dall'assicurazione sociale svizzera. Ha cessato di lavorare il 15 dicembre 1994. In Italia, C.________ ha contribuito alle patrie assicurazioni sociali negli anni 1962, 1963 e 1964 nonché dall'ottobre 1992 all'aprile 1993 per 26 settimane come disoccupato. Non è titolare di una pensione italiana d'invalidità. 
In data 17 ottobre 1997 l'interessato ha presentato una domanda intesa al conseguimento di una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità, lamentando, come risulta dalla perizia medica 12 febbraio 1998 dell'INPS, una pregressa labirintite, una pregressa cheratite posttraumatica all'occhio destro e note di spondilartrosi. 
Esperiti gli accertamenti medici ed economici del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, con decisione 31 agosto 1999, presa dopo aver dato all'istante la facoltà di esprimersi sul progetto di decisione 11 novembre 1998, ha respinto la domanda per carenza di invalidità di rilievo. 
 
B.- C.________ è insorto con gravame 10 settembre 1999 alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo, implicitamente, il riconoscimento di una rendita d'invalidità. 
L'adita istanza giudiziale acquisì agli atti nuova documentazione medica e assegnò inoltre all'insorgente, sotto comminatoria d'irricevibilità, un termine per emendare l'impugnativa. C.________ vi provvide avvalendosi dell'assistenza dell'avv. Patuzzo, il quale in data 3 aprile 2000 prese posizione anche sulle osservazioni dell'amministrazione, riconfermando sostanzialmente la richiesta ricorsuale. 
Il 7 aprile 2000 la Commissione di ricorso ha dichiarato terminata l'istruttoria ed ha attribuito l'incarto per decisione alla Ia Camera. L'11 aprile seguente l'avv. 
Patuzzo chiese spiegazioni sul significato di detto scritto, senza però ottenere soddisfazione. 
Per giudizio 18 agosto 2000 la Commissione di ricorso ha respinto il gravame, considerando superfluo dirimere le apparenti divergenze d'opinione dei medici, poiché, anche ammettendo nell'ipotesi più favorevole all'insorgente un'invalidità di livello pensionabile dopo il 15 dicembre 1994, il diritto a prestazioni sarebbe sorto solo un anno più tardi e a quel momento l'interessato non sarebbe stato più in grado di soddisfare la condizione assicurativa. 
 
C.- Sempre assistito dall'avv. Patuzzo, C.________ interpone ricorso di diritto amministrativo a questa Corte. 
Chiede, in via principale, il riconoscimento di una rendita AI e, in via subordinata, l'annullamento della pronunzia citata con rinvio degli atti alla Commissione di ricorso per nuovo giudizio, in una diversa composizione, dopo ulteriore perizia. Degli argomenti ricorsuali si dirà, ove necessario, nei considerandi. 
Mentre l'amministrazione propone la reiezione del gravame, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si determina al riguardo. 
 
Diritto : 
 
1.- a) In ordine, il patrocinatore del ricorrente lamenta preliminarmente il mancato riscontro da parte della Commissione di ricorso alla richiesta di informazioni dell'11 aprile 2000, ravvisando in ciò arbitrio, violazione della buona fede, come pure lesione del diritto a ottenere una risposta tempestiva mediante decisione motivata e atteggiamento prevenuto dell'autorità giudicante. Si astiene tuttavia dal sollevare formalmente tali censure, tenuto conto dell'effetto devolutivo del ricorso e della latitudine di giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni. 
La questione non merita quindi di per sé ulteriore esame. 
 
b) A titolo meramente abbondanziale si può nondimeno ricordare che la risposta agli interrogativi posti emerge dalle norme di legge citate nello scritto della Commissione del 7 aprile 2000, segnatamente dall'art. 21 dell'Ordinanza 3 febbraio 1993 concernente l'organizzazione e la procedura delle commissioni federali di ricorso e di arbitrato, secondo cui il presidente della commissione o della camera, dopo aver raccolto le osservazioni, decide se il ricorso sarà giudicato, in qualità di giudice unico, da egli stesso o da un altro giudice autorizzato a questo scopo, oppure se la commissione giudicherà nella composizione di tre o cinque giudici (cpv. 1), dandone comunicazione alle parti e impartendo loro un breve termine, entro il quale presentare un'eventuale domanda di ricusazione (cpv. 3). Significando poi alle parti, in applicazione dell'art. 57 PA, che l'istruttoria era conclusa, l'autorità giudiziaria di prima istanza non ha fatto altro che comunicare, come suo dovere, che riteneva superflua - e quindi contraria ai principi di speditezza e semplicità che informano la procedura in materia di assicurazioni sociali (cfr. art. 69 LAI e 85 cpv. 2 lett. a LAVS) - l'assunzione di ulteriori prove. 
D'altra parte, secondo la costante giurisprudenza, se gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). 
 
 
In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito desumibile dall'art. 29 cpv. 2 Cost. (e in precedenza dall'art. 4 vCost. ; DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
 
c) Per quanto precede, sarebbe comunque quanto meno difficile ravvisare una qualsiasi violazione procedurale da parte dei primi giudici, non appena si consideri che essi si sono attenuti alle norme procedurali sopra citate e che, comunicando la conclusione dell'istruttoria, hanno significato, come meglio apparirà in seguito, l'inutilità dell'assunzione di ulteriori prove allo stadio attuale della vertenza. 
E ciò indipendentemente dalla sanatoria offerta dal presente gravame a eventuali violazioni d'ordine formale, nella misura in cui, concernendo l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative (compresa la loro restituzione), il potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata, con conseguente facoltà di scostarsi dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e dalle conclusioni delle parti (art. 132 OG; cognizione lata; DTF 121 V 366 consid. 1c, 120 V 448 consid. 2a/aa e sentenze ivi citate). 
 
2.- a) Premesso che, per costante giurisprudenza, il giudice delle assicurazioni sociali esamina la decisione amministrativa deferitagli sulla base della situazione di diritto esistente al momento in cui essa venne emanata, nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già correttamente esposto i presupposti che un cittadino italiano residente in Italia deve adempiere per aver diritto a una rendita dell'assicurazione svizzera per l'invalidità. 
 
b)È comunque opportuno ribadire che per aver diritto alla rendita medesima il cittadino italiano deve adempiere cumulativamente tre presupposti, ossia essere invalido ai sensi della legislazione svizzera (art. 4 e 28 LAI), aver versato contributi assicurativi all'AVS/AI svizzera durante un anno intero almeno (art. 36 cpv. 1 LAI) ed essere assicurato, all'insorgere dell'invalidità, o presso l'istituzione assicurativa elvetica (art. 6 cpv. 1 LAI), o presso le assicurazioni sociali italiane (art. 8 lett. b della Convenzione italo-svizzera del 14 dicembre 1962 relativa alla sicurezza sociale). 
Egli adempie quest'ultimo requisito quando sono stati versati contributi all'assicurazione obbligatoria, nella prosecuzione volontaria della stessa o nell'assicurazione facoltativa italiane (cifra 2 lett. a del Protocollo finale all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969 alla Convenzione italo-svizzera relativa alla sicurezza sociale). Esso è pure realizzato durante i periodi assimilati secondo le disposizioni della legislazione italiana (cifra 2 lett. b del Protocollo finale stesso) o nei periodi durante i quali egli ha diritto ad una pensione d'invalidità delle assicurazioni sociali italiane (art. 1 del Protocollo aggiuntivo all'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969). 
Secondo la giurisprudenza, il cittadino italiano è considerato iscritto alle assicurazioni sociali italiane se sono versati contributi all'assicurazione obbligatoria, volontaria continuata o facoltativa italiane prima del verificarsi dell'evento assicurato secondo il diritto svizzero o se sono stati accreditati e comprovati - sempre per il momento del verificarsi del rischio - periodi assimilati prima della resa della decisione amministrativa. Questa prassi intende impedire la costituzione con effetto retroattivo di un rapporto assicurativo quando già si è realizzato l'evento assicurato giusta il diritto svizzero (cfr. 
DTF 112 V 94 consid. 5, 109 V 180 consid. 2a). 
 
c) Vuol inoltre essere ricordato che i cittadini italiani che esercitano o che hanno esercitato un'attività lucrativa in Svizzera quali frontalieri e hanno versato contributi all'assicurazione sociale di questo Stato per almeno un anno nei tre anni immediatamente precedenti la realizzazione del rischio assicurato, sono assimilati agli assicurati secondo la legislazione svizzera per quanto concerne le rendite ordinarie d'invalidità (art. 3 cpv. 3 dell'Accordo aggiuntivo 4 luglio 1969, nella versione modificata dall'art. 9 del secondo Accordo aggiuntivo alla Convenzione, entrato in vigore il 1° febbraio 1982). 
 
3.- a) Nel caso in esame, i primi giudici hanno lasciato insoluta la questione di sapere se il ricorrente adempia le condizioni materiali poste dalla legge per aver diritto a una rendita d'invalidità. Si sono limitati a rilevare che le affezioni di cui soffre sono da considerare di carattere evolutivo e che pertanto il diritto alla prestazione assicurativa non potrebbe essere nato se non dopo un anno di carenza, conformemente a quanto disposto dall'art. 29 cpv. 1 lett. b LAI
Tale conclusione merita senz'altro conferma sia che le affezioni del ricorrente siano da configurare quale vera e propria vestibolopatia, sia invece quale semplice tremore funzionale-volontario, indipendentemente quindi da eventuali incertezze diagnostiche. In entrambe le ipotesi si tratta infatti indubitabilmente di malattie di lunga durata. 
 
Correttamente, perciò, i primi giudici hanno stabilito che il diritto alla rendita potrebbe essere sorto al più presto il 15 dicembre 1995, vale a dire un anno dopo la cessazione dell'attività lavorativa presso la ditta D.________. 
 
b) Nel periodo che va dal mese di dicembre del 1992 al mese di dicembre del 1995 (momento in cui potrebbe essere sorto, nell'ipotesi più favorevole, il diritto alla rendita), il ricorrente non adempiva il requisito assicurativo minimo richiesto dal diritto convenzionale. In questo lasso di tempo egli ha infatti soluto contributi AVS/AI, come risulta chiaramente dall'estratto del conto individuale, unicamente da aprile a dicembre del 1994, vale a dire per nove mesi. Non risultano per contro contributi registrati a suo favore oltre il mese di dicembre del 1994. 
Anche sotto questo profilo, dunque, il giudizio di primo grado appare del tutto corretto e merita tutela. 
 
4.- a) Vero è che il ricorrente sostiene che il contratto di lavoro con la ditta D.________ sarebbe rimasto in vigore fino al mese di luglio del 1995 e che pertanto fino a tale data il datore di lavoro sarebbe stato tenuto a versare i contributi. 
È appena il caso di rilevare che, conformemente all'art. 141 cpv. 1 OAVS, l'assicurato ha il diritto di esigere gratuitamente da ogni cassa di compensazione che tiene per lui un conto individuale un estratto delle registrazioni ivi fatte, con indicazione degli eventuali datori di lavoro, e che, secondo il cpv. 2 di questa norma, egli può contestare l'esattezza delle registrazioni presso la cassa di compensazione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento dell'estratto. La cassa di compensazione è tenuta a pronunciarsi con decisione impugnabile conformemente agli art. 84 segg. LAVS. 
 
 
b) Tale questione, così come quella dell'eventuale responsabilità del datore di lavoro che non avrebbe trattenuto e riversato i contributi come suo dovere, esulano dalla competenza del Tribunale federale delle assicurazioni e delle istanze inferiori che si sono pronunciate sulla fattispecie in esame. 
Dovesse ottenere la rettifica del proprio conto individuale, il qui ricorrente potrà se del caso chiedere la revisione del presente giudizio. 
 
c) È comunque il caso di rammentare che l'art. 6 OAVS, in cui è contenuta la definizione della nozione di reddito proveniente da attività lucrativa, prevede delle eccezioni, segnatamente al cpv. 2 lett. b, per le prestazioni di assicurazione in caso d'infortunio, malattia o invalidità. 
 
d) Va infine rilevato che gli ulteriori argomenti sviluppati dal patrocinatore del ricorrente costituiscono una critica che, per quanto legittima e condivisibile, non può che perorare la causa di una modifica della legge e, meglio, della Convenzione italo-svizzera, dei relativi atti aggiuntivi e protocolli. 
Occorre comunque precisare, come sottolinea l'Ufficio AI, che le competenti autorità hanno accolto de lege ferenda queste per altro note critiche, mosse alla normativa applicabile in casi come il presente, e che dal 1° gennaio 2001 la condizione assicurativa dell'art. 6 cpv. 1 LAI è stata soppressa. Le persone che prima di tale data non avevano diritto alla rendita in difetto della condizione assicurativa all'insorgere dell'invalidità, potranno chiedere un riesame dei loro diritti, tuttavia soltanto con effetto ex nunc, vale a dire a decorrere dall'entrata in vigore della modifica legislativa. 
 
e)A titolo ancor più abbondanziale si osserva che nel caso in esame, come d'altronde in molti altri, il ricorrente avrebbe potuto chiedere di versare dopo il rimpatrio, rispettivamente dopo la cessazione dell'attività lavorativa in Svizzera, contributi volontari nelle patrie assicurazioni. 
Al riguardo non può comunque essere rimproverato alcunché all'amministrazione svizzera, trattandosi di questione che riguarda semmai l'altro Stato contraente e le organizzazioni di tutela dei diritti dei lavoratori di quel Paese. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio federale 
 
 
delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 27 aprile 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IVa Camera : 
 
Il Cancelliere :