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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_564/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 agosto 2016  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Ursprung, Heine, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
patrocinato dall'avv. Fabio Taborelli, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Divisione assicurazione militare, Laupenstrasse 11, 3001 Berna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione militare (nesso di causalità), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 giugno 2015. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 3 luglio 2010 A.________, nato nel 1988, durante un esercizio dimostrativo sull'impiego di un laciamine nell'ambito di una giornata dei parenti nel quadro di un corso di scuola reclute, ha subito un trauma al ginocchio e al polso sinistri. L'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), agente come assicuratore militare, con decisione del 7 maggio 2014, confermata su opposizione il 2 marzo 2015, ha rifiutato il riconoscimento di responsabilità per i disturbi al polso sinistro. 
 
B.   
Il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto con giudizio del 17 giugno 2015 il ricorso contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale che il giudizio cantonale sia annullato e che sia accertato un nesso causale tra l'infortunio del 3 luglio 2010 e la rottura dell'osso scafoide, con conseguente condanna dell'INSAI a versare le prestazioni. In via subordinata postula l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa al Tribunale delle assicurazioni, affinché sia esperita una perizia giudiziaria e sia emesso un nuovo giudizio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto (art. 95 e 96 LTF). Se il ricorso riguarda, come in concreto, una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF); il Tribunale federale in tal caso non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). 
 
2.   
La circostanza che in queste controversie il Tribunale federale goda di un pieno potere di esame sui fatti, non significa tuttavia che vi sia anche la possibilità di addurre liberamente nuovi fatti e nuovi mezzi di prova (art. 99 cpv. 1 LTF; DTF 135 V 194). Invano il ricorrente presenta una valutazione eseguita il 25 giugno 2015 dal Prof. med. B.________, poiché tale prova poteva (e doveva) essere presentata nella procedura cantonale. Infatti, il ricorso al Tribunale federale non è finalizzato per presentare o offrire un mezzo di prova nuovo atto a dimostrare un fatto già allegato e non ritenuto tale dalla Corte cantonale (cfr. DTF 134 III 625 consid. 2.2 pag. 629; BERNARD CORBOZ, Commentaire de la LTF, 2a Edizione, 2014, n. 17 ad art. 99 LTF). 
 
3.   
Come in sede cantonale, anche dinanzi al Tribunale federale è controversa da un lato la responsabilità di cui all'art. 5 LAM dell'assicuratore militare in seguito all'incidente del 3 luglio 2010 e da un altro lato il diritto a prestazioni secondo l'art. 6 LAM in base a un riannuncio del 31 luglio 2013. 
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale delle assicurazioni, dopo aver richiamato la prassi sull'art. 5 LAM, ha illustrato gli accertamenti su cui si è fondato l'assicuratore, in modo particolare presentando ampi stralci del referto del Dr. med. C.________. Questo medico ha concluso per la cessazione del nesso di causalità alla fine del mese di settembre 2011. La Corte cantonale, a sostegno di questa analisi, ha evocato anche il parere del 15 settembre 2011 del Dr. med. D.________. Ha poi rimproverato ai Prof. med. E.________ e Dr. med. F.________ di non essersi confrontati con le osservazioni dei medici dell'assicuratore. I giudici cantonali hanno quindi escluso una responsabilità secondo l'art. 5 LAM. Quanto al nuovo annuncio del 31 luglio 2013, il Tribunale delle assicurazioni ancora ha richiamato le valutazioni del Dr. med. C.________, il quale ha escluso un obbligo prestativo dell'assicuratore militare. La Corte cantonale ha considerato che le valutazioni del 1° ottobre 2013 e del 26 febbraio 2014, come anche nella lettera del 31 luglio 2013, del Dr. med. D.________ non potessero confermare un nesso causale. Analoga conclusione per il certificato medico del 9 maggio 2012 emesso dal medesimo specialista. In conseguenza di ciò, è stata negata anche una responsabilità secondo l'art. 6 LAM.  
 
4.2. Il ricorrente contesta l'operato della Corte cantonale, la quale avrebbe adottato acriticamente le valutazioni dell'assicuratore. Censura la circostanza che non sia stata data alcuna portata alle valutazioni del Dr. med. E.________ il 20 e 25 marzo 2015 e dal Dr. med. F.________ il 25 marzo 2015). A torto tali referti sarebbero riferiti a un periodo successivo, poiché costituiscono elementi di accertamento retrospettivo. Le immagini avvalorerebbero peraltro la rottura traumatica. Il Dr. med. F.________ ha peraltro concluso come le fratture non siano recenti e siano da ricondurre probabilmente all'infortunio. Di ugual parere nel suo scritto del 26 febbraio 2014 sarebbe poi lo specialista dell'assicuratore. I giudici ticinesi avrebbero quindi dovuto ordinare il rinvio della causa all'assicuratore per l'esperimento di una perizia amministrativa, atteso che il Dr. med. C.________ non è uno specialista in chirurgia della mano, ma un internista e cardiologo.  
 
5.  
 
5.1. Nell'ambito del libero apprezzamento delle prove è in linea di principio consentito che l'assicuratore e il giudice delle assicurazioni sociali fondino la loro decisione esclusivamente su basi di giudizio interne dell'istituto assicuratore, il quale è parte solo dopo l'instaurazione della controversia giudiziale, mentre nella fase che precede la decisione è un organo amministrativo incaricato di attuare il diritto oggettivo (cfr. DTF 136 V 376 consid. 4 pag. 377 segg.). Per quanto riguarda l'imparzialità e l'attendibilità di simili prove, devono tuttavia essere poste esigenze severe (DTF 122 V 157). Per la giurisprudenza del Tribunale federale, nel caso in cui sussista anche il minimo dubbio sull'affidabilità e sulla concludenza dei pareri medici interni dell'assicurazione, occorrerà sottoporre l'assicurato a perizia medica esterna (DTF 135 V 465 consid. 4.4 pag. 469 seg.). Giova altresì ricordare che di principio deve essere considerato con la necessaria prudenza l'avviso dei medici curanti a causa dei particolari legami che essi hanno con il paziente (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3b/cc pag. 353), per cui, secondo esperienza comune, il medico curante tende generalmente, in caso di dubbio, a pronunciarsi in favore del proprio paziente in ragione del rapporto di fiducia che lo unisce a quest'ultimo.  
 
5.2. Le valutazioni mediche presentate dal ricorrente non si confrontano in alcun modo con le ampie valutazioni espresse dal medico incaricato dall'assicuratore. Si limitano ad addurre in maniera breve ed apodittica l'origine posttraumatica senza esprimersi sulla causalità infortunistica. I rapporti evocati dal ricorrente a supporto delle sue censure non sono atti a mettere in dubbio le conclusioni tratte dalla Corte cantonale. Una semplice differenza di opinioni tra medici non è ancora sufficiente (consid. 5.1) per scostarsi dalle risultanze operate prima dall'amministrazione e poi dal Tribunale delle assicurazioni. Non si può peraltro dedurre che sia stata dimostrata una causalità, poiché la rottura non emergeva dalla TAC (tomografia assiale computerizzata) citata nella disamina del 29 ottobre 2010 dal Dr. med. G.________ e da qui concludere secondo il grado della verosimiglianza preponderante che vi sia una causalità con l'incidente del 3 luglio 2010. Gli accertamenti dei giudici ticinesi non sono pertanto erronei.  
 
6.   
Ne segue che il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 22 agosto 2016 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi