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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.198/2005 /viz 
 
Sentenza del 21 ottobre 2005 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
X.________ S.A., rappresentata dall'amministratore unico A.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
comminatoria di fallimento, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 
14 settembre 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
Il 24 giugno 2005 sono state notificate alla Y.________ S.A. due comminatorie di fallimento destinate alla X.________ S.A. Quest'ultima ha impugnato le comminatorie di fallimento l'8 luglio 2005, lamentandosi in sostanza che i precetti esecutivi fatti spiccare dai creditori Z.________ S.A. e B.________ le siano stati notificati in via edittale. 
2. 
Con sentenza 14 settembre 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato tardivo il summenzionato ricorso. L'autorità di vigilanza ha rilevato che le comminatorie sono state notificate il 24 giugno 2005, mentre il rimedio è stato inoltrato unicamente l'8 luglio 2005. Ha ritenuto irrilevante che la Y.________ S.A. abbia trasmesso solo il 28 giugno 2005 le comminatorie di fallimento all'escussa. Quest'ultima non ha infatti contestato che gli atti esecutivi a lei destinati possano essere notificati alla Y.________ S.A. L'autorità di vigilanza ha poi indicato che una notifica edittale di un precetto esecutivo avvenuta senza che siano realizzate le condizioni di cui all'art. 66 LEF non è nulla, ma dev'essere contestata entro il termine ricorsuale di 10 giorni di cui all'art. 17 cpv. 2 LEF. Sempre secondo la sentenza cantonale, il debitore che viene a conoscenza di un atto esecutivo successivo a quello che ritiene irregolarmente notificato, può impugnare entrambi i provvedimenti, rispettando tuttavia il termine di ricorso che inizia a decorrere dalla notifica del secondo atto esecutivo. 
3. 
Con ricorso del 30 settembre 2005 la X.________ SA chiede al Tribunale federale di dichiarare irrita e nulla la pubblicazione sul foglio ufficiale cantonale del 31 maggio 2005, di riconoscere che essa è unicamente venuta a conoscenza delle comminatorie di fallimento il 28 giugno 2005 (data in cui la Y.________ SA le ha spedito tali documenti), di dichiarare nulle le due procedure esecutive o, in via subordinata di riconoscere il 4 luglio 2005 quale data di ricezione dei precetti esecutivi. La ricorrente sostiene innanzi tutto che la notifica dei precetti esecutivi non è avvenuta in modo conforme alla legge, atteso che essi "non sono stati portati in via K.________ ma in via Q.________" e non sono stati notificati al domicilio del suo amministratore unico. Essa afferma poi di non avere alcun rapporto con la Y.________ S.A., società che "non è assolutamente legittimata" a ricevere atti esecutivi per suo conto, e di non aver autorizzato l'Ufficio di esecuzione di effettuare notifiche alla predetta società. Lamenta infine che l'autorità di vigilanza non ha esaminato se i due creditori procedenti potessero validamente chiedere l'emissione di due precetti esecutivi per il medesimo credito. 
4. 
Giusta l'art. 79 cpv. 1 OG, l'atto di ricorso deve indicare le modificazioni della decisione impugnata che sono proposte, ed esporre in modo conciso le norme di diritto federale violate da tale decisione e in che consiste la violazione; non sono ammessi conclusioni, fatti, impugnazioni e mezzi di prova nuovi, che avrebbero potuto essere proposti nella procedura cantonale. Giova inoltre ricordare che la motivazione del gravame dev'essere contenuta nell'atto di ricorso medesimo, e non in rinvii ad altri atti (DTF 106 III 40 consid. 1), e che un ricorso la cui motivazione non soddisfa le esigenze legali è inammissibile (DTF 119 III 49 consid. 1). 
Nella fattispecie i requisiti previsti dalla suddetta norma sono rimasti in larghissima misura inadempiuti: il ricorso, che non menziona alcuna violazione del diritto federale, risulta infatti confuso, inconferente e fondato su fatti nuovi in contraddizione con quanto affermato in sede cantonale. Con il rimedio cantonale la ricorrente si lamentava infatti di un'irrita notifica edittale dei precetti esecutivi, mentre nel presente gravame essa afferma che essi sono stati portati in "via Q.________". Essa sostiene ora altresì di non aver alcun rapporto con la Y.________ S.A. e che questa non era abilitata a ricevere atti esecutivi per suo conto, mentre nell'impugnativa cantonale essa affermava addirittura che la citata società, che ha ricevuto la comminatoria, avrebbe pure potuto "ritirare il precetto visto che il desk è sempre occupato". Neppure le richieste ricorsuali sono chiare o motivate: la ricorrente nemmeno specifica a cosa si riferisse la pubblicazione sul foglio ufficiale che vorrebbe vedere dichiarata nulla e non spiega in alcun modo per quale motivo essa avrebbe preso conoscenza dei precetti esecutivi unicamente il 4 luglio 2005. Si può del resto rilevare che la ricorrente non nega che con il termine per impugnare le notifiche delle comminatorie di fallimento inizi pure a decorrere quello per attaccare la notifica dei precetti esecutivi. Ne segue che il presente ricorso non contesta in modo conforme ai requisiti legali la tardività del rimedio cantonale constatata nella sentenza impugnata e si rivela quindi, con riferimento a tale questione, inammissibile. 
5. 
Non esaminando se sia possibile spiccare due precetti esecutivi per il medesimo credito, l'autorità di vigilanza ha implicitamente reputato che un tale quesito avrebbe dovuto essere sollevato entro il termine ricorsuale, ritenuto scaduto. La ricorrente pare invece sostenere che qualora un creditore proceda in tal modo la seconda esecuzione sia nulla. Ora, se l'esecuzione fosse effettivamente inficiata di nullità, l'autorità di vigilanza avrebbe dovuto accertare questa circostanza anche nell'ambito di un ricorso tardivo. Nella fattispecie però i creditori ben potevano far spiccare un secondo precetto esecutivo: per costante giurisprudenza l'avvio di una seconda esecuzione per il medesimo credito è unicamente inammissibile se nel quadro della prima procedura il creditore ha già domandato la continuazione dell'esecuzione o ha il diritto di farlo (DTF 128 III 383 consid. 1.1 con rinvio). Che ciò non sia in concreto il caso risulta dallo stesso atto ricorsuale, in cui l'escussa afferma di aver con successo interposto opposizione ai precedenti precetti esecutivi. 
6. 
Da quanto precede discende che il ricorso, nella minima parte in cui risulta ammissibile, dev'essere respinto, perché manifestamente infondato. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
Comunicazione alla ricorrente, al patrocinatore delle controparti (Z.________ S.A. e B.________, patrocinati dall'avv. Corrado Cavalli,), all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 21 ottobre 2005 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: