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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
H 156/05{T 7} 
 
Sentenza del 16 gennaio 2007 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali Borella, giudice presidente, 
Leuzinger, Buerki Moreni, giudice supplente, 
cancelliere Schäuble. 
 
Parti 
C.________, ricorrente, rappresentato dall'avv. Fiorenzo Cotti, Largo Zorzi 12, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Cassa di compensazione del Cantone Ticino, Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio emanato il 29 agosto 2005 dal Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, Lugano. 
 
Fatti: 
A. 
A.a La ditta P.________ SA, con sede a S.________ fino al 26 febbraio 2002 e in seguito a M.________, è stata costituita il 3 febbraio 2000 e sciolta in seguito al fallimento pronunciato dalla Pretura del Distretto di L.________ tramite decreto del 27 maggio 2003. 
 
R.________ ne è stato amministratore unico dalla costituzione fino al 25 luglio 2002. C.________ ha disposto di procura individuale fino all'11 aprile 2002, mentre dal 14 agosto 2002 al 2 gennaio 2003, data delle dimissioni, ha ricoperto la carica di amministratore unico. 
A.b A partire dal quarto trimestre del 2001 la ditta, nonostante diversi solleciti e notifiche di precetti esecutivi da parte della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino (in seguito Cassa), ha omesso di versare i contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF, ad eccezione di quelli dovuti durante il primo trimestre del 2002. 
 
L'11/12 agosto 2002 il ristorante A.________, della cui gestione si occupava la ditta P.________ SA, ha subito atti vandalici. La X.________ Assicurazioni ha respinto la richiesta tendente al risarcimento dei danni patiti, ritenuto che solo il furto, di importo esiguo, non comprovato e comunque secondario ai vandalismi, era assicurato. 
A.c Mediante decisione del 7 ottobre 2004, confermata in data 28 febbraio 2005 in seguito all'opposizione presentata da C.________, rappresentato dall'avv. Erasmo Pelli, l'amministrazione lo ha condannato a versare fr. 11'595.80 a titolo di contributi paritetici AVS/AI/IPG/AD e AF non pagati fino al 30 settembre 2002 dalla ditta P.________ SA (recte: a titolo di risarcimento dei danni per i contributi non versati) solidalmente con R.________ per l'importo di fr. 4'457.75. 
B. 
Contro la decisione su opposizione C.________, patrocinato dall'avv. Fiorenzo Cotti, ha interposto ricorso al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino chiedendone l'annullamento. 
 
Con pronuncia 29 agosto 2005 il Vicepresidente della Corte adita ha respinto il gravame addebitando all'interessato grave negligenza nell'osservanza dei propri doveri di amministratore unico e ritenendolo quindi responsabile sia per il periodo precedente che per quello successivo alla sua nomina in questa veste. 
C. 
C.________, ancora patrocinato dall'avv. Cotti, interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007 integrato nel Tribunale federale), chiedendo in via principale l'annullamento del giudizio querelato; in via subordinata postula l'accoglimento del ricorso nel senso della condanna al versamento di fr. 4'457.75 in via solidale con R.________ e in via ancora più subordinata l'accoglimento del ricorso nel senso di un rinvio degli atti alla Corte di prime cure per completare l'istruttoria e pronunciare un nuovo giudizio. Dei motivi invocati si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
Chiamati a pronunciarsi sul gravame, la Cassa, l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali e R.________, interpellato in qualità di cointeressato, hanno rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
La legge federale sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110) è entrata in vigore il 1° gennaio 2007 (RU 2006 1205, 1241). La decisione impugnata essendo stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V [I 618/06] consid. 1.2). 
2. 
2.1 Qualora la lite non verta sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, questo Tribunale deve limitarsi a esaminare se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto violando norme essenziali di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2.2 Oggetto della controversia è il risarcimento dei danni per il mancato pagamento di contributi AVS/AI/IPG/AD e AF. Ora, per quel che riguarda questi ultimi contributi, essi attengono alla legislazione cantonale, per cui il loro esame sfugge al controllo giudiziale di questa Corte, la quale è legittimata a statuire unicamente circa gli oneri di diritto federale (DTF 124 V 146 consid. 1 e riferimenti). Nella misura in cui quindi la vertenza concerne danni addebitabili al mancato versamento di contributi riguardanti gli assegni familiari di diritto cantonale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile. 
3. 
Malgrado l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2003, della legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) del 6 ottobre 2000, in seguito alla quale sono state apportate diverse modifiche all'ordinamento in materia di assicurazione per la vecchiaia e i superstiti (LAVS e OAVS), nel caso in esame si applicano le disposizioni in vigore fino al 31 dicembre 2002 - il risarcimento dei danni per contributi paritetici non versati dal datore di lavoro riguarda infatti gli anni 2001 e 2002 - poiché da un punto di vista temporale sono di principio determinanti le norme (materiali) in vigore al momento della realizzazione dello stato di fatto che dev'essere valutato giuridicamente o che produce conseguenze giuridiche (DTF 129 V 4 consid. 1.2; per quanto attiene per contro alle disposizioni formali della LPGA, immediatamente applicabili con la loro entrata in vigore al 1° gennaio 2003, cfr. DTF 130 V 4 consid. 3.2). 
4. 
4.1 Nel caso in esame la Corte cantonale ha confermato la decisione su opposizione impugnata con cui la Cassa aveva condannato C.________, nella sua veste di amministratore unico della ditta P.________ SA, al risarcimento dei danni causatile dal mancato pagamento, da parte della ditta, degli oneri sociali dovuti nel quarto trimestre del 2001 e fino al 30 settembre 2002, pari globalmente a fr. 11'595.80. Secondo il Vicepresidente della Corte adita il fatto di aver assunto il mandato unicamente per porre rimedio alle conseguenze degli atti vandalici che avevano devastato l'esercizio pubblico gestito dalla ditta P.________ SA non esoneravano l'amministratore unico dallo svolgere tutti gli altri compiti spettantigli per legge. Inoltre tali atti erano intervenuti nell'agosto 2002, mentre il mancato pagamento dei contributi risaliva ad un periodo precedente e quindi non giustificavano il mancato ossequio dei propri obblighi. Non vi erano infine motivi validi che permettessero di procrastinare, in concreto, il pagamento dei contributi, in quanto non appariva accertato che differirne il pagamento fosse, secondo una valutazione ragionevole, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e nemmeno era assodato che il datore di lavoro potesse presumere di soddisfare entro breve termine la Cassa riguardo ad ogni suo credito. 
4.2 Dal canto suo l'interessato sostiene che il Tribunale di prime cure avrebbe commesso arbitrio e un manifesto errore di diritto; inoltre, avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento e violato il diritto di essere sentito per non aver assunto agli atti le prove richieste. In particolare egli ha precisato di aver assunto la carica di amministratore unico su richiesta dell'avv. Pelli, unicamente alfine di ottenere, da parte della competente assicurazione, il risarcimento dei danni causati dagli atti vandalici, per usufruire del fondo di solidarietà e, infine, per vendere l'inventario del ristorante e quindi soltanto allo scopo di ridurre il danno e rimborsare i creditori, non certo per continuare l'attività, già cessata in precedenza. Essendosi quindi il danno concretizzato prima dell'assunzione della carica da parte sua, la perdita non poteva in alcun modo essere considerata quale conseguenza di un suo comportamento negligente. Infine la Corte cantonale avrebbe ammesso la versione dei fatti così come da lui esposta, omettendo tra l'altro di accertare la qualifica di organo di fatto precedentemente all'assunzione della carica di amministratore, negandola pertanto implicitamente. 
5. 
5.1 Ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. le parti hanno diritto d'essere sentite. Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per l'interessato di esprimersi prima della resa di una decisione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedimento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quello di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 129 II 504 consid. 2.2, 127 I 56 consid. 2b, 127 III 578 consid. 2c, 126 V 130 consid. 2a; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., la cui giurisprudenza si applica anche alla nuova norma, DTF 126 I 16 consid. 2a/aa, 124 V 181 consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
 
Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla convinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza preponderante, e che ulteriori misure probatorie non potrebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assumere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 consid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una violazione del diritto di essere sentito conformemente all'art. 29 cpv. 2 Cost. (SVR 2001 IV no. 10 pag. 28 consid. 4b; cfr. riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost. DTF 124 V 94 consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
5.2 Un provvedimento è arbitrario e viola quindi l'art. 9 Cost. qualora disattenda gravemente una regola di diritto o un principio giuridico chiaro e indiscusso o contraddica in modo urtante il sentimento di equità. La violazione deve essere manifesta e riconoscibile di primo acchito. Non è ravvisabile arbitrio per il solo fatto che appaia concepibile o persino preferibile una soluzione diversa. Infine un provvedimento deve essere annullato se è arbitrario nel suo risultato - ma non quando solo i suoi motivi siano insostenibili - oppure ove esso non è motivato (DTF 129 I 9 consid. 2.1, 58 consid. 4, 127 I 41 consid. 2a, 56 consid. 2b, 70 consid. 5a, 126 I 170 consid. 3a; cfr., riguardo al previgente art. 4 cpv. 1 vCost., DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti). 
5.3 Nell'ambito dell'accertamento dei fatti e della valutazione delle prove inoltre il giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per censurare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è sufficiente che il ricorrente critichi semplicemente la decisione impugnata o che contrapponga a quest'ultima un proprio accertamento o una propria valutazione, per quanto essi siano sostenibili o addirittura preferibili. Egli deve bensì dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove da lui criticati sarebbero manifestamente insostenibili o in chiaro contrasto con la situazione di fatto, si fonderebbero su una svista manifesta o contraddirebbero in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 I 168 consid. 2a, 125 II 15 consid. 3a, 124 I 316 consid. 5a, 124 V 139 consid. 2b e riferimenti). 
5.4 Secondo la giurisprudenza, commette un abuso del potere di apprezzamento ai sensi dell'art. 104 lett. a OG, l'autorità che, pur rispettando i limiti di tale suo potere, si lascia guidare da considerazioni non pertinenti, estranee allo scopo della normativa applicabile o che viola principi generali del diritto, quali in particolare il divieto di arbitrio e della disparità di trattamento nonché le regole della buona fede e della proporzionalità (DTF 123 V 152 consid. 2 con riferimenti). Sussiste invece eccesso del potere di apprezzamento, sempre ai sensi dell'art. 104 lett. a OG, laddove l'autorità, anziché scegliere fra due soluzioni sostenibili, ne adotti una terza (DTF 116 V 310 consid. 2 e riferimenti). 
6. 
A proposito, in via preliminare, della presunta violazione del diritto di essere sentito, censura di natura formale che comporterebbe l'annullamento del giudizio impugnato, va posto in evidenza che la mancata assunzione agli atti dell'incarto della X.________ Assicurazioni rispettivamente la rinuncia dell'audizione quale teste dell'avv. Erasmo Pelli, debitamente motivate da parte della Corte di prime cure, non permette di ammettere tale contestazione, essendo da un lato la documentazione agli atti relativa a questo tema sufficiente per stabilire i fatti addotti, in particolare la mancata concessione del risarcimento danni in seguito agli atti vandalici e i motivi di tale conclusione. Dall'altro va precisato che la domanda di assunzione dei citati mezzi di prova dinanzi all'istanza cantonale è stata formulata in maniera del tutto generica. Il ricorrente ha pertanto omesso di dire quali elementi processualmente ammissibili avrebbe potuto indicare che già non fosse stato in grado di menzionare nelle memorie di causa o di produrre direttamente. Va quindi dato atto al primo giudice di aver motivato correttamente, nell'ambito del suo potere d'apprezzamento, la decisione di non far capo ai mezzi di prova offerti. Ne deriva che, contrariamente a quanto sostiene il ricorrente, in concreto non sussiste alcuna violazione del diritto di essere sentito, semmai solo negligenza da parte dell'interessato nella tutela dei suoi diritti procedurali (cfr. sentenza del 29 giugno 2006 in re J., H 97/04, consid. 3.3.1). 
7. 
7.1 Nei considerandi del querelato giudizio, cui si rinvia, il primo giudice ha già correttamente rilevato come il datore di lavoro sia tenuto al pagamento regolare dei contributi sociali e come, in caso di mancato versamento dei medesimi per grave negligenza, essi possano essere pretesi anche dagli organi della società anonima, precisando quali siano le norme legali e i principi di giurisprudenza applicabili in concreto. L'istanza precedente ha inoltre ricordato che la condizione essenziale dell'obbligo di risarcire il danno consiste, ai sensi del testo medesimo dell'art. 52 LAVS, nel fatto che il datore di lavoro, intenzionalmente o per negligenza grave, ha violato le prescrizioni e cagionato in tal modo un pregiudizio. 
 
Ai sensi della giurisprudenza si deve ammettere negligenza grave del datore di lavoro quando questi abbia trascurato di fare quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole posta nella stessa situazione. La misura della diligenza richiesta viene apprezzata secondo il dovere di diligenza che si può e si deve generalmente esigere, in materia di gestione, da un datore di lavoro della stessa categoria di quella cui appartiene l'interessato (DTF 112 V 159 consid. 4 e sentenze ivi citate). 
 
L'obbligo citato risulta in particolare accresciuto quando si tratta di un amministratore unico, ritenuto che quest'ultimo deve dar prova di tutta la diligenza necessaria alla corretta gestione degli affari sociali e che non è sufficiente l'ossequio della diligenza quam in suis (DTF 122 III 198 consid. 3a e riferimenti ivi citati). In proposito questa Corte ha pure avuto modo di affermare che gli obblighi di vigilanza e di diligenza di un amministratore unico sono da connotare con particolare rigore (DTF 112 V 3 consid. 2b). 
7.2 L'amministratore di una società anonima è responsabile del danno provocato alla cassa ai sensi dell'art. 52 LAVS a partire dal momento della sua entrata effettiva nel consiglio di amministrazione, indipendentemente dalla data d'iscrizione nel registro di commercio (DTF 123 V 172). Il nuovo amministratore risponde tuttavia in via solidale non soltanto dei contributi sociali correnti, ma pure del debito scaduto nel corso del periodo precedente alla sua entrata in funzione. Infatti, secondo giurisprudenza, il nuovo amministratore deve vegliare affinché vengano versati i contributi correnti e quelli scaduti e dovuti quando egli non era ancora in carica, in quanto vi è rapporto di causa effetto tra l'inazione dell'organo e il mancato pagamento dei contributi (DTF 119 V 407 consid. 4c; RCC 1992 pag. 269 consid. 7b). 
 
Nessuna responsabilità del nuovo amministratore secondo l'art. 52 LAVS è data per contro per il danno causato alla cassa di compensazione prima della sua entrata nel consiglio di amministrazione, nel caso in cui egli nulla poteva modificare, e meglio poiché la società anonima era già insolvente (DTF 119 V 401) rispettivamente indebitata al punto che i contributi risultavano irrecuperabili per motivi giuridici o di fatto (SVR 2002 AHV no. 10 pag. 24 consid. 4c/aa; Nussbaumer, Die Haftung des Verwaltungsrats nach Art. 52 AHVG, in: AJP 1996 pag. 1076). In tale ipotesi l'amministratore può unicamente fare in modo di non aggravare la situazione. 
8. 
Da un attento esame degli atti emerge che il ricorrente deve senz'altro rispondere anche dei contributi non pagati e già scaduti prima della sua entrata in carica, il 14 agosto 2002. Non è infatti provato in concreto con il grado della verosimiglianza preponderante, richiesto in materia di assicurazioni sociali (DTF 126 V 360 consid. 5b con riferimenti), che la società fosse già a quel momento insolvibile o a tal punto indebitata da ritenere i contributi irrecuperabili. 
 
Dagli atti risulta in particolare che R.________ ha rinunciato alla carica di amministratore nell'aprile 2002 (data delle dimissioni) e che in quel momento risultavano impagati unicamente i contributi del quarto trimestre del 2001. A dire dell'interessato, vi erano a quell'epoca difficoltà finanziarie tuttavia di natura passeggera. Tale circostanza è stata confermata dallo stesso C.________ che in data 14 agosto 2002, giorno dell'assunzione della carica di amministratore e posteriormente ai vandalismi subiti dal ristorante A.________, nei confronti dell'Ufficio cantonale del lavoro si è espresso in termini di "problemi di liquidità" che provocavano una certa "difficoltà a garantire gli stipendi" in quanto la cessazione dell'attività si sarebbe protratta per almeno un paio di mesi. In effetti l'ultimo salario ai dipendenti risultava essere stato versato nel luglio 2002. Alfine di far fronte ai danni materiali subiti dal ristorante A.________ sono stati inoltre ingaggiati degli artigiani, prima del conseguimento di un qualsivoglia risarcimento da parte della X.________ Assicurazioni. C.________ si è inoltre adoperato per ottenere un risarcimento, quantificato in fr. 100'000.-, dalla X.________ a copertura dei danni causati dagli atti vandalici e eventualmente alfine di vendere la società, il cui fallimento è stato però dichiarato soltanto il 27 maggio 2003, quando l'amministratore aveva già da tempo presentato le proprie dimissioni. 
 
Ne consegue che, malgrado si possa ritenere che la situazione finanziaria della società fosse tutt'altro che florida e che vi fosse carenza di liquidità, peggiorata dagli atti vandalici che hanno provocato una cessazione dell'attività, essa non era tuttavia senz'altro indebitata al punto da dover informare il giudice il quale avrebbe potuto dichiarare il fallimento - che è intervenuto quasi un anno dopo - conformemente a quanto previsto dagli art. 725 cpv. 2 e 725a CO
 
Poiché in simili circostanze, come già detto, l'amministratore doveva rispondere anche per i contributi scaduti prima della sua entrata in carica, era superfluo accertare se l'insorgente precedentemente alla sua nomina quale amministratore e nelle vesti di procuratore con firma individuale iscritto a registro di commercio andasse considerato organo della società (DTF 119 II 255, 117 II 441 consid. 2b, 571 consid. 3 e riferimenti; Nussbaumer, Les caisses de compensation en tant que parties à une procédure de réparation d'un dommage selon l'art. 52 LAVS, in: RCC 1991 pag. 402 seg.). 
9. 
9.1 L'art. 14 cpv. 1 LAVS prevede che i contributi del reddito proveniente da un'attività lucrativa dipendente sono dedotti da ogni paga e devono essere versati periodicamente - nel caso di specie trimestralmente - dal datore di lavoro insieme al suo contributo. Gli art. 34 segg. OAVS stabiliscono il modo di conteggio e di prelievo dei contributi. L'obbligo di conteggiare e versare i contributi da parte del datore di lavoro è un compito prescritto dal diritto pubblico. A tale riguardo, questa Corte ha più volte ricordato che il venir meno a tale dovere costituisce una violazione di prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il risarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a e sentenze ivi citate). 
 
Tenuto conto della situazione concreta della ditta, così come descritta, si può ritenere che il ricorrente ha omesso di compiere quanto doveva apparire importante a qualsiasi persona ragionevole nell'ambito delle incombenze riconducibili alla funzione di amministratore unico di una società anonima. In effetti, anche alla luce della formazione professionale di cui dispone (diplomato SSQEA [Scuola Superiore per i Quadri dell'Economia e dell'Amministrazione]), per cui egli doveva essere al corrente dei principi reggenti la responsabilità del datore di lavoro in caso di mancato pagamento dei contributi e quella sussidiaria dell'organo che agisce a suo nome, così come delle dimissioni del precedente amministratore, rispettivamente della situazione finanziaria precaria della società, la cui sopravvivenza dipendeva apparentemente dall'ottenimento di un risarcimento dei danni, avrebbe dovuto esaminare più a fondo la fattispecie prima di accettare l'incarico rispettivamente presentare immediatamente le proprie dimissioni. 
 
In effetti non risulta in concreto che vi fossero speciali circostanze atte a legittimare il datore di lavoro a non versare i contributi o a scusarlo dal procedervi (DTF 108 V 186 consid. 1b e 193 consid. 2b; cfr. pure DTF 121 V 244 consid. 4b). Solo se fossero stati dimostrati motivi di giustificazione, rispettivamente di discolpa, l'obbligo del datore di lavoro e dei suoi organi responsabili di risarcire il danno alla cassa avrebbe potuto essere negato, e di conseguenza sarebbe decaduto (DTF 108 V 187 consid. 1b). 
 
Al riguardo questo Tribunale ha ripetutamente affermato, a proposito della scelta di differire il pagamento dei contributi paritetici, che essa deve essere, in primo luogo, obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della società e che, in secondo luogo, il datore di lavoro deve poter oggettivamente presumere di soddisfare entro breve termine - nel senso di pochi mesi e non di anni - ogni suo credito nei confronti della cassa (DTF 116 II 541 consid. 5a, 108 V 188; sentenza del 14 febbraio 2006 in re G., H 79/05, consid. 5.4). 
 
In particolare la prassi nega l'esistenza di un tale motivo di discolpa se la mora nel pagamento dei contributi paritetici è divenuta cronica e non riconducibile a difficoltà finanziarie o di liquidità momentanee e quindi la scelta di differire il versamento dei contributi alle assicurazioni sociali non poteva considerarsi obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta, né il datore di lavoro era legittimato a ritenere di poter soddisfare entro termini ragionevoli la cassa (DTF 108 V 188; RCC 1992 pag. 261 consid. 4b; sentenza dell'11 ottobre 2004 in re T., H 180/03, consid. 4.2.1.2). 
 
Il motivo di discolpa infine deve esistere durante il lasso di tempo in cui i contributi impagati avrebbero dovuto essere versati (RCC 1986 pag. 236 consid. 5b). 
9.2 In concreto è vero da un lato che il caso in esame è molto meno grave di quelli elencati nel giudizio impugnato, in cui il mancato pagamento cronico durava da anni, non soltanto da alcuni mesi. In effetti in casu dopo il mancato versamento dei contributi dell'ultimo trimestre del 2001, è intervenuto il pagamento dei contributi del primo trimestre del 2002 ed in seguito è stato omesso il pagamento di due successivi trimestri, quindi la violazione delle disposizioni sul pagamento dei contributi non è durata neppure un anno. 
 
Inoltre si potrebbe di primo acchito ritenere che l'amministratore poteva presumere di versare entro breve tempo i contributi, visto che il risarcimento da lui chiesto appariva piuttosto ingente poiché quantificato in fr. 100'000.-; tuttavia da un'attenta lettura dello scritto in cui la X.________ Assicurazioni preannuncia il proprio rifiuto di risarcire il danno risulta che il ristorante era assicurato solo in caso di furto - che in concreto era stato di importo esiguo, quantificato tardivamente in fr. 1'500.- e quindi contestato -, non tuttavia in caso di atti vandalici. Tale circostanza era, secondo la generale esperienza della vita, facilmente accertabile - soprattutto alla luce della formazione di cui dispone il ricorrente e del fatto che non ha contestato in seguito il rifiuto - tramite una semplice lettura del contratto. 
 
In simili circostanze quindi se procrastinare il pagamento dei contributi poteva risultare obiettivamente indispensabile per la sopravvivenza della ditta, l'amministratore alla luce della situazione assicurativa non poteva in alcun modo obiettivamente presumere di poter soddisfare entro breve termine ogni suo credito nei confronti della Cassa. 
 
L'unica soluzione perciò era, in concreto, presentare immediatamente le proprie dimissioni. Ciò che del resto l'insorgente ha fatto anche se tardivamente, rinunciando all'incarico ancor prima di ricevere per iscritto la risposta negativa provvisoria da parte della X.________ in relazione al richiesto risarcimento dei danni. 
9.3 Visto quanto sopra, il ricorrente non può respingere l'addebito di grave negligenza mossogli dal primo giudice in conformità ai principi giurisprudenziali sviluppati da questo Tribunale (cfr. per es. sentenze del 27 gennaio 2003 in re C., H 93/01, consid. 3.4.3 in fine, 13 novembre 2001 in re M., H 210/01, consid. 3, 1° giugno 2001 in re V., H 51/01, consid. 2b) avvalendosi di motivi di discolpa, sia per il periodo precedente che per quello successivo alla sua entrata in carica. 
10. 
In conclusione, C.________ dev'essere considerato responsabile per il mancato pagamento dei contributi sociali dovuti dalla ditta P.________ SA nel quarto trimestre 2001 e fino al settembre 2002, pari a fr. 11'595.80 come stabilito nel giudizio impugnato, e di conseguenza dev'essere condannato a risarcire il danno subito dalla Cassa, relativamente ai contributi di diritto federale. 
11. 
Non trattandosi in concreto di una lite avente per oggetto l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, la procedura non è gratuita (art. 134 OG a contrario). Le spese processuali, che seguono la soccombenza, devono pertanto essere poste a carico del ricorrente (art. 135 in relazione con l'art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
In quanto ricevibile, il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie, fissate in fr. 1'100.-, sono poste a carico del ricorrente e saranno compensate con le garanzie prestate da quest'ultimo. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a R.________. 
Lucerna, 16 gennaio 2007 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il giudice presidente: Il cancelliere: