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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
9C_369/2018  
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2018  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Meyer, giudice presidente, 
Parrino, Moser-Szeless, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, Italia, 
patrocinato dall'avv. Corinne Koller Baiardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità (rendita d'invalidità; revisione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo federale, Corte III, del 27 marzo 2018 (C-5073/2015). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________, cittadino italiano nato nel 1978, attivo in Svizzera dal 1994 come frontaliere in qualità di muratore diplomato, ha presentato a fine dicembre 2010 una domanda di prestazioni AI, lamentando affezioni alla schiena. Esperiti gli accertamenti medico-amministrativi del caso, che hanno permesso di concludere per una completa inabilità lavorativa nell'attività abituale e di una capacità del 50% in attività rispettose dei limiti funzionali, con decisione del 28 novembre 2011, l'Ufficio assicurazione invalidità del Cantone Ticino (di seguito UAI) gli ha riconosciuto una rendita intera d'invalidità dal 1° luglio 2011.  
 
A.b. La revisione avviata d'ufficio nel marzo 2012 ha constatato una situazione sostanzialmente invariata, con la conseguente pronuncia del 3 agosto 2012 di continuazione del diritto a una rendita d'invalidità intera.  
 
A.c. Nell'ambito di una seconda procedura di revisione promossa d'ufficio nell'agosto 2013, l'UAI ha esperito una perizia pluridisciplinare - con consulti in medicina interna, in neurologia, in reumatologia e in psichiatria - del 23 maggio 2014 ad opera del Servizio Accertamento Medico (SAM) di Bellinzona. L'UAI ha in seguito preso atto dei riscontri di un'agenzia investigativa su incarico dell'Axa Winterthur, assicuratore LPP, sottoponendoli sia ai consulenti del SAM, come pure ai propri medici del Servizio Medico Regionale TI/GR (SMR). Accertato un miglioramento sensibile dello stato di salute e un incremento della capacità lavorativa, con decisione del 17 giugno 2015 l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAIE) ha soppresso la rendita d'invalidità con effetto dal 31 luglio 2015.  
 
B.   
A.________ si è rivolto il 20 agosto 2015 al Tribunale amministrativo federale, al quale ha chiesto di annullare la decisione amministrativa e ripristinare il diritto alla rendita intera. 
Con giudizio del 27 marzo 2018 il Tribunale amministrativo federale ha respinto il gravame. 
 
C.   
A.________ inoltra un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale in data 9 maggio 2018 (timbro postale) chiedendo, in via principale, il ripristino della rendita d'invalidità intera con effetto dal giorno della sua sospensione. In via subordinata, il ricorrente sollecita il rinvio dell'incarto all'autorità inferiore o all'amministrazione per complemento istruttorio e nuova decisione. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, tenuto conto dell'onere di allegazione e motivazione imposto dall'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il cui mancato rispetto conduce all'inammissibilità del gravame (art. 108 cpv. 1 lett. b LTF), esso considera di regola solo gli argomenti proposti nell'atto di ricorso (DTF 140 III 86 consid. 2 pag. 89 con riferimenti). Quanto ai fatti, in linea di principio il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF) e vi si può scostare solo se è stato effettuato in modo manifestamente inesatto (cfr. DTF 140 III 16 consid. 2.1 pag. 18, rispettivamente 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62 seg.) o in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.   
 
2.1. La lite si iscrive nel quadro di una procedura di revisione secondo l'art. 17 LPGA e porta sulla soppressione, con effetto dal 31 luglio 2015, della rendita d'invalidità intera concessa al ricorrente dal 1° luglio 2011. Avuto riguardo alle censure sollevate nel gravame, contestato è segnatamente il miglioramento dello stato di salute che ha portato all'incremento della capacità lavorativa nel periodo di riferimento intercorso tra la decisione del 28 novembre 2011, con cui è stato riconosciuto il diritto alla rendita intera, e la decisione di soppressione impugnata del 17 giugno 2015 (l'esito della prima procedura di revisione è inconferente, non essendo stato eseguito alcun esame materiale).  
 
2.2. Il giudizio impugnato espone correttamente le norme legali e la prassi in materia, rammentando in particolare la nozione d'invalidità (art. 4 cpv. 1 LAI in relazione con gli art. 4-6 LPGA) e la sua determinazione (art. 28a LAI e art. 16 LPGA), i presupposti e gli effetti della revisione di una rendita d'invalidità (art. 17 LPGA; art. 88 a e 88 bis cpv. 2 lett. b OAI; DTF 133 V 108 consid. 5 pag. 110 segg. e 130 V 343 consid. 3.5 pag. 349 con riferimenti), i compiti del medico al fine di tale valutazione, il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (cfr. DTF 125 V 351 consid. 3 pag. 352 seg., cfr. pure DTF 137 V 210; 135 V 465). Particolare attenzione è stata rivolta alle misure di sorveglianza degli assicurati (art. 59 cpv. 5 LAI; DTF 143 I 377 consid. 4 e 5 pag. 384 segg. e sentenza 61838/10 delle Corte europea dei diritti dell'uomo [CorteEDU] nella causa Vukota-Bojic contro Svizzera del 18 ottobre 2016). A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione.  
 
3.   
 
3.1. Accertata la legittimazione dell'uso del materiale d'osservazione, come pure delle valutazioni mediche che ne sono susseguite, il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto, dopo disamina dei documenti medici agli atti - ivi incluso il rapporto del prof. dott. B.________ del 25 agosto 2015- il miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa del ricorrente, confermando cosi la decisione di soppressione della rendita intera d'invalidità con effetto dal 31 luglio 2015.  
 
3.2. Il ricorrente contesta sostanzialmente l'avvenuto miglioramento dello stato di salute e della capacità lavorativa. Egli disapprova l'uso del materiale di sorveglianza raccolto dall'assicuratore LPP, come pure sul piano medico rimprovera al Tribunale amministrativo federale la manifesta omissione, rispettivamente le conclusioni superficiali relative al rapporto del prof. dott. B.________ del 25 agosto 2015 - che avrebbe posto una chiara diagnosi d'invalidità al 100% come muratore - trasmessogli pendente causa, in concreto il 5 ottobre 2015.  
 
4.   
 
4.1. Il ricorrente critica la ponderazione degli interessi alla base dell'utilizzo delle prove illecite acquisite con la sorveglianza, ritenendola una soluzione non adeguatamente garantista dei diritti costituzionali. A suo dire una restrizione dei diritti fondamentali in base al diritto interno è possibile solo rispettando in modo scrupoloso le condizioni cumulative imposte dall'art. 36 Cost.  
 
4.2. Come accertato dal Tribunale amministrativo federale, la giurisprudenza si è già determinata sulla questione. In materia di sorveglianza di un assicurato, il Tribunale federale, alla luce della giurisprudenza europea (caso Vukota-Bojic, cfr. consid. 2.2), ha avuto modo di ribadire che si tratta di prove illecite, che possono però essere usate a determinate condizioni, stabilite conformemente al diritto svizzero. In particolare nella DTF 143 I 377 la Corte federale ha precisato che, anche se la sorveglianza realizzata nell'ambito di una procedura dell'assicurazione per l'invalidità è sprovvista di base legale adeguata - l'art. 59 cpv. 5 LAI non è sufficientemente chiaro e dettagliato - e viola così il diritto al rispetto della vita privata previsto all'art. 8 CEDU e all'art. 13 Cost., il materiale probatorio che ne risulta può però essere utilizzato nella misura in cui è stato acquisito nel rispetto di talune condizioni (DTF 143 I 377 consid. 4 e 5 pag. 384 segg.; sentenze 9C_243/2018 dell'11 settembre 2018 consid. 4.1.2 e 9C_342/2017 del 29 gennaio 2018 consid. 5 con riferimenti). L'osservazione, avviata sulla base di sospetti giustificati, deve avvenire in luoghi pubblici, senza che l'assicurato abbia subito una qualsivoglia influenza, di modo che vi sia un pregiudizio relativamente moderato, escludendo così sorveglianze sistematiche o costanti (cfr. sentenza 9C_218/2018 del 22 giugno 2018 consid. 4.1 con riferimenti). È necessario procedere a una ponderazione dell'interesse privato dell'assicurato alla protezione della sua sfera privata con quello pubblico volto a impedire una frode all'assicurazione (cfr. sentenza 9C_88/2018 del 30 maggio 2018 consid. 4.2.1). Inoltre affinché le risultanze di una sorveglianza possano costituire una base valida per accertare lo stato di salute e le sue ripercussioni sulla capacità lavorativa di un assicurato, si deve sottoporre tale documentazione a un medico (cfr. DTF 137 I 327 consid. 7.1 pag. 337 con riferimenti).  
 
4.3. Dagli accertamenti del Tribunale amministrativo federale emerge che la decisione di sorvegliare il ricorrente si fondava su dubbi giustificati, in particolare in relazione all'accentuazione dei disturbi al rachide lombare. In effetti, il ricorrente pur continuando a lamentare i medesimi disturbi mostrava una certa riluttanza, rispettivamente si rifiutava di intraprendere i trattamenti terapeutici proposti. La sorveglianza è stata effettuata concretamente per quattordici giorni suddivisi in cinque fasi su un arco temporale di un anno e mezzo, con osservazioni oscillanti dalle quattro alle dieci ore al giorno in attività rilevate esclusivamente in luoghi pubblici. L'ingerenza nella sfera privata può essere pertanto ritenuta marginale e si può escludere un pedinamento sistematico, rispettivamente costante. I rilevamenti del pedinamento sono stati in seguito valutati dai medici, sia i periti del SAM che quelli del SMR.  
Dal canto suo il ricorrente si limita a ritenere troppo lungo un pedinamento di circa due anni, omettendo di considerare che in realtà si tratta di quattordici giorni su tale arco di tempo. Questo periodo di osservazione non è continuo ed è intervallato da fasi durante le quali non vi è stata alcuna misura di sorveglianza. Inoltre egli afferma in maniera apodittica, senza alcuno riscontro oggettivo, che gli investigatori avrebbero interagito con lui, in quanto avrebbero riportato informazioni molto personali, omettendo però di menzionare quando e in quale forma tale interazione avrebbe avuto luogo e senza specificare quali sarebbero state le informazioni riferite. Il ricorrente aggiunge pure che vi è stata un'interazione dell'agenzia investigativa in incognito che lo avrebbe spinto a compiere determinati atti, omettendo anche in questo caso di specificare in che maniera e di quali atti si tratta. Non può dunque essere seguita la conclusione del ricorrente, secondo cui l'ingerenza nella sua sfera privata sarebbe stata inammissibile. 
Gli accertamenti del Tribunale amministrativo federale, non contestati con la necessaria motivazione e dei quali il ricorrente non dimostra la manifesta inesattezza (cfr. consid. 1), sono pertanto vincolanti per il Tribunale federale. Le conclusioni del Tribunale amministrativo federale, secondo cui sia il materiale d'osservazione che le successive valutazioni mediche dei consulenti SAM, rispettivamente dei medici del SMR, possono pertanto essere utilizzate nell'apprezzamento delle prove, sono pertinenti. 
 
5.   
Per quanto attiene allo stato di salute e alla sua ripercussione sulla capacità lavorativa, il ricorrente si limita a menzionare il rapporto del 25 agosto 2015 del prof. dott. B.________, primario del servizio di neurochirurgia dell'Ospedale C.________, trasmesso al Tribunale amministrativo federale pendente causa il 5 ottobre 2015. Il ricorrente censura dapprima la manifesta omissione dello stesso da parte del Tribunale amministrativo federale nella ricostruzione dei fatti, per poi rilevare che in ogni modo esso ne ha menzionato l'esistenza minimizzandone la portata. Ora, nella misura in cui il ricorrente censura l'analisi sommaria ad opera del Tribunale amministrativo federale, egli non può sostenere contemporaneamente che vi è stata omissione del documento. A prescindere da tale contraddizione, a nulla giovano gli elementi che il ricorrente apporta per affermare il valore probatorio di questo documento (in tale contesto anche la pretesa violazione del diritto di essere sentito ai sensi dell'art. 29 cpv. 2 Cost. è stata sollevata invano; sul tema dell'apprezzamento anticipato delle prove cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.3 pag. 236 con riferimenti), visto che in ogni modo esso non doveva nemmeno essere considerato nella risoluzione della presente vertenza. In effetti, conformemente alla giurisprudenza in materia di assicurazioni sociali, il potere cognitivo delle autorità giudiziarie è delimitato dalla data della decisione impugnata, in concreto il 17 giugno 2015. Un'eccezione è data nei casi di accertamento retrospettivo della situazione anteriore alla decisione medesima (sulla nozione di fatti determinanti in materia di assicurazione sociale cfr. DTF 129 V 1 consid. 1.2 pag. 4). Tale non è però la situazione nel caso in rassegna. In effetti, il breve rapporto del 25 agosto 2015 del prof. dott. B.________ si riferiva alla consultazione neurochirurgica del 24 agosto 2015 e non contiene alcuna analisi retroattiva dello stato di salute, rispettivamente della sua ripercussione sulla capacità lavorativa, dell'assicurato. In tale documento viene unicamente menzionata la proposta terapeutica consigliata, come pure viene genericamente affermato che il lavoro di muratore, con o senza il trattamento chirurgico prospettato, in futuro sarebbe poco probabile. 
 
6.   
In conclusione tutte le censure sollevate dal ricorrente sono infondate. Sulla base anche dei calcoli accertati dal Tribunale amministrativo federale, e non contestati in questa sede, la soppressione della rendita intera d'invalidità con effetto dal 31 luglio 2015 è conforme al diritto federale. 
 
7.   
Visto quanto sopra esposto, il ricorso deve essere respinto. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF) e sono poste a carico del ricorrente. 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo federale, Corte III, e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 12 ottobre 2018 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Meyer 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi