Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.380/2004 /biz 
 
Sentenza del 28 dicembre 2004 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, Reeb, 
cancelliere Gadoni. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Nicola Fornara, 
 
contro 
 
B.________ e C.________, 
opponenti, entrambe patrocinate dall'avv. Renata Loss Campana, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, 
palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, 
via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 21 maggio 2004 dalla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Il 5 settembre 2003 A.________ è stato riconosciuto colpevole dalla Corte delle assise criminali di T.________ sedente in Lugano di ripetuti atti sessuali con fanciulli, ripetuta coazione sessuale, ripetuta violenza carnale, ripetuta infrazione e contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti e ripetuta somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute. Secondo i giudici egli aveva tra l'agosto del 2000 e il novembre del 2001 reiteratamente compiuto atti sessuali con la nipote B.________, nata nel 1988, nella propria abitazione a R.________, all'interno della sua autovettura e nel suo rustico a Q.________. L'imputato aveva altresì, usando violenza, minacce, pressioni psicologiche e rendendola inetta a resistere, ripetutamente costretto la nipote a subire atti sessuali e la congiunzione carnale. 
La Corte ha inoltre accertato ch'egli aveva ripetutamente offerto e ceduto gratuitamente alla nipote un'imprecisata quantità di marijuana. Personalmente, o per il tramite di D.________, egli le aveva inoltre consegnato un'imprecisata quantità di tale stupefacente ch'essa aveva poi assunto e, in un'occasione, presso il bar X.________ di R.________, egli le aveva anche ordinato e messo a disposizione un imprecisato numero di bottigliette di Smirnoff (una bevanda alcolica contenente vodka), che la minorenne aveva poi bevuto fino a sentirsi male. I giudici hanno infine ritenuto che l'imputato aveva, tra il settembre del 2001 e il 26 giugno 2002, consumato personalmente un'imprecisata quantità di cocaina, marijuana e hashish. 
A.________ è stato condannato alla pena di sei anni di reclusione e al versamento alla vittima di complessivi fr. 57'148,75 a titolo di riparazione del torto morale e di rifusione delle spese legali. Nei suoi confronti è inoltre stato ordinato un trattamento ambulatoriale da eseguire già durante l'espiazione della pena. La Corte delle assise criminali ha rinviato la madre della vittima, pure costituitasi parte civile, al foro civile per fare valere le sue pretese di risarcimento. 
B. 
Adita dall'accusato, la Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CCRP), con sentenza del 21 maggio 2004, ha parzialmente accolto il ricorso, limitatamente alla condanna per ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti relativa ai consumi personali del ricorrente. Ha in effetti dichiarato prescritta l'azione penale riguardo ai consumi di droga dal settembre 2001 al 21 maggio 2002 e ha prosciolto l'imputato, relativamente ai consumi dal 22 maggio 2002 al 26 giugno 2002, in mancanza di riscontri affidabili su un'eventuale commissione del reato in quel limitato intervallo temporale. Per il resto, nella misura in cui non era inammissibile o divenuto privo di oggetto, la CCRP ha respinto il ricorso. 
C. 
A.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico del 5 luglio 2004 al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo e di ordinare la sua immediata scarcerazione. Postula inoltre di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio. Il ricorrente fa valere una violazione degli art. 9, 32 Cost. e dell'art. 6 n. 2 CEDU. Delle motivazioni si dirà, per quanto necessario, nei considerandi. 
D. 
La CCRP rinuncia a presentare osservazioni. Il procuratore pubblico del Cantone Ticino e le parti civili postulano la reiezione del gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 130 II 388 consid. 1, 306 consid. 1.1). 
1.1 Il ricorrente, sostenendo essenzialmente che le autorità cantonali si sarebbero a torto fondate esclusivamente sulle dichiarazioni della vittima, che ritiene contraddittorie ed inaffidabili, lamenta l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, oltre una violazione del principio "in dubio pro reo". Trattandosi della pretesa violazione di diritti costituzionali del cittadino, queste censure sono proponibili con il ricorso di diritto pubblico (art. 269 cpv. 2 PP), mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione (art. 268 segg. PP), che il ricorrente - nella sua veste di accusato (art. 270 lett. a PP) - non ha comunque presentato (DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 seg.). 
 
1.2 Interposto tempestivamente contro una decisione finale di ultima istanza cantonale e fondato essenzialmente su una pretesa violazione dei diritti costituzionali dei cittadini, il ricorso di diritto pubblico è di massima ammissibile secondo gli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86 cpv. 1 e 89 cpv. 1 OG. La legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
2.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il giudice di merito, il cui operato è già stato esaminato nei limiti delle facoltà che le competevano dalla CCRP, dispone di un ampio potere d'apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio (art. 9 Cost.), non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità. Il Tribunale federale annulla d'altra parte la decisione impugnata quand'essa è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 129 I 173 consid. 3.1, 8 consid. 2.1, 128 I 177 consid. 2.1, 273 consid. 2.1 e rinvii). Un accertamento dei fatti o un apprezzamento delle prove è arbitrario solo quando l'Autorità abbia manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo probatorio o abbia omesso, senza fondati motivi, di tenere conto di una prova importante, idonea a influire sulla decisione presa; oppure quando, sulla base degli elementi raccolti, essa abbia fatto delle deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1). 
2.2 Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e dall'art. 6 n. 2 CEDU, significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato. Il Tribunale federale si impone in quest'ambito un certo riserbo e interviene unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 127 I 38 consid. 2a, 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 2c e d). 
3. 
3.1 Nella fattispecie, il potere cognitivo di cui fruiva la CCRP sui quesiti posti in discussione nel presente gravame era simile e almeno pari a quello del Tribunale federale nell'ambito del ricorso di diritto pubblico (cfr. art. 288 lett. c CPP/TI; sentenza impugnata, consid. 2): solo la decisione della CCRP stessa, quale ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG), e non quella dell'autorità precedente può quindi formare oggetto del presente ricorso. Certo, il ricorrente può e deve, nella motivazione del ricorso di diritto pubblico, contestare nel merito la valutazione delle prove eseguita dall'autorità cantonale inferiore, ritenuta non arbitraria dall'ultima istanza cantonale che fruiva di un potere cognitivo limitato. Tuttavia, egli non può semplicemente riproporre le stesse censure già sollevate dinanzi all'ultima istanza cantonale, ma deve confrontarsi contemporaneamente con la motivazione della decisione della CCRP, la sola che costituisce oggetto del litigio, e spiegare come e perché nella stessa sia stata negata a torto una valutazione arbitraria delle prove da parte dell'istanza inferiore. Il Tribunale federale esamina senza riserva l'uso che l'autorità cantonale di ricorso ha fatto del suo limitato potere cognitivo, ossia se tale autorità ha a torto negato l'arbitrio (DTF 125 I 492 consid. 1a/cc; sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 4 e riferimenti, pubblicata in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). 
3.2 Nella misura in cui si limita a riproporre le identiche censure presentate dinanzi alla CCRP contro il giudizio di primo grado, senza confrontarsi esplicitamente e puntualmente con le motivazioni addotte dall'ultima istanza cantonale, il gravame si rivela inammissibile: lo è in modo particolare laddove tali censure corrispondano a una testuale riproduzione delle argomentazioni contenute nel ricorso per cassazione dinanzi alla CCRP. Nell'ambito del presente ricorso di diritto pubblico non basta infatti affermare che la decisione della Corte di merito sarebbe arbitraria e di riflesso lo sarebbe anche quella dell'istanza superiore, che l'ha confermata. Occorre piuttosto dimostrare per quali ragioni la CCRP avrebbe a torto negato l'arbitrarietà della decisione sottoposta al suo giudizio, ossia perché, nell'ambito di una valutazione oggettiva di tutte le risultanze probatorie, avrebbe confermato una sentenza di condanna nonostante l'esistenza di dubbi rilevanti e insopprimibili sulla colpevolezza dell'accusato (DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). D'altra parte, la CCRP ha ritenuto appellatorie diverse censure e non le ha quindi esaminate nel merito: spettava quindi al ricorrente dimostrare, conformemente all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e si sarebbe quindi a torto rifiutata di procedere all'esame di merito (DTF 118 Ib 26 consid. 2b, 134 consid. 2; sentenza 1P.105/2001 citata, consid. 5a; cfr., in generale sull'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, DTF 127 I 38 consid. 3c pag. 43, 125 I 492 consid. 1b). Ove il ricorrente non dimostri ciò, ma riproponga le argomentazioni di carattere materiale fatte valere davanti all'ultima istanza cantonale, il gravame è parimenti inammissibile. 
4. 
4.1 Il ricorrente lamenta l'assenza di riscontri riguardo alla versione resa dalla vittima sulla quantità di marijuana da lui consumata, rispettivamente fornita alla minorenne. Rileva che le sue dichiarazioni su questo aspetto, relative a quantitativi assai ridotti, sarebbero sostanzialmente confermate dal fornitore della sostanza: la Corte di merito avrebbe nondimeno ritenuto poco convincente la loro versione senza spiegarne le ragioni e sarebbe quindi incorsa nell'arbitrio. 
4.2 Ora, a prescindere dal fatto che, per quanto riguarda il consumo personale del ricorrente, l'accusa di ripetuta contravvenzione alla legge federale sugli stupefacenti è per finire definitivamente caduta dinanzi all'ultima istanza cantonale, la CCRP ha rilevato che il ricorrente non aveva spiegato perché la prima Corte sarebbe caduta nell'arbitrio credendo alla nipote quando affermava ch'egli le aveva fornito marijuana in quantità ben superiore, ancorché imprecisata, ma comunque sufficiente per consentirle di fumare vari spinelli al giorno durante i soggiorni a R.________ tra l'estate del 2000 e il novembre 2001. La CCRP ha quindi ritenuto inammissibile la critica ricorsuale. Essa ha anche ritenuto inammissibile il ricorso per cassazione laddove il ricorrente non si confrontava con le diffuse motivazioni che avevano indotto la prima Corte a ritenere che i fatti incriminati si fossero svolti come indicato dalla vittima e non come asseriva l'imputato. Ha al riguardo riconosciuto che il fornitore dello stupefacente aveva ridimensionato il suo coinvolgimento e che i primi giudici non gli avevano creduto: ha tuttavia rilevato che, al proposito, il ricorrente non censurava arbitrio. In questa sede il ricorrente non adduce, come gli sarebbe spettato (cfr. consid. 3.2), l'arbitrarietà delle carenze di motivazione ravvisate dalla CCRP nel suo ricorso per cassazione, né sostiene esplicitamente che tale gravame adempiva, dal profilo formale, le esigenze poste dalla legge e dalla giurisprudenza. 
Comunque, come rilevato dalla CCRP, la Corte di merito ha invero puntualmente esposto le circostanze dei contatti avuti dalla vittima con lo stupefacente (cfr. sentenza di primo grado, pag. 19 segg.) e ha ampiamente motivato le ragioni per cui l'ha ritenuta credibile, privilegiando la sua versione dei fatti rispetto a quella fornita dall'accusato, il quale aveva reso dichiarazioni sistematicamente menzognere, ammettendo, segnatamente riguardo alla questione dei rifornimenti di canapa e delle consegne alla nipote, unicamente quanto non poteva più essere negato sulla base delle risultanze istruttorie e cercando comunque di minimizzare le sue responsabilità (cfr. sentenza di primo grado, pag. 77-79 segg.). 
4.3 La CCRP ha inoltre riconosciuto che l'esatta quantità di stupefacente offerta alla ragazza non era stata specificata dalla prima Corte, per la quale si trattava di una quantitativo sufficiente per consentirle di fumare vari spinelli al giorno nel periodo trascorso a R.________ considerato nell'atto di accusa. Ha rilevato che tale quantitativo era comunque stato ritenuto ragguardevole, tanto da ridurre la giovane in uno stato di torpore e spossatezza da permettere all'imputato di abusarne. Nella commisurazione della pena, i primi giudici hanno rilevato che il ricorrente aveva compiuto i reati sessuali sull'arco di quindici mesi e per un numero imprecisato di volte, ma almeno due volte al mese per più di un anno, approfittando della debolezza fisica causata appunto dallo stupefacente. Premesso che il ricorrente non sostiene che il quantitativo della sostanza, non esattamente indicato nemmeno nell'atto di accusa, potesse essere maggiormente precisato in un caso come il presente, la CCRP poteva, senza incorrere nell'arbitrio, ritenere che i giudici cantonali, spiegando comprensibilmente le circostanze del reato, avevano circoscritto con sufficiente precisione la quantità di canapa messa a disposizione della nipote da parte del ricorrente prima di abusarne. 
5. 
5.1 Secondo il ricorrente, la Corte delle assise criminali prima, e la CCRP poi, sarebbero incorse nell'arbitrio non ravvisando contraddizioni nel resoconto della vittima riguardo agli abusi sessuali. Sostiene infatti che quest'ultima, nelle sue dichiarazioni predibattimentali, avrebbe situato temporalmente la prima violenza la sera della visita a D.________, mentre al dibattimento l'avrebbe collocata in un'altra occasione. 
 
5.2 Formulata dinanzi alla CCRP in termini analoghi a quelli esposti nel presente gravame, la critica è stata ritenuta dalla Corte cantonale insufficientemente motivata e pertanto inammissibile. Il ricorrente non spiega in questa sede, con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, perché la precedente istanza avrebbe accertato in modo arbitrario l'assenza dei presupposti formali e non avrebbe eseguito l'esame di merito della critica. A prescindere da ciò, come rilevato dalla CCRP, la prima Corte ha tenuto conto del ripensamento della vittima sulla questione della visita a D.________ la sera della prima violenza, ma l'ha considerato per finire ininfluente visti il tempo trascorso, gli effetti dello stupefacente e la possibile confusione riconducibile al ricordo di azioni ripetute. Determinante era in effetti, secondo i primi giudici, il fatto che la collocazione nel tempo del primo abuso era sempre rimasta costante e soltanto il contorno era diventato confuso. D'altra parte, la prima Corte ha fondato la credibilità della vittima su una valutazione complessiva, spiegata e motivata, degli elementi disponibili, sicché, senza pronunciare una decisione manifestamente insostenibile, i giudici cantonali potevano non attribuire un peso decisivo all'esitazione dimostrata dalla vittima al dibattimento relativamente all'esatta collocazione della visita a D.________. 
5.3 La CCRP ha altresì dichiarato appellatoria, e non l'ha quindi esaminata nel merito, la critica del ricorrente che riteneva anomale le modalità di commissione della prima violenza all'interno della vettura. In particolare, secondo il ricorrente, il fatto che la vittima abbia opposto resistenza solo quand'egli si sarebbe avventato su di lei per penetrarla e non prima, per esempio quand'egli si stava spogliando o mettendo il preservativo, ne sminuirebbe la credibilità: ciò ove si consideri anche che la moglie dell'accusato, solita a mettere a letto personalmente la nipote, non aveva mai notato nulla. Riproposta in termini identici in questa sede, la censura, esclusivamente di merito, è nuovamente inammissibile. D'altra parte, per motivare l'arbitrio, non è sufficiente contrapporre all'argomentazione contestata una propria versione alternativa pur se teoricamente sostenibile. 
6. 
6.1 Il ricorrente non ritiene credibile il racconto della ragazza, secondo cui egli avrebbe ottenuto il suo silenzio con la minaccia di rivelare alla madre il suo consumo di spinelli. Egli sottolinea, al proposito, che la nipote aveva riferito il 12 luglio 2002 al magistrato dei minorenni che della droga non le importava, temendo piuttosto le minacce rivolte alla sua famiglia. 
 
6.2 Tuttavia, come accertato dalla CCRP, i primi giudici hanno rilevato che le dichiarazioni della giovane sulla natura delle minacce erano praticamente rimaste costanti, avendo la stessa sempre parlato della minaccia di rivelare alla madre il suo consumo di stupefacenti e di danneggiare la sua famiglia: solo la prima era tuttavia stata realmente percepita dalla giovane, siccome effettivamente concreta, mentre la seconda era rimasta latente. I primi giudici hanno inoltre diffusamente spiegato perché l'incongruenza della risposta fornita su questo aspetto al magistrato dei minorenni, per essere dipesa dal modo e dalle circostanze in cui la domanda era stata formulata, non fosse decisiva (cfr. sentenza di primo grado, pag. 71). Né dinanzi alla CCRP né in questa sede il ricorrente si confronta con l'analisi operata dalla Corte di merito sulla formulazione della domanda del magistrato dei minorenni e sulla risposta data dalla vittima, spiegando per quali ragioni, le puntuali argomentazioni contenute al proposito nella prima sentenza, che hanno per finire condotto i giudici a negare una contraddizione della vittima, sarebbero non soltanto discutibili, ma addirittura insostenibili. 
7. 
7.1 Il ricorrente ritiene contraddittorio ed inaffidabile anche il racconto della vittima riguardo al secondo abuso, avvenuto nella camera da letto dell'abitazione coniugale. Sottolinea come la nipote avesse inizialmente sostenuto ch'egli aveva sottomano un preservativo, mentre successivamente aveva invece affermato ch'egli era sceso a prenderlo in automobile e, in seguito ancora, che talvolta egli teneva i profilattici sul comodino, oppure interrompeva l'atto per andare a prenderli nella vettura. Ch'egli avrebbe interrotto gli atti sessuali dopo essersi già spogliato per scendere in auto sarebbe, sempre secondo il ricorrente, insostenibile, e che i profilattici si sarebbero trovati sul comodino lo sarebbe a maggior ragione poiché egli avrebbe dovuto renderne conto alla moglie, con la quale non li utilizzava, ritenuto ch'essa aveva subito un intervento di sterilizzazione. Il ricorrente rileva poi una contraddizione nel fatto che la vittima, solo al dibattimento, ha dichiarato ch'egli avrebbe gettato i preservativi usati nella pattumiera della cucina, dopo averli avvolti nella carta, mentre in precedenza aveva detto di non sapere cosa ne facesse. Ritiene inoltre irrilevanti le indicazioni della vittima sull'acquisto dei preservativi presso il distributore del bar X.________. 
 
7.2 Premesso che, nuovamente, le argomentazioni ricorsuali sono state considerate sostanzialmente appellatorie e quindi inammissibili dalla CCRP, quest'ultima autorità ha nondimeno rilevato che la prima Corte aveva ritenuto nel suo giudizio che le dichiarazioni della ragazza non erano del tutto congruenti su questo aspetto. Tuttavia, i giudici cantonali hanno anche considerato che le descrizioni fornite dalla vittima relativamente all'ubicazione del distributore di preservativi, alle caratteristiche della loro confezione e alla loro collocazione nel vano della plancia della vettura risultavano puntualmente confortate da riscontri oggettivi. Senza incorrere nell'arbitrio, i giudici cantonali potevano considerare rilevanti anche queste circostanze e ritenere che la credibilità complessiva della vittima non fosse sminuita dall'incertezza, non decisiva, sull'esatta ubicazione dei preservativi prima dell'abuso e sulla loro pretesa riposizione nella spazzatura della cucina. 
8. 
8.1 Il ricorrente ravvisa arbitrio anche nelle argomentazioni addotte dai giudici cantonali sui motivi che avrebbero spinto la vittima a ritornare da lui dopo i primi abusi. Sostiene che, come confermerebbe del resto la testimonianza della cognata, egli non avrebbe mai forzato la nipote con le minacce a recarsi nuovamente a R.________, tant'è che lei non si sarebbe mai lamentata dei soggiorni, inviando addirittura spontaneamente agli zii una cartolina dal corso di sci e scrivendo che sentiva la loro mancanza. 
8.2 Anche su questo punto il ricorso per cassazione è stato ritenuto essenzialmente inammissibile dalla CCRP, che non l'ha quindi esaminato. Comunque, la prima Corte nel suo giudizio ha riportato, oltre alle dichiarazioni della vittima, secondo cui lo zio la cercava insistentemente chiamandola quando era sola a casa, anche le dichiarazioni della madre della vittima e del patrigno, dalle quali risulta che la vittima non si sarebbe opposta in modo apparentemente chiaro a recarsi ulteriormente a R.________, ma nemmeno avrebbe chiesto esplicitamente di andarci. Ha nondimeno rilevato che l'imputato aveva contattato la cognata, dicendole che la figlia gli aveva chiesto se poteva recarsi da lui, tale circostanza risultando confermata dalla stessa cognata che non aveva però verificato se egli le raccontasse la verità. La prima Corte ha quindi rilevato che, per finire, la ragazza tornava a R.________ sia perché ciò faceva comodo alla madre, che lavorava durante il fine settimana, sia perché temeva che il ricorrente attuasse le sue minacce. I primi giudici potevano pertanto concludere, in modo non manifestamente insostenibile, che la vittima non si recasse a R.________ del tutto spontaneamente, bensì che vi andasse perché in sostanza non vedeva alternative. Certo, l'accenno del ricorrente alla cartolina inviata dal corso di sci non è stato esplicitamente affrontato dai giudici cantonali. Tuttavia, premesso che la garanzia del diritto di essere sentito, invero non esplicitamente invocata dal ricorrente, non impone all'autorità di confrontarsi diffusamente con ogni allegazione sollevata potendosi limitare ai punti rilevanti per il giudizio (DTF 129 I 232 consid. 3.2, 126 I 97 consid. 2b e rinvii), i giudici cantonali hanno, sulla base delle esposte argomentazioni, ritenuto tale questione sostanzialmente irrilevante, respingendo quindi implicitamente la tesi della difesa. D'altra parte, la prima Corte non ha escluso che i soggiorni a R.________ avessero per la vittima anche dei risvolti piacevoli, visto che poteva anche sentirsi gratificata dal rapporto con lo zio che, in fin dei conti, era l'unico adulto ad occuparsi di lei, a parlarle, a dedicarle tempo ed attenzioni, permettendole altresì di fumare e bere quasi liberamente. Ritenere, nelle esposte circostanze, che l'assenza di un'opposizione apparentemente chiara a ritornare a R.________ non inficiasse la credibilità della vittima nel suo complesso, non può essere considerato manifestamente insostenibile. 
8.3 Quanto alla pretesa assenza di minacce da parte del ricorrente ed all'asserita mancanza di motivi atti a farlo ritenere temibile agli occhi della nipote, da lui ribadite anche in questa sede, la CCRP ha rettamente rilevato che il ricorrente si limitava a riaffermare il proprio punto di vista, opponendolo agli accertamenti della prima Corte, senza tuttavia sostanziare l'arbitrio (cfr., sulla questione delle minacce, anche il consid. 6). D'altra parte, il ricorrente non si è confrontato né si confronta con l'assunto secondo cui egli si poneva allo stesso livello della vittima nell'intento cosciente di avvicinarvisi, raccogliendone le confidenze, ordinandole bevande alcoliche e procurandole sostanze stupefacenti. Conservava comunque, per il resto, la sua autorità derivante dal fatto di essere adulto e zio, tant'è che quando la nipote voleva uscire dal bar X.________ per fumare uno spinello doveva chiedergli il permesso (cfr. sentenza di primo grado, pag. 72 seg.). 
8.4 Nel seguito della decisione impugnata, la Corte cantonale ha ritenuto appellatorie, e non le ha quindi esaminate nel merito, anche le critiche sollevate dal ricorrente riguardo alle modalità dei successivi abusi (cfr. sentenza impugnata, consid. 20 in relazione con la sentenza di primo grado, consid. 16.8). Il ricorrente si limita in questa sede a sostenere che la CCRP, considerando singoli elementi isolatamente, non avrebbe eseguito una valutazione complessiva: egli non spiega perché il suo gravame per cassazione sarebbe stato rispettoso delle esigenze di motivazione. La critica non deve pertanto essere esaminata ulteriormente. Il ricorso di diritto pubblico nemmeno adempie le esigenze di motivazione dell'art. 90 cpv. 1 lett. b OG, laddove il ricorrente sostiene che la CCRP non si sarebbe soffermata più di tanto sulla questione della sua credibilità, sostanzialmente negata dai primi giudici sulla base di ampie considerazioni e valutazioni (cfr. sentenza impugnata, consid. 21 in relazione con la sentenza di primo grado, pag. 59 segg. e 77-79). 
9. 
Il ricorrente accenna inoltre alla particolarità anatomica del "terzo testicolo", sostenendo che la descrizione resa al proposito dalla vittima contrasterebbe con quanto accertato dal medico legale. A ragione la CCRP ha però rilevato che il ricorrente si limitava a prospettare il suo punto di vista personale, disquisendo sul significato attribuibile ad alcune precisazioni della ragazza al dibattimento, su quello di alcune constatazioni del medico legale e su talune testimonianze, senza tuttavia dimostrare la manifesta insostenibilità delle argomentazioni che hanno convinto i primi giudici del fatto che la vittima poteva avere notato la citata particolarità anatomica solamente durante le pratiche sessuali. Del resto, su questo aspetto, la Corte di merito ha riportato nel suo giudizio le dichiarazioni della vittima e del medico legale, concludendo in modo non arbitrario che le stesse non divergevano (cfr. sentenza di primo grado, pag. 61 segg. e 74). La prima istanza ha altresì indicato i motivi per cui ha ritenuto irrilevante il fatto che la vittima non abbia notato per contro la piccola cicatrice sul pene (cfr. sentenza di primo grado, pag. 74): con questi motivi, il ricorrente non si confronta. 
10. 
Il ricorrente sostiene che l'inutilizzabilità, accertata dalla Corte di merito, della perizia di credibilità, comporterebbe l'arbitrarietà del giudizio di colpevolezza, fondato sulle dichiarazioni e sulla personalità della vittima, non però suffragate da una valutazione medica. Secondo il ricorrente, l'infanzia, le vicissitudini personali e il notevole consumo di stupefacenti in giovane età, sarebbero indicativi di una possibile patologia e avrebbero quantomeno imposto ulteriori approfondimenti sullo stato psichico della vittima. 
10.1 L'accennata pretesa mancata registrazione su supporto video della prima audizione della vittima non è stata fatta valere dinanzi alla precedente istanza, sicché la censura non può essere esaminata in questa sede per il mancato esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG). D'altra parte, il fatto che la perizia di credibilità sia per finire stata ritenuta inutilizzabile dai giudici cantonali, non impediva loro di procedere autonomamente a una valutazione delle dichiarazioni della vittima. La valutazione della credibilità delle vittime compete infatti innanzitutto al giudice, che farà capo a rapporti peritali solo quando circostanze particolari lo giustificano (DTF 129 I 49 consid. 4 pag. 57, 128 I 81 consid. 2 pag. 86). Ciò può essere segnatamente il caso quando si tratta di dichiarazioni di bambini frammentarie o difficilmente interpretabili, quando esistano seri indizi di disturbi psichici oppure quando elementi concreti fanno ritenere che la persona interrogata sia stata influenzata da un terzo (DTF 129 IV 179 consid. 2.4 pag. 184 e riferimenti). 
10.2 Il ricorrente ribadisce che la vittima presenterebbe caratteristiche indicative di una possibile patologia, trattandosi di una ragazza dal passato tormentato, fatto di abbandoni, con un rapporto conflittuale con la madre, tanto da dovere essere collocata presso una famiglia affidataria prima e presso una struttura specializzata poi. Queste circostanze dovrebbero, secondo il ricorrente, indurre a valutare le dichiarazioni della vittima con prudenza. Egli sottolinea inoltre che la nipote ha iniziato a scappare di casa alla fine della quinta elementare per girovagare nei bar di S.________ con amici più grandi di lei, dandosi alle sigarette e, dopo la prima media, agli spinelli, arrivando a fumare importanti quantità di marijuana all'età di tredici anni: ciò imporrebbe, secondo il ricorrente, di esaminare accuratamente la sua struttura mentale al fine di escludere eventuali disturbi. 
Vista l'inutilizzabilità della perizia, la prima Corte ha valutato autonomamente la credibilità della vittima sulla base di un esame complessivo, circostanziato ed approfondito delle sue dichiarazioni, con le quali, come ha rilevato la CCRP, il ricorrente non si confrontava. In particolare, la prima istanza ha tenuto conto del travaglio della vittima e delle circostanze che l'hanno indotta a rivelare gli abusi. Ha poi rilevato che la stessa aveva reso una versione dei fatti sostanzialmente lineare, univoca e coerente in quattro audizioni dinanzi al magistrato dei minorenni ed al dibattimento. Il racconto denotava sofferenza, ma il tono era pacato e privo di enfasi e drammatizzazioni. La vittima non accusava indistintamente il ricorrente anche di ciò che non gli era imputabile, differenziando per esempio il diverso genere di prevaricazioni subite, l'assenza di abusi in occasione di talune visite a R.________ e il fatto che non era comunque stato il ricorrente ad iniziarla al consumo di stupefacenti. La vittima rispondeva altresì con prontezza alle domande, senza esitazioni nemmeno ai quesiti che non poteva prevedere, quali la luminosità della camera da letto e taluni aspetti relativi ai preservativi; manteneva costanti nel tempo anche le risposte alle domande riguardanti dettagli marginali. I primi giudici hanno poi rilevato, sulla base di un esame puntuale delle dichiarazioni della vittima, che i fatti oggettivamente verificabili erano confermati da ulteriori riscontri, mentre gli elementi, che per la loro natura non potevano trovare una convalida oggettiva, vertevano su aspetti che non potevano non essere stati effettivamente vissuti, risultando altresì logici e sostanzialmente costanti (cfr. sentenza di primo grado, pag. 66 segg.). Ora, sollevando le citate argomentazioni, riguardanti in generale l'infanzia problematica e il consumo di stupefacenti della vittima, il ricorrente non indica lacune manifeste nelle dichiarazioni di quest'ultima né rende ravvisabili seri e concreti indizi di disturbi psichici o ulteriori motivi che l'avrebbero condizionata nelle deposizioni e che imporrebbero l'esecuzione di una nuova perizia di credibilità. Né simili circostanze risultano in concreto seriamente ipotizzabili sulla base delle audizioni agli atti, segnatamente sul modo, risultante dalle videoregistrazioni, con cui la vittima ha risposto alle domande del magistrato dei minorenni. Ritenendo non necessario un ulteriore referto, e rinunciando quindi ad assumerlo, i giudici cantonali non sono pertanto incorsi nell'arbitrio. 
10.3 Per il resto il ricorrente ripropone le argomentazioni sollevate dinanzi alla CCRP, segnatamente che, a torto, i primi giudici avrebbero ravvisato un elemento di credibilità della vittima nella sua infanzia travagliata. Premesso che, come visto, l'affidabilità delle sue deposizioni è stata fondata su una valutazione globale, spiegata e motivata, degli elementi disponibili, rettamente la CCRP ha rilevato che i primi giudici non avevano creduto alla ragazza per la sua infanzia difficile, ma per la sofferenza e l'angoscia che l'hanno indotta alle confidenze e alla reazione che ne era seguita, con la fuga dall'istituto e le rivelazioni a un assistente sociale cui s'era rivolta in precedenza. Egli ribadisce che, pure a torto, i primi giudici avrebbero ritenuto la vittima credibile perché non l'ha accusato di averla iniziata agli spinelli, disattendendo tuttavia che, al proposito, la CCRP ha altresì rilevato che la prima istanza aveva anche considerato ch'egli non abusava di lei ogni fine settimana né pretendeva sempre tutto in occasione di ogni abuso. Né le autorità cantonali sono incorse nell'arbitrio per avere tenuto conto, nell'ambito di una valutazione complessiva della credibilità della vittima, del fatto che le sue dichiarazioni risultavano confortate da riscontri oggettivi. 
Quanto agli ulteriori elementi che, secondo i primi giudici, suffragavano le dichiarazioni della vittima e che per la loro natura non potevano essere oggettivamente verificabili, il ricorrente ripresenta censure già ritenute appellatorie, e quindi inammissibili, dall'ultima istanza cantonale (sentenza impugnata, consid. 25), sicché non occorre qui ulteriormente esaminarle (art. 90 cpv. 1 lett. b OG). 
11. 
Il ricorso di diritto pubblico deve quindi essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dal ricorrente ai sensi dell'art. 152 OG deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG; DTF 122 I 267 consid. 2b). Le spese sono quindi poste a suo carico, in considerazione della sua soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Vista la situazione finanziaria del ricorrente, viene tuttavia prelevata una tassa di giustizia ridotta (art. 153a cpv. 1 OG). 
Egli è inoltre tenuto a versare alle controparti, vincenti, un'indennità complessiva di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). Nel caso in cui tali ripetibili non potessero essere riscosse, un'indennità di patrocinio sarà versata alla patrocinatrice delle opponenti dalla Cassa del Tribunale federale, visto che l'esito favorevole delle loro conclusioni e la loro situazione finanziaria giustificano di accogliere la domanda di assistenza giudiziaria (art. 152 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia ridotta di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Il ricorrente rifonderà alle controparti un'indennità complessiva di fr. 1'500.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
5. 
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalle controparti è accolta. Qualora le ripetibili non potessero venire riscosse, la Cassa del Tribunale federale verserà all'avv. Renata Loss Campana fr. 1'500.-- a titolo di indennità di patrocinio per la procedura dinanzi al Tribunale federale. 
6. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Corte di cassazione e di revisione penale del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 28 dicembre 2004 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: