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[AZA 0] 
 
5C.77/2000 
 
II CORTE CIVILE 
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15 maggio 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Reeb, presidente, 
Bianchi e Raselli. 
Cancelliere: Piatti. 
 
________ 
Visto il ricorso per riforma del 28 marzo 2000 presentato da A.________, Svitto, attore, patrocinato dall'avv. dott. 
Paola Luchetti Stefanini, studio legale Item & Jelmini, Lugano, contro la sentenza emanata il 25 febbraio 2000 dalla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che oppone il ricorrente all'avv. 
B.________, Melano, convenuto, in materia di nullità di un contratto successorio; 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Il 30 luglio 1993 è deceduto C.________ senza lasciare discendenti. Dopo la sua morte sono stati pubblicati un testamento pubblico ricevuto dal notaio D.________ il 16 marzo 1990 e un contratto successorio concluso con il nipote B.________ il 19 novembre 1992 davanti al notaio E.________. Con quest'ultimo atto il de cuius ha revocato ogni precedente disposizione di ultima volontà e ha nominato suo esecutore testamentario il nipote, che ha pure istituito erede universale, attribuendogli come anticipo ereditario tutti i beni immobili situati nel comune di Melano. 
Successivamente alla conclusione del contratto successorio, il 3 dicembre 1992, il de cuius ha inoltre rilasciato al nipote B.________ una procura generale munita di pieni poteri, nessuno escluso. 
 
A._______, figlio di un altro fratello premorto del defunto, ha convenuto in giudizio il 29 luglio 1994 davanti al Pretore del distretto di Lugano B.________ con un'azione intesa a far accertare la parziale nullità del contratto successorio. Alla petizione si è opposto il convenuto. Con la replica, l'attore ha poi confermato la sua proposta di giudizio, aggiungendo in via subordinata la richiesta che fosse accertata la nullità completa del contratto successorio. 
Con sentenza 18 febbraio 1998 il Pretore ha respinto la petizione, dopo aver rifiutato, nel corso di causa con decreto 24 luglio 1997, all'attore l'edizione della contabilità e della documentazione bancaria del defunto. 
 
B.- Il soccombente ha dedotto in appello sia la decisione con la quale il Pretore ha rifiutato il richiamo della contabilità e della documentazione bancaria del defunto, sia la decisione di merito con la quale il giudice ha respinto la petizione. 
 
Con sentenza del 25 febbraio 2000 la I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto il gravame e ha confermato sia il giudizio sulla domanda di edizione di documenti, sia quello di merito. Con riferimento alle prove chieste e rifiutate dal primo giudice, la sentenza impugnata rileva che l'esatto ammontare dell'asse successorio non è rilevante per statuire sulla validità del contratto successorio sotto il profilo dell'art. 21 CO, in particolare perché manca il requisito dell'abuso di una situazione di dipendenza, come si vedrà nel merito. Per quanto attiene alla decisione sul merito, i giudici cantonali hanno dapprima rilevato che i tre testi proposti in via suppletoria dall'appellante e rifiutati dal Pretore non potrebbero fornire elementi di rilievo al di là di quanto già accertato. Con riferimento alla richiamata lesione, la sentenza rileva che in concreto la disposizione di ultima volontà non prevede controprestazioni a carico dell'erede istituito e che secondo parte della dottrina in questi casi l'applicazione dell'art. 21 CO è esclusa. Ad ogni buon conto, anche se si dovesse applicare tale disposto alla fattispecie in esame, non vi è la prova che il convenuto abbia indotto il disponente a stipulare il contratto abusando dei suoi bisogni, della sua inesperienza o della sua leggerezza. 
Le deposizioni del notaio e dei due testimoni partecipanti all'atto sono, a tal proposito, sufficientemente chiare e attendibili. Nemmeno le altre testimonianze, che non possono essere situate esattamente nel tempo, non sono per nulla concludenti e non permettono diversa conclusione. 
Per il resto, trattandosi di atto pubblico, vi è la presunzione dell'esattezza del suo contenuto e spetta a chi vuole derivare diritti provarne il contrario. Circostanza che in concreto non appare adempiuta. Infine, nulla emerge dall' istruttoria che possa far apparire il disponente incapace di discernimento al momento della stipulazione dell'atto. 
Le dichiarazioni del notaio, dei testimoni intervenuti alla rogazione, della teste F.________, pure presente, e del medico curante confermano che il disponente, benché malandato nel fisico, era lucido di mente. La testimonianza di Don G.________, secondo il quale la vicedirettrice dell' istituto in cui risiedeva il de cuius gli avrebbe riferito che la sera prima quest'ultimo aveva denotato segni di squilibrio, non inficia le predette deposizioni. La circostanza indicata dalla vicedirettrice si riferiva ad altro momento e persino il menzionato sacerdote ha confermato che il mattino successivo il disponente gli era apparso nello stato di sempre e comunque non quello descrittogli dalla vicedirettrice. Infine anche l'addotta relazione affettiva di una testimone partecipante all'atto con il beneficiario dello stesso, ancorché non provata, non sarebbe comunque d'ostacolo alla rogazione del contratto successorio. 
 
C.- Contro il giudizio cantonale A._______ ha presentato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico e un ricorso per riforma. Con quest'ultimo rimedio l'attore postula l'accoglimento dei propri appelli. Egli rileva innanzitutto che la decisione dei giudici cantonali di rifiutare le prove atte a stabilire la consistenza della successione è manifestamente lesiva dall'art. 8 CC: l'abuso di una situazione di dipendenza richiesta dall'art. 21 CO è, contrariamente a quanto sostengono i giudici cantonali, pacificamente dato. Secondo il ricorrente, inoltre, i giudici cantonali non avrebbero dato il giusto peso alla testimonianza resa da Don G.________, violando così l'art. 4 Cost. È inoltre data la legittimazione del ricorrente a contestare integralmente la validità del contratto successorio: 
i giudici cantonali non potevano esimersi dall'esaminare questo punto per il solo fatto che altri motivi avrebbero portato alla reiezione del ricorso. Con riferimento alla lesione, i giudici cantonali, negando la presenza dell'elemento soggettivo, hanno valutato in modo scorretto le prove acquisite e hanno disatteso quelle che si sarebbero dovute acquisire. Pure sulla non esatta ricezione delle volontà del de cuius, i giudici cantonali hanno disatteso le prove acquisite: si fa al proposito pienamente riferimento alle allegazioni e alle considerazioni esposte nell'atto di appello. Anche con riferimento alla capacità di discernimento, i giudici cantonali non potevano rifiutare la testimonianza della direttrice dell'istituto in cui risiedeve il de cuius senza violare l'art. 8 CC. Infine, H.________, che ha funto da teste all'atto della rogazione del contratto successorio, è l'amica del convenuto e come tale non avrebbe potuto fungere da testimone. I giudici cantonali hanno al proposito ignorato la testimonianza L.________. 
 
Non è stata chiesta una risposta al ricorso. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) In data odierna è stato respinto, nella misura in cui è ammissibile, il parallelo ricorso di diritto pubblico. Nulla osta quindi all'esame del presente ricorso per riforma (art. 57 cpv. 5 OG). 
 
b) Interposto in tempo utile (art. 54 cpv. 1 OG) contro una decisione finale dell'ultima istanza cantonale in una contestazione civile, il ricorso per riforma è per principio ricevibile, atteso altresì che il valore litigioso previsto dall'art. 46 OG è ampiamente dato. 
 
2.- Investito di un ricorso per riforma, il Tribunale federale giudica sulla scorta dei fatti accertati dall'ultima istanza cantonale, fatto salvo il caso di violazione di norme federali in materia di prove o di svista manifesta (art. 63 cpv. 2 OG). 
 
L'attore, anziché attenersi ai fatti accertati nel giudizio impugnato, adduce nuove circostanze e rimette in discussione valutazioni delle prove eseguite dai giudici cantonali, senza peraltro sostenere che ricorrono gli estremi di cui agli art. 63 cpv. 2 e 64 OG. Tale modo di procedere è inammissibile in un ricorso per riforma e dovrebbe semmai trovare spazio in un ricorso di diritto pubblico. 
 
3.- Nel proprio ricorso l'attore eccepisce a più riprese la violazione dell'art. 8 CC
 
Questa disposizione garantisce - tra altro - alla parte che è tenuta a provare un fatto, la possibilità fondata sul diritto federale di fornire le prove rilevanti atte a stabilire i fatti, sempreché la richiesta sia fatta nelle forme e secondo i contenuti previsti dal diritto processuale cantonale (DTF 114 II 289 consid. 2a). Il disposto in narrativa è quindi violato in particolare se il giudice ammette come provate allegazioni di fatto di una parte, che sono contestate dalla controparte, oppure se egli rifiuta l'assunzione di prove su fatti rilevanti. Se, per contro, il giudice mediante una valutazione delle prove giunge al convincimento che l'esistenza o l'inesistenza di un fatto è provata, non vi è più spazio per l'applicazione dell'art. 8 CC. In questo caso infatti la decisione ricade nell'apprezzamento delle prove, che non è disciplinato dal diritto federale e quindi nemmeno dall'art. 8 CC. Questa disposizione non indica infatti al giudice con quali mezzi i fatti devono essere accertati e come l'esito probatorio debba essere apprezzato; esso non esclude nemmeno un anticipato apprezzamento delle prove o una prova indiziaria (DTF 114 II 289 consid. 2a). Un'assunzione delle prove limitata non viola quindi l'art. 8 CC, se il giudice a quello stadio e sulla base delle prove acquisite giunge al convincimento dell'esistenza o dell'inesistenza di un determinato stato di fatto. In questa evenienza può semmai realizzarsi una violazione dell'art. 9 Cost. per arbitrio nella valutazione delle prove o nell'applicazione del diritto cantonale, ovvero per violazione del diritto di essere sentiti (DTF 114 II 289 consid. 2a e rinvii). Si tratta però di censure che devono essere proposte con un ricorso di diritto pubblico e non nell'ambito della giurisdizione per riforma. 
 
Ne consegue che le censure proposte contro il rifiuto dell'edizione documenti, nonché contro il rifiuto dell'audizione dei testi O.________, P.________ e Q.________, s'avverano di primo acchito irricevibili nel ricorso per riforma. I giudici cantonali, infatti, hanno rifiutato la loro assunzione mediante una valutazione degli atti acquisiti all' incarto, giungendo alla conclusione che le prove qui in discussione non avrebbero portato a nuovi e ulteriori chiarimenti determinanti per la soluzione del caso. 
 
4.- I giudici cantonali hanno rilevato che la legittimazione dell'attore appare dubbia con riferimento alla domanda di annullamento totale del contratto successorio. 
Essi hanno nondimeno lasciato aperta la questione, perché il ricorso doveva comunque essere respinto. L'attore censura tale modo di procedere e esige che gli sia riconosciuta la legittimazione anche a questo proposito. La motivazione ricorsuale è ampiamente insufficiente e non menziona nessuna norma che la sorregga: procedendo all'esame del ricorso, i giudici cantonali hanno in realtà riconosciuto la legittimazione all'appellante e non mette quindi conto di inoltrarsi oltre nella questione, che riveste alla fin fine significato meramente teorico. 
 
5.- Con il ricorso per riforma l'attore lamenta pure che i giudici cantonali hanno a torto negato il ricorrere dell'elemento soggettivo della lesione ai sensi dell' art. 21 CO. Rinvia al proposito "ai motivi ampiamente esposti nell'allegato di appello". Orbene, come già ricordato nell'ambito del ricorso di diritto pubblico, anche per il ricorso per riforma la motivazione dev'essere contenuta nell'atto di ricorso stesso e il ricorrente non può rinviare ad altri atti o allegati della procedura cantonale (DTF 110 II 74 consid. 1; Rep 1982, pag. 40; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, n. 1.5.2.4 all'art. 55 OG). La censura appare quindi d'acchito irricevibile. 
Analoga conclusione vale per l'eccezione della non esatta ricezione della volontà del de cuius. 
 
6.- L'attore ribadisce poi la censura della nullità del contratto successorio per incapacità di discernimento del disponente, osservando che i giudici cantonali non hanno correttamente valutato le prove agli atti: egli stesso non motiva il gravame mediante la violazione del diritto federale, ma piuttosto con un'arbitraria valutazione delle prove che può fare oggetto solo di un ricorso di diritto pubblico. La censura s'avvera quindi manifestamente irricevibile. 
 
7.- a) Infine, l'attore lamenta una violazione dell'art. 503 CC, perché in qualità di testimone ha partecipato alla rogazione dell'atto pubblico H.________ che è l'amica del beneficiario del contratto successorio. 
 
b) Secondo i giudici cantonali, in concreto, non è stato provato che tra la teste e il beneficiario esistesse una relazione sentimentale; ma se anche si volesse ammettere il contrario, ciò non basterebbe ancora per escludere la teste dalla partecipazione all'atto in applicazione dell' art. 503 CC
 
c) Non essendo nella fattispecie dimostrata una chiara e sicura relazione sentimentale tra la testimone e il convenuto, il problema dell'eventuale applicazione dell' art. 503 CC nemmeno si pone. A titolo del tutto abbondanziale si può comunque osservare che secondo la dottrina un rapporto personale stretto che non ricade nei casi previsti dalla norma in discussione (per esempio amicizia, fidanzamento, rapporto di lavoro, ecc.) è del tutto irrilevante ai fini della partecipazione all'atto in qualità di notaio o di ausiliario (Ruf, Commento basilese, ZGB II, n. 12 all' art. 503 CC). Anche da questo punto di vista il gravame non può non essere completamente disatteso. 
 
8.- Da quanto precede discende che il ricorso si avvera manifestamente infondato nella ridottissima misura in cui risulta ricevibile. Esso va quindi trattato di conseguenza. 
Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alla controparte, che non è stata invitata a presentare una risposta, non vanno riconosciute ripetibili. 
 
Per questi motivi 
 
visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso per riforma è respinto e la sentenza impugnata confermata. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 7000.-- è posta a carico del ricorrente. 
 
3. Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla controparte e alla I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 15 maggio 2000 MDE 
 
In nome della II Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,