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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
7B.54/2005 /viz 
 
Sentenza dell'11 aprile 2005 
Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
 
Composizione 
Giudici federali Hohl, presidente, 
Meyer, Marazzi, 
cancelliere Piatti. 
 
Parti 
G.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
sospensione delle esecuzioni, 
 
ricorso LEF contro la decisione emanata il 2 marzo 2005 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto: 
1. 
G.________ viene escusso da diversi creditori. Con sentenza 2 marzo 2005 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha dichiarato inammissibile un ricorso del debitore e ha ritornato gli atti all'Ufficio di esecuzione, affinché questo si pronunci sulla domanda di sospensione delle esecuzioni formulata dal ricorrente. 
2. 
Il 24 marzo 2005 G.________ ha consegnato alla Posta svizzera uno scritto, datato 23 marzo 2005 e destinato al Tribunale federale, con cui chiede di tenere "in giusta considerazione" i suoi argomenti. 
3. 
L'esposto del ricorrente, apparentemente tardivo, risulta comunque di primo acchito irricevibile perché l'autorità di vigilanza ha emanato una decisione - incidentale - di rinvio. Per costante giurisprudenza, infatti, con un ricorso ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LEF non possono essere impugnate le decisioni incidentali con cui l'autorità di vigilanza non si esprime su una misura della procedura di esecuzione forzata, ma si limita a rinviare, senza nel contempo ordinare misure di esecuzione forzata, gli atti all'Ufficio di esecuzione per decisione (DTF 130 III 611 consid. 1.1 con rinvii). 
4. 
Da quanto precede discende che il ricorso si rivela inammissibile. Non si preleva tassa di giustizia (art. 20a cpv. 1 LEF). 
 
Per questi motivi, la Camera pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
Comunicazione al ricorrente, all'Ufficio di esecuzione e fallimenti di Bellinzona e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
Losanna, 11 aprile 2005 
In nome della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti 
del Tribunale federale svizzero 
La presidente: Il cancelliere: