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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_339/2023  
 
 
Sentenza del 22 giugno 2023  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Aubry Girardin, Presidente, 
Donzallaz, Hartmann, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Antonio Monti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Amministrazione federale delle contribuzioni, Assistenza amministrativa SEI, Eigerstrasse 65, 3003 Berne 
 
Oggetto 
Assistenza amministrativa (CDI CH-IT), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 maggio 2023 dal Tribunale amministrativo federale, Corte I (A-5737/2020). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerato in diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il 10 luglio 2017 il Comando generale della Guardia di Finanza, II Reparto, Ufficio Cooperazione lnternazionale e Rapporti con Enti Collaterali (in seguito: autorità richiedente italiana), ha presentato all'Amministrazione federale delle contribuzioni (in seguito: AFC) otto domande di assistenza amministrativa in materia fiscale fondate sull'art. 27 della Convenzione del 9 marzo 1976 tra la Confederazione Svizzera e la Repubblica italiana per evitare le doppie imposizioni e per regolare talune altre questioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio (CDI CH-IT; RS 0.672.945.41) in relazione con la lett. e bis del Protocollo aggiuntivo (RS 0.672.945.41), rispettivamente sulla Convenzione del 25 gennaio 1988 sulla reciproca assistenza amministrativa in materia fiscale (MAC; RS 0.652.1).  
Le persone interessate dalle domande sono presumibilmente contribuenti fiscali italiani, identificabili in base agli elenchi / alle liste allegate alle domande stesse. II detentore delle informazioni in Svizzera è la banca B.________ AG, con sede a X.________, e la tipologia d'imposta interessata è l'imposta sul reddito delle società / delle persone fisiche. I suddetti elenchi sono stati spiegati dall'autorità richiedente italiana nelle domande, facendo degli esempi. Siccome - fatta eccezione per gli esempi - le predette otto domande di assistenza amministrativa sono identiche, l'AFC le ha trattate come una sola domanda di assistenza amministrativa basata su otto elenchi / liste. 
 
1.2. La domanda, che trae origine da attività di verifica e controllo da parte della Guardia di Finanza italiana, fa nella fattispecie riferimento alle posizioni contenute nell'elenco sub 3.a. (4), e meglio:  
« [...] i dati concernenti 707 posizioni finanziarie (rapporti finanziari), dove i codici C.I.F. risultano riferiti a soggetti diversi dalle persone fisiche con denominazione di società o enti ed espressa menzione del domicilio italiano nel campo "M/S_Dom_Name" [...] ». 
Con scritto 25 giugno 2019, l'autorità richiedente italiana ha poi circoscritto le otto domande al periodo dal 23 febbraio 2015 al 31 dicembre 2017 chiedendo all'AFC, sulla sola base dell'art. 27 CDI CH-IT: 
 
" [...] 
a) per i conti bancari: 
 
- i nomi, i cognomi, le date di nascita e gli indirizzi dell'ultimo domicilio conosciuto: 
(i) deI / della titolare / dei titolari del conto; 
(ii) dell'avente / degli aventi diritto economico; 
(iii) nel caso in cui un / una titolare del conto oppure un avente diritto economico fossero deceduti, le informazioni sono richieste per tutti i successori legali o le persone alle quali sono stati versati i valori patrimoniali, se conosciuti; 
- il tipo di relazione bancaria; 
- la data della chiusura del conto; 
- la situazione patrimoniale al 23 febbraio 2015, 31 dicembre 2015, 31 dicembre 2016 e 31 dicembre 2017; 
[...] » 
 
1.3. Il 23 settembre 2019, l'AFC ha esortato B.________ AG a trasmettere tutte le informazioni richieste. La banca è stata inoltre invitata ad informare le persone interessate e legittimate a ricorrere in merito al procedimento di assistenza amministrativa e alle parti essenziali del contenuto della domanda.  
Tra il 31 gennaio e il 4 febbraio 2020, B.________ AG ha dato seguito alla richiesta di trasmissione delle informazioni dell'AFC e ha provveduto ad informare le persone interessate e legittimate a ricorrere, tra cui, con scritto del marzo 2020, anche la società A.________, titolare di un conto di cui C.________ è l'avente diritto economico. 
 
1.4. Con decisione finale del 15 ottobre 2020 l'AFC ha accolto la domanda di assistenza amministrativa italiana del 10 luglio 2017 fondata sulla lista sub 3.a (4) per quanto concerne la A.________ e ha concesso l'assistenza amministrativa.  
Il 16 novembre 2020 la A.________ ha adito il Tribunale amministrativo federale, opponendosi all'esecuzione della domanda. Il 24 maggio 2023 la Corte federale ha respinto il gravame. 
 
1.5. Il 12 giugno 2023 la A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso in materia di diritto pubblico con cui, protestate spese e ripetibili, chiede che in accoglimento del proprio gravame la domanda di assistenza amministrativa che concerne lei e la persona fisica indicata come "coinvolta nel presente procedimento" sia respinta. In via subordinata domanda che le spese processuali poste a suo carico dal Tribunale amministrativo federale siano fissate in un importo non superiore a fr. 2'000.--. Postula inoltre che al ricorso sia conferito l'effetto sospensivo.  
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
2.  
Ai sensi dell'art. 83 lett. h LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni concernenti l'assistenza amministrativa internazionale, eccettuata l'assistenza amministrativa in materia fiscale. Secondo l'art. 84a LTF, in quest'ultimo campo, il ricorso è ammissibile soltanto se concerne una questione di diritto di importanza fondamentale o se si tratta per altri motivi di un caso particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Giusta quest'ultimo articolo, un caso è particolarmente importante segnatamente laddove vi sono ragioni per ritenere che sono stati violati elementari principi procedurali o che il procedimento all'estero presenta gravi lacune (su queste nozioni, cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3). Spetta alla parte ricorrente dimostrare a sufficienza che la causa adempie siffatte condizioni (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 139 II 340 consid. 4), a meno che ciò non sia manifesto (sentenza 2C_77/2022 del 4 febbraio 2022 consid. 2). 
Per quanto riguarda la presenza di una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF), essa presuppone che la decisione impugnata sia determinante per la prassi. Ciò è segnatamente il caso quando le istanze precedenti sono confrontate a numerosi casi analoghi o quando è necessario risolvere una questione giuridica che si pone per la prima volta e che dà luogo a un'incertezza qualificata, la quale richiede in maniera impellente un chiarimento da parte del Tribunale federale (cfr. DTF 139 II 404 consid. 1.3; sentenza 2C_77/2022 già citata consid. 2). Nel contesto dell'art. 84a LTF, la questione di diritto di importanza fondamentale deve riguardare l'ambito dell'assistenza amministrativa in materia fiscale, ovvero l'applicazione di norme (di diritto internazionale o interne) inerenti specificamente a tale ambito (sentenze 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 3; 2C_765/2021 del 12 ottobre 2021 consid. 3.1). Giova poi ricordare che compito del Tribunale federale non è pronunciarsi su questioni giuridiche astratte (vedasi in materia di assistenza amministrativa DTF 142 II 161 consid. 3). Affinché il ricorso sia ammissibile ai sensi dell'art. 84a LTF, occorre dunque che la questione di diritto di importanza fondamentale invocata dalla parte ricorrente sia determinante per l'esito del litigio, ciò che presuppone che essa si rapporti agli elementi fattuali e al ragionamento giuridico risultanti dalla sentenza impugnata (sentenza 2C_1044/2022 del 23 dicembre 2022 consid. 2 e riferimenti). 
Per giurisprudenza, l'esistenza di un caso particolarmente importante (art. 84 cpv. 2 LTF) dev'essere ammessa con riserbo. Il Tribunale federale dispone di un ampio potere d'apprezzamento al riguardo (DTF 145 IV 99 consid. 1.2). Solamente una violazione importante e sufficientemente credibile dei principi procedurali fondamentali, ivi compreso nella procedura svizzera (sentenze 2C_77/2022 già citata consid. 2; 2C_936/2021 del 2 dicembre 2021 consid. 5), può far apparire il caso come particolarmente importante. Non è dunque sufficiente invocare delle violazioni dei diritti fondamentali di procedura per giustificare l'entrata in materia; solo una violazione importante, dettagliata a sufficienza e credibile permette di ritenere adempiuta la condizione posta dall'art. 84 cpv. 2 LTF (DTF 145 IV 99 consid. 1.5; sentenza 2C_1044/2022 già citata consid. 2 e richiami). 
 
3.  
 
3.1. Osservando che oggetto di disamina è l'acquisizione (illegale) dei dati da parte dell'autorità richiedente nonché la violazione del segreto bancario, la ricorrente intravede una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) in primo luogo nel sapere se, nelle circostanze date, le quali non permettono di negare atti illeciti da parte dello Stato italiano, l'autorità richiesta svizzera fosse tenuta a dare seguito alla domanda di assistenza amministrativa ora contestata.  
 
3.2. Sennonché, come accennato in precedenza (cfr. supra consid. 2), incombe alla parte ricorrente (art. 42 cpv. 2 LTF) indicare con precisione la questione di diritto di importanza fondamentale (art. 84a LTF) e/o il caso particolarmente importante (art. 84a in relazione con l'art. 84 cpv. 2 LTF) : non spetta infatti a questa Corte "desumerli" dal ricorso che le viene sottoposto, attraverso la lettura di critiche di merito.  
 
3.3. Sulla tematica in questione, l'impugnativa non contiene nessuna motivazione specifica, di modo che la stessa non adempie le esigenze di motivazione richieste, come esposto di seguito.  
 
3.3.1. Con riferimento alla denuncia della violazione del principio della buona fede in relazione con l'art. 7 della legge federale del 28 settembre 2012 sull'assistenza amministrativa internazionale in materia fiscale (LAAF; RS 651.1) in questa sede sollevata, va ricordato che il Tribunale federale si è già pronunciato al riguardo, in particolare nella sentenza di principio 2C_73/2021 del 27 dicembre 2021, che concerneva l'Italia, segnatamente al considerando 7. Ora, la ricorrente non fa valere nuove questioni in quest'ottica. La problematica non costituisce dunque una questione specifica che si pone per la prima volta e richiede in maniera impellente un chiarimento, ma rappresentante unicamente un caso di applicazione della giurisprudenza, sulla quale non occorre quindi ritornare sotto l'angolo dell'art. 84a LTF.  
 
3.3.2. Per quanto concerne poi la censura riferita alla disattenzione del segreto bancario, nella misura in cui se ne possa dedurre che la ricorrente consideri che in concreto si sia in presenza di una questione di diritto fondamentale, va ricordato che questa Corte si è già pronunciata sull'opponibilità del segreto bancario (svizzero) a una domanda di assistenza amministrativa nella sentenza 2C_1174/2014 del 24 settembre 2015, pubblicata in DTF 142 II 161. Sennonché la ricorrente non spiega in che la presente fattispecie renderebbe necessario un nuovo esame della questione rispettivamente solleverebbe una nuova questione di diritto di importanza fondamentale (art. 42 cpv. 2 LTF).  
 
3.4. Infine la ricorrente non fa valere che elementari principi procedurali sarebbero stati violati, rispettivamente che il procedimento condotto dalle autorità italiane sarebbe inficiato da gravi lacune, di modo che la vertenza non può essere considerata particolarmente importante ai sensi dell'art. 84 cpv. 2 LTF. Del resto, una tale violazione non è manifesta (cfr. supra consid. 2 in fine).  
 
4.  
 
4.1. Per quanto precede, l'entrata in materia sulla base degli artt. 84a e 84 cpv. 2 LTF va esclusa, ciò che porta a dichiarare inammissibile il gravame come ricorso in materia di diritto pubblico, in applicazione degli artt. 107 cpv. 3 e 109 cpv. 1 LTF. Quanto alla via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, dal momento che la sentenza impugnata emana dal Tribunale amministrativo federale, essa non entra in considerazione (art. 113 e contrario LTF).  
 
4.2. Dato l'esito del litigio, la domanda di effetto sospensivo, con cui ci si limita del resto a chiedere la conferma di quanto previsto dall'art. 103 cpv. 2 lett. d LTF, è priva di oggetto (sentenza 2C_1044/2022 già citata consid. 5.2 e richiami).  
 
5.  
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'insorgente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 3'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione al patrocinatore della ricorrente, all'Amministrazione federale delle contribuzioni - Servizio per lo scambio d'informazioni in materia fiscale, nonché al Tribunale amministrativo federale, Corte I. 
 
 
Losanna, 22 giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: F. Aubry Girardin 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud