Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_744/2012  
   
   
 
 
 
 
Sentenza del 10 giugno 2013  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Escher, Giudice presidente, 
Hohl, Marazzi, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Stato del Cantone Ticino,  
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni del 
Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto definitivo dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 4 settembre 2012 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ ha fatto oggetto del precetto esecutivo xxx del 17 gennaio/7 febbraio 2012 dell'Ufficio di esecuzione di Lugano per un importo complessivo di fr. 111'725.-- oltre interessi. Si tratta di imposte arretrate e relative multe, che si estendono sugli anni 1996-2010. La pretesa fiscale posta in esecuzione si fonda su numerose decisioni di tassazione e su decisioni di condanna al pagamento di multe disciplinari, tutte cresciute in giudicato.  
 
A.b. In seguito all'opposizione inoltrata da A.________, il creditore Stato del Cantone Ticino ha formulato in data 17 febbraio 2012 istanza di rigetto definitivo della medesima per l'importo di fr. 109'052.-- (corrispondente a fr. 111'725.-- meno l'imposta cantonale 1996). Il Pretore del Distretto di Lugano ha parzialmente accolto tale istanza con decisione 14 maggio 2012: egli ha infatti ritenuto che i crediti per le imposte cantonali 1997-2003 sarebbero prescritti, non invece i crediti per le multe disciplinari in assenza di corrispondente eccezione da parte del debitore. Ha di conseguenza pronunciato il rigetto definitivo dell'opposizione per l'importo complessivo di fr. 63'375.-- oltre interessi.  
 
B.  
In data 25 maggio 2012 A.________ ha inoltrato reclamo al Tribunale di appello del Cantone Ticino, chiedendo che l'importo per il quale debba venire rigettata la sua opposizione venga ridotto da fr. 63'375.-- a fr. 59'520.25. Con particolare riferimento alle multe disciplinari, egli lamenta che la loro prescrizione non sia stata rilevata d'ufficio; a suo dire, tre di queste sarebbero prescritte in assenza di atti interruttivi della prescrizione durante un periodo superiore a 5 anni. 
 
Con la qui impugnata decisione 4 settembre 2012 il Tribunale di appello ha parzialmente accolto il reclamo di A.________ e ha ridotto l'importo relativamente al quale l'opposizione è stata rigettata a complessivi fr. 62'880.70 oltre interessi (invece di fr. 63'375.-- ritenuti dal Pretore, sempre oltre interessi), riducendo altresì il tasso d'interesse per gli importi in capitale a partire dal 1° gennaio 2011. 
 
C.  
Con non meglio specificato ricorso 10 ottobre 2012, A.________ (qui di seguito: ricorrente) chiede al Tribunale federale di stralciare d'ufficio tutti i titoli di credito prescritti. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Decisioni in tema di rigetto - definitivo o provvisorio - dell'opposizione sono decisioni finali ai sensi dell'art. 90 LTF, poiché mettono fine alla relativa procedura. Possono fare l'oggetto di un ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 2 lett. a LTF) qualora il valore di lite raggiunga fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF); se quest'ultimo requisito non è adempiuto, il ricorso in materia civile è ammissibile se solleva una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF), ciò che la parte ricorrente deve allegare e dimostrare (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 134 III 115 consid. 1.1). Altrimenti, è dato unicamente il ricorso sussidiario in materia costituzionale ai sensi dell'art. 113 LTF (sentenza 5D_164/2008 del 10 febbraio 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 135 III 315).  
 
1.2. Avanti all'istanza di reclamo, il ricorrente ha postulato una riduzione dell'importo per il quale la sua opposizione viene rigettata in via definitiva da fr. 63'375.-- a fr. 59'520.25. Il valore di lite ammonta pertanto incontestatamente a fr. 3'854.75, dunque ben inferiore al valore di lite minimo prescritto dall'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF.  
 
1.3. Per essere ammissibile quale ricorso in materia civile, il gravame deve allora sollevare una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). È quanto pretende di fare il ricorrente: a suo avviso, nell'ambito del diritto pubblico la prescrizione va rilevata d'ufficio.  
 
1.3.1. Secondo la giurisprudenza, una vertenza solleva una questione giuridica d'importanza fondamentale quando è necessario, per risolvere il caso concreto, decidere una questione di diritto che solleva un'incertezza particolarmente grave; una tale incertezza esige una chiarificazione urgente da parte del Tribunale federale, autorità giudiziaria suprema investita del compito di sviluppare un'interpretazione uniforme del diritto federale (DTF 137 III 580 consid. 1.1; 135 III 397 consid. 1.2). La connotazione di questione giuridica d'importanza fondamentale non viene riconosciuta se la medesima questione può riproporsi in qualsiasi momento in un caso con valore di lite sufficiente (v. DTF 137 III 580 consid. 1.1; 134 III 267 consid. 1.2.3). La parte ricorrente che si prevale della natura fondamentale della questione che solleva deve esporre perché ciò sia il caso (art. 42 cpv. 2 LTF; DTF 137 III 580 consid. 1.1; su tutto da ultimo sentenza 4A_607/2012 del 21 febbraio 2013 consid. 1.2 destinato a pubblicazione).  
 
1.3.2. Sulla questione sollevata dal ricorrente esiste chiara giurisprudenza del Tribunale federale: in sede di rigetto dell'opposizione, la prescrizione può essere invocata unicamente se questa è intervenuta successivamente alla crescita in giudicato del titolo esecutivo (DTF 123 III 213 consid. 5b/cc; sentenze 5A_152/2012 del 19 dicembre 2012 consid. 4.1; 5A_102/2011 del 2 maggio 2011 consid. 3.2), ed il debitore deve prevalersi espressamente di tale eccezione (v. le citate sentenze 5A_152/2012 e 5A_102/2011, eod. loc.), ciò che appare giustificato anche alla luce del testo dell'art. 81 cpv. 1 LEF che fa esplicito obbligo all'escusso di provare l'intervenuta prescrizione (sentenza 5P.254/1992 del 7 settembre 1992 consid. 4, in Rep. 1993 pag. 140). Il ricorrente, che si riferisce peraltro a dottrina e giurisprudenza concernenti il diritto materiale pubblico (quale la DTF 138 II 169 che riguarda il diritto fiscale) o per altri motivi inconferenti (ad es. la DTF 133 II 366, che si concentra in particolare sull'eventuale nullità di una decisione fiscale cresciuta in giudicato), non dimostra di aver sollevato una questione di diritto di importanza fondamentale, e ancor meno una questione che non possa porsi anche in un incarto con valore di causa sufficiente (supra consid. 1.3.1).  
 
1.3.3. Non si è dunque in presenza di una questione fondamentale di diritto. Il ricorso può essere esaminato unicamente quale ricorso sussidiario in materia costituzionale, se ne sono soddisfatte le esigenze formali.  
 
2.  
 
2.1. Rivolto contro una decisione pronunciata dall'autorità ticinese di ultima istanza (art. 114 e 75 cpv. 1 LTF), il ricorso è tempestivo (art. 117 e 100 cpv. 1 LTF) ed è stato inoltrato da una parte che ha partecipato al procedimento dinanzi all'istanza inferiore, uscendone (parzialmente) soccombente, e che ha dunque un interesse legittimo all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 115 LTF). In relazione ai requisiti menzionati, il gravame è pertanto in linea di massima ammissibile.  
 
2.2. Con un ricorso sussidiario in materia costituzionale può essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 e 106 cpv. 2 LTF). Questo significa che egli deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che misura sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2). Preliminarmente, tuttavia, egli deve formulare conclusioni adeguate.  
 
2.3.  
 
2.3.1. Il ricorso al Tribunale federale - sia il ricorso in materia civile che il ricorso sussidiario in materia costituzionale - è un rimedio di natura riformatoria (art. 107 cpv. 2 LTF per il ricorso in materia civile, art. 117 e 107 cpv. 2 LTF per quello sussidiario in materia costituzionale). La parte ricorrente deve pertanto formulare conclusioni che permettano al Tribunale federale di modificare la decisione impugnata. Conclusioni volte alla condanna di una parte al versamento di un importo di denaro devono essere tassativamente cifrate (art. 42 cpv. 1 LTF; DTF 134 III 235 consid. 2; da ultimo sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 consid. 1.2, non pubblicato in DTF 139 III 24). Tale condizione è soddisfatta se le conclusioni, lette nell'ottica della motivazione e del rispetto del principio della buona fede, permettono una determinazione precisa dell'importo richiesto, seppure questo non sia esposto in modo esplicito (DTF 136 V 131 consid. 1.2; sentenza 4A_375/2012 del 20 novembre 2012 cit., loc. cit.).  
 
2.3.2. Nel caso di specie, il ricorso non adempie questi requisiti. Non solo il ricorrente non menziona, nemmeno nella motivazione, l'importo preciso per il quale egli chiede che la sua opposizione venga mantenuta. La sua motivazione è anche contraddittoria: in un punto egli pare riferire il proprio ricorso alle sole multe disciplinari relative agli anni 2002, 2003 e 2004, mentre in sede di conclusioni egli chiede lo stralcio d'ufficio di tutti i titoli di credito prescritti. In tali condizioni il Tribunale federale, al quale - si rammenta - non incombe l'obbligo di esaminare di propria iniziativa quanto potrebbe esigere il ricorrente, ma anzi è limitato nel proprio agire dalla massima dispositiva (art. 107 cpv. 1 LTF), non sarebbe in misura, anche volendo accogliere il ricorso, di riformare eventualmente il giudizio impugnato.  
 
2.4. Peraltro il ricorso non appare nemmeno sufficientemente motivato (supra consid. 2.2). Esaminato nell'ottica dei principi formali che reggono il ricorso sussidiario in materia costituzionale, non si può fare a meno di constatare che non viene invocato, né in modo esplicito né in modo implicito, alcun diritto costituzionale asseritamente leso.  
 
 
2.5. Anche la discussione degli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore non è di pregio. L'affermazione ricorsuale secondo la quale il ricorrente avrebbe sollevato l'obiezione generalizzata sul rilevamento d'ufficio della prescrizione dei titoli di credito a tutti i livelli di questa causa, sprovvista di puntuali rinvii agli allegati di causa, è insufficientemente circostanziata. Inoltre, essa non sta a significare che egli abbia eccepito l'intervenuta prescrizione, ma soltanto che egli ne abbia postulato l'osservazione d'ufficio.  
 
3.  
In conclusione, il ricorso si appalesa inammissibile. Esso va pertanto respinto in ordine, con conseguenza di tassa e spese a carico del ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili all'opponente, che non è stato invitato ad esprimersi e non è dunque incorso in spese della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 10 giugno 2013 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini