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[AZA 7] 
I 464/01 Ws 
 
IIIa Camera 
 
composta dei giudici federali Borella, Presidente, Kernen, 
Soldini, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 28 giugno 2002 
 
nella causa 
D._______, Italia, ricorrente, rappresentato dal Patronato ITACO, Via O. D'Agostino n. 29-d, 83100 Avellino, Italia, 
 
contro 
Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero, Avenue Edmond-Vaucher 18, 1203 Ginevra, opponente, 
 
Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, Losanna 
 
Fatti : 
 
A.- D._______, cittadino italiano nato nel 1952, ha lavorato in Svizzera nel 1970, 1971 e dal 1979 al 1985 in qualità di operaio e dipendente della ristorazione, solvendo i contributi di legge. Rientrato nel proprio Paese, ha esercitato un'attività in proprio quale gestore di un bar dal 1987 al 12 gennaio 1991, data alla quale ha dovuto cessare quest'ultima per motivi di salute. Dal 1° febbraio 2000 l'interessato è al beneficio di una pensione d'invalidità italiana. 
Una prima domanda di rendita all'assicurazione svizzera per l'invalidità, presentata il 3 settembre 1993 a dipendenza di una inabilità addebitabile ad esiti di intervento chirurgico di by-pass aortoiliaco bilaterale, diabete mellito di tipo I con iniziali segni di retinopatia e discopatia lombo-sacrale, è stata respinta, con decisione del 30 agosto 1994, cresciuta incontestata in giudicato, dalla Cassa svizzera di compensazione per carenza di incapacità di guadagno pensionabile. 
L'istante ha quindi presentato il 24 giugno 1999, sulla scorta di quanto rilevato dai medici dell'Istituto nazionale italiano della previdenza sociale (INPS), una seconda richiesta a dipendenza di esiti di by-pass aortoiliaco e di trombectomia con by-pass protesico femorale, come pure di diabete mellito con iniziali segni di retinopatia e di discopatia lombo-sacrale. 
Esperiti gli accertamenti del caso, l'Ufficio AI per gli assicurati residenti all'estero (UAI), con provvedimento del 6 giugno 2000, ha nuovamente respinto la domanda per carenza d'invalidità rilevante giusta il diritto svizzero. 
 
B.- D._______, assistito dal Patronato ITACO, ha deferito l'atto alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero, chiedendo in sostanza il riconoscimento di una rendita d'invalidità per un tasso di incapacità di guadagno dell'80%. 
Mediante pronunzia del 22 giugno 2001, i giudici commissionali hanno respinto il gravame, confermando la valutazione dell'amministrazione. 
 
C.- Sempre patrocinato dal Patronato ITACO, D._______ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni. Producendo ulteriore documentazione medica, ripropone la richiesta di erogazione di una rendita d'invalidità. 
L'UAI, dopo avere interpellato il proprio consulente medico, propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto : 
 
1.- Nell'impugnato giudizio, al quale si rinvia, la Commissione di ricorso ha già esposto i presupposti del diritto alla rendita dell'assicurazione per l'invalidità svizzera. 
 
a) È comunque opportuno ribadire per chiarezza che, secondo l'art. 4 cpv. 1 LAI, l'invalidità è l'incapacità di guadagno, presunta permanente o di rilevante durata, cagionata da un danno alla salute fisica o psichica conseguente a infermità congenita, malattia o infortunio. Giusta l'art. 28 cpv. 1 LAI, l'assicurato ha diritto a una rendita intera se è invalido almeno al 66 2/3%, a una mezza rendita se è invalido almeno al 50% o a un quarto di rendita se lo è almeno al 40%. Conformemente all'art. 29 cpv. 1 LAI, il diritto alla rendita giusta l'art. 28 LAI nasce il più presto nel momento in cui l'assicurato presenta una incapacità permanente di guadagno pari almeno al 40% (lett. a), oppure in cui è stato, per un anno e senza notevoli interruzioni, incapace al lavoro per almeno il 40% in media (lett. b). 
Tuttavia, in virtù della situazione giuridica esistente al momento determinante della resa della decisione amministrativa deferita in giudizio (DTF 121 V 366 consid. 1b, 116 V 248 consid. 1a, 112 V 93 consid. 3, 99 V 102), per gli assicurati non domiciliati né dimoranti abitualmente in Svizzera, il diritto alla rendita giusta la lett. b dell'art. 29 cpv. 1 LAI insorge soltanto al momento in cui essi siano stati, per un anno, incapaci al lavoro per almeno il 50% in media e presentino, alla scadenza del periodo di attesa, un'invalidità pari almeno al 50% (art. 28 cpv. 1ter LAI e DTF 121 V 264 consid. 5 e 6). 
 
 
b) Ai sensi dell'art. 28 cpv. 2 LAI l'invalidità è determinata stabilendo il rapporto fra il reddito del lavoro che l'assicurato conseguirebbe, dopo l'insorgenza dell'invalidità e dopo l'esecuzione di eventuali provvedimenti d'integrazione, nell'esercizio di un'attività lucrativa ragionevolmente esigibile da lui in condizioni normali di mercato del lavoro e il reddito del lavoro che egli avrebbe potuto conseguire se non fosse diventato invalido. 
In altre parole, l'invalidità, nell'ambito delle assicurazioni sociali svizzere, è un concetto di carattere economico-giuridico e non medico (DTF 116 V 249 consid. 1b, 110 V 275 consid. 4a), i dati economici essendo determinanti. 
Tuttavia, qualora essi difettino per l'inattività dell'assicurato, ci si fonderà sui fatti di natura medica, purché permettano di valutare l'incapacità lavorativa dell'interessato nell'attività da lui ragionevolmente esigibile (DTF 125 V 261 consid. 4, 115 V 134 consid. 2, 114 V 314 consid. 3c, 105 V 158 consid. 1). Affinché il giudizio del medico acquisti valore di prova rilevante, esso deve essere completo in merito ai temi sollevati, deve fondarsi, in piena cognizione della pregressa situazione valetudinaria (anamnesi), su esami approfonditi e tenere conto delle censure del paziente, per poi giungere in maniera chiara a fondate e logiche conclusioni (DTF 125 V 352 consid. 3a e riferimenti; VSI 2001 pag. 108 consid. 3a). Non è invece di principio determinante in tale né la provenienza del mezzo di prova, né la designazione della valutazione (DTF 125 V 353 consid. 3b/ee). 
 
2.- Nell'evenienza concreta, controversa è la questione relativa alle ripercussioni del danno alla salute di D._______ sulla sua capacità di guadagno. Non suscita invece particolari discussioni la situazione sanitaria. 
 
a) I primi giudici hanno fondato la loro valutazione sull'accertamento reso dal dott. M._______, consulente medico dell'UAI, il quale, sulla scorta dei rilievi clinici raccolti durante l'istruttoria amministrativa, si è confrontato in maniera circostanziata con l'ampia documentazione agli atti ed ha analizzato in dettaglio l'evoluzione negli anni dei disturbi lamentati dall'assicurato. Così, detto sanitario - dopo avere rilevato l'incompletezza nonché alcune incongruenze nelle valutazioni del dott. D._______, al quale si era rivolto il ricorrente per un esame specialistico e per un apprezzamento della sua incapacità lavorativa - è pervenuto alla conclusione che le affezioni lamentate non permettono di ravvisare un "oggettivo impedimento all'esercizio di adeguata esigibile proficua attività lavorativa". 
 
b) In sede di ricorso di diritto amministrativo, D._______ ha quindi presentato nuova documentazione medica a sostegno della propria domanda. In particolare, ha prodotto un rapporto relativo a un elettroneuromiogramma, il quale, tuttavia, secondo un altro consulente medico dell'UAI, dott. M._______, se da un lato mostra l'esistenza di una polineuropatia diabetica distale, dall'altro non evidenzia elementi di denervazione e limitazioni della capacità lavorativa. Così, il dott. M._______, dopo avere osservato come nemmeno dall'esame elettrocardiografico siano riscontrabili lesioni invalidanti, ha confermato il fondamento della precedente valutazione. 
 
c) Alla luce di queste chiare conclusioni, il Tribunale federale delle assicurazioni non vede motivo per scostarsi dalla valutazione espressa dai giudici commissionali. 
Certo, a nessuno sfugge che l'insorgente è affetto da una polipatologia evolutiva, suscettibile di peggiorare con il tempo. Tuttavia, ai fini del presente giudizio, fa stato la constatazione secondo la quale, al momento in cui l'UAI ha emesso la decisione amministrativa querelata, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice (DTF 121 V 366 consid. 1b), le affezioni riscontrate non compromettevano ancora - in maniera sufficiente per dare luogo a un diritto alla rendita - l'abilità lavorativa dell'assicurato nella sua attività precedente di esercente indipendente, motivo per cui la domanda ricorsuale deve essere respinta. 
 
Per quanto attiene più in generale alle conseguenze economiche dell'incapacità lavorativa, va infine rammentato al ricorrente, a futura memoria, che - conformemente a un principio che informa anche il diritto delle assicurazioni sociali - all'assicurato incombe comunque l'obbligo di ridurre il danno (DTF 123 V 233 consid. 3c, 117 V 278 consid. 2b, 400 e riferimenti ivi citati; ; Riemer-Kafka, Die Pflicht zur Selbstverantwortung, Friborgo 1999, pag. 57, 551 e 572; Landolt, Das Zumutbarkeitsprinzip im schweizerischen Sozialversicherungsrecht, tesi Zurigo 1995, pag. 61) per cui egli deve, in virtù di tale obbligo, intraprendere tutto quanto sia ragionevolmente esigibile per ovviare nel miglior modo possibile alle conseguenze di una sua invalidità, segnatamente mettendo a profitto la sua residua capacità lavorativa, se necessario in una nuova professione (DTF 113 V 28 consid. 4a e sentenze ivi citate). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
 
II.Non si percepiscono spese giudiziarie. 
III. La presente sentenza sarà intimata alle parti, alla Commissione federale di ricorso in materia d'AVS/AI per le persone residenti all'estero e all'Ufficio 
 
 
federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 giugno 2002 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
La Presidente della IIIa Camera : 
 
Il Cancelliere :