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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa {T 7} 
B 13/05 
 
Sentenza del 2 giugno 2006 
Ia Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Ursprung, Lustenberger, Borella e Frésard; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
Ufficio federale delle assicurazioni sociali, Effingerstrasse 20, 3003 Berna, ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato, rappresentata dal suo Comitato, 6500 Bellinzona, opponente, 
 
concernente 
1. M.________, rappresentata dall'avv. Felice Dafond, piazza Cioccaro 8, 6900 Lugano, 
2. S.________, 
rappresentata dall'avv Marzio Gianora, via della Pace 5, palazzo Centro, 6600 Locarno, 
3. F.________, 
rappresentata dall'avv Marzio Gianora, via della Pace 5, palazzo Centro, 6600 Locarno 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 29 novembre 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Dal 1978 U.________, nato nel 1945, ha lavorato alle dipendenze dello Stato del Cantone Ticino in qualità di agente di custodia e, in quanto tale, è stato affiliato alla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato (in seguito: Cassa pensioni). 
 
Dopo essere stato inabile al lavoro - a causa di malattia - dal 13 agosto 1994, U.________ è stato posto al beneficio di una mezza rendita AI a far tempo dal 1° agosto 1995 (deliberazione 22 settembre e decisione 18 dicembre 1995 dell'Ufficio AI del Cantone Ticino). Con risoluzione del 25 ottobre 1995 il Consiglio di Stato lo ha rimosso dalla carica con effetto dal 10 dicembre 1995. L'interessato ha quindi beneficiato di una rendita della previdenza professionale per un grado d'invalidità del 50% dal 1° novembre 1995. 
 
U.________ è deceduto a X.________ il 27 settembre 2000 lasciando quali eredi prossimi la moglie M.________ con due figli maggiorenni nonché due figlie minorenni, S.________ (1993) e F.________ (1999), nate da altre relazioni. 
B. 
Per la parte (50%) d'invalidità per la quale l'interessato era stato posto al beneficio di una mezza rendita della previdenza professionale come pure dell'AI, la Cassa pensioni ha assegnato le relative prestazioni per superstiti, e, più precisamente, una pensione di fr. 846.- mensili in favore della vedova e una rendita per orfani di fr. 254.- mensili per ciascuna delle figlie. 
 
Per l'altra metà (50% [parte attiva]), per contro, dopo avere vanamente la vedova preteso il versamento dalla Cassa pensioni della prestazione di libero passaggio spettante al defunto assicurato e la Cassa prospettato una suddivisione di tale prestazione (corrispondente a un importo complessivo, comprensivo degli interessi, di fr. 91'179.-) in misura del 62.50% (ossia fr. 56'991.-) in favore della vedova e del 18.75% (ossia fr. 17'094.-) per ciascuna delle figlie minorenni, S.________ e F.________, patrocinate dall'avv. Marzio Gianora, hanno chiesto con petizione del 18 febbraio 2004, in via cautelare, il blocco della prestazione di libero passaggio fino ad avvenuta definizione delle frazioni spettanti a ciascun superstite e, nel merito, la ripartizione di detta prestazione in ragione di 1/3 ciascuno. 
 
Ordinato il blocco cautelare dell'importo in lite ed esperiti i necessari accertamenti, la Corte cantonale ha respinto la petizione per pronuncia del 29 novembre 2004, confermando la suddivisione indicata dalla Cassa. 
C. 
L'Ufficio federale delle assicurazioni sociali (UFAS) interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale domanda l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio della causa al Tribunale di prima istanza per resa di una nuova pronuncia. In particolare, l'UFAS ritiene in via principale che andrebbe esaminata l'eventuale esistenza di un nesso causale materiale tra il decesso e l'invalidità preesistente, posto che, in siffatta ipotesi, la Cassa pensioni, anziché procedere a una ripartizione della prestazione di libero passaggio, avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera. In via subordinata rileva che la suddivisione, semmai, andava effettuata seguendo la chiave di ripartizione normalmente utilizzata dall'istituto collettore, al quale la Cassa avrebbe dovuto trasferire l'importo. Al limite, conclude l'autorità di vigilanza ricorrente, la ripartizione sarebbe dovuta avvenire in via paritaria. 
 
Tramite il proprio Comitato, la Cassa pensioni propone la reiezione del gravame. M.________, per contro, patrocinata dall'avv. Felice Dafond, protestate spese e ripetibili, chiede in via principale l'attribuzione integrale della prestazione di libero passaggio (fr. 91'179.-) e in via subordinata la conferma della ripartizione stabilita dalla Corte cantonale. Per il resto, la vedova si dice anche d'accordo, se accolta, con la tesi ricorsuale principale ("La signora M.________, se accolta questa tesi, è d'accordo di ricevere una rendita non più della metà, come oggi, ma dell'intero") così come pure con un'eventuale suddivisione secondo la chiave di ripartizione che avrebbe adottato l'istituto collettore (2/3 in favore della vedova e 1/3 in favore dei figli minorenni). Per parte loro, S.________ e F.________, entrambe rappresentate dalle rispettive madri, si associano, con il patrocinio dell'avv. Gianora, alle censure sollevate dall'UFAS in merito al metodo di ripartizione operato dalla Cassa e tutelato dai primi giudici. Quanto alla domanda ricorsuale principale, esse si rimettono al giudizio del Tribunale federale delle assicurazioni. 
 
Diritto: 
1. 
Giusta l'art. 73 LPP ogni Cantone designa il tribunale che, in ultima istanza cantonale, decide sulle controversie tra istituti di previdenza, datori di lavoro e aventi diritto (cpv. 1 prima frase). Le decisioni dei tribunali cantonali possono essere impugnate davanti al Tribunale federale delle assicurazioni con ricorso di diritto amministrativo (cpv. 4). L'art. 73 LPP trova applicazione, in ambito obbligatorio, preobbligatorio e sovraobbligatorio, da un lato agli istituti di previdenza registrati di diritto privato o di diritto pubblico e, d'altro lato, alle fondazioni di previdenza a favore del personale non registrate (art. 89bis cpv. 6 CC). In tale contesto, è irrilevante che le pretese invocate attengano al diritto pubblico o a quello privato. Per fare capo al rimedio di cui all'art. 73 cpv. 1 e 4 LPP occorre tuttavia che la controversia tra le parti verta su questioni specifiche della previdenza professionale, in senso stretto o lato del termine (DTF 127 V 35 consid. 3b, 125 V 168 consid. 2, 122 V 323 consid. 2b, 120 V 18 consid. 1a, 117 V 50 consid. 1 e 341 consid. 1b, 116 V 220 consid. 1a con riferimenti a dottrina e giurisprudenza). Si tratta essenzialmente di liti aventi per oggetto prestazioni assicurative, prestazioni di libero passaggio (ora: prestazioni d'entrata o di uscita) e contributi. Per contro, anche qualora la lite dovesse esplicare effetti di tale natura, la via dell'art. 73 LPP è preclusa se la controversia non trova il proprio fondamento giuridico nella previdenza professionale (DTF 128 V 44 consid. 1b, 127 V 35 consid. 3b e i riferimenti). 
 
Nel caso di specie, la controversia verte su questioni specifiche della previdenza professionale sia che si tratti - come lo ha fatto la Corte cantonale - di stabilire la ripartizione della prestazione di libero passaggio sia che si tratti di esaminare l'esistenza di un nesso di causalità tra invalidità e decesso del defunto assicurato in vista di un'eventuale assegnazione di prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera. 
 
Per il resto, la legittimazione a ricorrere dell'UFAS è pacifica, la stessa essendo data per legge (art. 103 lett. b OG in relazione con l'art. 4a cpv. 2 OPP 1). 
2. 
Nella misura in cui - come si avvera in concreto - (cfr. pure DTF 120 V 448 consid. 2a/bb) - la procedura di ricorso concerne l'assegnazione o il rifiuto di prestazioni assicurative, l'ambito del potere cognitivo del Tribunale federale delle assicurazioni non è limitato all'esame della violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento, ma si estende anche all'esame dell'adeguatezza della decisione impugnata; la Corte in tal caso non è vincolata dall'accertamento di fatto operato dai primi giudici e può scostarsi dalle conclusioni delle parti, a loro vantaggio o pregiudizio (art. 132 OG). 
3. 
3.1 L'art. 10 LPP regola in maniera imperativa l'inizio e la fine dell'assicurazione obbligatoria. Quest'ultima inizia con il rapporto di lavoro e finisce, tra l'altro, in caso di risoluzione dello stesso. Nell'ambito della previdenza più estesa, la risoluzione del rapporto di lavoro configura ugualmente un motivo che pone termine all'assicurazione (DTF 120 V 20 consid. 2a). È fatto salvo il mantenimento della previdenza durante un mese al massimo alle condizioni di cui all'art. 10 cpv. 3 LPP e 331a CO. 
 
Giusta l'art. 2 cpv. 1 LFLP, l'assicurato che lascia l'istituto di previdenza prima che insorga un caso di previdenza (caso di libero passaggio) ha diritto a una prestazione d'uscita. Gli art. 3-5 LFLP disciplinano il passaggio in un altro istituto di previdenza (art. 3), il mantenimento della previdenza sotto altra forma (art. 4) e il pagamento in contanti (art. 5). 
3.2 Se l'assicurato beneficia di una mezza rendita d'invalidità, l'istituto di previdenza divide l'avere di vecchiaia in due parti uguali. Una metà è trattata secondo l'art. 14 OPP 2 (l'istituto di previdenza continua a tenere il conto di vecchiaia dell'invalido a cui versa una rendita, fino al momento in cui questi ha raggiunto l'età conferente il diritto alla rendita di vecchiaia), mentre l'altra è assimilata all'avere di vecchiaia di un assicurato che esercita un'attività lucrativa a tempo completo e in caso di scioglimento del rapporto di lavoro è trattata secondo gli art. 3-5 LFLP (art. 15 OPP 2, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004). 
 
In caso di decesso dell'assicurato, gli aventi diritto non acquisiscono nei confronti dell'istituto di previdenza del defunto delle pretese fondate sul diritto successorio (iure hereditorum), bensì dispongono di un diritto originario (iure proprio) conferito loro direttamente dalla legge (art. 18-22 LPP) o dal regolamento dell'istituto di previdenza applicabile (DTF 116 V 222 consid. 2; RSAS 2000 pag. 65 consid. 4a, 1999 pag. 236). 
 
Alla morte del beneficiario di una rendita d'invalidità, la rendita per vedove ammonta al 60% e la rendita per orfani al 20% della rendita intera d'invalidità (art. 21 cpv. 2 LPP, nella versione applicabile in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004 [lett. a cpv. 3 Disposizioni finali della 1a modifica della LPP; Markus Moser, Die Anspruchsvoraussetzungen BVG-obligatorischer Invaliditäts- und Hinterlassenenleistungen nach neuem Recht, in: René Schaffhauser/Hans-Ulrich Stauffer [editori], Die 1. BVG-Revision, Neue Herausforderungen - Praxisgerechte Umsetzung, San Gallo 2005, pag. 88]). 
 
Giusta l'art. 19 cpv. 1 OPP 2 (in vigore fino al 31 dicembre 2004), quando il beneficiario di una mezza rendita d'invalidità muore, i suoi superstiti hanno diritto a prestazioni calcolate sulla base della rendita d'invalidità convertita in rendita intera. Per l'art. 19 cpv. 2 OPP 2 (in vigore fino al 31 dicembre 2004), l'istituto di previdenza può tuttavia dedurre altre prestazioni per superstiti, che spettano agli aventi diritto in virtù della LPP, fino a un massimo della metà delle sue prestazioni legali. Esso può tenere conto nella stessa misura delle prestazioni provenienti dalle polizze di libero passaggio o di forme equivalenti di mantenimento della protezione previdenziale (art. 4 cpv. 1 LFLP). Giusta l'art. 15 OLP sono considerati beneficiari per il mantenimento della previdenza in caso di decesso in primo luogo i superstiti ai sensi della LPP, come anche il vedovo (cpv. 1 lett. b cifra 1). 
3.3 Nel caso di specie, lo Stato del Cantone Ticino ha posto termine al rapporto di lavoro del defunto assicurato con effetto al 10 dicembre 1995. Avendo inoltre U.________ rinunciato al mantenimento dell'assicurazione presso la Cassa pensioni mediante pagamento del relativo premio assicurativo (possibilità, questa, concessagli dall'art. 11 Legge sulla Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato del 14 settembre 1976 [LCPD; RL/TI 2.5.5.1]), egli non adempiva più le condizioni di affiliazione e aveva di principio, in virtù dell'art. 7 LCPD (formulato in conformità all'art. 2 LFLP), diritto a una prestazione di libero passaggio limitatamente alla parte (attiva) non utilizzata per l'erogazione della rendita d'invalidità (50%), conformemente a quanto stabilito dall'art. 15 OPP 2
4. 
4.1 Secondo l'UFAS, il caso andrebbe esaminato dal profilo dell'art. 18 lett. a LPP (nella versione in vigore fino al 31 dicembre 2004), secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto era assicurato quando si verificò il decesso o allorché insorse l'incapacità al lavoro la cui causa ha portato alla morte. Per l'Ufficio ricorrente, in presenza di un nesso di causalità tra il decesso e l'invalidità preesistente, vale a dire se il primo dovesse essere stato causato da un aggravarsi dello stato di salute dell'assicurato, per analogia alla giurisprudenza in materia di aggravamento dell'invalidità, la Cassa avrebbe dovuto versare prestazioni per superstiti fondate su una rendita d'invalidità convertita in rendita intera. 
4.2 Per quanto concerne la previdenza obbligatoria, occorre precisare che il diritto, nella fattispecie concreta, a prestazioni per superstiti è regolato dall'art. 18 lett. b LPP - secondo cui il diritto alle prestazioni per i superstiti sussiste soltanto se il defunto riceveva una rendita di vecchiaia o d'invalidità dall'istituto di previdenza quando si verificò il decesso - e non dall'art. 18 lett. a LPP (nelle loro versioni applicabili in concreto, in vigore fino al 31 dicembre 2004), come pretende l'UFAS. Tale conclusione si impone già solo alla luce del tenore dell'art. 18 lett. b LPP ("riceveva una rendita", e non necessariamente una rendita intera) come pure degli art. 21 cpv. 2 LPP e 19 OPP 2, suesposti. Essa conclusione è quindi pure corroborata dalle modifiche apportate dalla prima revisione della LPP (1a revisione LPP, in vigore dal 1° gennaio 2005). Oramai, la rendita per superstiti ai sensi dell'art. 21 cpv. 2 LPP (nella versione in vigore dal 1° gennaio 2005) è fissata in funzione dell'ultima rendita di vecchiaia o d'invalidità versata. Di conseguenza, l'art. 19 OPP 2 è stato abrogato. In questo modo il compito dell'amministrazione è stato notevolmente semplificato in quanto la rendita d'invalidità non dev'essere più ridotta a posteriori in caso di invalidità parziale (Messaggio 1° marzo 2000 del Consiglio federale concernente la prima revisione della LPP [FF 2000 2395]). 
4.3 Ne discende che - limitatamente alla parte obbligatoria (v. infra consid. 4.4) -, le prestazioni per superstiti dovrebbero essere calcolate giusta l'art. 19 OPP 2. La rendita potrebbe pertanto essere superiore a quella finora riconosciuta. È quindi possibile che, a dipendenza del calcolo di cui all'art. 19 OPP 2 - per il quale a questa Corte mancano gli elementi necessari -, la Cassa pensioni possa essere tenuta a trasformare la prestazione di uscita non ancora versata in una rendita maggiorata per la vedova e per le orfane. Il motivo del decesso di U.________, rispettivamente l'esistenza di un nesso tra tale decesso e l'invalidità preesistente, non necessitano per contro di particolari accertamenti. 
4.4 Le suesposte considerazioni valgono, come detto, unicamente per la previdenza obbligatoria. Gli art. 18 e 21 LPP come pure l'art. 19 OPP 2 concernono infatti soltanto quest'ambito (art. 49 cpv. 2 LPP, sempre nella versione applicabile in concreto, antecedente alla prima revisione della LPP). Per contro, nella misura in cui la prestazione di uscita della Cassa pensioni (comprese le prestazioni per rendite) dovesse eccedere la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19 OPP 2, gli art. 18 e 21 LPP come pure l'art. 19 OPP 2 non troverebbero (più) applicazione. In siffatta ipotesi, infatti - ancora da accertare, anche se fortemente possibile, avendo U.________ compiuto solo 11 anni assicurativi sotto l'egida della LPP -, la valutazione andrebbe effettuata unicamente sulla base dell'art. 15 OLP nonché degli statuti della Cassa pensioni o del regolamento dell'istituto collettore. Anche in questo caso, un accertamento del motivo del decesso risulterebbe irrilevante ai fini del giudizio. 
4.5 In realtà, se - come gli indizi agli atti, ancora da verificare, lasciano intendere - le prestazioni della previdenza più estesa dovessero effettivamente eccedere le prestazioni obbligatorie LPP, i diritti in esame dei superstiti andrebbero, a ben vedere, regolati secondo le chiavi di ripartizione stabilite dal regolamento della Cassa pensioni dei dipendenti dello Stato poiché, al momento del decesso, la prestazione d'uscita si trovava ancora presso di essa. Il regolamento dell'istituto collettore, per contro, non potrebbe risultare determinante in quanto la prestazione d'uscita non si trovava presso tale istituto e U.________ non ha mai inteso trasferire detta prestazione all'istituto collettore, bensì ha inteso domandarne il pagamento in contanti dalla Cassa (in questo modo può essere interpretata la volontà del defunto assicurato desumibile, in particolare, dalla sua comunicazione di trasferimento, dal 1° marzo 1997, a X.________ [cfr. a tal proposito pure l'art. 7 cpv. 6 lett. a LCPD, secondo cui la prestazione di libero passaggio è pagata in contanti se l'avente diritto lascia definitivamente la Svizzera], dall'indicazione di continuare i versamenti presso la Banca Y.________, nonché dalla rinuncia a mantenere l'assicurazione). La ripartizione operata dalla Cassa, nel senso di attribuire, conformemente al conteggio del 5 marzo 2004 agli atti, alla vedova il 62.50% e a ciascuna delle orfane il 18.75% della prestazione di libero passaggio, apparirebbe allora giustificata. Tale valutazione è infatti stata effettuata ripartendo l'importo totale della prestazione di uscita da liquidare (fr. 91'179.-) in funzione del rapporto esistente tra le rendite annue spettanti ai singoli superstiti in forza del regolamento (art. 37 e 40 LCPD, nella versione applicabile in concreto [fr. 11'002.- rendita vedovile; fr. 3'300.- per ognuna delle rendite per orfane]) e l'importo delle prestazioni annue spettanti complessivamente (fr. 17'602.-). Tale soluzione ben armonizza peraltro con la volontà del legislatore di assegnare delle prestazioni vedovili superiori a quelle per orfani (si veda ad esempio la ripartizione stabilita dall'art. 21 cpv. 2 LPP, nella versione applicabile in concreto [consid. 3.2]). 
5. 
Stante quanto precede, la causa va rinviata alla precedente istanza affinché disponga gli accertamenti necessari e verifichi presso la Cassa pensioni se la prestazione di uscita dovuta dalla stessa (comprese le prestazioni per rendite) ecceda la prestazione obbligatoria (capitalizzata) determinata in base all'art. 19 OPP 2. Se ciò dovesse avverarsi, la ripartizione effettuata dalla Cassa pensioni sarebbe da tutelare. In caso contrario, per contro, le prestazioni andrebbero calcolate secondo l'art. 19 OPP 2
6. 
6.1 Vertendo sull'assegnazione o il rifiuto di prestazioni, la procedura è gratuita (art. 134 OG). 
6.2 Nessuna indennità di parte è assegnata all'UFAS quale autorità vincente o organismo con compiti di diritto pubblico (art. 159 cpv. 2 OG). Indennità ridotte - a carico della Cassa pensioni soccombente - vengono per contro assegnate alla vedova M.________ che, pur essendo stata disattesa nelle proprie conclusioni principali, si è nondimeno detta d'accordo - senza tuttavia confrontarsi più a fondo con il tema (cfr. per analogia RSAS 2003 pag. 525 seg. [sentenza del 18 dicembre 2002 in re F., B 53/02]) - con la tesi ricorsuale principale come pure con la conferma della ripartizione stabilita dalla Corte cantonale. Indennità ridotte vanno quindi pure riconosciute alle orfane, anch'esse patrocinate da un legale, le quali, sulla questione principale, si sono rimesse al giudizio di questa Corte (cfr. per analogia la sentenza del 9 luglio 2002 in re S., C 431/00, consid. 4; cfr. pure SVR 1995 AHV no. 70 pag. 214). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che, annullato il giudizio impugnato del 29 novembre 2004, la causa è rinviata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino affinché proceda a un complemento istruttorio conformemente ai considerandi e renda una nuova pronuncia. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La Cassa pensioni verserà a M.________ la somma di fr. 500.- (comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto) a titolo di indennità di parte per la procedura federale; allo stesso titolo essa verserà singolarmente a S.________ e a F.________ la somma di fr. 250.- (pure comprensiva dell'imposta sul valore aggiunto). 
4. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, nonché a M.________, S.________ e a F.________. 
Lucerna, 2 giugno 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della Ia Camera: Il Cancelliere: