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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
6B_195/2023  
 
 
Sentenza del 7 febbraio 2023  
 
Corte di diritto penale  
 
Composizione 
Giudice federale Denys, Giudice presidente, 
Cancelliere Gadoni. 
 
Partecipanti al procedimento 
1. A.________, 
2. B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
Decreto di abbandono, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 22 dicembre 2022 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino (incarto n. 60.2022.187). 
 
 
Considerando:  
che l'8 maggio 2021 A.________ ha sporto una querela penale nei confronti di ignoti per il titolo di danneggiamento (art. 144 CP), in relazione al taglio dei rami di alcune piante situate nel giardino della sua casa d'abitazione; 
che, dopo una serie di atti che non occorre qui evocare, con decisione del 22 giugno 2022, il Procuratore pubblico ha decretato l'abbandono del procedimento penale; 
che A.________ e la moglie B.________ hanno impugnato il decreto di abbandono con un reclamo dinanzi alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello (CRP); 
che, con sentenza del 22 dicembre 2022, la Corte cantonale ha respinto il reclamo, respingendo contestualmente una domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio presentata dai reclamanti; 
che A.________ e B.________ impugnano questa sentenza con un ricorso del 3 febbraio 2023 al Tribunale federale, chiedendo di annullarla e di riconoscere che i responsabili del reato sono il dipendente di una società elettrica e l'impiegato di un'azienda forestale; 
che non sono state chieste osservazioni sul ricorso; 
che il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 147 I 268 consid. 1; 146 II 276 consid. 1); 
che, secondo l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF, l'accusatore privato che ha partecipato alla procedura dinanzi all'istanza precedente è abilitato ad adire il Tribunale federale, se la decisione impugnata può influire sul giudizio delle sue pretese civili; 
che spetta ai ricorrenti, in virtù dell'art. 42 cpv. 2 LTF, addurre i fatti a sostegno della loro legittimazione, segnatamente quando, tenendo conto della natura dei reati perseguiti, l'influenza sulla decisione relativa alle pretese civili non sia facilmente deducibile dagli atti (cfr. DTF 141 IV 1 consid. 1.1; 138 IV 86 consid. 3; 133 II 353 consid. 1); 
che la giurisprudenza è restrittiva al riguardo e il Tribunale federale entra nel merito di un ricorso solo quando dalla sua motivazione risulta in modo sufficientemente preciso che le esposte condizioni sono adempiute (cfr. sentenze 6B_107/2016 del 3 febbraio 2017 consid. 3.1 e 6B_993/2015 del 23 novembre 2015 consid. 1.2.1); 
che la pretesa punitiva spetta infatti allo Stato e non compete alla persona denunciante sostituirsi al Ministero pubblico nel perseguimento penale; 
che, in concreto, i ricorrenti non si esprimono sulla loro legittimazione a ricorrere ai sensi dell'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF, in particolare non sostanziano in modo specifico quali sarebbero le loro pretese civili in relazione con i fatti oggetto della querela; 
che i ricorrenti accennano invero ad un danno di fr. 6'190.--, senza tuttavia precisarne le componenti, spiegando esattamente a quali elementi tale importo si riferisce; 
che dalla lettura della sentenza impugnata e del ricorso, tale importo sembra riguardare la sostituzione delle piante, oltre a imprecisati lavori di taglio della siepe e di sistemazione del giardino; 
che non risulta però che le piante in questione siano state abbattute dai querelati, l'intervento oggetto del procedimento penale vertendo essenzialmente sulla loro potatura non autorizzata; 
che non emerge dagli atti, né è seriamente prospettato dai ricorrenti, che tale potatura avrebbe comportato la morte delle piante interessate; 
che non è pertanto manifesto ch'esse dovranno essere estirpate e sostituite; 
che, in tale circostanze, i ricorrenti non rendono quindi verosimile l'esistenza di un danno alla proprietà, che il magistrato inquirente ha esplicitamente escluso; 
che la Corte cantonale ha negato l'adempimento dell'elemento soggettivo del reato di danneggiamento (art. 144 CP) e, quale ulteriore motivazione, ha addotto che il comportamento dei querelati sarebbe stato lecito in applicazione sia dell'art. 14 CP (atto permesso dalla legge) sia dell'art. 17 CP (stato di necessità esimente); 
che quando, come in concreto, la sentenza impugnata poggia su due diverse motivazioni indipendenti e di per sé sufficienti per definire l'esito della causa, i ricorrenti sono tenuti, pena l'inammissibilità del ricorso, a dimostrare che ognuna di esse viola il diritto (DTF 142 III 364 consid. 2.4; 138 I 97 consid. 4.1.4 e rinvii); 
che, nella fattispecie, i ricorrenti non si esprimono sull'applicabilità degli art. 14 e 17 CP e non fanno quindi valere una violazione di queste disposizioni con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 cpv. 2 LTF
che, pertanto, il ricorso, non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, può essere deciso sulla base della procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che la domanda di assistenza giudiziaria presentata dai ricorrenti in questa sede deve essere respinta, essendo il gravame fin dall'inizio privo di possibilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza e devono quindi essere accollate ai ricorrenti, in solido (art. 66 cpv. 1 LTF); 
che si giustifica tuttavia di prelevare una tassa di giustizia ridotta (art. 65 cpv. 2 LTF); 
 
 
per questi motivi, il Giudice presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti, in solido. 
 
4.  
Comunicazione alle parti e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 7 febbraio 2023 
 
In nome della Corte di diritto penale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Denys 
 
Il Cancelliere: Gadoni