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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 7} 
I 1018/06 
 
Sentenza del 16 gennaio 2008 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudici federali U. Meyer, Presidente, 
Borella, Gianella Brioschi, giudice supplente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Parti 
P.________, 
ricorrente, rappresentato dall'avv. Marco Broggini, 
via S. Franscini 2A, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso di diritto amministrativo contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino dell'8 novembre 2006. 
 
Fatti: 
A. 
A.a P.________, nato nel 1956, già attivo in qualità di manovale, in data 23 novembre 2000 è rimasto vittima di un infortunio professionale a seguito del quale ha riportato una frattura bimalleolare alla caviglia sinistra lussata. L'infortunio è stato assunto dall'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI) che ha corrisposto le prestazioni di legge. 
 
A seguito dell'intervento di asportazione del materiale di osteosintesi, effettuato nel gennaio 2002, è subentrata un'infezione con conseguente lesione eczematosa. L'assicurato ha pure accusato una grave gonalgia mediale al ginocchio sinistro. 
 
Mediante decisione su opposizione 18 giugno 2001, cresciuta in giudicato, l'INSAI ha negato la propria responsabilità con riferimento alla gonartrosi per carenza del necessario rapporto di causalità naturale con l'evento infortunistico del novembre 2000. Riguardo alle affezioni ortopediche assicurate, ritenendo l'assicurato pienamente abile nella sua attività di manovale, l'assicuratore infortuni ha soppresso ogni prestazione a partire dal 30 settembre 2002 e ha rifiutato l'erogazione di una rendita d'invalidità come pure di un'indennità per menomazione dell'integrità (decisione su opposizione del 18 marzo 2003, confermata il 9 marzo 2005 anche in seguito al giudizio di rinvio 19 novembre 2004 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino). Per quel che concerne la lesione eczematosa nella zona della cicatrice sulla caviglia sinistra, dopo averla inizialmente ritenuta irrilevante ai fini di una ulteriore (in)capacità lavorativa e avere ribadito la piena capacità lavorativa dell'assicurato a partire dal 30 settembre 2002, l'INSAI, esperiti ulteriori accertamenti, ha prolungato fino al 7 maggio 2004 (data di dimissione dalla Clinica X.________) il diritto all'indennità giornaliera (decisione dell'8 ottobre 2004). Tuttavia, evidenziando l'esistenza di un sovraindennizzo, l'assicuratore infortuni ha comunicato di non potere versare le indennità per il periodo 20 novembre 2002 - 7 maggio 2004. 
A.b Il 21 giugno 2001 il ricorrente ha presentato una richiesta di prestazioni AI per adulti. 
Con decisione del 23 aprile 2004, esperiti gli accertamenti del caso e accertata la possibilità di svolgere pienamente un'attività leggera, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha riconosciuto il diritto a una rendita intera d'invalidità con effetto dal 1° novembre 2001 al 31 dicembre 2002, negandolo per contro, per difetto di invalidità di grado pensionabile (35%), per il periodo successivo. Per il resto, ha pure rifiutato il diritto a provvedimenti professionali per "mancanza di volontà" dell'assicurato di svolgere una prova presso il Centro per la formazione professionale e sociale Y.________. Statuendo su opposizione e preso atto delle conclusioni di una perizia ortopedica commissionata al dott. C.________, che aveva concluso per una capacità lavorativa totale dell'assicurato in attività leggere, prevalentemente ma non prettamente sedentarie, con possibilità di cambiamento libero della posizione delle gambe sotto il piano di lavoro, senza necessità di azionamento di pedali con la gamba sinistra, senza esposizione a cambiamenti repentini e frequenti della temperatura o del grado di umidità dell'ambiente e senza esposizione diretta a sorgenti di aria condizionata, l'Ufficio AI ha stabilito un grado d'invalidità del 37% (sulla base di un reddito da valido di fr. 56'427.- e di un reddito da invalido di fr. 35'589.-) e confermato di conseguenza il rifiuto di una rendita dopo il 31 dicembre 2002 (decisione su opposizione del 18 novembre 2005). 
B. 
Patrocinato dall'avv. Marco Broggini, P.________ ha deferito quest'ultimo provvedimento al Tribunale cantonale delle assicurazioni, al quale ha chiesto di assegnargli una rendita intera d'invalidità a partire da 1° gennaio 2003. 
 
Con pronuncia 8 novembre 2006, la Corte cantonale - statuendo per giudice unico - ha parzialmente accolto il ricorso e rinviato gli atti all'amministrazione per nuova definizione del diritto alla rendita d'invalidità. Facendo notare che l'interessato aveva presentato dei periodi di incapacità lavorativa anche dopo il 31 dicembre 2002, il giudice cantonale non ha ritenuto corretto limitare il diritto alla rendita intera a tale data. Egli ha di conseguenza ordinato di rivalutare tale diritto tenendo conto dei periodi di incapacità lavorativa definiti dall'INSAI per l'affezione dermatologica e di fare pertanto decorrere il miglioramento dello stato di salute, con conseguente raggiungimento della piena capacità lavorativa, dal 7 maggio 2004. 
 
C. 
Sempre assistito dall'avv. Broggini, l'assicurato ha interposto ricorso al Tribunale federale delle assicurazioni (dal 1° gennaio 2007: Tribunale federale), al quale chiede l'allestimento di una perizia medico-giudiziaria a livello universitario e, in annullamento del giudizio cantonale, il riconoscimento di una rendita d'invalidità anche per il periodo successivo al 6 maggio 2004. 
 
Chiamato a pronunciarsi sul gravame, l'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali non si è determinato. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF; RS 173.110; RU 2006 1205, 1241). Poiché la decisione impugnata è stata pronunciata precedentemente a questa data, la procedura resta disciplinata dall'OG (art. 132 cpv. 1 LTF; DTF 132 V 393 consid. 1.2 pag. 395). 
1.2 La pronuncia impugnata riguarda prestazioni dell'assicurazione per l'invalidità. Il Tribunale federale esamina di conseguenza unicamente se il giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente inesatto, incompleto o avvenuto in violazione di norme essenziali di procedura (art. 132 cpv. 2 OG [nella versione di cui alla cifra III della legge federale del 16 dicembre 2005 concernente la modifica della LAI, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006] in relazione con gli art. 104 lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
2. 
Oggetto della lite è il tema di sapere se il ricorrente, che contesta la possibilità di reperire una concreta attività lavorativa rispettosa delle limitazioni descritte dal dott. C.________ che gli consenta di conseguire un reddito annuo di fr. 35'589.-, abbia diritto a una rendita d'invalidità anche dopo il 6 maggio 2004. 
 
3. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, cui si rinvia, l'autorità giudiziaria cantonale ha già esposto le norme legali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti che devono essere adempiuti per conferire a una persona assicurata il diritto a una rendita dell'assicurazione per l'invalidità. 
 
Così, dopo avere giustamente esposto i concetti di incapacità al guadagno (art. 7 LPGA) e d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI), il primo giudice ha pertinentemente definito i presupposti e l'estensione del diritto alla rendita (art. 28 cpv. 1 LAI [nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI]), illustrando il sistema di confronto dei redditi per la determinazione del grado d'invalidità di assicurati esercitanti un'attività lucrativa (art. 16 LPGA; sul momento determinante ai fini di questo esame: DTF 129 V 222; 128 V 174), i compiti del medico nell'ambito di questa valutazione e il valore probatorio generalmente riconosciuto ai referti medici fatti allestire da un tribunale o dall'amministrazione conformemente alle regole di procedura applicabili (DTF 125 V 256 consid. 4 pag. 261, 351 consid. 3b/ee pag. 353). Alle considerazioni della pronuncia impugnata può infine essere prestata adesione anche nella misura in cui ha correttamente enunciato i principi disciplinanti gli effetti temporali della riduzione o soppressione di una rendita in caso di prima assegnazione retroattiva di una prestazione decrescente o temporanea (art. 88a cpv. 1 OAI; cfr. pure DTF 106 V 16; VSI 2001 pag. 274 consid. 1a [I 11/00]). 
4. 
Nel caso di specie, il primo giudice, dopo aver valutato la documentazione medica specialistica agli atti e in particolare il rapporto circostanziato del dott. C.________, specialista in ortopedia, ha ritenuto di potere determinare - entro i limiti temporali del suo potere cognitivo (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - il grado di incapacità lavorativa (e di guadagno) con la necessaria chiarezza senza dover ricorrere a ulteriori accertamenti medici. Egli ha quindi sostanzialmente confermato il grado d'invalidità accertato dall'amministrazione, osservando, da un lato, che il reddito da valido di fr. 56'427.- (aggiornato all'anno 2004) era incontestato, e dall'altro che il reddito da invalido quantificato in fr. 35'589.- era stato fissato in maniera generosa in quanto era stato determinato sulla base dei dati statistici regionali desumibili dalla tabella TA13 dell'inchiesta svizzera sulla struttura dei salari (ISS) edita dall'Ufficio federale di statistica, e non, come invece impone la più recente giurisprudenza in materia, sulla base della tabella TA1 dell'ISS concernente i salari nazionali conseguibili nel settore privato, mediamente più elevati rispetto a quelli regionali ticinesi (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56 [U 75/03]). 
5. 
5.1 Nella misura in cui contesta la valutazione dell'incapacità lavorativa operata dal primo giudice, il quale, facendo uso del suo potere di apprezzamento delle prove, ha attribuito pieno valore probatorio alle conclusioni 17 ottobre 2005 del dott. C.________ e ha concluso per una piena capacità lavorativa in attività leggere rispettose dei limiti evidenziati dal perito, l'insorgente censura un giudizio su una questione di fatto che, in quanto tale, vincola di massima questo Tribunale (DTF 132 V 393 consid. 3.2 pag. 398 seg.). 
5.2 Orbene, questa decisione di considerare l'assicurato pienamente abile al lavoro in attività sostitutive leggere non lede alcuna norma di diritto federale, né risulta da un accertamento manifestamente errato dei fatti o da un apprezzamento arbitrario delle prove. Essa deriva piuttosto dall'attenta analisi operata dal dott. C.________, il quale, in piena conoscenza dell'anamnesi e tenuto conto dei dati soggettivi dell'assicurato, ha reso una valutazione specialistica approfondita, motivata e convincente. Il fatto che il primo giudice abbia effettivamente frainteso il senso della dichiarazione 2 dicembre 2005 del dott. T.________ non cambia nulla ai fini del presente giudizio. L'attestazione del medico curante - peraltro resa in un momento posteriore alla decisione su opposizione in lite, che delimita temporalmente il potere cognitivo del giudice delle assicurazioni sociali (DTF 132 V 215 consid. 3.1.1 pag. 220; 121 V 362 consid. 1b pag. 366) - non si confronta infatti in alcun modo con la perizia del dott. C.________ e - come (implicitamente) rilevato dal Servizio medico dell'AI, al quale detta attestazione era stata sottoposta per presa di posizione - non è sufficientemente motivata. In particolare, pur facendo stato di una situazione diagnostica analoga a quella riscontrata dal dott. C.________, essa non spiega minimamente le ragioni che giustificherebbero il riconoscimento di una capacità lavorativa residua del 30-35% circa. Di conseguenza, la considerazione del primo giudice, che ha ritenuto non essere le contrarie valutazioni mediche prodotte dall'assicurato atte a mettere in dubbio le conclusioni del dott. C.________, non è censurabile e tanto meno manifestamente errata (più in generale, sul valore probatorio attribuito ai rapporti dei medici curanti cfr. DTF 125 V 353 consid. 3b/cc; cfr. pure sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni I 407/03 del 15 settembre 2003, consid. 4.3). 
5.3 In tali condizioni, come già pertinentemente osservato in sede cantonale, appare superfluo ordinare ulteriori accertamenti, dagli stessi non potendosi attendere con ogni verosimiglianza nuovi elementi probatori di rilievo - in aggiunta a quelli che sono già stati messi in evidenza dagli specialisti intervenuti - suscettibili di modificare l'esito del presente apprezzamento (apprezzamento anticipato delle prove; Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 464 consid. 4a pag. 469 e riferimenti). 
5.4 Quanto alle pretese difficoltà di immaginarsi una concreta attività che risponda alle esigenze poste dal dott. C.________, è sufficiente il rilievo che è il ricorrente stesso ad averle create con i suoi ripetuti rifiuti di sottoporsi a un accertamento professionale presso il Centro per la formazione professionale e sociale Y.________ (v. ad esempio rapporto 3 dicembre 2003 del consulente in integrazione professionale). 
5.5 Per quel che concerne infine il calcolo dell'invalidità, e più precisamente la determinazione del reddito da invalido, basta il rinvio alle considerazioni del Tribunale cantonale (art. 36a cpv. 3 OG), che ha già chiaramente esposto come, in virtù della più recente giurisprudenza federale in materia (cfr. SVR 2007 UV no. 17 pag. 56), questo reddito risulterebbe in realtà superiore a quello stabilito dall'amministrazione e ridurrebbe di conseguenza il grado d'invalidità che non raggiungerebbe così in nessun modo il minimo legale del 40%. L'affermazione del ricorrente, secondo cui basterebbe un leggero ritocco verso il basso del reddito da invalido, rispettivamente un leggero adeguamento verso l'alto del reddito da valido ritenuto dall'autorità cantonale, non merita qualsivoglia considerazione. Il ricorso va pertanto respinto. 
6. 
La procedura è onerosa (art. 134 seconda frase OG, nella versione applicabile in concreto, in vigore dal 1° luglio al 31 dicembre 2006). Le spese giudiziarie, che seguono la soccombenza, devono di conseguenza essere poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è respinto. 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 16 gennaio 2008 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti