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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
2C_1073/2017  
 
 
Sentenza dell'11 gennaio 2018  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Seiler, Presidente, 
Zünd, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Revoca del permesso di dimora UE/AELS, 
 
ricorso contro la sentenza emanata l'8 novembre 2017 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.544). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________, cittadino italiano, è entrato in Svizzera il 1° aprile 2012 e vi ha ottenuto un permesso di dimora UE/AELS valido fino al 31 marzo 2017 per lavorare quale dipendente presso una società con sede a Lugano. 
 
B.   
Il 16 gennaio 2017 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, dopo avere conferito a A.________ la possibilità di esprimersi, ha respinto la sua istanza di modifica dei dati personali (indirizzo) e gli ha revocato il permesso di dimora UE/AELS nonché fissato un termine per lasciare la Svizzera. A sostegno della propria decisione l'autorità ha osservato che questi da tempo non lavorava più, che era oberato dai debiti, che aveva interessato le autorità giudiziarie penali svizzere e quelle italiane e che dal luglio 2016, non disponendo più di entrate sufficienti per il proprio mantenimento, era a carico della pubblica assistenza. 
Detta decisione è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato, il 19 settembre 2017, e poi dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, con sentenza dell'8 novembre 2017. 
 
C.   
Il 18 dicembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che, conferito l'effetto sospensivo al proprio gravame, la sentenza cantonale sia annullata e gli sia confermato il permesso di dimora UE/AELS. Domanda inoltre di essere esentato dal dovere versare un eventuale anticipo a copertura delle spese giudiziarie. 
Non è stato ordinato alcun atto istruttorio. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44).  
 
1.2. Il ricorrente, cittadino italiano, può di principio appellarsi all'Accordo, concluso il 21 giugno 1999, tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall'altra, sulla libera circolazione delle persone (ALC; RS 0.142.112.681) per far valere un diritto a soggiornare in Svizzera, per svolgervi o no un'attività lucrativa, senza che l'art. 83 lett. c n. 2 LTF gli sia opponibile (DTF 136 II 177 consid. 1.1 pag. 179). Diretto contro una decisione finale emessa da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico (art. 82 lett. a, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF) e presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) da una persona legittimata ad agire (art. 89 cpv. 1 LTF) il gravame è, quindi, di regola, ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico.  
 
2.  
 
2.1. Nella sentenza impugnata il Tribunale cantonale amministrativo ha spiegato perché l'insorgente non poteva più essere considerato un lavoratore ai sensi dell'art. 6 Allegato I ALC (dal 15 agosto 2015 non svolgeva più un'attività lavorativa, la perdita del lavoro non era riconducibile a motivi di malattia o infortunio e non aveva dimostrato di essersi prodigato per ricercare un nuovo impiego), perché non poteva appellarsi al diritto di rimanere di cui all'art. 4 cpv. 1 Allegato I ALC (non era colpito da inabilità permanente al lavoro e non aveva maturato il diritto alla pensione) e perché non poteva fruire di un permesso senza attività lucrativa ai sensi degli art. 6 ALC e 24 Allegato I ALC (dato che era a carico della pubblica assistenza dal mese di luglio 2016).  
Esaminando poi il caso dal profilo del diritto interno, la Corte cantonale ha rilevato che egli adempiva sia il motivo di revoca di cui all'art. 62 cpv. 1 lett. c LStr (RS 142.20), siccome non aveva rispettato la condizione per la quale gli era stato rilasciato il permesso di dimora (cioè l'esercizio di un'attività lucrativa), che quello della lettera e del medesimo disposto, dato che da tempo dipendeva dall'aiuto sociale ed aveva dal mese di luglio 2016 percepito prestazioni assistenziali per fr. 20'989.--. 
Infine è giunta alla conclusione che il provvedimento litigioso rispettava il principio della proporzionalità. Oltre al fatto che il suo soggiorno in Svizzera era di breve durata e che dal 16 gennaio 2017 la sua presenza era solo tollerata nell'attesa di una decisione definitiva in merito al suo permesso di dimora, l'insorgente non poteva definirsi integrato: non lavorava più dal 15 agosto 2015, era a carico della pubblica assistenza dal mese di luglio 2016 nonché oberato di debiti (23 esecuzioni per complessivi fr. 40'632.35). Un suo rientro nella vicina Penisola, dove aveva vissuto sino all'età di 47 anni prima di venire in Svizzera e dove possedeva i suoi principali legami culturali e sociali, appariva quindi perfettamente esigibile. Infine, riguardo ai problemi di salute fatti valere dall'interessato, la Corte cantonale ha osservato che l'Italia non era sprovvista di adeguate strutture sanitarie medico-psichiatriche-assistenziali pubbliche e private di ottima qualità, di modo che il trattamento attualmente seguito poteva continuare senz'altro anche li, aggiungendo che fruendo della possibilità di trasferirsi nella fascia di confine, egli poteva continuare il suo percorso terapeutico in Svizzera. Ha precisato per finire che incombeva alle autorità di esecuzione di controllare le condizioni di salute dell'interessato al momento dell'allontanamento e di procurargli, se necessario, il trattamento e l'accompagnamento necessari per garantire un rinvio conforme all'art. 3 CEDU (RS 0.101). 
 
2.2. Il ricorrente riconosce di essere attualmente senza lavoro e di dipendere totalmente dall'assistenza pubblica, limitandosi al riguardo a puntualizzare che è difficile trovare un nuovo impiego considerati i suoi problemi di salute nonché la ristrettezza del mercato del lavoro in Ticino. Altrimenti detto, egli non rimette in discussione il fatto che nulla può dedurre dall'Accordo sulla libera circolazione, rispettivamente che sono adempiute in concreto le condizioni poste dall'art. 62 cpv. 1 lett. c e e LStr che permettono di revocare un'autorizzazione di soggiorno.  
In merito a questi aspetti, su cui l'insorgente di fatto non si esprime, non occorre di conseguenza tornare nemmeno in questa sede. 
 
2.3. Il ricorrente non rimette in discussione il fatto che un suo rientro in Italia, dove lingua, cultura e stile di vita sono pressoché identici ai nostri e dove ha vissuto fino all'età di 47 anni, sia esigibile. Egli si limita ad osservare che è in cura dalla stessa terapeuta da più di un anno e che se dovesse lasciare la Svizzera, verrebbe allora interrotto il nesso terapeutico con ella, aspetto importante della propria psicoterapia. Egli implicitamente censura una lesione del principio della proporzionalità da questo profilo. A torto. Oltre al fatto che, come rilevato dalla Corte cantonale, i suoi problemi di salute potranno essere trattati in modo adeguato anche dalle strutture sanitarie italiane (sentenza 2C_887/2016 del 16 gennaio 2017 consid. 6.2.2 e rinvii), occorre rammentargli che un trasloco nella fascia di confine gli permetterebbe di continuare il suo trattamento terapeutico in Svizzera e quindi di mantenere il nesso terapeutico in questione.  
 
2.4. Da quel che precede discende che l'impugnativa risulta manifestamente infondata e può essere evasa secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 109 LTF.  
 
3.   
 
3.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
3.2. La domanda di assistenza giudiziaria presentata dal ricorrente non può trovare accoglimento, atteso che le sue conclusioni erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 LTF). Si terrà comunque conto della sua situazione finanziaria nel fissare le spese che verranno poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie ridotte di fr. 200.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 11 gennaio 2018 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud