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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_323/2023, 8C_324/2023, 8C_325/2023  
 
 
Sentenza del 17 ottobre 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Colombi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
 
patrocinata dagli avv. Luisa Fazioli e Gabriele Gilardi, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Sezione del lavoro del Cantone Ticino, Ufficio giuridico, piazza Governo, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (indennità per lavoro ridotto), 
 
ricorsi contro le sentenze del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 aprile 2023. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. Il 23 marzo 2020 A.________, associazione ai sensi degli artt. 60 e segg. CC, ha presentato alla Sezione del lavoro del Cantone Ticino un preannuncio di lavoro ridotto riguardante tutta l'azienda, composta da 60 dipendenti tutti al beneficio di un contratto di lavoro di durata determinata, per il periodo 23 marzo - 30 giugno 2020. Alla base della richiesta vi erano le "nuove disposizioni del Consiglio di Stato del 14 marzo scorso che hanno imposto lo stop di tutte le attività sportive". Con decisione del 14 aprile 2020, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale, nel senso che il diritto alle indennità per lavoro ridotto (di seguito: "ILR") è stato ammesso per il periodo 23 marzo - 22 settembre 2020, e ciò per "tutta l'impresa".  
Il 2 novembre 2020 e il 20 gennaio 2021, A.________ ha presentato due preannunci di lavoro ridotto analoghi (l'uno sempre per 60 dipendenti e l'altro per 50), relativamente ai periodi 2 novembre - 31 dicembre 2020, rispettivamente 1° febbraio - 30 aprile 2021. 
 
A.b. Con decisione del 29 gennaio 2021, confermata su opposizione il 22 marzo 2022, l'amministrazione ha riconsiderato la precedente decisione del 14 aprile 2020, sollevando opposizione al versamento delle ILR in relazione al periodo 23 marzo - 31 agosto 2020 (periodo decurtato d'ufficio per effetto dell'abrogazione dell'art. 8c dell'ordinanza COVID-19 assicurazione contro la disoccupazione del 20 marzo 2020 [RS 837.033]). In particolare, è stato ritenuto che i dipendenti di A.________ non fossero esposti nell'immediato ad un rischio di licenziamento, per cui l'ILR non poteva essere concessa.  
Per gli stessi motivi, con decisioni del 29 gennaio 2021, confermate su opposizione il 22 marzo 2022, la Sezione del lavoro ha sollevato opposizione parziale ai preannunci di lavoro ridotto del 2 novembre 2020 e del 20 gennaio 2021. 
 
B.  
Con tre sentenze del 3 aprile 2023, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto i ricorsi di A.________ contro le decisioni su opposizione del 22 marzo 2023. 
 
C.  
A.________ presenta tre ricorsi in materia di diritto pubblico al Tribunale federale (subordinatamente tre ricorsi sussidiari in materia costituzionale), chiedendo il conferimento dell'effetto sospensivo limitatamente al ricorso contro la sentenza cantonale che ha confermato la riconsiderazione della decisione dell'opponente del 14 aprile 2020. In via principale A.________ conclude alla riforma dei giudizi impugnati nel senso che "la decisione del 12 agosto 2020 è integralmente riconfermata" (procedura 8C_323/2023) e che le sia riconosciuto il diritto alle ILR per i periodi dal 2 novembre al 31 dicembre 2020, nonché dal 1° febbraio al 30 aprile 2021 (procedure 8C_324/2023 e 8C_325/2023). In via subordinata, e per le tre procedure, chiede l'annullamento dei giudizi impugnati e il rinvio degli atti al Tribunale cantonale per nuova decisione. 
Chiamati a pronunciarsi, l'opponente conclude al respingimento dei ricorsi, mentre la Segreteria di Stato dell'economia (SECO) non si esprime. Dal canto suo, la Corte cantonale rinuncia a formulare osservazioni. 
Con decreto del 2 agosto 2023 viene concesso l'effetto sospensivo al ricorso della procedura 8C_323/2023. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
La procedura 8C_323/2023 concerne la riconsiderazione della decisione del 14 aprile 2020, con cui l'opponente aveva inizialmente ammesso il diritto alle ILR per il periodo dal 23 marzo al 22 settembre 2020 (la conclusione della ricorrente tendente alla riconferma della non meglio precisata "decisione del 12 agosto 2020" può essere interpretata in questo senso sulla scorta delle stesse motivazioni ricorsuali). Dal canto loro le procedure 8C_324/2023 e 8C_325/2023 trattano dell'opposizione sollevata dall'amministrazione per i periodi dal 2 novembre al 31 dicembre 2020, rispettivamente dal 1° febbraio al 30 aprile 2021. I procedimenti in questione presentano senz'altro una stretta connessione materiale e giuridica. In particolare, le sentenze impugnate oppongono le stesse parti e le cause vertono sul riconoscimento del diritto alle ILR durante il contesto pandemico, sicché si giustifica di congiungere le tre procedure e trattarle con un unico giudizio (cfr. art. 24 PC [RS 273] applicabile su rinvio dell'art. 71 LTF; v. anche DTF 144 V 173 consid. 1.1; 142 II 293 consid. 1.2; sentenze 8C_382/2023 del 3 luglio 2023 consid. 1; 2C_747/2020 del 20 dicembre 2021 consid. 1.1; 1C_295/2019 del 16 luglio 2020 consid. 1). 
 
2.  
 
2.1. Le sentenze impugnate sono delle decisioni finali (art. 90 LTF) di un tribunale superiore (art. 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 LTF), rese in una materia di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) - il diritto alle ILR - che non rientrano in alcuna delle clausole d'eccezione previste dall'art. 83 LTF. La via del ricorso in materia di diritto pubblico è aperta, sicché i ricorsi sussidiari in materia costituzionale sono inammissibili (art. 113 LTF a contrario).  
 
2.2. Presentati in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) e nelle debite forme (art. 42 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, che ha un interesse ad insorgere (art. 89 cpv. 1 LTF), i ricorsi in materia di diritto pubblico sono pertanto ammissibili.  
 
3.  
 
3.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale (art. 106 cpv. 1 LTF), non essendo vincolato né dagli argomenti sollevati nel ricorso né dai motivi addotti dall'autorità precedente. Tuttavia, salvo che la violazione giuridica sia manifesta, tenuto conto dell'esigenza di motivazione posta dall'art. 42 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate, mentre non è tenuto a vagliare, come lo farebbe un'autorità di primo grado, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste ultime non sono (più) debitamente presentate in sede federale (DTF 143 V 208 consid. 2; 141 V 234 consid. 1). La parte ricorrente deve inoltre confrontarsi almeno brevemente con i considerandi della decisione dell'autorità precedente che reputa lesivi del diritto (DTF 140 III 456 consid. 2.2.2, 140 III 115 consid. 2; FLORENCE AUBRY GIRARDIN, in Commentaire de la LTF, 3a ed. 2022, n. 38 ad art. 42 LTF con riferimenti).  
 
3.2. Per quanto attiene invece all'accertamento dei fatti operato dal giudice precedente, esso può essere censurato unicamente se è avvenuto in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario, oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF; DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6; 141 II 14 consid. 1.6 con riferimenti).  
 
3.3. Secondo giurisprudenza, l'arbitrio non si realizza già qualora la soluzione proposta con il ricorso possa apparire sostenibile o addirittura preferibile a quella contestata; il Tribunale federale annulla la pronuncia criticata solo se il giudice del merito ha emanato un giudizio che appare - e ciò non solo nella motivazione bensì anche nell'esito - manifestamente insostenibile, in aperto contrasto con la situazione reale, gravemente lesivo di una norma o di un principio giuridico chiaro e indiscusso oppure in contraddizione urtante con il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 146 IV 88 consid. 1.3.1; 138 I 232 consid. 6.2). In particolare, per quanto riguarda l'apprezzamento delle prove e l'accertamento dei fatti, il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2 con riferimenti).  
 
4.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza della Corte cantonale, che ha confermato le decisioni su opposizione del 22 marzo 2022 con cui è stato negato il diritto alle ILR per i preannunci inoltrati dalla ricorrente, sia lesiva del diritto federale. 
 
5.  
 
5.1. Il Tribunale cantonale ha correttamente esposto le disposizioni legali e la prassi in materia di ILR (art. 31-33 LADI [RS 837.0]), rammentando i presupposti e gli effetti di una riconsiderazione di una decisione formalmente passata in giudicato (art. 53 cpv. 2 LPGA [RS 830.1]). I giudici cantonali hanno inoltre sottolineato che, ai sensi dell'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI, il diritto alle ILR è segnatamente riconosciuto se "la perdita di lavoro è probabilmente temporanea ed è presumibile che con la diminuzione del lavoro potranno essere conservati i loro posti di lavoro", menzionando ugualmente che per costante giurisprudenza il carattere temporaneo è presunto (cfr. DTF 111 V 379). La Corte cantonale ha inoltre esposto la normativa d'urgenza emessa dal Consiglio federale durante la pandemia (Ordinanza sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 28 febbraio 2020 [RU 2020 573]; Ordinanza 2 sui provvedimenti per combattere il coronavirus del 16 marzo 2020 [RU 2020 773]) con le successive modificazioni) e le direttive amministrative edite dalla SECO - delimitandone la portata per il giudice delle assicurazioni sociali - citando sia i punti della Prassi LADI ILR ritenuti pertinenti (cfr. punti C3 segg., D1 segg., D36 seg. e G4), sia le direttive "Disposizioni speciali a causa della pandemia" con i rispettivi aggiornamenti. A tale esposizione può dunque essere fatto riferimento.  
 
5.2.  
 
5.2.1. La Corte cantonale ha quindi proseguito descrivendo lo statuto di A.________, evidenziando in particolare che "l'associazione non ha fini di lucro e che gli eventuali proventi dell'attività vengono reinvestiti esclusivamente in attività sportive. Durante la vita dell'associazione non possono essere distribuiti, anche in modo indiretto, fondi, riserve o capitali, fatti salvi i casi previsti dalla legge o da regolamenti".  
Per quanto concerne il finanziamento, "l'attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture sono garantiti dalle prestazioni volontarie degli associati, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborso e/o indennità commisurati all'entità e alla complessità dell'impegno richiesto". Al riguardo, gli associati di A.________ sono "i soci, i soci finanziatori e i soci onorari. Sono soci coloro che, senza essere vincolati da un contratto di finanziamento, versano la quota associativa fissata annualmente dal comitato, dopo l'ultima assemblea ed entro 9 mesi dall'inizio della stagione per cui si versa la quota. | soci finanziatori sono quelli che, sulla scorta di un contratto di finanziamento sottoscritto con l'associazione per il tramite del Comitato direttivo, e di un piano di finanziamento a medio/lungo termine, sostengono finanziariamente l'associazione. Contemporaneamente non possono essere in vigore più contratti di finanziamento. Sono infine soci onorari i benemeriti dell'associazione che, per segnalate prestazioni, sono meritevoli di tale distinzione". 
Il Tribunale cantonale ha poi rilevato che A.________ è diretta da un comitato di tre membri a cui sottostanno la prima squadra e il settore giovanile, entrambi accompagnati da un proprio staff tecnico e un segretariato. 
 
5.2.2. Nel seguito, la Corte ticinese ha accertato che dalle informazioni fornite dall'associazione a dicembre 2020 risulta che l'esercizio contabile 2018/2019 "si è chiuso con una perdita di CHF 101'389.17 (quello precedente, 2017/'18, si era invece chiuso con un utile di CHF 120.23) "; Quello relativo al 2019/2020 "si è chiuso con un disavanzo di CHF 179'958.23". I giudici cantonali hanno anche constatato che tra il 2019/2020 e 2020/2021 la massa salariale della prima squadra era cresciuta "da fr. 370'396.70 a fr. 406'366.50", mentre quella del settore giovanile era rimasta praticamente immutata a seguito del rinnovo di quasi tutti i contratti.  
Inoltre, in risposta ad una prima serie di quesiti dell'amministrazione, la ricorrente ha pure spiegato che gli sponsor attuali stavano "attraversando un momento difficile e alcuni di loro difficilmente riusciranno a saldare quanto concordato e/o rinnovare il sostegno futuro". L'associazione non percepiva sussidi dal settore pubblico, a parte i contributi Gioventù e Sport per il settore giovanile, e le eventuali perdite di esercizio venivano coperte "negli ultimi anni [da]i membri del Comitato dell'Associazione con prestiti e contributi a fondo perso". A.________ ha comunque precisato che ciò "non potrà più protrarsi nel tempo in quanto la crisi ha colpito tutti e le perdite stanno diventando troppo onerose". Senza le ILR, ha precisato, si troverebbe costretta a non rinnovare - alla prossima scadenza - tutti i contratti di durata determinata, oltre a dover disdire quelli di durata indeterminata. 
Un'ulteriore richiesta di informazioni della Sezione del lavoro è rimasta senza risposta. 
 
5.3. A questo punto, richiamando la DTF 121 V 362 e la sentenza 8C_16/2022 del 10 novembre 2022, il Tribunale cantonale ha ricordato che i presupposti del diritto alle ILR sono "da una parte, per quel che riguarda i lavoratori, il reale rischio di licenziamento a breve termine, visto che si tratta di una misura preventiva e temporanea (cfr. art. 31 cpv. 1 lett. d LADI) e d'altra parte, per quel che riguarda l'azienda, se essa corre un rischio proprio per la sua stessa esistenza e cioè rischia di dover chiudere a seguito della perdita di lavoro (in caso contrario la perdita di lavoro, non sarebbe dovuta a motivi economici e inevitabile; cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a LADI) ". Forte di tali considerazioni, esso ha ritenuto che "almeno uno dei requisiti (cumulativi) necessari per fondare il diritto alle indennità per lavoro ridotto" facesse difetto, ovvero "quello dell'effettivo e immediato rischio di licenziamento dei dipendenti". A mente dei giudici ticinesi i dipendenti della ricorrente - i giocatori della prima squadra, staff tecnici (allenatori, assistenti allenatori, preparatori atletici, psicologo dello sport, ecc., una segretaria amministrativa e una responsabile del lavaggio delle maglie del settore giovanile) - erano figure professionali essenziali e necessarie per il funzionamento, l'attività e lo scopo di A.________, per cui, già solo per questa ragione, era poco plausibile che questi avessero effettivamente corso il rischio di perdere il lavoro a breve termine. Non sarebbe infatti stato possibile ricostruire in poco tempo un'organizzazione tanto complessa dopo essere stata smantellata.  
Occorreva inoltre tenere conto del fatto che gli allenamenti avevano potuto riprendere, in piccoli gruppi, già dalla prima metà del mese di maggio 2020 e senza limitazioni a partire dal 6 giugno 2020 (aspetti pertinenti alla procedura 8C_323/2023). Dopo la sospensione dei campionati a ottobre 2020, nel dicembre 2020 gli organi preposti avevano ipotizzato una possibile ripresa a febbraio 2021. Gli allenamenti per bambini e adolescenti erano stati autorizzati dal 15 gennaio 2021, con restrizioni fino al 1° marzo 2021 quando è stato consentito il contatto fisico. La prima squadra di A.________ aveva ripreso gli allenamenti all'inizio di marzo 2021, il campionato di B.________ era ricominciato il 5 aprile 2021 a porte chiuse, preceduto da alcune partite amichevoli e dal 19 aprile 2021 era stato nuovamente permesso al pubblico di partecipare alle partite, con un limite massimo di 100 persone (aspetti pertinenti alle procedure 8C_324/2023 e 8C_325/2023). 
 
5.4. Oltre a ciò, tutti i contratti di lavoro inoltrati dalla ricorrente durante la procedura amministrativa erano di durata determinata e senza alcuna possibilità di disdetta anticipata. Le limitate possibilità di licenziamento a breve termine rappresentavano pertanto un ulteriore ostacolo alla soppressione degli impieghi. La Corte ticinese ha dunque concluso che i dipendenti di A.________ non avessero in realtà mai corso un rischio effettivo e imminente di perdere il loro posto di lavoro e, di conseguenza, poteva rimanere aperta "la questione di sapere se l'esistenza stessa dell'associazione è stata a rischio a seguito della perdita di lavoro, oppure no".  
 
5.5. Il Tribunale cantonale ha inoltre negato una violazione del principio della parità di trattamento (art. 8 Cost.). I giudici cantonali hanno constato che le decisioni citate dalla ricorrente in appoggio alla propria tesi ricorsuale erano state emesse da autorità di altri Cantoni, allorquando al fine di invocare una disparità di trattamento è necessario che gli atti in questione emanino dalla stessa autorità o collettività. La ricorrente non aveva inoltre dimostrato che la situazione delle entità oggetto di tali decisioni fosse effettivamente paragonabile alla propria, e non risultava neppure che in Svizzera fosse stata introdotta una prassi generalizzata contraria alla legge.  
 
6.  
La ricorrente censura la violazione degli artt. 31 e 32 LADI. 
 
6.1. Riferendosi ai presupposti per fondare il diritto alle ILR descritti dal Tribunale cantonale, la ricorrente critica la mancata analisi del rischio proprio per l'esistenza stessa dell'azienda. A suo dire, nella fattispecie, tale presupposto sarebbe strettamente e indissolubilmente legato con quello del reale rischio di licenziamenti a breve termine. Sarebbe infatti proprio la concessione delle ILR che avrebbe permesso il proseguimento delle attività e dunque la propria sopravvivenza, altrimenti gravemente compromessa a tal punto da rendere necessario il licenziamento dei collaboratori, compresi quelli "essenziali e necessari per l'attività e lo scopo di A.________" come ritenuto dai giudici ticinesi. Essa ribadisce di essere un ente privato, senza garanzie in termini di entrate e quindi di salvaguardia di posti di lavoro, parificabili a quelle delle aziende di diritto pubblico.  
 
6.2. Nel periodo in cui è scoppiata la pandemia i contributi degli sponsor si sarebbero inoltre fortemente ridotti, in particolar modo durante le interruzioni delle competizioni decise dal Consiglio federale, compresa quella di B.________ imposta ad ottobre 2020 a seguito dell'aumento dei contagi da Covid-19 (ripresa poi soltanto il 5 aprile 2021 a porte chiuse, dal 19 aprile 2021 con la presenza del pubblico limitatamente a 100 persone; gli allenamenti avrebbero potuto ricominciare solo dalla prima settimana di marzo 2021). Nel periodo relativo ai tre preannunci di lavoro ridotto l'associazione non avrebbe più ricevuto sussidi. Onde evitare il fallimento, i membri privati avrebbero dovuto donare (anziché prestare) ulteriori mezzi liquidi. Soltanto le ILR ricevute avrebbero permesso di coprire gli stipendi della prima squadra e del settore giovanile. Tutti i dipendenti hanno rischiato il mancato rinnovo del proprio contratto di lavoro in ragione del fatto che la stessa esistenza di A.________ è stata fortemente minacciata, sia dalla prima che dalla seconda ondata pandemica. Ciò è stato evitato grazie alle ILR ottenute. Questa sarebbe la ragione per cui la squadra ha potuto proseguire gli allenamenti e le partite durante i periodi citati nel giudizio impugnato, oltre a rinnovare i contratti già in vigore nella stagione 2019/2020 e sottoscrivere dei contratti a inizio stagione 2020/2021 (circostanza che risponderebbe anche a logiche stagionali).  
 
6.3. La ricorrente afferma poi che complessivamente l'associazione avrebbe avuto "una perdita - nel periodo 01.07.2019 / 30.06.2020 - di oltre CHF 312'000.00, portando il capitale proprio negativo a CHF 479'567.74". Lo stesso sarebbe stato parzialmente ricostituito "unicamente in virtù di misure di risanamento a fine giugno 2021 di oltre CHF 600'000.00 (!) [...] restando comunque negativo di oltre CHF 145'000.00) ".  
 
6.4. Riassumendo, per la ricorrente non si potrebbe scorporare i due presupposti per beneficiare delle ILR, in quanto gli stessi sarebbero strettamente correlati tra loro. Sarebbe palese che il concreto rischio dell'esistenza dell'associazione influenzi e concretizzi l'effettivo e imminente rischio di licenziamenti, "un presupposto è la conseguenza dell'altro".  
 
7.  
Ai fini della risoluzione della vertenza, è necessario soffermarsi sui principi giurisprudenziali stabiliti nella DTF 121 V 362 al consid. 3. 
 
7.1. In quell'occasione, il Tribunale federale ha considerato che le condizioni del diritto alle ILR, di regola, non sono adempiute nel caso in cui il datore di lavoro sia un'impresa di diritto pubblico nella misura in cui non assuma un rischio aziendale proprio ("un risque propre d'exploitation"). Al contrario, i compiti che gli incombono per legge devono essere eseguiti indipendentemente dalla situazione economica, e le incertezze finanziarie, le spese eccessive o i deficit possono essere coperti da fondi pubblici mediante le entrate fiscali. Oltretutto, non esiste in generale alcuna minaccia di perdere il proprio posto di lavoro laddove gli impiegati possono essere trasferiti in altri settori, come nel caso delle organizzazioni o strutture pubbliche di una certa importanza. Per contro, tenuto conto delle molteplici forme dell'azione statale, non si può escludere a priori che, in un caso specifico, i dipendenti dei servizi pubblici soddisfino le condizioni del diritto alle ILR. In ultima analisi, ciò che è decisivo, conformemente allo scopo del regime della prestazione, è se il riconoscimento di tali indennità permette di evitare un licenziamento - rispettivamente la mancata riconferma di una nomina (DTF 121 V 362 consid. 3a con riferimenti).  
 
7.2. Lo statuto del personale toccato dal lavoro ridotto è determinante. Qualora esso benefici di uno statuto di funzionario o di uno statuto analogo che limiti le possibilità di licenziamento previste dal contratto di lavoro, tale statuto impedisce a breve - eventualmente medio - termine la soppressione dell'impiego. In un tal caso, le condizioni del diritto alle ILR non sono adempiute. L'esigenza di un rischio economico a breve o medio termine concerne ugualmente l'impresa, ormai al centro dei presupposti da soddisfare affinché la perdita di lavoro sia computabile, come lo si evince dall'art. 32 cpv. 1 lett. a LADI secondo cui la stessa deve essere inevitabile e dovuta a motivi economici. Questa condizione non è evidentemente soddisfatta da un'impresa che non corre alcun rischio aziendale proprio, ovvero un rischio economico in cui è in gioco l'esistenza stessa dell'azienda, come il rischio di fallimento o il rischio di chiusura dell'attività. Se un'impresa rischia l'esecuzione forzata, lo stesso non può valere per un servizio pubblico, la cui esistenza non è minacciata da un deficit di esercizio (DTF 121 V 362 consid. 3b con riferimenti).  
 
7.3. Questi principi sono stati ripresi in due sentenze 8C_558/2021 e 8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 (al consid. 3.3). In entrambi i casi il Tribunale federale ha negato il diritto alle ILR richieste da un'associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, rispettivamente da una fondazione di diritto pubblico, entrambe sovvenzionate da fondi pubblici per più del 50 % e aventi in gestione delle strutture di accoglienza per bambini in età prescolastica. È stato in particolare precisato che, seppure la giurisprudenza pubblicata nella DTF 121 V 362 sia stata sviluppata per determinare se il personale dei servizi pubblici realizzasse i presupposti del diritto alle indennità in questione, la stessa non ha introdotto nessuna condizione supplementare per le entità pubbliche rispetto a quelle private. Le condizioni del rischio di licenziamento a breve termine dei dipendenti nonché il rischio aziendale proprio incorso dall'azienda devono essere adempiute da ogni datore di lavoro, pubblico o privato (sentenze 8C_559/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 6.1.2; 8C_558/2021 del 20 gennaio 2022 consid. 5.1.2).  
 
7.4. Sempre riferendosi alla DTF 121 V 362, nella sentenza 8C_769/2021 del 3 maggio 2022 è stato ribadito che lo scopo dell'indennità è quello di compensare il rischio economico che minaccia il personale toccato dal lavoro ridotto con la perdita dell'impiego in ragione del rischio aziendale proprio, come il fallimento o la chiusura ("Der Zweck der Entschädigung besteht rechtsprechungsgemäss darin, das wirtschaftliche Risiko auszugleichen, welches dem von Kurzarbeit betroffenen Personal durch Arbeitsplatzverlust zufolge der dem Betrieb eigenen Risiken [Konkurs, Schliessung] droht"). In quella fattispecie, il Tribunale federale ha rinviato la causa all'autorità inferiore per nuova decisione affinché verificasse l'entità della copertura dei costi d'esercizio da parte del settore pubblico, oltre alle possibilità di disdetta, esaminando il diritto alla prestazione sulla base di una valutazione complessiva (8C_769/2021 del 3 maggio 2022 consid. 3.2 e 6). Così è stato deciso anche in tre sentenze successive riguardanti delle società anonime di diritto privato (le cui azioni appartenevano almeno in parte allo Stato) attive nel settore del trasporto pubblico di persone, in cui è stato ricordato che se la perdita di lavoro tocca dei settori in cui il datore di lavoro non beneficia di garanzie di copertura dei costi di esercizio, questo sarebbe esposto, come ogni azienda di diritto privato, ad un rischio aziendale o di fallimento corrispondente, che una tale impresa affronterebbe con dei licenziamenti (sentenze 8C_322/2022, 8C_325/2022 e 8C_328/2022 del 30 gennaio 2023 consid. 7.2).  
 
7.5. Il Tribunale federale ha recentemente giudicato due vertenze in materia di ILR in ambito calcistico provenienti dal Cantone Ticino. Nella sentenza 8C_16/2022 del 10 novembre 2022 il ricorso di un'associazione di diritto privato è stato respinto poiché il Tribunale cantonale si era correttamente riferito alla DTF 121 V 362 per risolvere la controversia, i relativi presupposti in essa delineati - contrariamente a quanto preteso nel ricorso - essendo applicabili indipendentemente dalla natura pubblica o privata del datore di lavoro (sentenza 8C_16/2022 del 10 novembre 2022 consid. 6.1.2). Nella sentenza 8C_76/2023 del 2 giugno 2023, anch'essa decisa su ricorso di un'associazione di diritto privato, il giudizio cantonale è stato tutelato poiché era stato opportunamente considerato che la situazione economica della ricorrente permetteva di coprire la rispettiva massa salariale, oltre al fatto che nell'esercizio contabile in questione le entrate risultavano aumentate a fronte di una diminuzione dei costi. Non poteva dunque esserci un rischio di licenziamenti a breve termine, tenendo conto altresì dell'importanza dell'associazione a livello regionale e nazionale, nonché delle competenze organizzative in capo ai propri dipendenti (sentenza 8C_76/2023 del 2 giugno 2023 consid. 5.1.3).  
 
8.  
L'interpretazione proposta dalla Corte cantonale dei presupposti per fondare il diritto alle ILR non è priva di criticità. 
 
8.1. Non è infatti imperativo che la perdita di lavoro, nel caso concreto, provochi un rischio di fallimento o di chiusura dell'azienda, pregiudicandone l'esistenza. La giurisprudenza richiede piuttosto che una qualsiasi entità richiedente, pubblica o privata, sia - in generale - esposta ad un tale rischio. In effetti, la nozione di rischio aziendale proprio è stata sviluppata al fine di delimitare gli aventi diritto tra entità private e pubbliche: le prime possono in effetti ritrovarsi a dovere intraprendere a breve termine delle misure come il licenziamento di dipendenti, onde evitare che il rischio aziendale proprio si concretizzi nel fallimento o nella chiusura dell'attività; ciò non vale di principio per le seconde, data l'esistenza di garanzie statali. Ora, per quanto entrambi i presupposti debbano essere rispettati indipendentemente dalla natura (pubblica o privata) dell'entità richiedente, è possibile ritenere che il rischio aziendale proprio per le entità di natura privata sia generalmente accertato, essendo le stesse esposte, per l'appunto, al rischio di fallimento o di chiusura in assenza di garanzie statali. Di conseguenza, la perdita di lavoro non deve sistematicamente concretizzare un tale rischio - benché ciò sia possibile - affinché si possano concedere le rispettive indennità. Invero, lo scopo delle ILR non è quello di garantire la sopravvivenza dell'esercizio o di coprire le perdite e la diminuzione del fatturato, bensì di salvaguardare i posti di lavoro (DTF 147 V 359 consid. 4.6.3). Questa è la finalità espressa dalla legge all'art. 31 cpv. 1 lett. d LADI.  
 
8.2. Il rischio per l'esistenza stessa dell'azienda a seguito della perdita di lavoro può nondimeno avere un'incidenza nell'esame dell'ulteriore presupposto, analizzando se una tale circostanza possa comportare il rischio di licenziamenti a breve termine. Come visto, i giudici ticinesi hanno ritenuto che fosse poco plausibile che i dipendenti dell'associazione avessero corso il rischio di perdere il loro lavoro a breve termine nel caso concreto. Tuttavia, la Corte cantonale non ha incluso nella propria ponderazione le circostanze allegate nel ricorso cantonale - e ripetute in questa sede - secondo cui la situazione economica dell'associazione fosse tale da comprometterne l'esistenza, aggravando il rischio di licenziamenti. A torto tale questione è stata lasciata aperta, poiché già dai soli dati contabili citati nelle sentenze avversate non è possibile escludere che la situazione economica di A.________ abbia effettivamente avuto un influsso su tale aspetto. A prescindere dalla pertinenza delle motivazioni addotte dal Tribunale cantonale per negare il presupposto in questione, un riesame sotto questo profilo si rivela dunque necessario.  
 
8.3. Tale compito non spetta però a questa Corte, ritenuto altresì che la ricorrente si riferisce ad una situazione contabile che non rispecchia quella accertata nei giudizi impugnati, nonostante le sue allegazioni risultino dal bilancio e dal conto economico dell'associazione relativi all'esercizio 2020/2021, proposti quale mezzo di prova con il ricorso del 27 aprile 2022 al Tribunale cantonale (documento C) ma non considerato dal medesimo. La causa deve pertanto essere rinviata al Tribunale cantonale affinché decida nuovamente in merito al diritto alle ILR nei tre periodi preannunciati, tenendo ugualmente conto della situazione economica dell'associazione e valutando in particolare il suo influsso sull'aggravarsi del rischio di licenziamenti. Nel suo esame esso sarà inoltre tenuto a pronunciarsi sull'ammissibilità del mezzo di prova appena citato, considerato che per costante giurisprudenza il periodo temporale del controllo giudiziario è limitato, in linea di principio, al complesso dei fatti che si è verificato fino all'emissione della decisione contestata (DTF 148 V 21 consid. 5.3; 143 V 409 consid. 2.1; 131 V 242 consid. 2.1; 121 V 362 consid. 1b); l'autorità inferiore è tuttavia tenuta ad includere nella propria valutazione i mezzi di prova successivi, nella misura in cui questi consentono di trarre delle conclusioni retrospettive sulla situazione esistente al momento del termine della procedura amministrativa (DTF 121 V 362 consid. 1b; sentenza 8C_503/2021 del 18 novembre 2021 consid. 4.1, con riferimenti).  
 
9.  
 
9.1. In un'ulteriore censura, la ricorrente lamenta l'arbitrio nell'operato dei giudici cantonali (art. 9 Cost.), i quali avrebbero a torto ritenuto indimostrato che la situazione di A.________ fosse paragonabile a quella delle associazioni oggetto di decisioni di altri Cantoni. A sostegno della propria tesi, riporta segnatamente il contenuto dei relativi statuti e menziona a titolo di esempio i casi di concessione delle ILR negli altri Cantoni. I giudizi impugnati contraddirebbero così in maniera scioccante il sentimento di giustizia ed equità, oltre ad essere manifestamente arbitrari nel risultato.  
 
9.2. La critica della ricorrente è inefficace. Essa tenta di smentire l'argomentazione della Corte cantonale contestando soltanto uno dei motivi addotti per negare una disparità di trattamento, censura che peraltro - di fatto - non è nemmeno più riproposta in questa sede, la ricorrente invocando unicamente l'arbitrio nelle sentenze cantonali. In una tale configurazione, anche ammettendo che la valutazione dei giudici ticinesi in merito al paragone tra le associazioni in questione sia errata, non sarebbe comunque possibile ritenerla arbitraria poiché non avrebbe alcun influsso sull'esito dell'esame (cfr. consid. 3.3 supra). Infatti, la ricorrente non si confronta minimamente con la circostanza, evidenziata a giusto titolo dal Tribunale cantonale, che le decisioni relative alle altre associazioni non sono state emesse dalla medesima autorità che le ha rifiutato le ILR (cfr. DTF 115 Ia 81 consid. 3c; sentenza 2C_586_2016 dell'8 maggio 2017 consid. 4). In assenza di argomenti e ragioni per distanziarsi dall'apprezzamento del Tribunale cantonale su questi ultimi aspetti, la censura di arbitrio cade nel vuoto. Sotto questo profilo, il ricorso va dunque respinto.  
 
10.  
Ne discende che il ricorso deve essere parzialmente accolto. Le sentenze impugnate devono essere annullate e le cause rinviate al Tribunale cantonale per nuova decisione. Il rinvio della causa con esito aperto equivale a piena vittoria (DTF 146 V 28 consid. 7; 141 V 281 consid. 11.1). Pur soccombendo, l'opponente è dispensata dal versamento delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 4 LTF; DTF 133 V 640 consid. 4). Essa dovrà tuttavia versare alla ricorrente un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 68 cpv. 1 e 2 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
I ricorsi sussidiari in materia costituzionale sono inammissibili. 
 
2.  
I ricorsi sono parzialmente accolti. Le sentenze impugnate sono annullate e le cause rinviate al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino per nuova decisione nel senso dei considerandi. Per il resto, il ricorso è respinto. 
 
3.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
4.  
L'opponente verserà alla ricorrente la somma di fr. 4'200.- a titolo di ripetibili per la procedura innanzi al Tribunale federale. 
 
5.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 17 ottobre 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
Il Cancelliere: Colombi