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[AZA 7] 
U 67/01 Ws 
 
IIa Camera 
 
composta dei giudici federali Lustenberger, Presidente, Ferrari, Gianella, supplente; Grisanti, cancelliere 
 
Sentenza del 26 settembre 2001 
 
nella causa 
 
D.________, istante, rappresentato dall'avv. Mauro von Siebenthal, Via Trevani 1a, 6600 Locarno, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, opponente, 
 
F a t t i : 
 
A.- D.________, nato nel 1943, assicurato presso l'Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), il 18 agosto 1993 è rimasto vittima di un incidente della circolazione, a seguito del quale ha riportato contusioni varie, in particolare alla spalla sinistra e al ginocchio sinistro. L'INSAI si è assunto il caso e, con decisione 21 novembre 1996, ha assegnato all'interessato una rendita d'invalidità del 35% con effetto dal 1° novembre 1996 e un'indennità per menomazione dell'integrità fisica di pari grado. 
A seguito dell'opposizione interposta dall'interessato - con cui chiedeva in sostanza il riconoscimento di una rendita d'invalidità pari all'80%, l'assunzione dell'incapacità lavorativa conseguente ai disturbi psichici sino a emanazione della relativa decisione di rendita, nonché un'ulteriore indennità per menomazione dell'integrità mentale - l'Istituto assicuratore, con decisione su opposizione 4 aprile 1997, ha confermato il provvedimento amministrativo e negato la propria responsabilità in relazione ai disturbi psichici, ritenendo che tali affezioni non fossero in nesso di causalità adeguata con il noto infortunio. 
Contro l'atto amministrativo l'interessato, rappresentato dall'avv. von Siebenthal, è insorto al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino. La Corte cantonale, ammettendo l'esistenza di un nesso di causalità adeguata tra le turbe psichiche e l'infortunio stradale, con pronunzia 2 febbraio 1999 ne ha accolto il gravame e ha rinviato gli atti all'INSAI affinché, con un nuovo provvedimento, si esprimesse sul diritto alle prestazioni. 
In seguito al ricorso di diritto amministrativo interposto dall'ente assicuratore, rappresentato dall'avv. Broggini, il Tribunale federale delle assicurazioni, con giudizio 21 giugno 1999, ha annullato la pronunzia cantonale e rinviato la causa al primo giudice, ritenendo necessario far esperire una perizia psichiatrica prima di poter ammettere un nesso di causalità adeguata fra i disturbi psichici e l'evento infortunistico subito da D.________. 
 
B.- Il Tribunale cantonale delle assicurazioni - statuendo il 17 aprile 2000 dopo aver disposto l'ordinata perizia psichiatrica -, accertata l'esistenza del necessario nesso causale, ha accolto il ricorso dell'assicurato e rinviato la causa all'amministrazione affinché si esprimesse nuovamente sul diritto a prestazioni. 
 
C.- Mediante sentenza 11 gennaio 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni, adito nuovamente dall'INSAI, che, oltre a chiedere l'annullamento della pronuncia cantonale 17 aprile 2000, postulava anche la conferma della propria decisione su opposizione 4 aprile 1997, ha ulteriormente accolto il gravame dell'ente assicuratore e, negando il nesso di causalità adeguata, ha confermato il provvedimento amministrativo. 
 
D.- Con atto 15 febbraio 2001 l'assicurato presenta domanda di revisione e di interpretazione. Chiedendo, per entrambi i rimedi, la modifica della pronunzia 11 gennaio 2001 nel senso di annullare il giudizio cantonale del 17 aprile 2000 e confermare la decisione su opposizione dell'assicuratore infortuni del 4 aprile 1997 limitatamente all'esclusione di un nesso adeguato tra le lesioni psichiche patite dall'assicurato e l'infortunio del 18 agosto 1993, postula il rinvio della causa al primo giudice affinché statuisca di nuovo sul ricorso 26 giugno 1997. 
L'INSAI propone la reiezione delle due istanze, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni ha rinunciato a presentare osservazioni. 
 
Diritto : 
 
I. Sulla domanda di revisione 
 
1.- a) Secondo l'art. 136 OG (in relazione con l'art. 135 OG), la revisione di una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni è, tra l'altro, ammissibile, quando quest'ultimo ha aggiudicato a una parte sia più di quanto essa abbia domandato, sia altra cosa senza che una speciale norma di legge lo consenta, sia meno di quanto la controparte abbia riconosciuto (lett. b) oppure quando non è stato deciso su singole conclusioni (lett. c). L'istanza deve specificare il motivo invocato e giustificare la tempestività della domanda, oltre che indicare la modificazione della sentenza e la restituzione che sono chieste (art. 140 OG). La domanda di revisione deve, a pena di perenzione, essere depositata presso il Tribunale federale delle assicurazioni entro 30 giorni dal ricevimento del testo della sentenza (art. 141 cpv. 1 lett. a OG). 
 
b) Benché, secondo il testo legale, l'ammissibilità dell'istanza di revisione dipenda dall'esistenza di un motivo di revisione, è sufficiente per l'entrata nel merito della domanda che un tale motivo venga semplicemente fatto valere (DTF 86 I 279 consid. 1 con riferimenti; sentenza del 2 aprile 2001 in re F., I 636/00; Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, Berna 1992, n. 1 ad art. 136 OG). 
2.- a) Nell'evenienza concreta, l'istante invoca i motivi di revisione di cui all'art. 136 lett. b e c. Inoltre, la sentenza 11 gennaio 2001 del Tribunale federale delle assicurazioni essendo stata notificata il 26 gennaio 2001, si deve ritenere che la domanda di revisione, consegnata alla Posta il 15 febbraio seguente, è tempestiva. Essendo adempiuti i requisiti formali, l'istanza può essere esaminata nel merito. 
b) Con la domanda di revisione D.________ solleva in via principale il motivo di revisione ex art. 136 lett. b OG rilevando che questa Corte con la sentenza 11 gennaio 2001 avrebbe statuito ultra petita. In via subordinata invoca una violazione della lett. c dello stesso articolo, in quanto, con la conferma della decisione 4 aprile 1997 senza previa determinazione del grado di invalidità dal profilo somatico da parte di un'istanza giudiziaria, gli sarebbe stata pregiudicata la possibilità di fare debitamente valere le argomentazioni riguardanti l'incapacità di guadagno in questo ambito, così come invece aveva postulato in sede di ricorso cantonale 26 giugno 1997. Essendosi l'autorità giudiziaria cantonale limitata a statuire preliminarmente sull'esistenza di un nesso di causalità adeguato tra le turbe psichiche e l'evento infortunistico del 18 agosto 1993, sarebbero così rimaste indecise singole conclusioni. 
 
3.- Lo sviluppo processuale consente di ritenere che a fronte di un tema in sostanza mai messo in discussione - grado di invalidità e indennità per menomazione dell'integrità del 35% per ragioni esclusivamente d'ordine somatico - vi è per contro stata una lunga disputa sulla questione di sapere se si dovesse tener conto anche delle affezioni psichiche dipendenti dall'evento infortunistico. Il giudizio espresso con chiarezza da questa Corte nel pronunciato 11 gennaio 2001 non può essere revocato in dubbio. 
 
4.- a) L'istante invoca una violazione dell'art. 136 lett. b OG, imputando a questa Corte di aver aggiudicato a una parte più di quanto essa abbia domandato. A torto. Basta infatti leggere il petitum del ricorso di diritto amministrativo 18 maggio 2000 dell'ente assicuratore per constatare in termini incontrovertibili che l'INSAI aveva richiesto espressamente la conferma della decisione su opposizione 4 aprile 1997. A fronte di siffatta chiarezza nella domanda, era preciso dovere processuale dell'assicurato rimettere in discussione il grado di invalidità accertato dall'amministrazione con riferimento alle affezioni fisiche - tasso di invalidità che, peraltro, la perizia giudiziaria disposta dalla Corte cantonale a cura del dott. M.________ sembrava confermare in questo ambito. 
b) Ad ogni modo, va ricordato che l'istituto della revisione, essendo destinato a modificare un giudizio definitivo e quindi ad introdurre un elemento di insicurezza nell'amministrazione della giustizia, quale rimedio straordinario ed eccezionale può tenere conto unicamente di talune gravi deficienze del giudizio impugnato (Rolando Forni, Svista manifesta, fatti nuovi e prove nuove nella procedura di revisione davanti al Tribunale federale, in: Festschrift für Max Guldener, Zurigo 1973, pag. 85). Con la domanda di revisione ex art. 136 OG non si possono sanare errori processuali precedenti (cfr. mutatis mutandis Elisabeth Escher, Revision und Erläuterung, in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, 2a ed., Basilea e Francoforte sul Meno 1998, pag. 278, n. 8.17), segnatamente per avere omesso la richiesta di statuire sul grado di invalidità per motivi fisici, nell'ipotesi che la domanda principale sull'invalidità totale per disturbi psichici fosse disattesa. La volontà, così come espressa dal richiedente in particolare nell'ultima memoria di risposta del 26 giugno 2000, si è sempre caratterizzata nel senso di dimostrare che, oltre al grado di invalidità per motivi somatici, vi fossero anche rilevanti affezioni psichiche in nesso adeguato di causalità con l'infortunio. La mancata richiesta di pronuncia in tal senso, benché la chiara domanda di controparte fosse inequivocabile e dovesse muovere l'interessato ad agire di conseguenza, preclude ogni possibilità di esame del grado di invalidità per ragioni fisiche accertato in precedenza e non censurato in termini ritualmente validi (Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, pag. 88 seg. n. 188). 
Ne consegue che non vi è spazio per l'applicazione dell'art. 136 lett. b OG
 
5.- L'istante fa inoltre valere che non sarebbe stato deciso su singole conclusioni (art. 136 lett. c). Questo disposto sanziona l'omessa decisione in merito a conclusioni per le quali il Tribunale federale delle assicurazioni era stato validamente adito (Poudret, op. cit., n. 4 ad art. 136). E' di immediata comprensione che l'omissione deve essere imputabile a questa Corte, nel senso che a fronte di un petitum espressogli in conformità delle norme procedurali applicabili il giudice richiesto non si sia determinato. 
Secondo giurisprudenza, la motivazione di una domanda non costituisce una conclusione ai sensi dell'art. 136 lett. c OG (sentenza 30 marzo 2001 della Camera delle esecuzioni e dei fallimenti del Tribunale federale in re W., 7B.68/2001). Per converso, un'eventuale mancata presa di posizione su un punto relativo alla motivazione di una domanda non configura motivo di revisione, non potendo il richiedente in tal caso sostenere che non sia stato deciso su singole conclusioni. 
Nel caso di specie non è ravvisabile un motivo di revisione per il fatto che, con la sentenza 11 gennaio 2001, il Tribunale federale delle assicurazioni non avrebbe deciso su singole conclusioni. A prescindere dalla constatazione che nelle richieste processuali a fondamento della pronunzia in questione manca comunque qualsivoglia contestazione relativa al grado di invalidità del 35% per le affezioni fisiche, l'istante, in concreto, fa valere un'omessa presa di posizione su un punto inerente alla motivazione delle domande da lui sollevate in sede di ricorso cantonale, che per l'appunto non è suscettibile di configurare un motivo di revisione. Come già detto, a fronte della precisa richiesta di controparte di confermare la decisione su opposizione 4 aprile 1997, incombeva all'assicurato opporsi di conseguenza. 
Ne consegue che questa Corte nella sentenza 11 gennaio 2001 si è espressa su tutte le domande poste dalle parti, motivo per cui l'art. 136 lett. c OG non torna applicabile. 
 
6.- Visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. 
 
II. Sulla domanda di interpretazione. 
 
1.- a) L'istante chiede, in via subordinata, un'interpretazione nel senso dell'art. 145 OG affinché il dispositivo della sentenza 11 gennaio 2001 di questa Corte venga modificato come segue: "Il ricorso di diritto amministrativo è accolto nel senso che il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 17 aprile 2000 è annullato e la decisione su opposizione dell'INSAI del 4 aprile 1997 viene confermata, limitatamente all'esclusione di un nesso causale adeguato tra le lesioni psichiche dell'assicurato e l'infortunio del 18 agosto 1993. Per il resto, la causa è rinviata al Tribunale cantonale delle assicurazioni affinché statuisca con una nuova pronuncia sul ricorso del 26 giugno 1997 del qui istante". 
 
b) A norma dell'art. 145 cpv. 1 in relazione con l'art. 135 OG, quando in una sentenza del Tribunale federale delle assicurazioni si riscontrino dispositivi oscuri o incompleti o ambigui, ovvero che si contraddicano o siano in contraddizione con i motivi, o quando nei dispositivi siano incorsi errori di redazione o di calcolo, la Corte giudicante, a richiesta scritta di una delle parti, li interpreta o li rettifica. 
 
2.- Il richiedente fa valere un motivo di interpretazione per dispositivo incompleto. A torto. Infatti con il dispositivo censurato, contrariamente all'assunto dell'assicurato, questa Corte si è determinata sulle questioni sottopostele in termini che non lasciano qualsivoglia spazio al rimedio dell'interpretazione. Non dandosi disputa sul grado d'invalidità e sull'indennità per menomazione dell'integrità per ragioni d'ordine somatico, il Tribunale federale delle assicurazioni non poteva che pronunciare l'annullamento del giudizio cantonale 17 aprile 2000, con contestuale conferma della decisione su opposizione dell'INSAI del 4 aprile 1997, avendo negato l'esistenza di un nesso adeguato di causalità tra l'infortunio assicurato e le lamentate turbe psichiche. 
 
3.- Visto l'esito, la domanda di effetto sospensivo diviene priva d'oggetto. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni 
 
pronuncia : 
 
I.La domanda di revisione 15 febbraio 2001 è respinta. 
 
II.La domanda di interpretazione 15 febbraio 2001 è 
respinta. 
 
III.Le spese giudiziarie di un importo di fr. 500.- sono 
poste a carico dell'istante e saranno compensate con 
le garanzie prestate da quest'ultimo. 
 
IV.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, e 
all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 26 settembre 2001 
 
In nome del 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Il Presidente della IIa Camera : 
 
Il Cancelliere :