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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1B_698/2012 
 
Sentenza dell'8 marzo 2013 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, Giudice presidente, 
Eusebio, Chaix, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
1. B.________, 
patrocinato dall'avv. Massimo Bionda, 
2. C.________, 
patrocinato dall'avv. Mario Postizzi, 
3. D.________, 
patrocinato dall'avv. Battista Ghiggia, 
 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, Palazzo di giustizia, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
procedimento penale, esclusione di parti dal procedimento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 5 ottobre 2012 dalla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello 
del Cantone Ticino 
 
Fatti: 
 
A. 
Nel contesto di denunce presentate da tre clienti, segnatamente B.________, C.________ e D.________, nei confronti della loro legale, avvocata A.________, per titolo di reato di estorsione, subordinatamente coazione tentata, coazione, appropriazione indebita, violazione del segreto professionale, soppressione di documenti, amministrazione infedele, ingiuria, diffamazione e calunnia, il Ministero pubblico del Cantone Ticino ha aperto tre procedimenti penali (n. 2010.10322, 2010.10723 e 2010.10727). In tale ambito, il Procuratore pubblico (PP) ha ordinato la perquisizione dello studio legale della denunciata in relazione ai tre clienti e alla documentazione relativa a determinate società gestite per nome e per conto loro (vedi sentenza 1B_268/2011 del 17 giugno 2011). 
 
B. 
Il 28 giugno 2012 il PP ha confermato il ruolo di accusatori privati, contestato dalla querelata, dei tre denuncianti. Adita dalla legale, con giudizio del 5 ottobre 2012 la Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) ne ha respinto il reclamo. 
 
C. 
A.________ impugna questa decisione con un ricorso in materia penale al Tribunale federale. Chiede, concesso al gravame effetto sospensivo, di accertarne la nullità, subordinatamente di annullarla e di escludere, per carenza di legittimazione attiva, gli accusatori privati dal procedimento penale. 
 
Con scritto del 19 febbraio 2013, accennando a un interrogatorio (inerente anche a un'altra causa, 1B_699/2012), la ricorrente ribadisce le proprie censure e conclusioni. 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito (DTF 137 I 371 consid. 1). 
 
1.2 La richiesta di congiungere la causa in esame con quella parallela 1B_697/2012 dev'essere respinta, ritenuto che, sebbene si tratti in parte delle medesime persone coinvolte, le questioni giuridiche che si pongono sono chiaramente diverse. 
 
1.3 La tempestività del ricorso in materia penale come pure la legittimazione della ricorrente sono pacifiche (art. 78 cpv. 1, 80 cpv. 1, 81 lett. a e lett. b n. 1, art. 100 cpv. 1 LTF). 
 
1.4 La ricorrente rileva, a torto, che la decisione impugnata sarebbe finale ai sensi dell'art. 90 LTF. Ciò sarebbe infatti il caso solo nei confronti di un giudizio che escluderebbe definitivamente una parte dal procedimento penale (DTF 128 I 215 consid. 2.2-2.3; sentenze 1B_634/2011 del 13 gennaio 2012 consid. 1 e 1.1 e 1B_531/2011 del 28 novembre 2011 consid. 1). Aggiunge nondimeno che si sarebbe in presenza di una decisione pregiudiziale, decisiva per il prosieguo e per l'esito del procedimento penale nei suoi confronti. 
1.4.1 Poiché l'atto di procedura litigioso non pone fine al procedimento penale (art. 90 seg. LTF), si tratta di una decisione incidentale notificata separatamente ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 LTF. Avverso la stessa, il ricorso è ammissibile soltanto alle condizioni dell'art. 93 cpv. 1 LTF, ossia quando può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o quando l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b). L'adempimento di questi requisiti dev'essere di massima dimostrato dalla ricorrente, a meno che non siano manifesti (art. 42 cpv. 2 LTF; cfr. DTF 133 III 629 consid. 2.3.1). 
1.4.2 In concreto la ricorrente accenna semplicemente alla cessazione dei danni reputazionali e d'immagine da lei subiti a causa dei procedimenti penali. Ora, secondo la giurisprudenza del Tribunale federale, nell'ambito di procedimenti penali la nozione di pregiudizio irreparabile dev'essere interpretata restrittivamente. In questo campo l'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF riprende la regola del previgente art. 87 cpv. 2 OG (DTF 134 IV 43 consid. 2.1; 133 IV 139 consid. 4; 228 consid. 3.1) fondata su motivi di economia processuale e tendente a evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura (DTF 133 IV 139 consid. 4). 
 
Secondo detta giurisprudenza, un pregiudizio è irreparabile quando è suscettibile di provocare un danno di natura giuridica, che nemmeno una decisione favorevole nel merito permetterebbe di eliminare completamente, segnatamente con il giudizio finale: semplici pregiudizi di fatto, come il prolungamento della procedura, un suo conseguente maggior costo o pregiudizi relativi alla reputazione, non rappresentano di massima pregiudizi di natura giuridica (DTF 133 IV 288 consid. 3.2, 139 consid. 4; 131 I 57 consid. 1). Come si vedrà, nel caso in esame la richiesta ricorsuale di negare la qualità di accusatori privati ai tre denuncianti non è manifesta e la ricorrente non dimostra che sarebbe realizzata la condizione dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF. Tenuto nondimeno conto che la presente causa esplica effetti diretti su altri ricorsi presentati dalla ricorrente (da ultimo cause 1B_699/2012 e 1B_697/2012), appare opportuno esaminarla nel merito. 
 
1.5 Secondo l'art. 42 cpv. 2 LTF, nel ricorso occorre spiegare per quali ragioni l'atto impugnato viola il diritto. La ricorrente deve quindi almeno concisamente confrontarsi con le considerazioni esposte nella decisione impugnata (DTF 136 I 49 consid. 1.4.1 e 1.4.2). Questa Corte non è pertanto tenuta a vagliare, come lo farebbe un'autorità di prima istanza, tutte le questioni giuridiche che si pongono, se queste non sono presentate nella sede federale (DTF 136 I 229 consid. 4.1). Inoltre, quando è invocata la violazione di diritti fondamentali e di norme del diritto cantonale secondo l'art. 106 cpv. 2 LTF, nonché, come in concreto, l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il Tribunale federale esamina soltanto le censure motivate in modo chiaro e preciso (DTF 138 I 171 consid. 1.4; 136 II 304 consid. 2.4 e 2.5). Nel caso di specie queste esigenze sono adempiute soltanto in parte. 
 
2. 
2.1 Nella decisione impugnata la CRP ha ricordato che ha veste di accusatore privato il danneggiato che dichiara espressamente, come nella fattispecie i denuncianti, di partecipare al procedimento penale con un'azione penale o civile (cpv. 1). I presupposti per riconoscere tale qualità sono lo statuto di danneggiato (art. 115 CPP) e l'esplicita dichiarazione di costituzione di accusatore privato ( art. 119 CPP). Secondo l'art. 115 cpv. 1 CPP, il danneggiato è la persona i cui diritti sono stati direttamente lesi dal reato. È considerato tale in ogni caso chi è legittimato a sporgere querela (cpv. 2). La Corte cantonale ha ritenuto che l'aspetto centrale è la lesione "diretta" degli interessi giuridicamente protetti dell'interessato. Ha poi rilevato, rettamente e fondandosi sulla prassi e sulla dottrina, che le lesioni indirette non sono sufficienti, dovendo sussistere inoltre un nesso di causalità diretta tra l'atto punibile e il pregiudizio subito. 
2.1.1 Riguardo a B.________, la CRP ha stabilito che il relativo procedimento verte sulle ipotesi di violazione del segreto professionale (art. 321 CP) in relazione alla consegna spontanea di documenti alle autorità italiane, soppressione di documenti (art. 254 CP) in merito al rifiuto di riconsegnare determinati atti, amministrazione infedele (art. 158 CP) per avere ipoteticamente ignorato le istruzioni relative alla gestione di fondi, coazione (art. 181 CP) in relazione alle pressioni esercitate sul cliente e alla mancata possibilità di dar seguito allo scudo fiscale e, infine, appropriazione indebita (art. 138 CP) in relazione all'utilizzo di importi considerevoli. Questi reati sono sostanzialmente riferiti al rapporto tra l'avvocata ricorrente e il denunciante quale cliente dello studio legale. La CRP ha stabilito che quest'ultimo è chiaramente il potenziale danneggiato e ha un interesse diretto, giuridico e personale dall'eventuale realizzazione dell'asserita violazione del segreto professionale, della soppressione di documenti e della coazione. Ciò varrebbe anche per l'amministrazione infedele e l'appropriazione indebita sia perché i fondi figurerebbero sul conto "terzi" dello studio legale della ricorrente, e come tali a lui riconducibili, sia perché l'utilizzazione di importi considerevoli lo riguarderebbero. 
2.1.2 Anche riguardo a C.________ il procedimento penale verte su ipotesi di violazione dei reati previsti dagli art. 321, 181, 254 e 158 CP, pure essi sostanzialmente riferiti al rapporto tra l'avvocato ricorrente e il denunciante, per cui la CRP ha ammesso una lesione personale e diretta. Riguardo all'amministrazione infedele, la stessa ha ritenuto che il prospettato mancato seguito alle istruzioni date dal cliente potrebbe realizzare gli estremi dell'asserito reato in capo a quest'ultimo e non con riferimento alle strutture societarie. Ha stabilito che, nella misura in cui si realizzasse l'ipotesi di una soppressione di documenti (art. 254 CP), riferita alla mancata restituzione degli atti e dei titoli delle strutture societarie, l'argomentazione della reclamante, tendente a eccepire il solo ruolo di avente diritto economico del cliente indebitamente privato dei documenti e titoli societari, sarebbe abusiva. 
2.1.3 Il procedimento penale avviato da D.________ concerne l'ipotesi di reato di estorsione (art. 156 CP), subordinatamente coazione (art. 181 CP), di appropriazione indebita di un importo di EUR 185'000.-- versato dal cliente allo studio legale, violazione del segreto professionale per eventuali informazioni fornite a giornalisti e ad autorità estere, nonché diversi reati contro l'onore. In tale ambito la CRP riconosce come data una sua lesione diretta e personale quale ex cliente della reclamante, come pure per l'appropriazione del citato importo, ritenuto che la posizione di accusatore privato sarebbe avvalorata anche dalla particolare struttura del trust, per cui, date le particolarità del caso di specie, l'esistenza di persone giuridiche o strutture quali il trust non ostano al riconoscimento di tale posizione. 
 
2.2 La ricorrente insiste, in maniera inutilmente ripetitiva e prolissa, sull'assunto secondo cui la CRP non avrebbe considerato le norme sui doveri e sulla condotta di un avvocato che agisce quale intermediario finanziario, segnatamente sulle disposizioni inerenti alla prevenzione e alla lotta al riciclaggio di denaro derivanti dalla sua appartenenza a un organismo di autodisciplina, come in concreto quello di autodisciplina della Federazione Svizzera degli Avvocati. Al suo dire, alla luce di queste norme, i procedimenti penali risulterebbero totalmente infondati. In tale ambito, ella avrebbe proceduto alle necessarie segnalazioni alle competenti autorità per sospetto di riciclaggio, motivo per cui le denunce penali sporte dagli ex clienti sarebbero fondate su motivi di vendetta e ritorsione. La ricorrente rileva che i tre denuncianti erano clienti dello studio legale X.________, precisando, non senza una certa contraddizione, che l'effettivo intermediario finanziario era e sarebbe tuttora l'avv. H.________, suo ex collega di studio: in tal caso in effetti mal si comprende l'argomento della sua qualità di intermediario finanziario, da lei stessa asserita, che le avrebbe impedito di eseguire gli ordini impartiti dai suoi ex clienti, motivo per cui gli stessi non potrebbero vantare pretese civili nei suoi confronti. 
 
2.3 Il ricorso si incentra e si esaurisce in sostanza sulla tesi secondo cui i prospettati reati deriverebbero dall'applicazione e dagli obblighi inerenti alle norme disciplinanti le attività di intermediazione finanziaria. In ossequio alle norme antiriciclaggio, la ricorrente avrebbe identificato i denuncianti quali aventi diritto economici di determinati averi, ciò che al suo dire non implicherebbe conseguenze sotto il profilo del diritto privato su detti fondi. Non avendo agito nei confronti dei denuncianti quale avvocata, ma asseritamente quale intermediario finanziario, tenuto a segnalare operazioni sospette di riciclaggio, una violazione del segreto professionale giusta l'art. 321 CP non sarebbe ravvisabile, né in tale ambito realizzerebbe gli estremi dei reati di cui agli art. 138, 158, 181 e 254 CP l'aver bloccato fondi dei suoi ex clienti, ma, semmai, lo giustificherebbe. 
 
2.4 Con questa argomentazione la ricorrente parrebbe disattendere che allo stadio attuale delle indagini, sulla base del citato assunto, la veste di accusatori privati dei denuncianti non può essere esclusa di primo acchito. È nondimeno palese che anche questa ipotesi, riservato il caso di un decreto di abbandono, dovrà essere maggiormente approfondita, e che al riguardo, se del caso, dovrà pronunciarsi definitivamente il giudice del merito. In tale misura, l'accenno ricorsuale a un'asserita violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.; al riguardo vedi DTF 138 I 232 consid. 5.1; 136 I 229 consid. 5.2) e a un diniego di giustizia formale, perché la Corte cantonale non avrebbe correttamente "inquadrato" la fattispecie, non regge. In tale contesto la ricorrente si dilunga poi su pretesi procedimenti penali, per ipotesi di riciclaggio aperti in Italia contro i tre denuncianti e pure nei suoi confronti, questioni che esulano dall'oggetto del litigio. La ricorrente parrebbe anche misconoscere che la CRP non deve esprimersi ora sulla fondatezza delle ipotesi accusatorie, contestate dalla ricorrente sulla base di un'altra interpretazione giuridica: questo compito spetta, semmai, al giudice del merito. 
 
2.5 La ricorrente ammette che forse per lo meno circa EUR 300'000.-- sarebbero di proprietà di B.________, ciò che sarebbe comunque sufficiente per riconoscergli la veste di accusatore privato. La stessa conclusione vale per l'ipotesi di appropriazione indebita in relazione a EUR 185'000.-- concernente il pagamento di una fattura da parte di D.________ (sulla nozione di danneggiato ai sensi dell'art. 115 cpv. 1 CPP vedi sentenza 1B_432/2011 del 20 settembre 2012 consid. 2.2-2.4, destinata a pubblicazione). Inoltre, nei confronti di quest'ultimo, il ruolo di accusatore privato non potrebbe essere negato riguardo ai prospettati reati contro l'onore. La circostanza che l'indicazione data dalla ricorrente alla banca, secondo cui i fondi litigiosi appartenevano alla famiglia di C.________ sarebbe imprecisa, allo stadio attuale del procedimento non è sufficiente per negargli la qualità di accusatore privato. 
 
2.6 In effetti, il criticato giudizio si fonda sullo stato attuale dei procedimenti a carico della ricorrente. La CRP ha ricordato, rettamente, che lo statuto di danneggiato può essere riesaminato, d'ufficio o a istanza di parte nel corso della procedura. Spetterà quindi al PP, tenuto conto del prosieguo delle indagini e del ruolo asseritamente svolto dalla denunciata nell'ambito dei fatti rimproveratigli, se del caso esprimersi nuovamente sulla veste di danneggiati dei denuncianti. La ricorrente critica, del resto, in larga misura in maniera meramente appellatoria (DTF 138 I 225 consid. 3.2; 136 I 49 consid. 1.4.1), senza dimostrarne l'arbitrarietà anche nel risultato, la decisione impugnata (DTF 138 I 232 consid. 6.2 e rinvii). Il PP dovrà in ogni modo vagliare in maniera sempre più approfondita il motivo giustificativo addotto dalla ricorrente e la questione della proprietà degli averi litigiosi o della qualità di meri aventi diritto economici dei denuncianti, fattispecie non ancora definitivamente accertate in concreto, in relazione a una lesione diretta di averi di loro spettanza (al riguardo vedi GORAN MAZZUCCHELLI/MARIO POSTIZZI, in Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, n. 22 e n. 28 ad art. 115; sentenza 1B_678/2011 del 30 gennaio 2012 consid. 2.1; sentenza 1B_158/2012 del 15 ottobre 2012 consid. 2.6). 
 
3. 
3.1 Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). Non si assegnano ripetibili alle autorità vincenti né alle controparti, che non sono state invitate a esprimersi (art. 68 cpv. 1 e 3 LTF). 
 
3.2 L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la domanda d'effetto sospensivo. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 2'000.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente ai loro patrocinatori, al Ministero pubblico e alla Corte dei reclami penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 8 marzo 2013 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice presidente: Aemisegger 
 
Il Cancelliere: Crameri