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{T 0/2} 
1P.429/2001/viz 
 
Sentenza del 22 febbraio 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aeschlimann, giudice presidente, 
Catenazzi, Fonjallaz, 
cancelliere Gadoni. 
 
X.________, ricorrente, patrocinata dall'avv. Rudolf Schaller, Boulevard Georges-Favon 13, 1204 Ginevra, 
 
contro 
 
A.________, 
B.________, 
entrambi patrocinati dall'avv. Paolo Bernasconi, via Somaini 10, casella postale 3406, 6901 Lugano, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano, 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
procedimento penale (decreto di abbandono e di non luogo a procedere) 
 
(ricorso di diritto pubblico contro la decisione emanata il 1° giugno 2001 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino) 
 
Fatti: 
A. 
Nel 1987 C.________ ha sporto diverse denunce contro A.________ e B.________ per i titoli di appropriazione indebita, ricettazione, truffa, amministrazione infedele, concorrenza sleale, bancarotta, conseguimento fraudolento di concordato giudiziario, coazione, falsità in documenti, conseguimento fraudolento di una falsa attestazione, denuncia mendace, sviamento della giustizia, estorsione, diffamazione, calunnia e ingiuria (cfr. anche 1P.671/1999, 1P.677/2000 e 1P.775/2001). X.________ aveva dichiarato di costituirsi parte civile. 
Il Procuratore pubblico del Cantone Ticino (PP) ha decretato, il 6 ottobre 1999, l'abbandono di alcuni procedimenti, rispettivamente il non luogo a procedere per altri; la sua decisione è stata tra l'altro impugnata da X.________ dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP) con atto dell'8 novembre 1999. 
Con sentenza del 1° giugno 2001 la CRP ha dichiarato il gravame irricevibile; ha ritenuto non realizzate le condizioni per riconoscere a X.________ la qualità di parte civile e quindi la legittimazione a presentare l'impugnativa. 
B. 
X.________ impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio, chiedendo di annullarlo. Fa essenzialmente valere violazioni del diritto di essere sentito e del divieto dell'arbitrio. Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei considerandi. 
La CRP si rimette al giudizio del Tribunale federale, mentre il PP postula la reiezione del ricorso. Le controparti chiedono, in via principale, di dichiarare il gravame irricevibile e, in via subordinata, di respingerlo. Con atto del 7 febbraio 2002 la ricorrente ha replicato alla risposta delle controparti. 
Su istanza di queste ultime, il Presidente della I Corte di diritto pubblico ha ordinato alla ricorrente, con decreto del 20 settembre 2001, il deposito presso la cassa del Tribunale federale di fr. 2'000.-- a garanzia delle spese ripetibili. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 127 III 41 consid. 2a, 126 I 257 consid. 1a, 126 III 485 consid. 1). 
Il ricorso è tempestivo (art. 89 cpv. 1 OG); interposto contro una decisione emanata dall'ultima istanza cantonale, adempie il requisito dell'esaurimento delle istanze cantonali (art. 86 cpv. 1 OG, art. 284 cpv. 1 lett. b CPP/TI). 
2. 
Con la sentenza impugnata la CRP ha dichiarato irricevibile l'impugnativa siccome la ricorrente non era legittimata a presentare un'istanza di promozione dell'accusa (art. 186 CPP/TI), rispettivamente una proposta di atto d'accusa (art. 216 CPP/TI). In effetti, secondo i Giudici cantonali, essa non poteva costituirsi validamente parte civile avendo subito un danno soltanto indiretto. 
2.1 Secondo l'art. 88 OG il diritto di presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decisioni che li riguardano personalmente o che rivestono carattere obbligatorio generale. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b, 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, il denunciante, la parte lesa o la parte civile, cui manca la qualità di vittima ai sensi della legge federale concernente l'aiuto alle vittime di reati del 4 ottobre 1991 (LAV; RS 312.5), non sono, di massima, legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali erano, in quella veste, interessati; non sono in particolare legittimati a impugnare i giudizi con cui è stato pronunciato l'abbandono di un procedimento penale o è stata respinta la loro istanza di apertura dell'istruzione formale. La pretesa punitiva spetta infatti unicamente allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b e rinvii; sentenza del 21 dicembre 1999 nella causa B., consid. 3, pubblicata in RDAT I-2000, n. 52, pag. 496 segg.; sentenza del 6 dicembre 1999 nella causa R., pubblicata in RDAT I-2000, n. 53, pag. 498 segg.; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 segg.). Le citate persone non possono pertanto rimproverare all'autorità cantonale di aver violato la costituzione, segnatamente il divieto dell'arbitrio nell'applicare la legge, nell'accertare i fatti, nel valutare le prove o nell'apprezzarne la rilevanza (DTF 125 I 253 consid. 1b; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Questa giurisprudenza è stata mantenuta anche dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2000, dell'art. 9 Cost. (cfr. DTF 126 I 81 consid. 3-6, 97 consid. 1a). 
2.2 Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 seg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego di giustizia formale. Il leso o il denunciante può pertanto far valere, ad esempio, che il ricorso non sarebbe stato esaminato a torto nel merito, ch'egli non sarebbe stato sentito, che gli sarebbe stata negata la possibilità di offrire mezzi di prova o di consultare gli atti o che non gli sarebbe stata riconosciuta, a torto, la qualità di danneggiato (DTF 122 I 267 consid. 1b, 121 IV 317 consid. 3b, 120 Ia 220 consid. 2a; sentenza del 6 dicembre 1999, citata). Per contro, egli non è legittimato a censurare la valutazione che l'autorità ha fatto delle prove da lui offerte, segnatamente la circostanza che l'assunzione di queste prove sia stata rifiutata in base alla loro irrilevanza o al loro apprezzamento anticipato. Il giudizio su tali questioni non può infatti essere distinto da quello sul merito che tuttavia, come visto, il leso o denunciate non è legittimato a impugnare (DTF 120 Ia 157 consid. 2a/bb e rinvii). 
In tali circostanze, il ricorso di diritto pubblico è di principio ammissibile unicamente in quanto diretto contro il rifiuto della Corte cantonale di riconoscere alla ricorrente la qualità di parte civile. 
2.3 A questo proposito, la Corte cantonale ha rilevato che i reati prospettati erano diretti essenzialmente contro il patrimonio e che la ricorrente deteneva la maggioranza, nella misura del 90%, delle azioni della società Y.________ SA, la quale possedeva a sua volta tutte le azioni della società Z.________ SA. Secondo i Giudici cantonali, solamente queste due società potevano essere considerate danneggiate personalmente e direttamente, mentre la ricorrente avrebbe semmai subito unicamente un pregiudizio indiretto, insufficiente per riconoscerle la qualità di parte civile. 
La ricorrente si dilunga nell'esporre la propria versione dei fatti riguardo al merito della vertenza, non determinanti per il presente giudizio. Sulla questione controversa in questa sede, relativa alla validità della costituzione di parte civile, essa si limita a ritenere lesivo della buona fede il diniego di tale veste. Contesta inoltre di essere stata danneggiata soltanto indirettamente e ritiene arbitraria la limitazione della facoltà di costituirsi parte civile alla persona danneggiata direttamente e personalmente. La ricorrente non si confronta tuttavia con sufficiente chiarezza e precisione con gli accertamenti e le argomentazioni rilevanti contenute nella sentenza impugnata, segnatamente spiegando - come esigono l'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e la giurisprudenza del Tribunale federale - per quali ragioni essi violerebbero la costituzione (cfr., sulle esigenze di motivazione, DTF 127 I 38 consid. 3c, 126 I 235 consid. 2a, 126 III 524 consid. 1c, 534 consid. 1b, 125 I 492 consid. 1b e rinvii). In particolare, con riferimento alla censura d'arbitrio, spettava alla ricorrente spiegare, con un'argomentazione precisa, per quali ragioni la decisione impugnata non solo sarebbe discutibile o errata, ma addirittura del tutto insostenibile e quindi arbitraria (DTF 127 I 38 consid. 3c, 125 I 1 consid. 2b/aa, 71 consid. 1c, 492 consid. 1b, 122 I 70 consid. 1c, 119 Ia 197 consid. 1d). 
Comunque, la ricorrente riconosce di essere stata organizzata nella forma del gruppo di società e di avere detenuto il 90% delle azioni della Y.________ SA, cui appartenevano le azioni della Z.________ SA. D'altra parte, l'interpretazione della nozione di parte civile data in concreto dalla CRP, nel senso di ravvisare tale qualità unicamente nella persona danneggiata direttamente e personalmente nel suo bene giuridico, è conforme alla giurisprudenza e alla dottrina costanti (DTF 126 IV 42 consid. 2a, 119 Ia 342 consid. 2, 117 Ia 135 consid. 2a; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 4a ed., Basilea 1999, n. 1 segg. al § 38; Rusca/Salmina/Verda, Commento del Codice di procedura penale ticinese, Lugano 1997, n. 1 segg. all'art. 69 e n. 3 all'art. 68). In tali circostanze, la Corte cantonale poteva quindi, senza applicare arbitrariamente l'art. 69 CPP/TI né violare il diritto costituzionale e convenzionale, negare alla ricorrente, lesa soltanto indirettamente dai prospettati reati, la qualità di parte civile nel procedimento penale. 
3. 
Il ricorso, in quanto ricevibile, deve quindi essere respinto. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Alle controparti va assegnata un'indennità a titolo di ripetibili della sede federale, che sarà prelevata dall'importo all'uopo prestato in garanzia dalla ricorrente presso la cassa del Tribunale federale (cfr. art. 159 cpv. 1 OG, art. 150 cpv. 3 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico della ricorrente, la quale rifonderà alle controparti un'indennità complessiva di fr. 2'000.-- a titolo di ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 febbraio 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il giudice presidente, Il cancelliere,