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[AZA] 
H 180/99 Ws 
IIa Camera  
 
composta dei giudici federali Meyer, Borella e Gianella, 
supplente; Schäuble, cancelliere 
 
Sentenza del 24 gennaio 2000  
 
nella causa 
 
B.________, avvocato, ricorrente, rappresentato dall'avv. 
P.________, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Via Canonico Ghiringhel- 
li 15a, Bellinzona, opponente, 
 
 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
F a t t i :  
 
    A.- B.________, avvocato, è stato amministratore 
unico, con firma individuale, dal 5 marzo 1992 al 2 maggio 
1996, della A.________ SA, costituita nel 1973, con sede a 
S.________ dal marzo 1992 (in precedenza a L.________). 
S.________, procuratrice, aveva pure diritto di firma 
individuale dal 5 marzo 1992 al 31 dicembre 1994. 
    La società, malgrado avesse la sede a S.________, è 
stata affiliata alla Cassa cantonale di compensazione di 
Bellinzona, con effetto dal 1° aprile 1992, previo consenso 
della Cassa cantonale vallesana di compensazione. 
    Con sentenza 17 dicembre 1997 della Pretura di 
L.________ la ditta è stata dichiarata fallita. In seguito 
ad impugnazione della declaratoria di decozione, l'11 
febbraio 1998 la Camera di esecuzione e fallimenti del 
Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto 
l'appello e dichiarato il fallimento senza preventiva 
esecuzione della A.________ SA, con effetto dal 17 febbraio 
1998. 
    Il 12 giugno 1997 la Cassa ha reso una decisione me- 
diante la quale, constatato di aver subito un danno di 
fr. 795'992.30 a causa del mancato versamento dei contribu- 
ti paritetici dovuti dalla fallita nel periodo dall'aprile 
1992 al marzo 1996, ne ha preteso il pagamento da 
B.________, con vincolo di solidarietà con P.________, 
H.________, entrambe amministratrici della società dal 22 
maggio 1996, e D.________, organo di fatto della stessa, 
per analogo periodo e importo e con S.________ per 
fr. 383'741.60. Il procedimento amministrativo contro 
quest'ultima venne in seguito abbandonato. 
 
    B.- A seguito dell'opposizione dell'interessato, la 
Cassa ha promosso nei suoi confronti una petizione al Tri- 
bunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, postulandone 
la condanna al risarcimento del predetto importo, in solido 
con D.________, P.________ e H.________. 
    Per giudizio 15 aprile 1999 l'adita istanza giudizia- 
ria ha accolto la petizione contro B.________, ritenendolo 
responsabile del danno, malgrado avesse anticipato fr. 
200'000.-, tentato di salvare l'attività della fallita e 
chiesto, ma solo nell'aprile 1996, il fallimento della 
società. 
 
    C.- Contro il giudizio cantonale l'interessato, patro- 
cinato dall'avv. P.________, insorge al Tribunale federale 
delle assicurazioni con un ricorso di diritto amministrati- 
vo. Postula, in via principale, l'annullamento della 
querelata pronunzia e, in via subordinata, il rinvio del- 
l'incarto all'istanza inferiore per procedere all'audizione 
dei testi richiesti e far allestire una perizia che 
stabilisca l'effettiva situazione economica della fallita 
fra il gennaio 1992 e il maggio 1996. Dei motivi invocati 
si dirà, per quanto occorra, nei considerandi di diritto. 
    La Cassa propone la reiezione del gravame, mentre 
P.________, H.________, D.________ e l'Ufficio federale 
delle assicurazioni sociali hanno rinunciato a determi- 
narsi. 
 
D i r i t t o :  
 
    1.- a) Qualora la lite non verta sull'assegnazione o 
il rifiuto di prestazioni assicurative, il Tribunale fede- 
rale delle assicurazioni deve limitarsi ad esaminare se il 
giudizio di primo grado abbia violato il diritto federale, 
compreso l'eccesso o l'abuso del potere d'apprezzamento, 
oppure se l'accertamento dei fatti sia manifestamente 
inesatto, incompleto od avvenuto violando norme essenziali 
di procedura (art. 132 OG in relazione con gli art. 104 
lett. a e b e 105 cpv. 2 OG). 
 
    b) Il Tribunale federale delle assicurazioni può sta- 
tuire sulla pretesa di risarcimento danni soltanto in quan- 
to essa si riferisca a contributi di diritto federale. Nel- 
la misura in cui litigiosi siano in concreto danni addebi- 
tabili al mancato pagamento di contributi di diritto canto- 
nale, il ricorso di diritto amministrativo è irricevibile 
(v. DTF 119 V 80 consid. 1b e sentenze ivi citate). 
 
    2.- a) I giudici cantonali hanno condannato il ricor- 
rente al risarcimento di fr. 795'992.30, in solido con 
P.________, H.________ e D.________, per contributi 
impagati riferiti al periodo dall'aprile 1992 al marzo 
1996. Essi hanno tralasciato di assumere i mezzi di prova 
richiesti, ritenendoli ininfluenti ai fini del giudizio, 
visto che agli atti già vi erano sufficienti elementi per 
decidere. 
 
    b) B.________ contesta questa tesi e insiste 
sull'importanza dell'assunzione dei mezzi di prova richie- 
sti, in particolare sull'audizione dell'avv. F.________ in 
qualità di patrocinatore della A.________ SA nella procedu- 
ra di fallimento, il quale potrebbe confermare che vi era 
un gruppo industriale interessato a rilevare la ditta. Per 
questo motivo, egli avrebbe contattato la Cassa per cono- 
scere la reale situazione debitoria della società e per 
chiedere una proroga che gli fu peraltro concessa. Il ri- 
corrente ritiene che da questa testimonianza si possa dimo- 
strare che la pretesa della Cassa sarebbe sensibilmente in- 
feriore, o nulla, se solo la stessa avesse operato con la 
necessaria diligenza: infatti, se l'amministrazione avesse 
consentito ad un'ulteriore proroga della procedura di fal- 
limento - perché le trattative in corso con un gruppo este- 
ro erano praticamente giunte a buon fine -, essa avrebbe 
sicuramente potuto usufruirne. 
    Il ricorrente è inoltre dell'opinione che l'audizione 
di D.________, P.________ e S.________ possa scagionarlo da 
qualsivoglia ipotesi di negligenza grave, perché i 
"maneggi" operati dagli interessati nell'ambito della ditta 
italiana S.________ SpA ha per certo causato un danno 
irreparabile alla A.________ SA. 
    B.________ sottolinea poi la necessità di esperire una 
perizia allo scopo di sostanziare la riuscita della nota 
operazione e di dimostrare che, al momento della decadenza 
della sua funzione quale amministratore unico, l'organo di 
revisione aveva certificato la solvibilità della società. 
    Infine, il ricorrente è dell'avviso che vi sia una 
concolpa della Cassa, la quale non ha fatto uso della dili- 
genza e dell'attenzione che ci si poteva da lei legittima- 
mente attendere, avuto riguardo all'ingente ammontare della 
pretesa scoperta. Si tratta infatti di cifre che avrebbero 
dovuto richiedere una particolare attenzione, non potendo 
tale importo essere considerato come ordinaria amministra- 
zione. In particolare, la Cassa si sarebbe dovuta determi- 
nare ben prima del rilascio degli attestati di carenza beni 
il 13 giugno 1996, non essendo ammissibile né tollerabile 
che un'amministrazione permetta una tale lievitazione. 
 
    3.- a) In primo luogo, B.________ ravvisa, dal profilo 
formale, una violazione del suo diritto di essere sentito 
nell'ambito dell'istruzione della causa da parte del 
Tribunale cantonale, nella misura in cui non sono stati 
assunti i mezzi di prova offerti con atti 15 dicembre 1997 
e 18 giugno 1998. 
    Per costante giurisprudenza, dal diritto di essere 
sentito deve in particolare essere dedotto il diritto per 
l'interessato di esprimersi prima della resa di una deci- 
sione sfavorevole nei suoi confronti, quello di fornire 
prove circa i fatti suscettibili di influire sul provvedi- 
mento, quello di poter prendere visione dell'incarto, quel- 
lo di partecipare all'assunzione delle prove, di prenderne 
conoscenza e di determinarsi al riguardo (DTF 124 I 51 con- 
sid. 3a, 242 consid. 2, 124 II 137 consid. 2b, 124 V 181 
consid. 1a, 375 consid. 3b e sentenze ivi citate). 
    Se però gli accertamenti svolti d'ufficio permettono 
all'amministrazione o al giudice, che si sono fondati su un 
apprezzamento diligente delle prove, di giungere alla con- 
vinzione che certi fatti presentino una verosimiglianza 
preponderante, e che ulteriori misure probatorie non po- 
trebbero modificare questo apprezzamento, è superfluo assu- 
mere altre prove (apprezzamento anticipato delle prove; 
Kieser, Das Verwaltungsverfahren in der Sozialversicherung, 
pag. 212 no. 450; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Ver- 
waltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., pag. 39 no. 111 e 
pag. 117 no. 320; Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a 
ed., pag. 274; cfr. anche DTF 122 II 469 consid. 4a, 122 
III 223 consid. 3c, 120 Ib 229 consid. 2b, 119 V 344 con- 
sid. 3c e riferimenti). In tal caso non sussiste una viola- 
zione del diritto di essere sentito (DTF 124 V 94 
consid. 4b, 122 V 162 consid. 1d e sentenza ivi citata). 
    Va pure ricordato che nell'ambito dell'accertamento 
dei fatti e della valutazione delle prove il giudice di me- 
rito dispone di un ampio potere di apprezzamento. Per cen- 
surare un asserito accertamento arbitrario dei fatti o 
un'asserita valutazione arbitraria delle prove non è suffi- 
ciente che il ricorrente critichi semplicemente la decisio- 
ne impugnata o che contrapponga a quest'ultima una propria 
valutazione, per quanto essa sia sostenibile o addirittura 
preferibile; egli deve bensì dimostrare per quale motivo la 
valutazione delle prove da lui criticata sarebbe manifesta- 
mente insostenibile, si trovi in chiaro contrasto con la 
situazione di fatto, si fondi su una svista manifesta o 
contraddica in modo urtante il sentimento della giustizia e 
dell'equità (DTF 123 I 5 consid. 4a, 122 I 66 consid. 3a, 
121 I 114 consid. 3a). 
 
    b) In concreto, il ricorrente sostiene che le testimo- 
nianze di D.________, P.________ e S.________ siano 
rilevanti per poter accertare in modo inequivocabile che 
nulla gli è imputabile e che la causa del dissesto fi- 
nanziario dell'A.________ SA è riconducibile unicamente 
allo scorretto comportamento di queste persone. 
    Ora, occorre dapprima rilevare che B.________ ha 
sottoscritto il 25 febbraio 1992 i contratti di compra- 
vendita di attivi liberi stipulati fra la N.________ SA, di 
cui D.________ era amministratore delegato, la M.________ 
SA, con D.________ presidente della società, entrambe in 
moratoria concordataria, e la ditta di cui egli era 
amministratore unico. Sapeva pure che i macchinari che 
l'A.________ SA avrebbe acquisito per un importo 
complessivo di fr. 2'581'420.28 (fr. 1'791'623.18 dalla 
N.________ SA e fr. 789'797.10 dalla M.________ SA) 
sarebbero in seguito stati rivenduti alla ditta italiana 
S.________ SpA per fr. 5'175'147.- oltre a fr. 44'800.- per 
spese di trasporto, pari a 7,35 miliardi di lire. 
    Dall'esame degli atti emerge inoltre che B.________ 
sapeva che P.________, S.________ e, in particolare, 
D.________ avevano interessi patrimoniali anche in altre 
società. Dal processo verbale di constatazione 30 dicembre 
1993 dell'Ufficio provinciale imposta sul valore aggiunto 
di Latina, ricevuto dal ricorrente mediante fax il 
7 gennaio 1994, si evince infatti quanto segue. D.________ 
era amministratore delegato e azionista nella misura del 
20% della S.________ SpA, azionista maggioritario (60%) 
della F.________ SA - la quale era a sua volta azionista al 
5% della S.________ SpA - nonché socio e azionista 
minoritario, nella misura di 9 milioni di lire, della 
U.________. P.________, dal canto suo, era presidente, 
socia e azionista maggioritaria, nella misura di 81 milioni 
di lire, della U.________ Srl - la quale aveva acquistato 
macchinari dalla A.________ SA - nonché rappresentante 
legale e presidente, dall'8 giugno 1989, della S.________ 
Srl di T.________, fallita il 21 gennaio 1993 - società 
quest'ultima che aveva acquistato macchinari dalla 
U.________ Srl. S.________, infine, era amministratrice 
della U.________ Srl dal 25 maggio 1993 e rappresentante 
legale nonché amministratrice delegata della S.________ Srl 
di T.________ dal 25 marzo 1991. 
    A B.________ non potevano pertanto sfuggire, già 
dall'inizio del 1994, quelli che nel suo ricorso di diritto 
amministrativo qualifica siccome "maneggi", ossia at- 
titudini gestionali poco trasparenti, di D.________, 
P.________ e S.________. Va inoltre osservato che il 
ricorrente, malgrado ben sapesse con chi aveva a che fare, 
ha rinunciato a sporgere querela penale nei confronti di 
D.________ e S.________, benché fosse venuto a conoscenza 
dei vari prelevamenti effettuati da quest'ultima verso la 
fine del 1993, per un importo di 746 milioni di lire, pari 
a fr. 749'332.50, presumibilmente consegnati a D.________. 
    Ne consegue che i primi giudici non hanno violato il 
diritto di essere sentito, rifiutando l'audizione di 
D.________, P.________ e S.________. Essi potevano le- 
gittimamente considerare che gli atti dell'incarto già 
bastavano a chiarire la fattispecie e che ulteriori accer- 
tamenti sarebbero stati ininfluenti. 
 
    c) Il ricorrente chiede pure il rinvio dell'incarto 
all'istanza cantonale perché sia sentito quale teste l'avv. 
F.________, patrocinatore della fallita nella procedura di 
decozione sfociata nella sentenza d'appello 11 febbraio 
1998, ritenuto che la sua deposizione potrebbe chiarire 
quanto accaduto nell'imminenza della dichiarazione di 
fallimento della A.________ SA. 
    Agli atti figura una lettera 6 aprile 1998 dell'avv. 
F.________ a A.________, commissario del concordato della 
M.________ SA e della Nuova S.________ SA, da cui risulta 
che poco dopo aver ottenuto una proroga dalla Cassa gli fu 
recapitata la sentenza della Camera di esecuzione e falli- 
menti del Tribunale d'appello ticinese che dichiarava il 
fallimento della A.________ SA. 
    Orbene, i fatti cui fa riferimento B.________ sono 
avvenuti tra dicembre 1997 e gennaio 1998, mentre la Cassa 
ha emanato la decisione secondo l'art. 52 LAVS nei suoi 
confronti il 12 giugno 1997. Ne consegue che la testi- 
monianza dell'avv. F.________ risulterebbe ininfluente ai 
fini della valutazione della colpa del ricorrente, ritenuto 
altresì che malgrado le parti avessero concordato il 
pagamento dello scoperto entro il 15 gennaio 1998 questo 
non avvenne. Detto altrimenti, è irrilevante prospettare 
dilazioni di pagamento per dimostrare la solvibilità della 
società, quando è già del tutto certo che tale ipotesi non 
è confortata da elementi fattuali seri, come risulta in 
termini incontrovertibili dalla sentenza d'appello 11 
febbraio 1998. Infatti, l'A.________ SA non solo non ha 
reso verosimile la sua solvibilità, ma nemmeno ha dimo- 
strato di aver estinto il debito e di aver depositato l'im- 
porto a favore del creditore. 
    Anche in questo caso si deve concludere che i primi 
giudici si sono correttamente determinati rifiutando l'au- 
dizione dell'avv. F.________, atteso che non basta 
prospettare ipotesi remote di risanamento aziendale, prive 
di qualsivoglia possibilità di riscontro oggettivo, ma 
occorrono fatti idonei a dimostrare che le trattative non 
si riducano a puro parlato. 
    Ipotizzare un salvataggio aziendale nel breve spazio 
di tempo che intercorre tra il giudizio di primo grado sul 
fallimento e quello d'appello - notoriamente celere avuto 
riguardo al principio di celerità che connota il diritto 
esecutivo federale - rasenta la temerarietà, tanto più che 
nemmeno B.________ vi aveva creduto quando la S.________ 
SpA gli aveva comunicato, il 1° febbraio 1996, la ripresa 
dei "programmi di acquisti dalla sua azienda". Infatti, il 
successivo 29 aprile il ricorrente ha chiesto al giudice 
del fallimento di S.________ la declaratoria di decozione 
della società. 
 
    d) Infine, il ricorrente ha chiesto l'allestimento di 
una perizia allo scopo di dimostrare che se non fosse stato 
pronunciato il fallimento, le trattative sarebbero per cer- 
to continuate e la fallita sarebbe stata in grado di salda- 
re il suo debito verso la Cassa, ritenuto che l'organo di 
revisione certificava la solvibilità della società. 
    Ora, dal rapporto di revisione 23 maggio 1996, riferi- 
to al bilancio intermedio al 30 aprile 1996, si evince una 
perdita di bilancio di fr. 1'568'632.43 (fr. 1'242'479.33 
perdita riportata + fr. 326'153.10 perdita aziendale al 
30 aprile 1996). I revisori hanno pure precisato che, es- 
sendo le pretese dei creditori non più coperte, per so- 
vraindebitamento della società, è stato necessario chiedere 
all'assemblea l'attuazione di misure di risanamento. Si è 
pertanto effettuata una postergazione di complessivi 
fr. 1'623'493.75, così ripartita: fr. 262'073.75 per rinun- 
cia parziale di alcune poste riferite a D.________ e 
P.________, fr. 1'361'420.- per "possibile" postergazione 
di parte del credito della massa concordataria Nuova 
S.________ SA e M.________ SA. 
    I revisori hanno poi rilevato che vi era uno scoperto 
per oneri sociali (AVS, INSAI, Cassa malati, Imposte alla 
fonte e LPP) per complessivi fr. 1'603'798.50. Inoltre è 
opportuno evidenziare che il rapporto di revisione è carat- 
terizzato da una visione perlomeno ottimista della realtà 
aziendale. Ad esempio, è indicata una posta per "scorta 
merce" valutata in fr. 2'985'584.-, riferita a due tipi di 
"magazzini": uno ubicato a L.________ e altri, detti 
C.________, siti in F.________, G.________ e S.________. I 
revisori hanno accettato questo importo, senza fare 
accertamenti particolari, accontentandosi in pratica dei 
dati forniti da D.________, basati su sue liste manuali. 
Detto altrimenti, l'accettazione acritica di una posta 
significativa e di importo rilevante sulla base dei dati 
incontrollabili forniti da persona interessata, come pure 
l'ipotesi di ulteriore postergazione di una posta di 
fr. 1'361'420.-, di accettazione peraltro dubbia, non con- 
sentono di concludere nel senso dei revisori, secondo cui 
l'A.________ SA, una volta effettuato il risanamento, 
poteva essere in grado di continuare ad esistere, aumentan- 
do il suo giro d'affari, potendo così di conseguenza copri- 
re i debiti ancora scoperti. 
    Ne consegue che una perizia contabile risulterebbe del 
tutto superflua, come del resto B.________ doveva e poteva 
sapere già sulla base del rapporto 29 aprile 1996 - per 
certo causale alla sua istanza di fallimento di stessa data 
- commissionato alla D.________ SA di G.________, da cui 
risulta che vi erano scritturazioni fittizie e sopravvalu- 
tazioni di attivi, tali da pregiudicare irreparabilmente la 
vita economica della società. La richiesta di una perizia 
volta in sostanza a dimostrare che la fallita sarebbe stata 
ancora risanabile, benché B.________ si fosse dimostrato in 
precedenza di ben altro avviso sulla base di precisi dati 
di fatto da lui ritenuti affidabili, è ai limiti del 
temerario e costituisce, nella migliore delle ipotesi, un 
tentativo disperato di aggrapparsi a elementi inconsistenti 
pur di continuare a sperare. 
    Non sussiste quindi, anche in questo caso, violazione 
alcuna del diritto di essere sentito del ricorrente. 
 
    4.- Va ora accertato se si realizzi la responsabilità 
giusta l'art. 52 LAVS di B.________ nella sua qualità di 
amministratore unico della A.________ SA dal 5 marzo 1992 
al 2 maggio 1996. 
    La giurisdizione cantonale ha già correttamente ricor- 
dato, nei considerandi del querelato giudizio, che i pre- 
supposti a fondamento dell'obbligo di risarcimento ai sensi 
del citato disposto sono, oltre all'esistenza di un danno, 
la violazione delle prescrizioni vigenti in materia di con- 
tributi paritetici da parte del datore di lavoro e l'inten- 
zionalità o la negligenza grave di quest'ultimo. In sostan- 
za, l'obbligo di conteggiare e versare i contributi da par- 
te del datore di lavoro - nella cui nozione sono compresi 
pure gli organi di una società anonima - è un compito pre- 
scritto dal diritto pubblico. A questo riguardo il Tribuna- 
le federale delle assicurazioni ha più volte rilevato che 
il venir meno a detto compito costituisce violazione di 
prescrizioni ai sensi dell'art. 52 LAVS e comporta il ri- 
sarcimento integrale del danno (DTF 118 V 195 consid. 2a). 
A questa esposizione può essere fatto riferimento e presta- 
ta adesione. 
    Va evidenziato inoltre che l'organo di una società 
anonima deve prestare particolare attenzione alla scelta 
del personale al quale affida la gestione degli affari im- 
portanti della ditta (cura in eligendo), alle istruzioni 
che egli dà (cura in instruendo) e alla sorveglianza (cura 
in custodiendo). Segnatamente è suo preciso dovere vigilare 
affinché i contributi vengano regolarmente versati (DTF 108 
V 202 consid. 3a). Tale dovere risulta accresciuto quando 
si tratti di un amministratore unico, ritenuto che se è ve- 
ro che quest'ultimo può delegare compiti - tra cui quello 
di curare che i contributi vengano pagati - è pure esatto 
che la delega non lo esime dal vigilare che le funzioni de- 
legate siano effettivamente svolte. 
    Quale organo egli in sostanza è tenuto ad informarsi 
periodicamente sull'andamento dell'azienda, in particolare 
sugli affari principali, richiedendo rapporti dettagliati, 
studiandoli attentamente, cercando di chiarire errori ed 
agendo per correggere irregolarità. Se dalle informazioni 
raccolte sorge il sospetto di una gestione scorretta o ne- 
gligente da parte di chi ha ottenuto la delega gestionale, 
l'amministratore deve intervenire affinché le prescrizioni 
siano rispettate (DTF 114 V 223 consid. 4a). 
 
    5.- In concreto è accertato che la Cassa ha subito un 
danno, per il mancato pagamento dei contributi paritetici 
dovuti dalla fallita nel periodo dall'aprile 1992 al marzo 
1996, pari a fr. 795'992.30. Questo importo viene ora chie- 
sto al ricorrente. Egli non ne contesta il calcolo. Fa solo 
valere di non essere tenuto al risarcimento, non essendo 
adempiuti nei suoi confronti i requisiti posti dall'art. 52 
LAVS e dalla giurisprudenza che lo interpreta. Adduce inol- 
tre una concolpa della Cassa, la quale non avrebbe agito 
con il grado di diligenza e tempestività richiesto dal- 
l'elevato importo scoperto nei suoi confronti. 
 
    a) Com'è noto, il ricorrente è stato amministratore 
unico della A.________ SA dal 5 marzo 1992 al 2 maggio 
1996. Egli, per sua stessa ammissione, sapeva che la socie- 
tà versava in gravi difficoltà finanziarie. Con lettera 
5 febbraio 1994 aveva infatti precisato a D.________ di non 
averlo denunciato penalmente per aver prelevato, a sua 
insaputa, oltre fr. 600'000.- dal conto intestato alla fal- 
lita (cfr. consid. 3b) per non pregiudicare le trattative 
in corso con la G.________ SpA, società di gestioni e par- 
tecipazioni industriali che si sarebbe impegnata a sotto- 
scrivere il 60% del capitale sociale della S.________ SpA. 
Gli aveva inoltre chiesto quali garanzie potessero es- 
sere ragionevolmente fornite alla A.________ SA per con- 
sentirne il pareggio dei conti senza doverla far fallire. 
In conclusione aveva proposto, alternativamente, di au- 
mentare il capitale sociale per coprire le perdite, di tro- 
vare una soluzione per forzare la G.________ SpA a con- 
cludere le trattative in senso positivo, di chiedere il 
fallimento della società o di domandare la liquidazione. 
    Con ulteriore scritto del 9 febbraio 1994, B.________ 
- in risposta a D.________, che aveva indicato uno scoperto 
per oneri sociali a fine dicembre 1993 di fr. 350'000.- - 
aveva precisato di ritenere in fr. 750'000.- l'importo 
effettivo dovuto. Ciò anche sulla base della sua lettera 25 
marzo 1992 alla Cassa cantonale vallesana di compensazione, 
nella quale rendeva noto che la A.________ SA aveva alle 
sue dipendenze da 29 a 35 impiegati. 
    Malgrado l'interessato avesse inoltre palesato molte- 
plici dubbi sulle trattative con la G.________ SpA e 
asseverato che vi era molta improvvisazione in tutta 
l'operazione, egli ha palesemente manifestato l'intenzione 
di continuare a collaborare per trovare una soluzione 
soddisfacente, a condizione di versare i contributi 
impagati alle assicurazioni sociali, recuperare i prestiti 
e ottenere, se possibile, un concordato. 
 
    b) Visto quanto precede, le affermazioni di B.________ 
non possono essere considerate quale esimente, ritenuto che 
egli, malgrado sia stato al corrente già con certezza 
dall'inizio del 1994 - a ricezione, il 7 gennaio 1994, del 
fax riferito al processo verbale di constatazione del 30 
dicembre 1993, rispettivamente il 5, 7 e 9 febbraio 1994, 
dopo lo scambio epistolare con D.________ - tanto delle 
difficoltà in cui versava l'A.________ SA quanto del 
comportamento poco corretto di D.________ ed P.________, ha 
però ritenuto opportuno continuare a sperare contro ogni 
logica che si operasse il risanamento della società, 
procrastinando così il pagamento dei contributi 
sociali. Benché il ricorrente disponesse della tanto attesa 
conferma del 1° febbraio 1996 da parte della S.________ SpA 
della ripresa delle trattative entro breve termine, il 29 
aprile 1996 ha però chiesto il fallimento della società, 
dimostrando per atti concludenti di non poter credere a 
conclusioni positive. A tale determinazione non è estranea 
la relazione resa a B.________ dalla D.________ SA in 
connessione al mandato di revisione conferitole prima del 
26 febbraio 1996. 
    Omettere di dare disposizioni affinché fossero pagati 
regolarmente i contributi alle assicurazioni sociali, pur 
sapendo che vi era mora e che si trattava di importi ingen- 
ti perché riferiti a dipendenti in numero da 29 a 35, è se- 
gno di negligenza non indifferente del datore di lavoro, 
suscettibile di far sorgere la responsabilità dell'ammini- 
stratore unico, cui incombeva per legge la massima vigilan- 
za nella conduzione e nel controllo della società. Infatti, 
la perdita dei contributi da parte della Cassa deriva da 
una grave negligenza dell'amministratore, che ha differito 
il pagamento, quando già gli era noto il serio pericolo che 
i contributi non potessero essere pagati. A nulla gli giova 
poi affermare di aver più volte reso responsabile 
D.________ dell'obbligo di dover pagare i contributi 
paritetici, atteso che concolpe altrui in questi termini 
non costituiscono esimente. 
    Orbene, il ricorrente non ha fatto quello che chiunque 
nella sua situazione e con pari formazione professionale 
avrebbe sicuramente fatto tra fine 1993 e inizio 1994: di- 
mettersi, dopo aver provveduto agli adempimenti che gli 
art. 725 e 725a CO imponevano, senza attendere fino al 
29 aprile 1996. 
    Ne consegue che B.________ dovrà risarcire il danno 
alla Cassa. 
 
    c) Va ora esaminato se esiste, come lo pretende il ri- 
corrente, concolpa della Cassa tale da interrompere il nes- 
so adeguato di causalità tra l'operato dell'amministratore 
e il danno. 
    A questo riguardo il Tribunale federale delle assicu- 
razioni ha già avuto modo di stabilire che l'obbligo del 
datore di lavoro di risarcire il danno può essere ridotto 
in applicazione per analogia dell'art. 4 LResp, rispettiva- 
mente dell'art. 44 cpv. 1 CO, qualora e nella misura in cui 
causa adeguata del danno o del suo aggravamento sia stata 
una grave violazione del dovere di diligenza da parte del- 
l'amministrazione (DTF 122 V 185 segg.). Secondo l'art. 70 
cpv. 1 lett. b LAVS, le associazioni fondatrici, la Confe- 
derazione e i Cantoni rispondono dei danni causati dagli 
organi della cassa o da qualsiasi funzionario o impiegato 
della cassa violando, intenzionalmente o per negligenza 
grave, le prescrizioni. 
    Ora, dalla documentazione agli atti si evince che il 
9 novembre 1992 la Cassa aveva diffidato la A.________ SA 
per il mancato pagamento dei contributi per il 3° trimestre 
1992, pari a fr. 5'100.-, e che l'11 dicembre seguente ave- 
va chiesto l'emissione di un precetto esecutivo. Risulta 
poi che il 3 marzo 1993 l'amministrazione aveva nuovamente 
diffidato la società, per il mancato pagamento riferito al 
4° trimestre 1992, e che il 4 maggio 1993 l'aveva precetta- 
ta per l'importo di fr. 5'100.-. In data 13 dicembre 1994 - 
dopo aver ricevuto, il 25 novembre 1994, la distinta dei 
salari 1992 dalla ditta - la Cassa ha allestito il conteg- 
gio di chiusura e il 13 gennaio 1995 ne ha chiesto il paga- 
mento. Il 30 marzo 1995 ha diffidato la ditta e il 28 apri- 
le di quell'anno l'ha precettata per fr. 161'634.80. Lo 
scoperto 1992, di complessivi fr. 171'834.80, è sfociato 
nell'attestato di carenza beni 13 giugno 1996 di 
fr. 172'062.85. 
    Per il 1993, la Cassa ha attuato la medesima procedura 
del 1992, nel senso che - dopo aver allestito il conteggio 
di chiusura, chiesto il pagamento e diffidato la società - 
il 28 aprile 1995 l'ha precettata per fr. 207'274.80, otte- 
nendo il 13 giugno 1996 un attestato di carenza beni per 
fr. 207'702.80. 
    Anche per il 1994 - dopo aver chiesto l'8 giugno, il 
7 settembre e il 7 dicembre 1994 il pagamento dei contri- 
buti - la Cassa è stata costretta l'8 aprile 1995 a nuova- 
mente diffidare la società e a multarla il 16 maggio 1995. 
Il 27 luglio 1995 essa ha allestito il conteggio di chiu- 
sura 1994 per fr. 187'166.60, mentre il 2 febbraio e il 
15 aprile 1996 ha rispettivamente diffidato e precettato la 
A.________ SA per il medesimo importo. L'amministrazione ha 
ricevuto il 13 giugno 1996 un ulteriore attestato di caren- 
za beni per fr. 5'318.60 riferito al 3° trimestre 1994 e un 
altro riferito al 4° trimestre per fr. 5'249.10, nonché un 
attestato del 29 aprile 1997 per fr. 195'367.45 riferito al 
periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 1994. 
    Le modalità d'incasso con il corollario di diritto 
esecutivo si sono reiterate anche nel 1995 e l'ammontare 
scoperto è risultato essere di fr. 182'766.10. La Cassa ha 
ottenuto altri 5 attestati di carenza beni per complessivi 
fr. 138'180.85 riferiti al periodo da gennaio a ottobre 
1995, rilasciati tra il 13 e il 18 giugno 1996, nonché un 
ulteriore attestato del 29 aprile 1997 per fr. 48'210.20 
riferito ai contributi paritetici per il periodo dal 
1° gennaio al 31 dicembre 1995. 
    Infine, per il periodo ancora entrante in linea di 
conto da gennaio a marzo 1996, la Cassa, dopo aver diffida- 
to ogni mese la società, l'ha precettata per un importo di 
fr. 46'950.-. 
    Da quanto esposto risulta che l'amministrazione, dopo 
aver diffidato la A.________ SA nel novembre 1992 e marzo 
1993 ed averla precettata nel dicembre 1992 e maggio 1993, 
è rimasta praticamente inattiva per quasi due anni (fino al 
13 gennaio 1995). Orbene, questa inattività determina per 
certo una violazione del dovere di diligenza da parte 
dell'amministrazione. È però pure evidente che tale carenza 
non è causale in relazione al danno. Infatti, l'am- 
ministratore unico sapeva sin dall'inizio del 1994 dell'in- 
gente ammontare, da lui valutato in circa fr. 750'000.-, 
che la A.________ SA doveva alle assicurazioni sociali. 
Detto altrimenti, i quasi due anni di inoperosa attesa del- 
la Cassa non potevano indurre in errore il ricorrente sul 
dovere della società di pagare i contributi sociali, del 
cui notevole ammontare B.________ era ben conscio. Inoltre 
questi era pure cosciente dei suoi doveri perché aveva con- 
fermato a D.________ che non intendeva essere in nessun 
modo coinvolto penalmente per il mancato pagamento dei 
contributi. Il ricorrente non ha però tratto le debite 
conclusioni che un amministratore unico di società anonima, 
tanto più se avvocato, avrebbe dovuto trarre: dimettersi o 
disporre - controllando che ciò avvenisse effettivamente - 
affinché fossero regolarmente versati i contributi che man 
mano divenivano esigibili e ammortizzati gli arretrati. 
    Ne consegue che non sono dati i due presupposti cumu- 
lativi richiesti dalla giurisprudenza per rendere la Cassa 
corresponsabile del danno. B.________ dovrà pertanto 
rifondere a quest'ultima l'intero importo scoperto, 
solidalmente con P.________, H.________ e D.________. 
 
    6.- La lite non concernendo l'assegnazione o il rifiu- 
to di prestazioni assicurative ai sensi dell'art. 134 OG
la procedura è onerosa. 
 
    Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicu- 
razioni 
 
p r o n u n c i a :  
 
I.In quanto ricevibile, il ricorso di diritto ammini- 
    strativo è respinto. 
 
II.Le spese giudiziarie, fissate a fr. 16'000.-, sono po- 
    ste a carico del ricorrente e saranno compensate con 
    le garanzie prestate da quest'ultimo. 
 
III.La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tri- 
    bunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, all'Uf- 
    ficio federale delle assicurazioni sociali, nonché a 
    P.________, H.________ e D.________. 
 
 
Lucerna, 24 gennaio 2000 
In nome del 
                    
Tribunale federale delle assicurazioni  
Il Giudice presidente la IIa Camera: 
 
Il Cancelliere: