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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
8C_452/2019  
 
 
Sentenza del 12 novembre 2019  
 
I Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Maillard, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliere Bernasconi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro la disoccupazione (restituzione), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 22 maggio 2019 (38.2019.7). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Con decisione del 1° dicembre 2017 la Cassa cantonale di assicurazione contro la disoccupazione del Cantone Ticino (di seguito: la Cassa), confermata su opposizione il 17 dicembre 2018, ha ordinato ad A.________, nata nel 1978, la restituzione di fr. 53'265.65 corrispondenti a indennità di disoccupazione percepite a torto dal 1° maggio 2014 al 30 luglio 2015. 
 
B.   
Il 22 maggio 2019 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso di A.________ contro la decisione su opposizione. 
 
C.   
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico chiedendo l'annullamento del giudizio cantonale e della decisione su opposizione. Postula altresì la concessione dell'effetto sospensivo. 
 
Chiamati ad esprimersi, la Cassa propone la reiezione del ricorso, pur rimettendosi al giudizio per quanto attiene alla domanda di conferimento dell'effetto sospensivo, mentre la Corte cantonale rinuncia a presentare osservazioni. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
ll ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Può scostarsi da questo accertamento solo qualora esso sia avvenuto in modo manifestamente inesatto oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Salvo i casi in cui tale inesattezza sia lampante, la parte ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera circostanziata, per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF sarebbero realizzate (cfr. DTF 142 I 135 consid. 1.6 pag. 144 seg.; 141 II 14 consid. 1.6 pag. 24 seg. con riferimenti). 
 
 
2.   
Oggetto del contendere è sapere se il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha violato il diritto federale nel confermare il provvedimento di restituzione emesso dalla Cassa. 
 
3.  
 
3.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha rifiutato di sospendere o annettere al fascicolo gli atti della procedura penale siccome già per motivi derivanti dalla LADI s'imponeva la restituzione delle indennità di disoccupazione.  
 
3.2. La ricorrente insiste che nella fattispecie la procedura andasse sospesa in attesa della conclusione della procedura penale. Secondo la ricorrente l'incarto penale ha valore pregiudiziale per questa controversia. La ricorrente non avrebbe infatti mai avuto nessun potere decisionale all'interno delle società.  
 
3.3. Ci si può seriamente chiedere se l'esigenza di sospensione della procedura dinanzi al Tribunale cantonale delle assicurazioni non sia un aspetto di diritto cantonale (art. 61 LPGA) e pertanto censurabile dinanzi al Tribunale federale soltanto sotto il ristretto potere esame dell'arbitrio (cfr. da ultimo sentenza 8C_104/2019 del 29 agosto 2019 consid. 1.3). Sia come sia la Corte cantonale ha esposto dettagliatamente che la sospensione della procedura o il richiamo degli atti penali fosse ininfluente. Mal si comprende il valore pregiudiziale di tali atti. A giusta ragione i giudici ticinesi potevano rifiutare le richieste processuali della ricorrente.  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni, dopo avere riferito lo svolgimento del processo e le basi legali sulla restituzione di prestazioni indebitamente percepite, ha ricordato che la procedura è iniziata in seguito a un rapporto di constatazione allestito il 30 settembre 2016 dalla Sezione del lavoro del Cantone Ticino in merito a un'audizione della ricorrente sulle sue attività lavorative presso tre società anonime. In tale occasione la ricorrente non aveva saputo fornire alcuna indicazione sui datori di lavoro, le persone con le quali ha stipulato il contratto di lavoro, il proprio salario (che sarebbe stato pagato in contanti) e le persone che quotidianamente la contattavano per indicargli dove recarsi al lavoro. Gli accertamenti svolti dalla Polizia cantonale e dal Ministero pubblico del Cantone Ticino hanno indotto l'autorità penale a ipotizzare dell'esistenza di un sistema artificioso mediante il quale diverse persone maturavano in modo fittizio il periodo di contribuzione necessario per ottenere le indennità di disoccupazione. Ricordati i contratti di lavoro conclusi dalla ricorrente con tre società anonime, la Corte cantonale ha richiamato il verbale di audizione del 18 settembre 2015 dinanzi alla Sezione del lavoro. I giudici cantonali hanno messo in rilievo anche l'interrogatorio dinanzi alla Polizia cantonale del 13 luglio 2016. La Corte cantonale ha osservato che agli atti non figurava del resto alcun estratto conto postale o bancario dell'insorgente o delle SA, sue ex datrici di lavoro, che comprovassero il pagamento di salari per il periodo 2012-2014. Essendovi una violazione del dovere delle parti di collaborare e non essendo comprovata la reale riscossione dei salari, la ricorrente deve farsi carico di tale carenza probatoria. È stato ritenuto altresì sorprendente anche il cambiamento di salario fra le diverse attività (da fr. 560.- mensili da marzo a ottobre 2013 a fr. 4'900.- nel maggio 2014). Il certificato del medico psichiatra è stato ritenuto irrilevante, visto che la ricorrente è stata in cura dal settembre 2010 al gennaio 2011, periodo antecedente i fatti in questione.  
 
4.2. La ricorrente sostiene nel merito che la prassi considera come il versamento dei contributi valga da versamento del salario. Il pagamento effettivo di un salario non sarebbe necessariamente richiesto e deve essere valutato separatamente ai fini di stabilire il periodo di contribuzione. La ricorrente sottolinea ancora come la sola condizione sia l'esercizio di un'attività soggetta agli oneri sociali durante il periodo minimo di contribuzione. Da ultimo, la ricorrente rinvia al suo stato di salute e al fatto che non sia di lingua madre italiana. Essendo una persona molto emotiva non è riuscita a rispondere in maniera confacente agli inquirenti in occasione della procedura penale. La ricorrente rimprovera anche alla Corte cantonale di non avere approfondito l'attività effettivamente svolta. In ogni caso, secondo l'assicurata, la mancanza della prova del salario non comporta la negazione del diritto all'indennità di disoccupazione, ma deve essere presa in considerazione nel salario determinante. Per il suo ammontare bisogna se del caso far capo al salario abituale secondo gli usi professionali e locali.  
 
4.3. La ricorrente cita numerose sentenze giudiziarie, ma non si confronta in maniera dettagliata con l'apprezzamento dei fatti, constatati dalla Corte cantonale, vincolante per il Tribunale federale (art. 105 cpv. 1 LTF). L'assicurata non dimostra con altre prove che gli accertamenti dei giudici ticinesi finalizzati a dimostrare come la ricorrente non abbia svolto alcuna attività lavorativa effettiva siano stati operati in maniera manifestamente inesatta. Ella tenta soltanto di sminuire la propria posizione, ma non eccepisce alcun elemento effettivo che potrebbe anche solo lasciar intendere al versamento concreto di un salario a fronte di un impiego reale da parte delle società anonime di cui pretende essere dipendente. Per il resto, si può rinviare ai considerandi del giudizio cantonale (art. 109 cpv. 3 LTF).  
 
5.  
 
5.1. Ne segue che il ricorso, manifestamente infondato, deve essere respinto secondo la procedura semplificata dell'art. 109 cpv. 1 lett. a LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF).  
 
5.2. L'emanazione della presente sentenza rende priva di oggetto la domanda di effetto sospensivo.  
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e alla Segreteria di Stato dell'economia (SECO). 
 
 
Lucerna, 12 novembre 2019 
 
In nome della I Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Maillard 
 
Il Cancelliere: Bernasconi