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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
9C_527/2010 {T 0/2} 
 
Sentenza del 20 luglio 2010 
II Corte di diritto sociale 
 
Composizione 
Giudice federale U. Meyer, Presidente, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
Istituto delle assicurazioni sociali del Cantone dei Grigioni Ufficio AI, Ottostrasse 24, 7000 Coira, 
ricorrente, 
 
contro 
 
C.________, patrocinata dall'avv. Marco Probst, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni del 20 aprile 2010. 
 
Fatti: 
 
A. 
Il 28 settembre 2005 C.________, nata nel 1952, ha formulato una domanda di prestazioni AI. Esperiti i propri accertamenti, l'Ufficio AI del Cantone dei Grigioni (UAI) ha negato il diritto a una rendita AI per il fatto che l'istante - per quanto accertato dal Servizio accertamento medico (SAM) - era da ritenersi abile al lavoro nella misura dell'80 % nella sua attività abituale di artista indipendente (pittrice, scultrice e produttrice di gioielli in sasso nonché titolare del negozio X.________) e pienamente abile in un'attività sostitutiva confacente al suo stato di salute, di modo che non presentava una invalidità di grado pensionabile (decisione del 15 dicembre 2009). 
 
B. 
Adito su ricorso dell'interessata, il Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni ha annullato il provvedimento e disposto il rinvio degli atti all'amministrazione per complemento istruttorio nel senso dei considerandi e nuova decisione (pronuncia del 20 aprile 2010). 
 
C. 
L'UAI interpone ricorso in materia di diritto pubblico con cui chiede al Tribunale federale di annullare il giudizio cantonale e di confermare la decisione amministrativa. 
 
Non sono state chieste osservazioni al gravame. 
 
Diritto: 
 
1. 
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF, il procedimento si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola però nella lingua della decisione impugnata, che in concreto era la lingua italiana. Ciò giustifica di conseguenza di rendere la presente sentenza in italiano - lingua peraltro ufficialmente riconosciuta nel Cantone dei Grigioni -, sebbene l'UAI abbia inoltrato il proprio gravame in tedesco. 
 
2. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con pieno potere di cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 133 I 185 consid. 2 pag. 188 con riferimenti; 133 II 249 consid. 1.1 pag. 251). 
 
2.1 Dal momento che non pone termine alla procedura e che non serve unicamente e semplicemente a dare esecuzione a quanto ordinato con la decisione di rinvio (cfr. sentenza 8C_682/2007 del 30 luglio 2008 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 134 V 392, ma in SVR 2008 UV n. 31 pag. 115), il giudizio impugnato non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 90 LTF
 
2.2 Né esso configura una decisione parziale ai sensi dell'art. 91 LTF. Per ammettere l'esistenza di una siffatta decisione occorrerebbe infatti conformemente alla sua lett. a che il giudizio concernesse talune conclusioni, se queste possono essere giudicate indipendentemente dalle altre. Questo non vale per gli aspetti parziali di una medesima conclusione, ma solo per le diverse conclusioni riferite a differenti e separati oggetti della lite (DTF 133 V 477 consid. 4.1.2 - 4.3 pag. 480 segg; 125 V 413). Nel caso di specie, la decisione di rinvio impugnata non ha statuito in via definitiva sull'(unico) oggetto della lite, ossia sul diritto alla rendita AI (v. ad esempio sentenza 9C_805/2007 del 21 novembre 2008). 
 
2.3 La decisione di rinvio va pertanto qualificata quale decisione incidentale ai sensi dell'art. 93 LTF (DTF 133 V 477 consid. 4.2 pag. 48). L'ammissibilità del ricorso presuppone di conseguenza - in via alternativa - che la pronuncia possa causare un pregiudizio irreparabile (cpv. 1 lett. a) oppure che l'accoglimento del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (cpv. 1 lett. b). Queste condizioni di ammissibilità, il cui adempimento deve di principio essere dimostrato dal ricorrente (DTF 134 III 426 consid. 1.2 in fine pag. 429), mirano a sgravare il Tribunale federale, che di massima deve potersi esprimere sull'oggetto del litigio con un'unica decisione, evitando di pronunciarsi parzialmente, senza un esaustivo accertamento della fattispecie, nell'ambito di una prima fase della procedura. Se eventuali pregiudizi possono essere eliminati in modo adeguato anche nel contesto di un esame successivo all'emanazione del giudizio finale, questo Tribunale non entra quindi nel merito di impugnative contro decisioni pregiudiziali e incidentali (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34; cfr. pure sentenza 1C_460/2009 del 22 gennaio 2010 consid. 2.4). 
 
2.4 L'Ufficio ricorrente non adduce di subire un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che non è comunque ravvisabile nel semplice prolungamento della procedura o nell'aumento dei costi collegati alla causa (DTF 134 II 137 consid. 1.3.1 pag. 139; 133 V 477 consid. 5.2.1 e 5.2.2 pag. 483 seg.). L'istanza precedente ha ordinato all'UAI di completare l'istruttoria essenzialmente per porre rimedio ad alcuni vizi nell'accertamento dei fatti determinanti, senza con ciò restringerne la latitudine di giudizio e constringere l'amministrazione a rendere una decisione che ritiene contraria al diritto (DTF 133 V 477 consid. 5.2, 5.2.1 - 5.2.4 pag. 483 segg.). Del resto, giova ricordare che un pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF andrebbe comunque ugualmente escluso qualora la constatazione dell'istanza precedente in ordine al carente accertamento dei fatti determinanti da parte dell'amministrazione si avverasse - per ipotesi - manifestamente inesatta oppure poggiasse su un apprezzamento delle prove qualificatamente errato o addirittura arbitrario (sentenza 9C_301/2007 del 28 settembre 2007 consid. 2.2). Questo per tenere adeguatamente conto dello scopo dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, che è quello di evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più di una volta della stessa controversia (DTF 131 III 404 consid. 3.3 pag. 407). 
 
2.5 Né l'UAI si confronta con la condizione di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF
 
L'impugnabilità, per motivi di economia processuale, di una decisione incidentale configura un'eccezione e va interpretata in maniera restrittiva. Tanto più che le parti non subiscono alcun pregiudizio se non ricorrono immediatamente contro simili decisioni che possono essere impugnate mediante ricorso contro la decisione finale (art. 93 cpv. 3 LTF). Il Tribunale federale esamina liberamente se l'accoglimento del ricorso consentirebbe di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa. Ad ogni modo il Tribunale federale ha già avuto modo di precisare che il rinvio della causa a un ufficio AI per istruzione complementare e nuova decisione non comporta normalmente una procedura defatigante e dispendiosa (SVR 2009 IV n. 14 pag. 35 [9C_898/2007] consid. 1.2; sentenza 9C_446/2007 del 5 dicembre 2007 consid. 3 con riferimenti). 
 
L'istanza precedente ha in particolare ordinato all'UAI di procedere a un'inchiesta sul posto di lavoro dell'assicurata onde chiarire quali erano le mansioni creative, produttive, amministrative e gestionali svolte nell'ambito dell'attività indipendente e al fine di stabilirne l'incidenza sulla capacità di guadagno (più in generale sul metodo straordinario di valutazione di invalidità di assicurati indipendenti cfr. DTF 128 V 29 consid. 4 pag. 32 segg.). Inoltre, i primi giudici hanno invitato l'amministrazione a chiarire la situazione a domicilio poiché dalla documentazione all'incarto, malgrado la presenza di alcuni indizi, non era dato sapere in che misura l'assicurata si sarebbe dedicata all'attività indipendente e a quella casalinga e se conseguentemente si giustificava l'applicazione del metodo misto d'invalidità. Ora, non si può affermare - cosa che l'UAI peraltro nemmeno fa (quantomeno espressamente) - che questi accertamenti comporterebbero una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (v. anche sentenze 9C_301/2007, citata, consid. 2.2 in fine, e 8C_224/2007 del 23 ottobre 2007 consid. 2.3.2 con riferimento). In particolare, l'osservazione ricorsuale secondo cui la valutazione dell'invalidità non subirebbe modifiche di sostanza - per la sola parte lucrativa però - se si procedesse secondo il confronto ordinario dei redditi, non rende automaticamente defatigante o dispendioso il complemento ordinato, non fosse altro perché - senza alcuna motivazione - il calcolo alternativo dell'amministrazione non tiene conto delle particolarità personali e professionali del caso di cui occorrerebbe tenere conto in quest'ambito (DTF 126 V 75). 
 
2.6 Ne segue che, in applicazione dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF, il ricorso è inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e sono poste a carico dell'Ufficio ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti, al Tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
Lucerna, 20 luglio 2010 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
Il Presidente: Il Cancelliere: 
 
Meyer Grisanti