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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
5A_962/2016  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 febbraio 2017  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio di esecuzione di Lugano, via Bossi 2a, 6900 Lugano. 
 
Oggetto 
pignoramento, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 29 novembre 2016 dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Considerando:  
che con sentenza 29 novembre 2016 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza, ha tra l'altro dichiarato inammissibile il ricorso 26 settembre 2016 con cui A.________ ha segnatamente contestato il rifiuto dell'Ufficio di esecuzione di Lugano di rinviare il pignoramento nell'ambito di 44 esecuzioni dirette nei suoi confronti, dichiarando pure inammissibile la contestuale domanda di ricusa del Presidente di detta Camera; 
che secondo la Corte cantonale l'istanza di ricusa non poteva essere accolta poiché fondata sul fatto che il magistrato ricusato fosse stato nominato dal potere politico per un mandato di dieci anni ed avesse in precedenza partecipato a decisioni sfavorevoli per l'istante, vale a dire su argomenti inammissibili; 
che i Giudici cantonali non hanno inoltre accolto " l'ennesima domanda di sospendere le esecuzioni fino alla definizione del procedimento penale a suo cari co" presentata da A.________, rinviando quest'ultima alle motivazioni di precedenti decisioni relative alla medesima questione (nelle quali la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello aveva osservato come la mera pendenza di un procedimento penale non costituisse un motivo di sospensione delle esecuzioni giusta gli art. 57-62 LEF); 
che mediante ricorso in materia civile 16 dicembre 2016 A.________ ha chiesto al Tribunale federale, previo conferimento dell'effetto sospensivo al gravame, di accertare la nullità della sentenza cantonale, subordinatamente di annullarla; 
che con scritto 6 febbraio 2017 la ricorrente ha anche chiesto di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che giusta l'art. 42 cpv. 2 LTF il ricorrente deve spiegare nei motivi del ricorso, in modo conciso e confrontandosi con i considerandi della sentenza impugnata (DTF 140 III 86 consid. 2; 134 II 244 consid. 2.1), perché l'atto impugnato viola il diritto e che in virtù dell'art. 106 cpv. 2 LTF il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali e di disposizioni di diritto cantonale e intercantonale soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura; 
che nel gravame all'esame la ricorrente lamenta la violazione degli art. 30 cpv. 1 Cost. e 6 n. 1 CEDU: a suo dire, il Presidente della Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello non sarebbe imparziale e neppure indipendente " stante il sistema di selezione della magistratura ticinese totalmente controllato dal potere politico "; 
che ella si limita tuttavia ad apoditticamente accusare (con espressioni sconvenienti) il magistrato di favorire la parte avversaria; 
che la ricorrente dimentica poi che il criticato sistema d'elezione si fonda sul postulato (già più volte ricordatole) che, una volta eletti, i magistrati sono presunti capaci di avere il necessario distacco dai loro partiti politici e si pronunciano oggettivamente e in maniera imparziale sui litigi che oppongono le parti, e quindi ella nemmeno tenta di dimostrare che in concreto si sarebbe in presenza di circostanze eccezionali (v. sentenza 1B_326/2016 del 29 settembre 2016 consid. 5.3); 
che la ricorrente lamenta anche un diniego di giustizia e la violazione del suo diritto di essere sentita (nella forma del diritto ad una decisione motivata) da parte dell'autorità inferiore per non aver trattato la sua richiesta di sospensione delle 44 esecuzioni promosse "principalmente per decisioni incidentali e non definitive tutte inerenti direttamente o indirettamente al procedimento penale"; 
che ella omette però del tutto di tenere conto della suddetta risposta fornita dalla Corte cantonale a tale domanda di giudizio e di confrontarsi con essa; 
che le altre critiche formulate nel gravame sono invece estranee alla decisione qui impugnata oppure troppo confuse o vaghe da permetterne la disamina; 
che il rimedio, manifestamente non motivato in modo sufficiente ed abusivo, risulta quindi inammissibile e può essere deciso nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b e c LTF; 
che l'evasione del ricorso rende priva d'oggetto la domanda di concessione dell'effetto sospensivo; 
che la domanda di assistenza giudiziaria formulata dalla ricorrente va respinta per mancanza di possibilità di esito favorevole del gravame (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF) e le spese giudiziarie sono pertanto poste a suo carico (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
 
per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 300.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione alla ricorrente, all'Ufficio di esecuzione di Lugano e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, quale autorità di vigilanza. 
 
 
Losanna, 13 febbraio 2017 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini