Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 617/04 
 
Sentenza del 28 marzo 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Schäuble, cancelliere 
 
Parti 
B.________, ricorrente, rappresentata dall'avv. Ulisse Sutter, via Ariosto 6, 6901 Lugano, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 16 agosto 2004) 
 
Fatti: 
A. 
Mediante decisione del 13 luglio 1999 l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha posto B.________, nata nel 1955, al beneficio di una mezza rendita d'invalidità, stante un tasso d'invalidità del 50%, con effetto dal 1° giugno 1998. 
 
Per provvedimento del 17 luglio 2003, sostanzialmente confermato il 17 febbraio 2004 anche in seguito all'opposizione interposta dall'interessata, l'UAI ha respinto una richiesta di revisione inoltrata il 29 aprile 2003 dall'assicurata confermando così il precedente grado d'invalidità e l'assegnazione della mezza rendita. 
B. 
Patrocinata dall'avv. Ulisse Sutter, B.________ si è aggravata al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, il quale, per pronuncia del 16 agosto 2004, ha respinto il gravame e ha avallato l'operato dell'amministrazione. 
C. 
Sempre patrocinata dall'avv. Sutter, l'interessata interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, innanzi al quale, protestate spese e ripetibili, postula, in via principale, l'annullamento del giudizio cantonale e il rinvio degli atti al primo giudice per complemento istruttorio. In via subordinata chiede il riconoscimento di una rendita AI del 100% a far tempo dall'istanza di revisione. La ricorrente lamenta la mancata considerazione, da parte delle istanze inferiori, della perizia di parte del 5 dicembre 2003 del dott. R.________, specialista FMH in chirurgia ortopedica, da lei prodotta in sede di opposizione al provvedimento amministrativo 17 luglio 2003. Come già in sede cantonale, domanda inoltre il rimborso delle spese di tale perizia. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Nei considerandi dell'impugnata pronuncia, il primo giudice ha già compiutamente esposto le norme legali e i principi giurisprudenziali disciplinanti la materia, rammentando in particolare i presupposti per il diritto a una (maggior) rendita d'invalidità (art. 28 cpv. 1 LAI, nella versione applicabile prima e dopo l'entrata in vigore, il 1° gennaio 2004, della 4a revisione dell'AI [DTF 130 V 445]). 
 
Al giudizio impugnato può quindi essere fatto riferimento pure per quanto concerne la definizione del concetto d'invalidità (art. 8 LPGA e art. 4 LAI) e per l'esposizione dei presupposti per una revisione della rendita d'invalidità in seguito a una modifica del diritto (art. 17 LPGA; art. 88a cpv. 2 OAI). 
 
Dev'essere così ribadito che per ammettere l'esistenza di una modifica di rilievo occorre confrontare la situazione di fatto al momento della decisione iniziale di assegnazione della rendita con quella vigente all'epoca del provvedimento litigioso (DTF 130 V 351 consid. 3.5.2, 125 V 369 consid. 2 con riferimento). 
2. 
L'accertamento della mancata notevole modifica del grado d'invalidità operato dall'autorità giudiziaria cantonale può essere condiviso, ritenuto che nel periodo intercorso tra la data della decisione di assegnazione della mezza rendita (13 luglio 1999) e quella della decisione su opposizione in lite (17 febbraio 2004) gli atti medici non consentono di ravvisare un simile mutamento. 
 
Va così osservato che, al momento della prima decisione, l'UAI, tenendo conto delle conclusioni della perizia pluridisciplinare resa in precedenza dal Servizio X.________, aveva concluso per un'invalidità, valutata giusta il metodo generale applicabile alle persone esercitanti un'attività lucrativa, del 50% a dipendenza dei disturbi ortopedici e psichiatrici lamentati dall'assicurata. 
 
Non avendo gli atti medici prodotti in seguito permesso di riscontrare un quadro clinico modificato suscettibile di incidere notevolmente sul grado d'invalidità dell'insorgente, a ragione l'UAI poteva negare - senza necessità di ordinare ulteriori accertamenti - gli estremi per ammettere una revisione della prestazione. 
 
In particolare, non sono atti a modificare l'esito di tale conclusione i rapporti allestiti rispettivamente il 15 maggio e il 13 giugno 2003 dal dott. M._______ e dal dott. E.________, curanti dell'assicurata, i medesimi sanitari avendo rilevato uno stato di salute sostanzialmente immutato rispetto all'epoca della decisione di assegnazione della mezza rendita, senza necessità di procedere ad ulteriori accertamenti. 
 
Né è tale la perizia di parte 5 dicembre 2003 del dott. R.________, il quale, pur constatando un "certo" peggioramento della situazione clinica e dei reperti radiologici dell'assicurata, si limitava, comunque, semplicemente a suggerire di procedere prima o poi a una riconsiderazione del problema assicurativo e a una rivalutazione del grado d'invalidità dal punto di vista reumatologico-ortopedico. 
 
Sulla scorta dei predetti atti sanitari, il giudice cantonale ben poteva quindi negare, perlomeno fino al momento determinante del provvedimento litigioso, i presupposti per una revisione dell'attuale mezza rendita dell'insorgente. 
3. 
Nell'impugnata pronuncia il giudice cantonale ha poi pure correttamente indicato i motivi per i quali, alla luce dell'art. 45 cpv. 1 LPGA e dell'art. 78 cpv. 3 OAI, l'insorgente non poteva pretendere il rimborso delle spese di perizia da lei ordinata. Su questo punto basta qui rinviare alla pertinente motivazione del Tribunale di prime cure. 
4. 
Dato quanto precede, il giudizio cantonale querelato merita tutela. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano, alla Cassa di compensazione del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 28 marzo 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: