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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.166/2002 /col 
 
Sentenza del 13 novembre 2002 
I Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e vicepresidente del Tribunale federale, 
Nay e Catenazzi, 
cancelliere Gadoni. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Roberto A. Keller, casa La Grida, 6535 Roveredo, 
 
contro 
 
Procura pubblica dei Grigioni, Sennhofstrasse 17, 7001 Coira, 
Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni, Poststrasse 14, 7002 Coira. 
 
procedimento penale; infrazione alla legge federale sulla circolazione stradale 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza della Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni del 3 ottobre 2001. 
 
Fatti: 
A. 
Il 6 settembre 2000 la Commissione del Tribunale del circolo di Roveredo ha riconosciuto A.________ colpevole di guida intenzionale in stato di ebrietà (art. 91 cpv. 1 LCStr) e di mancata sottrazione alla prova del sangue (art. 91 cpv. 3 LCStr in relazione con l'art. 22 cpv. 1 CP) e lo ha condannato alla pena di 45 giorni di detenzione, aggiuntiva alla pena già risultante dalla sentenza del 17 luglio 1997; essa ha inoltre prolungato i periodi di prova di due precedenti condanne. Secondo i Giudici l'interessato, il 16 novembre 1996, verso le 23.00, aveva lasciato in stato di ebrietà il bar B.________ a Roveredo e si era messo al volante dell'automobile con la quale aveva poi urtato, danneggiandola, una ringhiera ai margini della carreggiata; egli aveva quindi proseguito per circa 100 m il tragitto per poi fermare la vettura, addormentandovisi. 
B. 
La Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni ha respinto, con sentenza del 3 ottobre 2001, l'appello del conducente. Essa ha sostanzialmente ritenuto sufficienti gli indizi a suo carico e confermato gli accertamenti dei primi Giudici. 
C. 
L'accusato impugna con un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale questo giudizio chiedendo di annullarlo. Fa valere un diniego di giustizia formale, una valutazione arbitraria delle prove e la violazione del principio "in dubio pro reo". Dei motivi si dirà, in quanto necessario, nei consideranti. 
La Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni chiede di respingere il ricorso in quanto ricevibile, mentre la Procura pubblica rinuncia a presentare osservazioni. 
Con decreto del 3 maggio 2002 il Presidente della Corte ha accolto la domanda di effetto sospensivo contenuta nel gravame. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 I 177 consid. 1, 128 II 46 consid. 2a, 127 III 41 consid. 2a). 
1.1 Il ricorrente fa valere una pretesa violazione del diritto di essere sentito e l'arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Queste censure sono proponibili nel ricorso di diritto pubblico, mentre non lo sarebbero nel ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 268 e segg. PP, che il ricorrente non ha comunque presentato (cfr. art. 269 cpv. 2 e 273 cpv. 1 lett. b PP; DTF 127 I 38 consid. 2, 120 Ia 31 consid. 2b pag. 36, 120 IV 113 consid. 1a, 119 IV 17 consid. 1, 118 IV 88 consid. 2b; Robert Hauser/Erhard Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 5a ed., Basilea 2002, pag. 505 segg.). 
1.2 Gli altri requisiti di ammissibilità sono chiaramente adempiuti (art. 84 cpv. 1 lett. a, 87 e 89 OG) e la legittimazione del ricorrente è pacifica (art. 88 OG). 
2. 
Il ricorrente fa innanzitutto valere una violazione del diritto di essere sentito siccome la Corte cantonale avrebbe a torto esaminato il suo appello solo dal profilo dell'arbitrio, limitandosi inoltre a commentare e riassumere il primo giudizio. 
Secondo l'art. 146 cpv. 1 della legge grigionese sulla giustizia penale, dell'8 giugno 1958 (LGP), la Commissione del Tribunale cantonale riconsidera liberamente la sentenza dell'autorità inferiore in fatto e in diritto, ma non può inasprire le pene se l'appello è stato interposto solo a favore del condannato. Nella procedura d'appello il potere d'esame dell'ultima istanza è quindi di principio pieno (cfr. sentenza 1P.650/2000 del 26 gennaio 2001, pubblicata in Pra 2001, n. 93, pag. 545 segg., consid. 1a inedito; Willy Padrutt, Kommentar zur Strafprozessordnung des Kantons Graubünden, 2a ed., Coira 1996, n. 1 all'art. 146). 
In concreto, la Corte cantonale ha ripreso gli accertamenti e le considerazioni esposte dai primi giudici e vi si è confrontata nel giudizio impugnato. Essa ha invero pure indicato che la prima istanza non era incorsa in arbitrio nella valutazione degli indizi disponibili e nel giudizio sulla colpevolezza dell'accusato, rifacendosi con ciò alla critica di arbitrio sollevata dal ricorrente medesimo nell'ambito del suo appello (cfr. pure Padrutt, op. cit., n. 2 all'art. 146). Comunque, l'ampiezza del controllo esercitato dalla Commissione del Tribunale cantonale non deve essere valutato astrattamente, ma tenendo conto del ruolo da essa effettivamente svolto e dell'estensione dell'esame operato nel singolo caso (cfr. sentenza del 7 giugno 1995 consid. 2d/cc, pubblicata in RDAT II-1995, n. 19 pag. 51 segg., in particolare pag. 54). Ora, la Corte cantonale ha di fatto esaminato e trattato liberamente le censure presentatele, senza d'altra parte dichiararne alcuna inammissibile, segnatamente per un'insufficiente motivazione sotto il profilo dell'arbitrio (cfr. DTF 127 I 38 consid. 1). In particolare, essa ha motivato le ragioni per cui riteneva infondate le contestazioni riguardo alla rilevanza delle deposizioni testimoniali, alle circostanze del sinistro, ai possibili altri utenti della vettura e al mancato rinvenimento delle chiavi. In tali circostanze, la libera cognizione imposta dall'art. 146 LGP è stata in realtà garantita, di modo che il preteso diniego di giustizia formale è infondato. 
3. 
Il ricorrente rimprovera poi all'Autorità cantonale una serie di accertamenti arbitrari che l'avrebbero conseguentemente condotta a disattendere la portata del principio "in dubio pro reo". Egli ritiene sostanzialmente che gli indizi disponibili sarebbero insufficienti per condannarlo, sussistendo d'altra parte rilevanti dubbi sulla sua colpevolezza. 
3.1 Nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove il Giudice di merito dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 118 Ia 28 consid. 1b). Per motivare l'arbitrio non basta criticare semplicemente la decisione impugnata, né contrapporle una versione propria, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. Occorre piuttosto dimostrare per quale motivo l'accertamento dei fatti o la valutazione delle prove sarebbero manifestamente insostenibili, si trovino in chiaro contrasto con la fattispecie, si fondino su una svista manifesta o contraddicano in modo urtante il sentimento della giustizia e dell'equità (DTF 125 II 10 consid. 3a, 124 IV 86 consid. 2a, 123 I 1 consid. 4a, 122 I 61 consid. 3a). Secondo la giurisprudenza, nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico il Tribunale federale esamina unicamente le censure sollevate in modo chiaro e dettagliato, critiche di carattere puramente appellatorio non potendo essere considerate (art. 90 cpv. 1 lett. b OG; DTF 125 I 492 consid. 1b e rinvii). Esso annulla d'altra parte la decisione impugnata solo quand'è insostenibile non solo nella motivazione, bensì anche nel risultato (DTF 125 II 129 consid. 5b, 124 II 166 consid. 2a, 124 I 208 consid. 4a, 122 I 253 consid. 6c e rinvii). 
3.2 Il principio "in dubio pro reo", desumibile dall'art. 32 cpv. 1 Cost. e, precedentemente, dall'art. 4 vCost. (DTF 127 I 38 consid. 2), trova applicazione sia nell'ambito della valutazione delle prove sia in quello della ripartizione dell'onere probatorio (cfr., riguardo al previgente art. 4 vCost., DTF 120 Ia 31 consid. 2a). 
Riferito alla valutazione delle prove, esso significa che il giudice penale non può dichiararsi convinto dell'esistenza di una fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione oggettiva del materiale probatorio, sussistano dubbi che la fattispecie si sia verificata in quel modo. La massima non impone che l'amministrazione delle prove conduca a una certezza assoluta di colpevolezza. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti, poiché sono sempre possibili, né una certezza assoluta può essere pretesa: il principio è disatteso quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 120 Ia 31 consid. 2c; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 228 segg., in particolare n. 11 circa la convinzione del giudice). Il Tribunale federale dispone di un potere cognitivo limitato all'arbitrio in materia di valutazione delle prove (cfr. art. 9 Cost.; DTF 120 Ia 31 consid. 2c-e; cfr. inoltre DTF 125 I 492 consid. 1, 124 IV 86 consid. 2a) e può quindi intervenire unicamente qualora il giudice condanni l'imputato, nonostante che una valutazione oggettiva delle risultanze probatorie implichi la sussistenza di manifesti, rilevanti e insopprimibili dubbi sulla sua colpevolezza (DTF 124 IV 86 consid. 2a, 120 Ia 31 consid. 4b). Il giudice non incorre nell'arbitrio quando le sue conclusioni non corrispondano alla versione dell'istante (DTF 116 Ia 85 consid. 2b) e siano comunque sostenibili nel risultato. Una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola per contro il divieto dell'arbitrio (cfr. sentenza 1P.105/2001 del 28 maggio 2001, consid. 3b, apparsa in RDAT II-2001, n. 58, pag. 227 segg.). Un giudizio di colpevolezza può poggiare, mancando testimonianze oculari o prove materiali inoppugnabili, su indizi atti a fondare il convincimento del tribunale (cfr. Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255, n. 12-15). 
Riferito all'onere della prova, il principio "in dubio pro reo" significa che spetta alla pubblica accusa provare la colpevolezza dell'imputato, non a lui dimostrare la sua innocenza. La censura riguardo all'asserita violazione di questo principio, in tale ambito, viene esaminata dal Tribunale federale liberamente (DTF 120 Ia 31 consid. 2c-d). 
4. 
Il ricorrente critica la valutazione delle deposizioni testimoniali da parte della Corte cantonale e le ritiene insufficienti, e quindi non atte a sminuire la sua versione dei fatti, secondo cui avrebbe posteggiato l'automobile verso le 19.00, senza più utilizzarla. Egli si sarebbe infatti addormentato nell'abitacolo solo in seguito, quando, ubriaco, vi si sarebbe recato per prelevare una batteria; nessuno, d'altra parte, quella sera lo avrebbe visto guidare la vettura e provocare l'incidente sicché, non essendo peraltro certa l'identità della vernice rinvenuta sul luogo dell'incidente con quella della vettura, sarebbe arbitraria la conclusione di colpevolezza. 
È vero che l'inchiesta non ha permesso di determinare scientificamente che la vernice rimasta sulla ringhiera danneggiata corrispondesse esattamente a quella del veicolo utilizzato dall'accusato, né tale conclusione scaturisce dalla deposizione del teste C.________, secondo il quale le tracce lasciate dall'urto sarebbero state di colore simile. A questo proposito, la Corte cantonale si è tuttavia limitata a rilevare che la somiglianza della vernice costituiva un rilevante indizio che il danno fosse stato causato con quel veicolo: questa conclusione non è manifestamente insostenibile, né il ricorrente dimostra l'arbitrio con una motivazione conforme all'art. 90 cpv. 1 lett. b OG e alla citata giurisprudenza (cfr. consid. 3.1). Del resto, contrariamente alla sua opinione, egli non è stato condannato solo, o principalmente, su tale circostanza, ma sulla base di una valutazione globale, spiegata e motivata, degli indizi disponibili, quali per esempio pure l'ammaccatura sulla vettura in relazione con le caratteristiche e con il tipo di danno subito dalla ringhiera, le coincidenze temporali dei vari spostamenti e dell'urto, le circostanze in cui l'accusato è stato trovato nel veicolo, l'assenza di altri infortuni analoghi nel tempo e nei luoghi interessati. 
Né la Corte cantonale si è fondata in modo decisivo sulla testimonianza di D.________ nella misura in cui essa non ha confermato il passaggio dato all'accusato da E.________. Che il ricorrente fosse stato da quest'ultimo accompagnato al locale notturno verso le 21.30 non è stato in realtà negato né dalla Commissione del Tribunale cantonale, né dai primi Giudici. La questione non rivestiva però una grande importanza visto che i fatti determinanti e costitutivi del reato sono stati commessi più tardi (verso le 23.00). Per la medesima ragione l'Autorità cantonale di ultima istanza non è quindi incorsa nell'arbitrio ritenendo sostanzialmente irrilevante il fatto che il cugino del ricorrente avesse in seguito relativizzato la testimonianza da lui resa dinanzi alla polizia; in effetti, l'eventuale assenza del veicolo presso il locale notturno verso le ore 22.00 non contrasta con gli accertamenti riguardo al comportamento dell'accusato e all'incidente nelle ore seguenti. Né le precedenti istanze hanno apprezzato in modo chiaramente insostenibile la dichiarazione della citata testimone, laddove essa riferiva che l'accusato si spostava di norma in automobile; la conclusione dei Giudici secondo cui quella sera egli si era messo al volante ebbro e aveva causato l'incidente era infatti avvalorata da ulteriori, importanti, indizi, tra cui la concomitanza dell'orario di uscita dal bar B.________ con quello dell'urto e del successivo rinvenimento del ricorrente appisolato nel veicolo accidentato. A questo proposito, che il teste F.________ non abbia visto il veicolo cozzare contro la ringhiera poteva, senza arbitrio, essere considerato di scarsa importanza, visto che il testimone aveva comunque udito il rumore dell'urto all'orario determinante, ciò che è rilevante in concreto. Queste circostanze, e le conclusioni che ne derivano, non sono d'altra parte sovvertite dalla sparizione delle chiavi, pur considerata in rapporto con la generica argomentazione del ricorrente, secondo cui il veicolo in questione verrebbe di massima utilizzato anche da altri conducenti. Del resto, anche in questa sede, egli insiste - con argomentazioni invero perlopiù di carattere appellatorio e quindi inammissibili - nel far risaltare singoli indizi che, considerati isolatamente, avvalorerebbero la sua versione dei fatti. Un indizio isolato rende tuttavia spesso possibili soluzioni diverse, ma esso deve essere valutato globalmente, con gli altri. Ora, l'insieme degli indizi disponibili può escludere ogni ragionevole dubbio sulla colpevolezza dell'accusato (cfr. Hans Walder, Der Indizienbeweis im Strafprozess, in: RPS 108/1991, pag. 309 in fine; Hauser/Schweri, op. cit., pag. 255, n. 13). 
Nelle esposte circostanze, vista la valutazione globale, accurata e oggettiva, degli indizi già da parte dei primi Giudici, la Corte cantonale poteva non avere insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'accusato: essa non ha quindi violato gli art. 9 e 32 Cost. e l'art. 6 CEDU
5. 
Ne consegue che il ricorso di diritto pubblico deve essere respinto, nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 3'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Procura pubblica e alla Commissione del Tribunale cantonale dei Grigioni. 
Losanna, 13 novembre 2002 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: