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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
2C_1043/2017  
   
   
 
 
 
Sentenza del 13 dicembre 2017  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Seiler, Presidente, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
Residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 20 ottobre 2017 
dal Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino (52.2017.464). 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Il 20 ottobre 2017 il Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino ha dichiarato inammissibile il gravame presentato da A.________, cittadino tunisino, contro la decisione dell'11 luglio 2017 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la decisione 28 dicembre 2016 della Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni che rifiutava di rinnovargli il permesso di dimora in seguito al decesso della moglie, cittadina svizzera (art. 105 cpv. 2 LTF). Infatti, l'anticipo delle presunte spese processuali richiesto con raccomandata del 14 settembre 2017 e da versare, sotto pena d'inammissibilità dell'impugnativa (art. 47 LPAmm; RL/TI 3.3.1.1) entro il 2 ottobre 2017, era stato ricevuto dalla Corte con valuta 3 ottobre 2017. 
 
B.   
Il 2 dicembre 2017 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso nel quale spiega perché ha agito tardivamente nonché domanda che il ricorso presentato in sede cantonale venga esaminato. 
Su richiesta del Tribunale federale la Corte cantonale gli ha fatto pervenire i suoi atti. Non è per contro stato ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 140 I 252 consid. 1 pag. 254; 139 V 42 consid. 1 pag. 44). 
 
1.1. Contro le decisioni emanate da un'autorità di ultima istanza cantonale con natura di tribunale superiore in cause di diritto pubblico è di principio dato ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 82 segg. LTF). In virtù dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF in ambito di polizia degli stranieri tale rimedio è tuttavia escluso contro decisioni concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto incluse, in virtù del principio dell'unità della procedura, quelle di natura procedurale, le quali comprendono anche le decisioni d'inammissibilità, quelle concernenti la restituzione dei termini oppure quelle con cui la revisione o il riesame sono negati (sentenze 2C_1185/2013 del 2 maggio 2014 consid. 1.1 e 2C_933/2011 del 7 giugno 2012 consid. 1 e rispettivi riferimenti).  
 
1.2. Sebbene oggetto di disamina sia unicamente la sentenza d'inammissibilità resa dalla Corte cantonale, come emerge dagli atti di causa (art. 105 cpv. 2 LTF) la procedura ha preso avvio dal rifiuto del rinnovo del permesso di dimora del ricorrente, le competenti autorità cantonali giudicando, contrariamente all'assunto dell'interessato, non applicabile l'art. 50 cpv. 1 LStr, disposto che conferisce - soddisfatte determinate esigenze (vedasi lett. a e b) - un diritto al rinnovo o alla proroga del permesso di dimora del coniuge in seguito allo scioglimento della comunità familiare. Non apparendo l'implicito richiamo del ricorrente d'acchito insostenibile, si può pertanto ammettere che egli disponga di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. Inoltrata in tempo utile (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della sentenza querelata (art. 89 cpv. 1 LTF), l'impugnativa è pertanto ammissibile quale ricorso in materia di diritto pubblico ai sensi degli art. 82 segg. LTF.  
 
2.  
 
2.1. Come accennato in precedenza, la vertenza può riferirsi unicamente al quesito dell'inammissibilità del gravame esperito dinanzi al Tribunale cantonale amministrativo, decretata dopo avere constatato la tardività del versamento dell'anticipo spese richiesto, quindi l'eventuale applicazione incostituzionale del diritto procedurale cantonale, segnatamente dell'art. 47 LPAmm che sancisce che  "l'autorità di ricorso può esigere (....) un adeguato anticipo a titolo di garanzia per le spese processuali presunte e (...) assegna un congruo termine per il pagamento, non sospeso dalle ferie, con la comminatoria dell'irricevibilità del ricorso (cpv. 3) ".  
 
2.2. Ora il ricorrente non fa valere un'applicazione incostituzionale della citata norma. Come emerge dall'impugnativa, egli non contesta la tardività del suo versamento, ma adduce che, come risulterebbe dal certificato medico allegato al gravame, nel periodo dal 30 settembre 2017 al 2 ottobre 2017 era ammalato e quindi nell'impossibilità di provvedere al versamento richiesto; non appena guarito ha provveduto a versare senza indugio l'anticipo richiesto. In altre parole il ricorrente, considerando che non gli si può rimproverare il ritardo con cui è stato effettuato il versamento, vuole ottenere una restituzione in intero contro il lasso dei termini (art. 15 LPAmm) e, di riflesso, che la Corte cantonale continui con l'istruttoria e l'esame del suo ricorso.  
 
2.3. Ora, come già spiegato da questa Corte (sentenza 2C_1185/2013 citata consid. 2.3), ne deriva che l'attuale gravame non può che essere dichiarato inammissibile.  
In effetti, anche se la sentenza querelata è stata pronunciata da un tribunale superiore, che ha statuito sulla causa in qualità di ultima istanza cantonale, l'esigenza dell'esaurimento delle istanze cantonali - che sottende all'art. 86 LTF (sentenza 2C_845/2011 del 17 ottobre 2011 consid. 2) - imponeva però al ricorrente di formulare dapprima la sua richiesta allo stesso Tribunale cantonale amministrativo - conformemente a quanto previsto dal diritto cantonale - per poi eventualmente rivolgersi al Tribunale federale, nel caso la restituzione in intero le fosse stata negata (sentenza 2C_1185/2013 citata consid. 2.3 e numerosi riferimenti). Sulla problematica sollevata, che la ricorrente ha fatto valere per la prima volta in questa sede, la Corte cantonale non ha in effetti ancora potuto esprimersi e, così stando le cose, nemmeno ha quindi potuto procedere ad un accertamento rispettivamente ad un apprezzamento dei fatti determinanti (sentenza 2C_1185/2013 citata consid. 2.3 e richiamo). 
 
2.4. Per quanto precede, nel rispetto della giurisprudenza menzionata, il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 108 LTF e trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, affinché proceda all'esame dello stesso, sempre che lo ritenga tempestivo, come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini (sentenza 2C_1185/2013 citata consid. 3.1 e rinvio).  
 
3.   
Nella fattispecie si giustifica di non prelevare spese (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF). Non sono dovute ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Il ricorso viene trasmesso al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, affinché proceda all'esame dello stesso come istanza di restituzione in intero contro il lasso dei termini. 
 
3.   
Non si prelevano spese. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 13 dicembre 2017 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Seiler 
 
La Cancelliera: Ieronimo Perroud