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Eidgenössisches Versicherungsgericht 
Tribunale federale delle assicurazioni 
Tribunal federal d'assicuranzas 
 
Corte delle assicurazioni sociali 
del Tribunale federale 
 
Causa 
{T 7} 
I 429/04 
 
Sentenza del 13 aprile 2006 
IIa Camera 
 
Composizione 
Giudici federali Leuzinger, Presidente, Borella e Kernen; Grisanti, cancelliere 
 
Parti 
R.________, ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, opponente 
 
Istanza precedente 
Tribunale cantonale delle assicurazioni, Lugano 
 
(Giudizio del 25 giugno 2004) 
 
Fatti: 
A. 
In data 11 aprile 2002, R.________ ha presentato una domanda di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità lamentando, fra l'altro, una discopatia a livello della colonna cervicale e uno stato ansioso depressivo. Mediante scritto del 22 aprile 2004, l'Ufficio AI del Cantone Ticino (UAI) ha convocato l'assicurato per una visita medico ambulatoriale da effettuarsi il 14 giugno seguente a cura del prof. E.________, primario di neurochirurgia presso l'Ospedale X.________. 
 
Con lettera del 29 aprile 2004 R.________ ha chiesto la ricusazione del perito nonché dei suoi collaboratori facendo valere che, in occasione di un consulto medico concernente sua moglie e risalente al maggio 1996, il medico in questione avrebbe dimostrato scarsa etica professionale. Il colloquio si sarebbe concluso con un fortissimo litigio e con "moltissimi insulti [...] da parte del medico" nei confronti suoi e di sua moglie. Alla luce di questo precedente, a mente dell'assicurato, la perizia affidata al prof. E.________ non garantirebbe la necessaria imparzialità di giudizio. 
 
Per decisione dell'11 maggio 2004 l'UAI ha respinto la domanda di ricusazione rilevando in particolare che il motivo addotto a suo fondamento sarebbe estraneo alla vertenza in esame e all'assicurato che non è mai stato paziente del predetto medico. 
B. 
Il 17 maggio 2004 R.________ si è aggravato al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, esponendo in dettaglio le censure mosse nei confronti del prof. E.________. L'assicurato ha così osservato come sua moglie, dovendo sottoporsi ad un'operazione all'ipofisi, si sarebbe recata, insieme a lui, dal predetto sanitario per una consultazione medica della durata di un'ora circa, e come quest'ultimo, di fronte alle esitazioni della moglie e all'intenzione di consultarsi ulteriormente con il prof. L.________, si sarebbe "infuriato" gettandole addosso le radiografie e dicendole che non avrebbe più voluto parlare con loro e perdere il suo tempo con gente che non capisce nulla di medicina e che sottovaluta la sua professionalità. Il prof. E.________ avrebbe pure intimato loro di non farsi più rivedere nel suo studio poiché non sarebbe mai potuto andare d'accordo con loro. Infine, avrebbe proferito parole volgari nei loro confronti. 
 
La Corte cantonale, statuendo per giudice unico, ha respinto il ricorso osservando in particolare che le allegazioni e le censure mosse nei confronti del perito - riferite ad un unico e isolato evento verificatosi peraltro nel corso del 1996 in occasione di una consultazione concernente lo stato di salute della moglie -, anche se confermate, non dimostrerebbero l'esistenza di una grave e profonda inimicizia o ostilità di quest'ultimo nei confronti dell'assicurato e non sarebbero tali da giustificare una sua apparente prevenzione o rischio di imparzialità nell'espletamento dell'incarico assegnatogli (pronuncia del 25 giugno 2004). 
C. 
R.________ interpone ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale delle assicurazioni, al quale ripropone sostanzialmente la sua posizione. 
 
L'UAI propone la reiezione del gravame, mentre l'Ufficio federale delle assicurazioni sociali ha rinunciato a determinarsi. 
 
Diritto: 
1. 
Sebbene la domanda di prestazioni sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della LPGA (1° gennaio 2003), l'impugnabilità e la fondatezza della decisione amministrativa in lite, concernente una domanda di ricusazione di un perito, devono essere esaminate alla luce delle nuove disposizioni procedurali della LPGA. Infatti, secondo giurisprudenza, determinante è il momento in cui si pone la questione procedurale in lite o in cui quest'ultima è stata decisa (sentenza dell'8 febbraio 2006 in re B., I 745/03, non ancora pubblicata nella Raccolta ufficiale, consid. 2.3 e 2.4). Orbene, nel caso di specie sia la comunicazione del 22 aprile 2004, con la quale l'UAI ha designato il prof. E.________ quale perito incaricato di effettuare un accertamento medico ambulatoriale, sia la decisione dell'11 maggio 2004, con la quale l'amministrazione ha ribadito la sua posizione negando l'esistenza di un motivo di ricusazione, sono posteriori all'entrata in vigore della LPGA (cfr. pure la sentenza del 23 marzo 2006 in re B., I 247/04, consid. 1.2). 
2. 
2.1 Giusta l'art. 43 LPGA, l'assicuratore esamina le domande, intraprende d'ufficio i necessari accertamenti e raccoglie le informazioni di cui ha bisogno (cpv. 1). Se sono necessari e ragionevolmente esigibili esami medici o specialistici per la valutazione del caso, l'assicurato deve sottoporvisi (cpv. 2). Se per chiarire i fatti l'assicuratore deve far ricorso ai servizi di un perito indipendente, ne comunica il nome alla parte. Essa può ricusare il perito per motivi fondati e presentare controproposte (art. 44 LPGA). 
 
L'atto con il quale l'assicuratore sociale ordina una perizia non è una decisione ai sensi dell'art. 49 LPGA e interviene sotto forma di comunicazione (sentenza citata dell'8 febbraio 2006 in re B., consid. 5). Per contro, se l'assicurato, nell'ambito dei diritti conferitigli dall'art. 44 LPGA, fa valere dei motivi di ricusazione ai sensi degli art. 36 LPGA e 10 PA (cfr. infra consid. 2.2) - disposizioni relative alla ricusazione delle persone chiamate a preparare o prendere delle decisioni, applicabili mutatis mutandis -, l'amministrazione deve rendere un provvedimento direttamente impugnabile (sentenza citata, consid. 6). Una simile decisione, concernente la ricusazione di un perito, può, come lo ha già stabilito il Tribunale federale delle assicurazioni, essere impugnata autonomamente mediante ricorso di diritto amministrativo poiché è suscettibile di causare un pregiudizio irreparabile (VSI 1998 pag. 128, consid. 1 con riferimenti). L'entrata in vigore della LPGA non ha determinato, a tal proposito, alcun cambiamento (sentenza citata dell'8 febbraio 2006 in re B., consid. 6.3). 
2.2 Come lo ha ricordato la presente Corte al consid. 6.5 della citata sentenza dell'8 febbraio 2006 in re B., in materia di ricusazione occorre tuttavia distinguere tra motivi formali e motivi materiali. I motivi di ricusazione enunciati dalla legge (art. 10 PA e 36 cpv. 1 LPGA) sono di natura formale in quanto sono atti a far diffidare dell'imparzialità del perito. I motivi di natura materiale, per contro, pur potendo ugualmente essere diretti contro la persona del perito, non mettono in dubbio la sua imparzialità. Questi ultimi motivi devono di principio essere esaminati insieme alla decisione sul merito nell'ambito dell'apprezzamento delle prove. 
2.3 Nel caso di specie, facendo valere un violento alterco con il prof. E.________, il ricorrente mette in dubbio l'imparzialità del perito (e dei suoi collaboratori) di cui chiede la ricusazione. L'insorgente fa chiaramente valere un motivo formale di ricusazione, per cui giustamente l'UAI poteva rendere una decisione e l'istanza precedente poteva entrare nel merito del ricorso. Resta ora da esaminare se, nel merito, la domanda di ricusazione deve essere accolta in quanto fondata. 
2.4 Secondo giurisprudenza, per i periti valgono di principio gli stessi motivi di astensione e di ricusazione previsti per i giudici (DTF 120 V 364 consid. 3a). Di conseguenza, un perito dev'essere considerato parziale in presenza di circostanze atte a fare diffidare della sua imparzialità. La parzialità è uno stato interiore difficilmente dimostrabile. Per ricusare un perito non è pertanto necessario provare che egli sia effettivamente parziale. È sufficiente l'esistenza di elementi che permettano di motivare l'apparente parzialità e il rischio di prevenzione. Nel valutare l'apparenza di parzialità e l'importanza di tali circostanze non ci si può tuttavia basare sulle sensazioni di una parte. La sfiducia nel perito deve piuttosto apparire fondata da un profilo oggettivo (DTF 125 V 353 seg. consid. 3b/ee, 123 V 176 consid. 3d; VSI 2001 p. 109 seg. consid. 3b/ee; RAMI 1999 no. U 332 pag. 193 consid. 2a/bb con riferimenti). Poco importa dunque che certi atteggiamenti di un magistrato o di un perito possano essere avvertiti dal ricusante come espressioni di parzialità. Decisivo è chiarire se tali impressioni soggettive appaiano anche oggettivamente fondate (DTF 116 Ia 137 consid. 2a e 2b). Considerata la rilevanza che rivestono i rapporti medici nel diritto delle assicurazioni sociali, l'imparzialità del perito deve essere valutata con rigore (DTF 123 V 176 consid. 3d, 120 V 364 consid. 3). 
2.5 Sempre secondo giurisprudenza, semplici dissapori tra il giudice, rispettivamente il perito, e una parte non giustificano una ricusa del magistrato, rispettivamente del perito, a meno che denotino una riconoscibile prevenzione (RDAT 1976 pag. 62). Per legittimare una ricusa non basta nemmeno un'antipatia, ancorché dichiarata, ma occorre un'avversione marcata, grave e profonda (Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. I, n. 4.2 all'art. 23 OG). L'avversione non può inoltre risalire troppo in là nel tempo (Alfred Bühler, Erwartungen des Richters an den Sachverständigen, in: PJA 1999 pag. 570). 
2.6 Nel caso di specie, il giudizio del primo giudice merita di essere confermato. Se anche le allegazioni del ricorrente dovessero infatti trovare conferma - a tal proposito deve comunque essere ricordato che il diretto interessato prof. E.________ non ha avuto modo di pronunciarsi in dettaglio sulle censure oppostegli, avendo egli, su richiesta dell'amministrazione, semplicemente dichiarato che l'insorgente non è mai stato suo paziente -, ciò non basterebbe ancora per ammettere l'esistenza di una situazione di grave e profonda avversione del perito nei confronti dell'assicurato. Come ha osservato il giudice cantonale, l'episodio rappresenta un evento isolato risalente a diversi anni fa (quasi otto, se si calcola a partire dalla comunicazione di designazione del perito). A ciò si aggiunge che le censure, dettagliate essenzialmente in sede di ricorso cantonale a precisazione dell'istanza di ricusa, appaiono, quantomeno in parte, poco verosimili. In particolare non si capisce perché il prof. E.________, asseritamente seccato dal fatto che l'assicurato e sua moglie non apprezzassero convenientemente le sue qualità professionali, avrebbe dovuto sottolineare che non sarebbe mai potuto andare d'accordo con gli interessati, quasi a volere anticipare e prevedere la futura convocazione da parte dell'amministrazione, una visita volontaria da parte del ricorrente, visto l'increscioso precedente, dovendosi per contro ragionevolmente escludere. 
2.7 Questa Corte ritiene pertanto di potere concludere - insieme al primo giudice e in sintonia con la giurisprudenza in materia secondo la quale, fino a prova (anche se attenuata, v. consid. 2.4) del contrario, l'imparzialità del perito deve essere presunta (sentenza del 14 marzo 2006 in re A., I 14/04, consid. 3.2.2; Auer/Malinverni/Hottelier, Droit constitutionnel suisse, vol. II: Les droits fondamentaux, Berna 2000, pag. 579 cifra marg. 1205) - che le allegazioni a carico del prof. E.________ (e a maggior ragione dei suoi collaboratori) non sono tali da giustificare un'apparente prevenzione o rischio di parzialità nell'espletamento dell'incarico assegnatogli. 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale delle assicurazioni pronuncia: 
1. 
Il ricorso di diritto amministrativo è respinto. 
2. 
Non si percepiscono spese giudiziarie. 
3. 
La presente sentenza sarà intimata alle parti, al Tribunale cantonale delle assicurazioni e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
Lucerna, 13 aprile 2006 
In nome del Tribunale federale delle assicurazioni 
 
La Presidente della IIa Camera: Il Cancelliere: