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[AZA 1/2] 
 
4C.138/2000 
 
I CORTE CIVILE 
*************************** 
 
22 agosto 2000 
 
Composizione della Corte: giudici federali Walter, presidente, 
Klett e Rottenberg Liatowitsch. 
Cancelliere: Ponti. 
 
__________ 
Visto il ricorso per riforma del 12 maggio 2000 presentato da Lorenzo Medici, Breganzona, convenuto, patrocinato dall'avv. Adriana Eisenhardt, studio legale Gambazzi & Berra, Lugano, contro la sentenza emanata il 24 marzo 2000 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino nella causa che lo oppone aGiovanni Renggli, Cadro, attore, patrocinato dall'avv. Nicola Urbani, Lugano, in materia di contratto di mediazione; 
 
Ritenuto in fatto : 
 
A.- Con contratto di compravendita immobiliare dell'11 settembre 1989 Lorenzo Medici e comproprietari hanno trasferito ad Osvaldo Bariletti la proprietà dei mappali n. 461 e 462 RFD di Bioggio, per complessivi fr. 
9'000'000.--. In relazione a questa compravendita, Giovanni Renggli pretende di aver diritto al versamento di una provvigione di fr. 100'000.--, sulla base di un contratto di mediazione venuto in essere con Medici e comproprietari. 
Tale versione è però decisamente avversata da quest'ultimo. 
 
Dopo alcuni vani solleciti, il 13 settembre 1990 Giovanni Renggli ha adito il Pretore del Distretto di Lugano chiedendo la condanna di Lorenzo Medici al pagamento di fr. 270'000.-- oltre interessi a titolo di provvigione. Con sentenza del 23 dicembre 1999 il Pretore ha accolto la petizione limitatamente a fr. 100'000.--, oltre interessi. 
Sulla scorta degli atti di causa egli ha infatti dedotto che il convenuto aveva promesso all'attore una provvigione di fr. 100'000.-- in caso di vendita dei fondi, indipendentemente dall'ammontare del prezzo di vendita. 
 
L'appello introdotto dal convenuto contro tale giudizio è stato integralmente respinto, il 24 marzo 2000, dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. Esaminati i documenti versati agli atti, la Corte cantonale ha infatti riconosciuto fondata la pretesa dell' attore e convalidato l'apprezzamento delle prove operato dal Pretore. 
 
B.- Contro questa decisione Lorenzo Medici è tempestivamente insorto dinanzi al Tribunale federale con ricorso per riforma. Prevalendosi di una violazione degli art. 413 cpv. 1 CO e 8 CC, egli postula in via principale la reiezione della petizione; in via subordinata il rinvio degli atti al Tribunale d'appello per nuova decisione. 
 
Nelle proprie osservazioni l'attore chiede invece di respingere il ricorso e di confermare la decisione impugnata. 
 
Considerando in diritto : 
 
1.- a) La Corte cantonale ha tratto dalla deposizione dell'acquirente Bariletti la convinzione che sia stato l'attore ad aver riesumato i rapporti tra lui e il convenuto in vista di un eventuale acquisto delle proprietà di Bioggio; ha altresì dedotto che l'indicazione data dal teste circa il periodo della mediazione (agosto 1989) doveva essere errata, dal momento che già in data 10 luglio 1989 una lettera del convenuto indirizzata a Bariletti precisava che nell'importo complessivo di 9,5 milioni di franchi era compresa una provvigione di fr. 100'000.-- a favore di Giovanni Renggli. La Corte cantonale non ha per contro determinato - non ritenendolo decisivo - l'esatto momento in cui l'attore avrebbe comunicato al convenuto l'indirizzo dell' acquirente a Zurigo. Il convenuto stesso ha d'altronde scritto al Sig. Füglister in data 10 luglio, di aver ricevuto una telefonata da Renggli - nella quale questi gli chiedeva informazioni sull'eventuale vendita dei terreni di Bioggio - già la mattina del 4 luglio 1989. Ne scende che, con molta verosimiglianza, il primo contatto tra l'attore e il (futuro) acquirente dei terreni sia avvenuto il 4 luglio 1989. 
 
Con riferimento a queste ultime considerazioni, il convenuto sostiene che la Corte cantonale sarebbe incorsa in una svista manifesta avendo omesso di considerare lo scritto del 12 luglio 1989, nel quale l'attore affermava di aver conferito con l'acquirente il giorno stesso. Questo dimostrerebbe che l'asserito contatto tra l'attore e l'acquirente del 4 luglio 1989 non sarebbe veritiero, e che in realtà l'unica attività di interposizione circa la vendita dei citati fondi si limiterebbe a quella singola telefonata a Bariletti. Secondo il convenuto, la lettera del 10 luglio 1989 indirizzata a Bariletti - quando, sottolinea, ancora l'attore non aveva compiuto nessuna attività di intermediazione - stava a significare che un'eventuale provvigione poteva essere riconosciuta a Renggli solo nell'ipotesi in cui il prezzo della transazione ammontasse a 9,5 milioni di franchi. La vendita è invece, come detto, stata conclusa per un importo di 9,0 milioni di franchi. 
 
b) Chiamato a statuire quale istanza di riforma il Tribunale federale fonda il suo giudizio sui fatti così come sono stati accertati dall'ultima istanza cantonale, a meno che siano state violate disposizioni federali in materia di prove, che debbano essere rettificati accertamenti di fatto derivanti da una svista manifesta o che si renda necessario un complemento degli stessi (art. 63 e 64 OG; DTF 123 III 110 consid. 2, 115 II 484 consid. 2a). Fatte salve queste eccezioni, censure contro gli accertamenti di fatto o contro la valutazione delle prove eseguiti dall'autorità cantonale sono inammissibili (DTF 122 III 26 consid. 4a/aa pag. 32, 120 II 97 consid. 2b, 119 II 84 consid. 3, 116 II 92 consid. 2). Giusta l'art. 55 cpv. 1 lett. c OG, l'allegato ricorsuale deve indicare quali sono le norme violate dalla Corte cantonale e in che misura esse non sono state rispettate. Le critiche relative ai fatti devono, ai sensi dell'art. 55 cpv. 1 lett. c e d OG, essere debitamente specificate e indicare gli atti cui si riferiscono; quelle relative alla censura di svista manifesta esigono in particolare l'indicazione esatta sia dell'accertamento criticato che del passo dell'atto che lo contraddice (art. 55 cpv. 1 lett. d OG; DTF 115 II 399, 115 II 484 consid. 2a). 
 
 
c) Il ricorrente sostiene in primo luogo l'esistenza di una svista manifesta nella decisione impugnata, per il fatto che la Corte cantonale non avrebbe considerato a sufficienza il telefax del 12 luglio 1989, dal quale si evince - a suo dire - che l'unica attività di intermediazione svolta dell'attore sarebbe la telefonata effettuata quello stesso giorno all'acquirente, quando però le relazioni dirette tra quest'ultimo e il convenuto erano già riprese. La documentazione versata agli atti, ed in particolare il citato doc. F e il doc. I, proverebbe che l'intervento dell'attore non è stato casuale ai fini della vendita dei terreni e che quindi non avrebbe diritto ad alcuna provvigione ai sensi dell'art. 413 cpv. 1 CO
 
Ora, anche a prescindere dal fatto che questa tesi - proposta per la prima volta in questa sede - è nuova e pertanto inammissibile, non è ben dato di vedere ove e in che misura la Corte cantonale sarebbe incorsa in una svista manifesta. Il ricorrente misconosce il fatto che, giusta gli art. 63 cpv. 2 seconda frase e 55 cpv. 1 lett. d OG, una svista manifesta si verifica solo quando l'autorità cantonale ha del tutto ignorato oppure mal letto o ancora considerato in modo incompleto un'allegazione o un documento prodotto agli atti come mezzo di prova (DTF 113 II 522 consid. 4b, 104 II 68 consid. 3b, pag. 74). La svista manifesta non va inoltre confusa con l'apprezzamento delle prove: 
non appena sia chiaro che un accertamento di fatto, anche se sbagliato, trae origine dall'apprezzamento probatorio eseguito dai giudici cantonali, la possibilità di invocare una svista manifesta viene a cadere (DTF 116 II 305 consid. 2c/cc in fine; Münch, Berufung und zivilrechtliche Nichtigkeitsbeschwerde, in: Prozessieren vor Bundesgericht, nota 4.65, pag. 129; Poudret, Commentaire de la loi fédérale sur l'organisation judiciaire, nota 1.6.3 ad art. 55 OG e nota 5.4 ad art. 63 OG). Nella fattispecie in esame, le critiche del convenuto si rivolgono, sostanzialmente, all' accertamento dei fatti e all'apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali; esse esulano, pacificamente, dalla casistica della svista manifesta, e sono del tutto inammissibili in un ricorso per riforma. 
 
d) Anche la tesi ricorsuale secondo cui l'intervento dell'attore non avrebbe in realtà sortito alcun effetto e non sarebbe stato casuale per la conclusione della compravendita immobiliare è destituita di ogni fondamento. 
La Corte cantonale ha infatti stabilito, fondandosi in primo luogo sulle dichiarazioni del teste Bariletti ma anche sul chiaro testo della lettera 10 luglio 1989 scritta dal convenuto, che l'attore aveva in precedenza già contattato l'acquirente proponendogli l'acquisto delle particelle a Bioggio, e che per questo intervento gli era stata espressamente promessa una provvigione di fr. 100'000.--, compresa nel prezzo di vendita di 9,5 milioni di franchi. Nella misura in cui l'insorgente si limita a criticare questo apprezzamento delle prove operato dai giudici cantonali, le sue censure risultano, una volta ancora, inammissibili. 
 
2.- In conclusione, le censure relative a presunte violazioni di norme di diritto federale (art. 413 cpv. 1 CO e 8 CC) sono improponibili, o perché fondate su fatti nuovi - con riferimento all'art. 8 CC - oppure perché basate su circostanze prive di riscontro nella sentenza impugnata. Il ricorso deve quindi essere dichiarato inammissibile. Spese ed indennità processuali sono poste a carico della parte soccombente (art. 156 cpv. 1 e 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi 
 
Visto l'art. 36a OG 
 
il Tribunale federale 
 
pronuncia : 
 
1. Il ricorso per riforma è inammissibile. 
 
2. La tassa di giustizia di fr. 5'000.-- è posta a carico del convenuto, il quale rifonderà all'attore fr. 
5'000.-- per ripetibili della sede federale. 
 
3. Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera Civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 22 agosto 2000 VIZ 
 
In nome della I Corte civile 
del TRIBUNALE FEDERALE SVIZZERO: 
Il Presidente, 
 
Il Cancelliere,