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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_140/2024  
 
 
Sentenza del 20 marzo 2024  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Herrmann, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Max Bleuler, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
patrocinato dall'avv. Mauro Belgeri, 
opponente. 
 
Oggetto 
effetto sospensivo (decreto cautelare nel divorzio), 
 
ricorso contro il decreto emanato il 22 gennaio 2024 
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (11.2023.175). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
Con provvedimento cautelare 14 dicembre 2023, emesso nell'ambito della causa di divorzio promossa da A.________ nei confronti del marito B.________, il Pretore della giurisdizione di Locarno Città ha confermato un suo precedente decreto supercautelare con cui aveva ordinato all'Ufficio federale di polizia - su richiesta di B.________ - di menzionare nel sistema d'informazione per documenti d'identità (ISA) che tutti i documenti dei figli C.________ e D.________ sono depositati in Pretura "al fine di evitare la sottrazione dei minori da parte della madre". I documenti della figlia E.________, divenuta maggiorenne, sono stati restituiti alla medesima. Il Pretore ha anche fissato a B.________ un termine fino al 30 agosto 2023 per far convalidare il provvedimento cautelare. 
A.________ ha presentato un appello 28 dicembre 2023 contro tale provvedimento cautelare. Con decreto 22 gennaio 2024 il Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto la richiesta di concedere effetto sospensivo a tale rimedio. Il Presidente si è dapprima interrogato sulla portata pratica di tale richiesta: se anche si accordasse l'effetto sospensivo, tornerebbe in vigore il decreto supercautelare di identico contenuto e la situazione rimarrebbe quindi immutata. In ogni modo, il Presidente ha considerato che il presupposto del pregiudizio difficilmente riparabile richiesto dall'art. 315 cpv. 5 CPC per sospendere l'esecuzione di un provvedimento cautelare non era realizzato: l'ordine all'Ufficio federale di polizia non reca infatti alcun danno né alla madre (la quale non è toccata nella sua custodia parentale, dato che non potrebbe comunque spostare all'estero la residenza abituale dei figli senza il consenso del padre o l'autorizzazione dell'autorità, salvo commettere un trasferimento illecito) né ai figli (i quali sono semmai protetti dalla misura, dato che la madre non nega che potrebbe sottrarre i minori). Il Presidente ha anche ricordato che, se necessitassero dei documenti per contingenze proprie, i figli potrebbero sempre rivolgersi al Pretore giustificando la richiesta. 
 
2.  
Il 24 febbraio 2024 A.________ ha impugnato il decreto 22 gennaio 2024 dinanzi al Tribunale federale sia con un ricorso in materia civile sia con un ricorso sussidiario in materia costituzionale, chiedendo di riformare tale decreto concedendo l'effetto sospensivo al suo appello (con l'immediata riconsegna dei documenti ai figli) e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria per la sede federale. 
Il 26 febbraio 2024 la ricorrente ha inoltrato un complemento ai due ricorsi. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
Non è chiaro se i ricorsi siano stati presentati anche dai figli C.________, D.________ e E.________. Non occorre tuttavia appurare tale questione, poiché i ricorsi sarebbero in ogni modo inammissibili siccome i figli non hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 76 cpv. 1 lett. a e art. 115 lett. a LTF). 
 
4.  
Con ricorsi 24/26 febbraio 2024 A.________ ha impugnato anche un altro decreto emanato il 22 gennaio 2024 
dal Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello. Essi sono trattati nella sentenza 5A_139/2024 (pronunciata in data odierna), non giustificandosi di dar seguito alla generica domanda di congiunzione della ricorrente. 
 
5.  
Giusta l'art. 54 cpv. 1 LTF il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo i ricorsi stati stesi in tedesco, come era diritto della ricorrente (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
6.  
Il decreto impugnato, che rifiuta l'effetto sospensivo a un appello, non pone fine al procedimento. Esso costituisce una decisione incidentale nel senso dell'art. 93 LTF (DTF 134 II 192 consid. 1.3 e 1.4). 
La via di impugnazione di decisioni incidentali segue quella della vertenza di merito (DTF 137 III 261 consid. 1.4), la quale in concreto concerne una causa di provvedimenti cautelari nell'ambito di una procedura di divorzio (art. 276 CPC) di natura complessivamente non pecuniaria. Contro il decreto contestato è quindi aperta la via del ricorso in materia civile (art. 72 cpv. 1 LTF). Data la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale risulta irricevibile (art. 113 LTF). 
Occorre inoltre sottolineare che la ricorrente ha inoltrato ricorso per il tramite di due atti distinti. Tale modo di procedere viola l'art. 119 LTF. La parte che intende avvalersi contemporaneamente dei due rimedi citati deve infatti presentare una sola e medesima istanza (art. 119 cpv. 1 LTF), la quale viene poi esaminata nell'ambito di un'unica procedura, secondo le disposizioni applicabili ai due diversi tipi di ricorso (art. 119 cpv. 2 e 3 LTF). 
 
7.  
La decisione incidentale qui contestata è immediatamente impugnabile al Tribunale federale soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF; DTF 134 II 192 consid. 1.4), cioè un pregiudizio di natura giuridica che non può essere eliminato (completamente) con una successiva decisione finale favorevole al ricorrente (DTF 147 III 159 consid. 4.1; 142 III 798 consid. 2.2). L'immediata impugnabilità costituisce una deroga al principio secondo cui il Tribunale federale dovrebbe occuparsi di una causa una sola volta e tale eccezione va quindi applicata in modo restrittivo (DTF 144 III 475 consid. 1.2), ricordato che le parti non perdono alcun diritto, poiché possono impugnare le decisioni incidentali mediante ricorso contro la decisione finale nella misura in cui influiscono su quest'ultima (art. 93 cpv. 3 LTF). 
In concreto, la possibilità che la decisione incidentale causi un pregiudizio non ulteriormente riparabile non appare con evidenza dalla sentenza cantonale e non è insita nella natura medesima della vertenza. Spettava quindi alla ricorrente dimostrare l'adempimento della condizione posta dall'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF, pena l'inammissibilità del ricorso (DTF 142 III 798 consid. 2.2; 141 III 80 consid. 1.2; 138 III 46 consid. 1.2). Ella, che non pare aver riconosciuto la natura del decreto impugnato, nella motivazione del ricorso accenna (peraltro genericamente) al presupposto del "pregiudizio difficilmente riparabile" dell'art. 315 cpv. 5 CPC, ma non discute invece la condizione, più restrittiva, del "pregiudizio irreparabile" dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF (DTF 137 III 380 consid. 2; sentenza 5A_334/2017 dell'11 maggio 2017 consid. 3). 
 
8.  
Ne segue che sia il ricorso in materia civile sia il ricorso sussidiario in materia costituzionale risultano manifestamente inammissibili e possono essere decisi nella procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a LTF (in relazione con l'art. 117 LTF). 
La domanda di assistenza giudiziaria presentata dalla ricorrente per la sede federale va respinta, indipendentemente dalla pretesa indigenza, per mancanza di possibilità di esito favorevole del ricorso (art. 64 cpv. 1 e 3 LTF). Le spese giudiziarie seguono pertanto la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Il ricorso in materia civile è inammissibile. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.  
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e al Presidente della I Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 marzo 2024 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini