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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5D_85/2023  
 
 
Sentenza del 1° giugno 2023  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudice federale Escher, Giudice presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________ SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________, 
opponente. 
 
Oggetto 
rigetto provvisorio dell'opposizione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 26 aprile 2023 
dalla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (14.2022.149). 
 
 
Ritenuto in fatto e considerando in diritto:  
 
1.  
L'architetto B.________ ha escusso la A.________ SA per l'incasso di fr. 16'250.-- oltre interessi, indicando quale causa del credito il " mancato pagamento stipendi luglio-agosto-settembre-novembre-dicembre 2021 fr. 3'000.00x5 tredicesima 5/12 = fr. 1'250.00 ". Con decisione 9 novembre 2022 il Pretore del Distretto di Lugano ha rigettato in via provvisoria l'opposizione interposta dalla A.________ SA al precetto esecutivo. 
 
Mediante sentenza 26 aprile 2023 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha respinto, nella misura della sua ricevibilità, il reclamo introdotto il 22 novembre 2022 dalla A.________ SA avverso la decisione pretorile. La Corte cantonale ha confermato che il contratto di lavoro sottoscritto il 2 giugno 2021 e disdetto il 20 dicembre 2021 costituisce un valido riconoscimento di debito ai sensi dell'art. 82 cpv. 1 LEF per le mensilità da luglio a dicembre 2021 di fr. 3'000.-- (quale salario) e fr. 250.-- (quale quota parte della tredicesima), dedotto il salario versato nell'ottobre 2021. Quanto all'obiezione dell'escussa, in applicazione della cosiddetta Basler Praxis, di inadempimento della prestazione lavorativa da parte del creditore, i Giudici cantonali hanno osservato che la A.________ SA non si era confrontata con la motivazione pretorile, che aveva ritenuto tale obiezione tardiva e insufficientemente circostanziata. 
 
2.  
Con ricorso in materia civile 16 maggio 2023 la A.________ SA ha impugnato la sentenza cantonale dinanzi al Tribunale federale. 
Non sono state chieste determinazioni. 
 
3.  
L'atto ricorsuale al Tribunale federale deve contenere le conclusioni e i motivi (art. 42 cpv. 1 LTF). 
 
3.1. In concreto il ricorso non contiene alcuna conclusione volta alla modifica della sentenza impugnata (v. sentenza 5A_683/2019 del 29 ottobre 2019 consid. 4 con rinvii), tanto meno una conclusione cifrata (v. DTF 143 III 111 consid. 1.2; 134 III 235 consid. 2). La ricorrente si limita infatti a proporre al Tribunale federale di " concordare un importo congruo a quanto dovuto ", considerato che " i mesi non pagati sono 4 e non più 5", e che " il Signor B.________ non ha mai prestato effettivo servizio ".  
 
3.2. Il gravame all'esame è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso inferiore a fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) e non concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 cpv. 2 lett. a LTF). In tali condizioni è soltanto aperta la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale (art. 113 segg. LTF). Con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF). Il Tribunale federale non procede alla verifica della costituzionalità dell'atto impugnato sotto tutti gli aspetti possibili, ma esamina la violazione di diritti costituzionali soltanto se la parte ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF; DTF 143 II 283 consid. 1.2.2). Ciò significa che, nei motivi del gravame, la parte ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato i diritti costituzionali ritenuti lesi e spiegare, con un'argomentazione puntuale e precisa attinente alla decisione impugnata, in cosa consista la pretesa violazione (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 134 II 244 consid. 2.2).  
Nel rimedio all'esame la ricorrente si limita in sostanza a ripetere quanto già fatto valere nel reclamo. Essa non si prevale di alcuna lesione di garanzie costituzionali e non si confronta minimamente con la sentenza cantonale. Le esigenze di motivazione dei combinati art. 117 e 106 cpv. 2 LTF sono quindi del tutto disattese. 
 
4.  
Da quanto precede discende che il ricorso, manifestamente inammissibile e manifestamente non motivato in modo sufficiente, può essere deciso nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e 108 cpv. 1 lett. a/b LTF. 
Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, la Giudice presidente pronuncia:  
 
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 1° giugno 2023 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Giudice presidente: Escher 
 
La Cancelliera: Antonini