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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.756/2006 /biz 
 
Sentenza del 23 gennaio 2007 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Féraud, presidente, 
Reeb, Eusebio, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Luca Gandolfi, 
 
contro 
 
Comune di Savosa, 
opponente, patrocinato dall'avv. Nello Bernasconi, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, 
casella postale, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
licenza edilizia, 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza emanata il 
9 ottobre 2006 dal Tribunale cantonale amministrativo. 
 
Fatti: 
A. 
Il 23 giugno 2003 il Municipio di Savosa ha rilasciato a A.________ il permesso di costruire uno stabile commerciale sulla particella xxx. Durante i lavori di costruzione, i proprietari del fondo contermine hanno contestato l'edificazione a confine. Il proprietario ha portato a termine i lavori, rinunciando, almeno apparentemente, a edificare come da progetto approvato. Il 18 aprile 2005 il Municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità. 
Il 7 giugno 2005, il proprietario ha manifestato al Municipio l'intenzione di riprendere i lavori per prolungare la tettoia sino al confine, conformemente alla licenza rilasciatagli. Il 30 giugno 2005 il Municipio ha ritenuto che la licenza edilizia era stata compiutamente utilizzata e che il prolungamento della tettoia doveva essere preceduto dall'inoltro di una domanda di costruzione. Questo provvedimento non è stato impugnato. Il 17 ottobre 2005 il Municipio, accertato che il proprietario aveva posato un elemento per prolungare la tettoia, gli ha imposto di sospendere i lavori e di inoltrare una domanda di costruzione a posteriori. 
B. 
Con decisione del 22 agosto 2006 il Consiglio di Stato del Cantone Ticino, adito dal proprietario, ha annullato detto provvedimento. Il Comune si è allora rivolto al Tribunale cantonale amministrativo che, con giudizio del 9 ottobre 2006, ha accolto il ricorso, ha annullato la decisione governativa e confermato quella municipale del 17 ottobre 2005. 
C. 
Avverso questa pronunzia A.________ presenta un ricorso di diritto pubblico, chiedendo di annullarla. 
Il Comune di Savosa propone di respingere il ricorso. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il 1° gennaio 2007 è entrata in vigore la legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), che abroga la legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG). Nelle disposizioni transitorie, l'art. 132 cpv. 1 LTF prevede che la novella legislativa si applica ai procedimenti promossi dinanzi a questo Tribunale dopo la sua entrata in vigore e, con particolare riferimento ai procedimenti su ricorso, soltanto se la decisione impugnata è stata pronunciata dopo questa data: alla fattispecie rimane pertanto applicabile l'OG. 
1.2 Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 132 I 140 consid. 1.1). 
1.3 Fondato sulla pretesa violazione del diritto edilizio cantonale e di procedura, presentato in tempo utile dal proprietario del fondo oggetto del contestato provvedimento e diretto contro una decisione emanata da un'autorità di ultima istanza cantonale, il rimedio esperito è per principio ammissibile sotto il profilo degli art. 84 cpv. 1 lett. a, 86, 88 e 89 OG. 
1.4 La ricevibilità del ricorso appare per contro problematica rispetto ai requisiti posti dall'art. 87 OG, norma sulla quale il ricorrente non si esprime. 
1.4.1 Secondo detta norma, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile contro le decisioni pregiudiziali e incidentali notificate separatamente dal merito soltanto se le stesse riguardano la competenza o le domande di ricusazione (cpv. 1), rispettivamente se possono cagionare un pregiudizio irreparabile (cpv. 2). Se non adempiono questi presupposti, le decisioni pregiudiziali o incidentali possono essere impugnate soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (cpv. 3). 
Per costante giurisprudenza, una decisione è finale se pone termine alla lite, fatte salve eventuali possibilità d'impugnazione ad autorità di giudizio superiori; poco importa che la decisione sia fondata su ragioni di merito oppure su motivi procedurali. Sono per contro incidentali le decisioni che riguardano soltanto una fase del procedimento, assumendo una funzione strumentale rispetto alla pronuncia destinata a concludere la vertenza; pure queste decisioni possono avere indifferentemente per oggetto una questione formale o materiale, giudicata anteriormente alla decisione finale (DTF 129 I 313 consid. 3.2, 129 III 107 consid. 1.2.1, 128 I 215 consid. 2). Un pregiudizio è poi irreparabile, nel senso dell'art. 87 OG, quando è suscettibile di provocare un danno che una decisione favorevole nel merito non permetterebbe di eliminare completamente. Tale danno deve inoltre essere di carattere giuridico. Il prolungamento della procedura o un suo conseguente maggior costo non rappresentano un danno di natura irreparabile, poiché non si tratta di pregiudizi di natura giuridica (DTF 131 I 57 consid. 1, 127 I 92 consid. 1c, 123 I 325 consid. 3c; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed., Berna 1994, pag. 341 segg.). 
1.4.2 In concreto, la Corte cantonale ha confermato la decisione del Municipio del 17 ottobre 2005, con la quale è stata ordinata la sospensione dei lavori e imposto al ricorrente di presentare una domanda di costruzione a posteriori. Ora, il contestato ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria non risolve di per sé il quesito determinante cui è connesso, ovvero quello della compatibilità o meno del previsto prolungamento della tettoia per rapporto ai disposti pianificatori applicabili. 
Tale ordine implica unicamente l'esigenza di dare avvio a una procedura formale che, con la collaborazione del proprietario, permetta di verificare compiutamente proprio gli aspetti di legittimità materiale dell'intervento litigioso avversato dai vicini, che si risolverà nel rilascio o nel diniego della licenza edilizia (sentenza 1P.206/1992 del 27 novembre 1992, apparsa in RDAT I-1994 n. 58, consid. 2c; Adelio Scolari, Commentario, Bellinzona 1996, n. 1265). Nelle sue osservazioni al gravame il Comune rileva, rettamente, che si è in presenza di una decisione incidentale e non finale. Esso sottolinea inoltre la possibilità di concedere a determinate condizioni deroghe alle distanze dal confine, che devono tuttavia essere chieste dal proprietario; circostanza non realizzata nel caso in esame. 
1.4.3 Come questo Tribunale ha già avuto modo di statuire, il gravame è quindi diretto contro una sentenza che concerne una decisione comunale di natura interlocutoria. Un simile giudizio, riferito ad un aspetto parziale che non pone fine alla controversia, non costituisce una decisione finale ai sensi dell'art. 87 OG, né appare suscettibile di cagionare un pregiudizio irreparabile di natura giuridica (sentenze 1P.717/2004 del 12 agosto 2005 apparsa in RtiD I-2006 n. 34; 1A.72/2000 del 30 novembre 2000, consid. 3b/bb-cc). 
Contro un'eventuale decisione dell'ultima istanza cantonale, che dovesse negare definitivamente la licenza edilizia o comunque risultare sfavorevole al ricorrente, egli potrà se del caso riproporre le odierne censure nell'ambito di un nuovo ricorso al Tribunale federale. 
Questa conclusione si giustifica anche in considerazione delle finalità dell'art. 87 OG, che è stato adottato per esigenze di economia processuale e che mira ad evitare che il Tribunale federale debba occuparsi più volte della medesima procedura, dovendosi piuttosto esprimere con un'unica decisione sul complesso della vertenza (DTF 128 I 177 consid. 1.1, 123 I 325 consid. 3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 251 consid. 1b). Ciò permette altresì alle parti di comprendere la portata e gli effetti del procedimento nella sua globalità, prima di decidere se presentare un ricorso di diritto pubblico. La possibilità di impugnare ogni decisione parziale relativa ad una questione di merito, mediante un ricorso di diritto pubblico separato, implicherebbe un aumento dei gravami, che disattenderebbe sia il principio di economia processuale sia l'interesse stesso delle parti (DTF 123 I 325 consid. 3b, 117 Ia 88 consid. 3b). 
2. 
Ne segue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG. Le spese seguono la soccombenza e sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1 OG), che rifonderà al Comune un'indennità per ripetibili della sede federale (art. 159 cpv. 1 OG). 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è posta a carico del ricorrente, che rifonderà all'opponente fr. 1'500.-- per ripetibili della sede federale. 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Consiglio di Stato e al Tribunale cantonale amministrativo del Cantone Ticino. 
Losanna, 23 gennaio 2007 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: