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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
4A_211/2011 
 
Sentenza del 6 dicembre 2011 
I Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Klett, Presidente, 
Cancelliere Piatti. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Sergio Sciuchetti, 
ricorrente, 
 
contro 
 
B.________SA, 
patrocinata dall'avv. Marco Probst, 
opponente. 
 
Oggetto 
contratto di assicurazione, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 24 febbraio 2011 dalla II Camera civile del Tribunale d'appello del 
Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con sentenza 17 febbraio 2009 il Pretore del distretto di Lugano ha accolto la petizione con cui A.________ ha convenuto in giudizio la B.________SA, chiedendo il pagamento di fr. 45'360.--; 
che la II Camera civile del Tribunale di appello del Cantone Ticino ha, con sentenza 24 febbraio 2011, invece respinto la petizione in accoglimento di un'appellazione dell'assicuratore; 
che con ricorso in materia civile del 31 marzo 2011 A.________ chiede al Tribunale federale di annullare la sentenza di appello, di riformarla nel senso che la convenuta sia condannata a pagarle fr. 45'360.--, oltre interessi, e di essere posta al beneficio dell'assistenza giudiziaria; 
che con decreto 20 settembre 2011 la Corte adita ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria per carenza di possibilità di esito favorevole del ricorso e ha invitato la ricorrente a fornire entro il 14 ottobre 2011 un anticipo per le spese presunte del processo di fr. 2'500.--; 
che il 17 ottobre 2011 il termine per versare il richiesto anticipo spese è stato prorogato, ad istanza del patrocinatore della ricorrente, fino al 7 novembre 2011; 
che il 10 novembre 2011 è stato impartito alla ricorrente il termine suppletorio dell'art. 63 cpv. 3 LTF per effettuare il predetto pagamento entro il 25 novembre 2011; 
che il 14 novembre 2011 il patrocinatore della ricorrente ha annunciato l'intenzione di non provvedere al versamento in discussione; 
che il 1° dicembre 2011 la Cassa del Tribunale federale ha constatato che il richiesto anticipo spese non è stato pagato né accreditato sul suo conto postale e che non le è pervenuto alcun avviso di addebito di un conto bancario o postale; 
che in queste circostanze il Tribunale federale non può entrare nel merito del ricorso (art. 48 cpv. 4 e 62 cpv. 3 LTF); 
 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e va deciso dalla Presidente della Corte adita nella procedura semplificata (art. 108 cpv. 1 lett. a LTF); 
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti e alla II Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 6 dicembre 2011 
 
In nome della I Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Klett 
 
Il Cancelliere: Piatti