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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
5D_61/2012 
 
Sentenza del 28 marzo 2012 
II Corte di diritto civile 
 
Composizione 
Giudice federale Hohl, Presidente, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________SA, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Stato del Cantone Ticino, 
rappresentato dall'Ufficio esazione e condoni 
del Cantone Ticino, 6501 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
decisione di stralcio; rigetto dell'opposizione, 
 
ricorso sussidiario in materia costituzionale contro la sentenza emanata il 23 febbraio 2012 dalla Camera 
di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Considerando: 
che con decisione 5 gennaio 2012 il Giudice di pace del circolo di Vezia ha rigettato in via definitiva l'opposizione interposta da A.________SA al precetto esecutivo fattole notificare dallo Stato del Cantone Ticino per titolo di imposta cantonale 2008 ed accessori; 
che con decisione 23 febbraio 2012 la Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino ha stralciato dai ruoli un reclamo di A.________SA per intervenuto ritiro del rimedio e ha posto a suo carico gli oneri processuali; 
che la Corte cantonale ha fissato il valore litigioso della vertenza in fr. 1'772.85; 
che con ricorso 21 marzo 2012 A.________SA ha impugnato la decisione 23 febbraio 2012 dinanzi al Tribunale federale; 
che il gravame non è stato interposto in una causa pecuniaria con un valore litigioso di almeno fr. 30'000.-- (art. 74 cpv. 1 lett. b LTF) né concerne una questione di diritto di importanza fondamentale, motivo per cui va trattato quale ricorso sussidiario in materia costituzionale; 
che con un tale rimedio può unicamente essere censurata la violazione di diritti costituzionali (art. 116 LTF); 
che il Tribunale federale esamina la violazione di diritti fondamentali soltanto se il ricorrente ha sollevato e motivato tale censura (art. 117 in relazione con l'art. 106 cpv. 2 LTF); 
che pertanto il ricorrente deve spiegare in modo chiaro e dettagliato, alla luce dei considerandi della sentenza impugnata, in che modo sarebbero stati violati diritti costituzionali (DTF 135 III 232 consid. 1.2 in fine con rinvii); 
che nel gravame all'esame la ricorrente non si prevale di alcuna violazione dei suoi diritti costituzionali e non si confronta in alcun modo con la decisione di stralcio della Corte cantonale; 
che infatti, per quanto sia dato di comprendere, la ricorrente sembra limitarsi a criticare la fondatezza del credito d'imposta posto a fondamento della procedura esecutiva; 
che pertanto il ricorso si rivela manifestamente non motivato in modo sufficiente e può essere deciso dalla Presidente della Corte nella procedura semplificata dei combinati art. 117 e art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); 
 
per questi motivi, la Presidente pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
 
2. 
Le spese giudiziarie di fr. 100.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3. 
Comunicazione alle parti e alla Camera di esecuzione e fallimenti del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Losanna, 28 marzo 2012 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
La Presidente: Hohl 
 
La Cancelliera: Antonini