Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
Zurück zur Einstiegsseite Drucken
Grössere Schrift
 
 
Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_359/2023  
 
 
Sentenza del 21 giugno 2023  
 
III Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, Presidente, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, 
Via Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (presupposto processuale), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 24 aprile 2023 (30.2023.3). 
 
 
Visto:  
la decisione del 24 ottobre 2022, confermata su opposizione il 19 gennaio 2023, con cui la Cassa di compensazione AVS/AI/IPG del Cantone Ticino (di seguito: Cassa) ha, tra l'altro, ricalcolato dal 1° ottobre 2019 il diritto all'assegno grandi invalidi di grado medio dell'AVS (fr. 593.-) e dal 1° settembre 2022 quello di grado elevato dell'AVS (fr. 956.-), definendo in fr. 21'298.- l'importo che A.________ doveva restituire per il periodo dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2022, 
la sentenza del 24 aprile 2023 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il gravame di A.________ che domandava sostanzialmente di non dover restituire l'importo di fr. 21'298.-, 
il ricorso al Tribunale federale inoltrato da A.________ il 24 maggio 2023 (timbro postale) contro tale sentenza, 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF), rispettivamente l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 148 V 265 consid. 1.1 con riferimenti), 
che per l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso, per essere ammissibile, deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che il Tribunale cantonale ha confermato la decisione di restituzione della Cassa per le prestazioni indebitamente percepite dalla ricorrente dal 1° ottobre 2019 al 31 ottobre 2022 per un importo di fr. 21'298.-, equivalenti alla differenza fra gli assegni grandi invalidi incassati e quelli cui aveva diritto, 
che in particolare la Corte cantonale ha accertato l'erroneità delle precedenti decisioni amministrative nella misura in cui, nonostante la ricorrente fosse in età AVS, l'assegno grandi invalidi era stato calcolato sulla base dei parametri AI (art. 42 ter cpv. 1 LAVS) in luogo appunto di quelli AVS (art. 43 bis cpv. 3 LAVS),  
che l'autorità giudiziaria precedente ha altresì condiviso l'esattezza delle correzioni apportate dalla Cassa, rispettose fra l'altro del principio dei diritti acquisiti di cui all'art. 43 bis cpv. 4 LAVS, alla base della decisione di restituzione degli assegni per grandi invalidi percepiti in eccesso emanata il 19 gennaio 2023,  
che la ricorrente domanda sostanzialmente un riesame del caso e una correzione della sentenza "con una descrizione dei fatti conformi alla verità", 
che la ricorrente non contesta concretamente gli errori alla base dell'indebito riconoscimento di prestazioni, oggetto della decisione di restituzione nel senso dell'art. 25 LPGA ma si limita a censurare la descrizione di alcuni fatti alla base della scoperta del carattere erroneo delle pronunce dell'amministrazione, in concreto sarebbe stata la figlia a rilevarlo e non la Cassa dopo una revisione interna avvenuta su segnalazione dell'Ufficio assicurazione invalidità, 
che tali critiche non sono sufficienti per dimostrare un accertamento dei fatti determinanti manifestamente inesatto o contrario al diritto nel senso dell'art. 97 cpv. 1 in relazione con l'art. 95 lett. a LTF, in quanto si esauriscono in contestazioni apodittiche e appellatorie (sul tema cfr. DTF 145 I 26 consid. 1.3 con riferimenti), per di più nemmeno determinanti sulle sorti del litigio, considerato che la ricorrente non ha contestato la realizzazione dei presupposti di cui all'art. 25 LPGA
che in considerazione dell'assenza di un'argomentazione topica che si confronti con l'esposizione delle ragioni della sentenza impugnata, il ricorso non soddisfa manifestamente le esigenze formali minime suesposte, 
che il ricorso si rivela manifestamente inammissibile e può essere deciso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.  
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 21 giugno 2023 
 
In nome della III Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi