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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
9C_860/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 14 gennaio 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Cassa cantonale di compensazione, Ufficio delle prestazioni, Via Canonico Ghiringhelli 15a, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Prestazione complementare all'assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità (presupposto processuale), 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 3 novembre 2014. 
 
 
Visto:  
il ricorso del 28 novembre 2014 (timbro postale) di A.________ contro il giudizio del 3 novembre 2014 con cui il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato la decisione su opposizione del 12 febbraio 2014 della Cassa cantonale di compensazione del Cantone Ticino e gli ha rinviato la causa per complemento istruttorio e nuovo provvedimento, 
 
 
considerando:  
che la decisione di rinvio della Corte cantonale alla Cassa di compensazione configura una decisione incidentale siccome non pone termine alla lite e riguarda soltanto una fase del procedimento (DTF 133 V 477 consid. 4.1 pag. 480), 
che una decisione incidentale può essere impugnata separatamente, secondo l'art. 93 cpv. 1 LTF, soltanto se può causare un pregiudizio irreparabile (lett. a) o se l'ammissione del ricorso comporterebbe immediatamente una decisione finale consentendo di evitare una procedura probatoria defatigante o dispendiosa (lett. b), 
che tali condizioni di ammissibilità si basano su motivi di economia procedurale e mirano a sgravare il Tribunale federale che, nella sua qualità di Corte suprema, deve potere essere chiamato a statuire una volta sola su di una controversia alla fine della procedura, ossia dopo un esaustivo accertamento della fattispecie (DTF 135 II 30 consid. 1.3.2 pag. 34 e seg.), 
che un pregiudizio è irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF soltanto se non può essere eliminato successivamente con una decisione finale favorevole sul merito (DTF 139 V 604 consid. 3.2 pag. 607), 
che un simile pregiudizio non è stato nel caso concreto invocato, rispettivamente sostanziato conformemente alle esigenze di cui all'art. 42 cpv. 2 LTF (sull'obbligo di motivazione cfr. a tal riguardo DTF 138 III 46 consid. 1.2. con riferimenti), come nemmeno è altrimenti in ogni modo riconoscibile (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), 
che in effetti, dopo gli ordinati accertamenti complementari, la Cassa di compensazione dovrà statuire di nuovo sul diritto a prestazioni complementari senza che l'impugnata decisione esplichi effetto pregiudiziale per il merito della vertenza (DTF 133 V 477 consid. 5.2.4 pag. 484), 
che di conseguenza la condizione di ricevibilità di cui all'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF non è data, 
che allo stesso modo nemmeno è possibile entrare nel merito del ricorso in virtù dell'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF poiché neppure a tal proposito il ricorrente fa valere o sostiene alcunché, 
che in ogni caso le parti potranno impugnare la decisione finale conformemente all'art. 93 cpv. 3 LTF
che di conseguenza il ricorso contro la decisione incidentale impugnata è manifestamente inammissibile e può esser evaso secondo la procedura semplificata dell'art. 108 cpv. 1 lett. a e b LTF
che il presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le circostanze del caso, si prescinde dalla riscossione delle spese giudiziarie (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 14 gennaio 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi