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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_608/2015 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 29 ottobre 2015  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudice federale Parrino, in qualità di giudice unico, 
Cancelliera Cometta Rizzi. 
 
Partecipanti al procedimento 
 A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 21 luglio 2015. 
 
 
Visto:  
il ricorso di A.________ inoltrato al Tribunale federale il 2 settembre 2015 (timbro postale) contro il giudizio del 21 luglio 2015 del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino, mediante il quale è stata confermata la decisione del 28 ottobre 2014 dell'Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino di negare il diritto a prestazioni in materia di assicurazione per l'invalidità richieste con domanda del 24 gennaio 2014, 
lo scritto del 3 settembre 2015 con il quale, per ordine della Presidente della II Corte di diritto sociale, il ricorrente è stato informato che l'atto di ricorso, per essere ricevibile, deve contenere le conclusioni e i motivi per i quali ritiene di chiedere un altro giudizio, 
l'indicazione in tale scritto secondo cui queste condizioni di ricevibilità non sembravano essere soddisfatte e l'avvertimento che il vizio poteva essere sanato entro il termine di ricorso, non prorogabile, indicato nel querelato giudizio, 
l'atto complementare del 7 settembre 2015 di A.________ (timbro postale), 
 
 
considerando:  
che il Tribunale federale esamina d'ufficio, liberamente, con piena cognizione di causa e senza essere vincolato dalle motivazioni delle parti, l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 141 V 206 consid. 1.1 pag. 208; 140 V 22 consid. 4 pag. 26 e rinvii), 
che, secondo l'art. 82 lett. a, l'art. 86 cpv. 1 lett. d e l'art. 90 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è diretto contro una decisione finale pronunciata in una causa di diritto pubblico da un'autorità cantonale di ultima istanza, 
che conformemente all'art. 95 LTF il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione (a) del diritto federale, (b) del diritto internazionale, (c) dei diritti costituzionali cantonali, (d) delle disposizioni cantonali in materia di diritto di voto dei cittadini e di elezioni e votazioni popolari e (e) del diritto intercantonale, 
che secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF il ricorso deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova e spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato violerebbe il diritto (art. 95 e 96 LTF; DTF 137 I 58 consid. 4.1.2 pag. 62) o conterrebbe accertamenti manifestamente inesatti (art. 97 cpv. 1 LTF), 
che per adempiere tali esigenze il ricorrente non deve pertanto limitarsi a presentare o ribadire la propria opinione, rinviando agli atti della procedura cantonale, ma deve confrontarsi con i considerandi del giudizio impugnato (DTF 139 I 306 consid. 1.2 pag. 308 seg.) e dimostrare precisamente dove e perché egli ritenga che l'autorità inferiore abbia violato il diritto (DTF 134 II 244 consid. 2.1 pag. 245 seg.; 134 V 53 consid. 3.3 pag. 60), 
che nella fattispecie l'oggetto del contendere davanti all'autorità cantonale era la questione di sapere se il ricorrente avesse diritto a provvedimenti professionali o a una rendita d'invalidità per le affezioni lamentate nella sua richiesta di prestazioni per adulti AI del 24 gennaio 2014, 
che il ricorrente non si confronta minimamente con le ragioni - di fatto e di diritto - che hanno indotto il giudice di prime cure a ritenere la valenza probatoria degli atti medici, segnatamente la perizia pluridisciplinare del Servizio Accertamento medico (SAM) del 10 settembre 2014, che hanno permesso di concludere per l'assenza dei presupposti di una qualsivoglia prestazione ad opera dell'assicurazione per l'invalidità, 
che difatti l'insorgente si è limitato a ripetere apoditticamente quanto già sostenuto in sede cantonale, omettendo segnatamente di spiegare in quale misura il giudizio impugnato sarebbe contrario al diritto o risulterebbe da un accertamento arbitrario dei fatti, 
che se è vero che vi è stata una svista del Tribunale cantonale allorquando ha riportato per intero il rapporto valetudinario del curante dott. C.________ del 26 novembre 2014, con l'aggiunta manifestamente non pertinente e fuori luogo di un estratto di un referto concernente un'altra persona, il ricorrente omette però di spiegare per quale motivo tale distrazione avrebbe avuto un'influenza sull'apprezzamento dei fatti operato dal giudice di prime cure, 
che pertanto il ricorso e l'atto complementare non adempiono manifestamente le esigenze minime di motivazione suesposte, 
che per il resto, per quanto concerne la nuova documentazione medica prodotta con il gravame - ovvero lo scritto del 31 agosto 2015 del medico curante, dott. C.________ -, essa non soccorre il ricorrente poiché successiva al giudizio impugnato e pertanto inammissibile anche perché poi il ricorrente non spiega in quale misura si realizzerebbero le condizioni per ammettere eccezionalmente il nuovo mezzo di prova ai sensi dell'art. 99 cpv. 1 LTF, ossia se ne dà motivo la decisione dell'autorità inferiore ( ULRICH MEYER/JOHANNA DORMANN, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, 2a ed. 2011, n. 43 ad art. 99 LTF), 
che, statuendo secondo la procedura semplificata di cui all'art. 108 cpv. 1 lett. b LTF, il ricorso, in mancanza di un'argomentazione topica che si confronti con le motivazioni del giudizio cantonale, deve di conseguenza essere dichiarato inammissibile, 
che la Presidente della Corte può delegare questo compito a un altro giudice (art. 108 cpv. 2 LTF), 
che, viste le peculiarità del caso, si prescinde dal caricare le spese giudiziarie alla parte soccombente (art. 66 cpv. 1 seconda frase LTF), 
 
 
per questi motivi, il Giudice unico pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Non si prelevano spese giudiziarie. 
 
3.   
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 29 ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Giudice unico: Parrino 
 
La Cancelliera: Cometta Rizzi