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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
9C_430/2013 {T 0/2}  
   
   
 
 
 
Sentenza del 22 luglio 2013  
 
II Corte di diritto sociale  
 
Composizione 
Giudici federali Kernen, Presidente, 
Meyer, Borella, 
cancelliere Grisanti. 
 
Partecipanti al procedimento 
M.________, patrocinata dall'avv. Patrick Untersee, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Ufficio dell'assicurazione invalidità del Cantone Ticino, via Gaggini 3, 6500 Bellinzona,  
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione per l'invalidità, 
 
ricorso contro il giudizio del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 6 maggio 2013. 
 
 
Fatti:  
 
A.  
M.________, nata nel 1967, il 31 luglio 2007 ha presentato una domanda di prestazioni AI lamentando le conseguenze invalidanti di un linfodema tipo primario alla gamba destra. 
 
Dopo una prima decisione di rinvio del 23 aprile 2009 per esecuzione di nuovi accertamenti medici e aggiornamento della situazione economica, il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha annullato il 21 febbraio 2011 la decisione del 7 giugno 2010 con cui l'Ufficio AI cantonale (UAI) le aveva negato il diritto sia a una rendita (per carenza di invalidità pensionabile) sia a provvedimenti reintegrativi di ordine professionale (che a causa della limitazione medica non potevano essere eseguiti in tempi ragionevoli). In tale occasione la Corte cantonale ha rinviato una seconda volta gli atti all'amministrazione affinché - ritenuta una incapacità lavorativa del 50% dal 19 luglio 2007 nell'attività abituale (gerente di esercizio pubblico) come pure in altre sostitutive adeguate e considerati un reddito senza invalidità di fr. 32'500.- per il 2007 nonché una riduzione del 5% dal reddito ipotetico da invalida per tenere conto delle particolarità personali e professionali - stabilisse se la differenza salariale del 22.77% rispetto al reddito mediamente conseguibile a livello nazionale nello specifico settore economico (gap salariale) andasse ugualmente considerata quale fattore di riduzione sul reddito ipotetico da invalida per il 2007 di fr. 51'099.98 oppure andasse negata per il motivo che l'assicurata si sarebbe accontentata di un salario nettamente inferiore alla media. 
 
Dopo avere esperito nuovi accertamenti, l'UAI ha nuovamente respinto la richiesta di prestazioni AI, confermando in particolare l'inapplicabilità delle condizioni per procedere a una riduzione per gap salariale (decisione del 19 giugno 2012, preavvisata l'8 marzo precedente). 
 
B.  
Ulteriormente adito dall'interessata, il Tribunale cantonale delle assicurazioni ne ha respinto il ricorso con pronuncia del 6 maggio 2013. Confermato il tasso di (in) capacità lavorativa residua del 50%, i giudici cantonali hanno stabilito che, nel sottoscrivere il 30 maggio 2006 un contratto di lavoro con la C.________ Sagl prevedente un salario lordo mensile di fr. 2'500.- per un'attività di gerente a tempo pieno e dopo che negli anni precedenti aveva lavorato nella stessa funzione con salari nettamente superiori, da ultimo da febbraio a maggio 2006 con una retribuzione di fr. 3'200.- mensili, l'assicurata si sarebbe deliberatamente accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media e hanno di conseguenza negato una riduzione per gap salariale. Procedendo al raffronto dei redditi, i giudici di prime cure hanno contrapposto al reddito senza invalidità di fr. 32'500.- (aggiornato all'anno 2007 dalla C.________ Sagl) un reddito da invalida di fr. 24'272.49, ottenuto dopo deduzione - dal reddito base di fr. 51'099.98 - del 50% per tenere conto della capacità lavorativa residua e del 5%, già riconosciuto dall'UAI, in considerazione delle particolarità personali e professionali del caso (riduzione per attività leggere). In questo modo hanno stabilito un tasso d'invalidità del 25%. 
 
C.  
M.________ ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale al quale, previo annullamento del giudizio cantonale e riconoscimento degli interessi di mora, chiede in via principale il riconoscimento di una mezza rendita AI dal mese di luglio 2008 e in via subordinata l'attribuzione di un quarto di rendita. In via ancora più subordinata domanda il rinvio della causa all'amministrazione per nuova decisione. Dei motivi si dirà, per quanto occorra, nei considerandi. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto, così come stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Per contro, in linea di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento giuridico sull'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF); può scostarsene solo se è stato svolto in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF o in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (art. 105 cpv. 2 LTF; DTF 134 V 53 consid. 4.3 pag. 62), e a condizione che l'eliminazione dell'asserito vizio possa influire in maniera determinante sull'esito della causa (art. 97 cpv. 1 LTF). 
 
2.  
Il giudizio impugnato espone correttamente le disposizioni legali relative alla nozione di invalidità e alla valutazione dell'incapacità di guadagno di assicurati esercitanti un'attività lucrativa. A tale esposizione può essere fatto riferimento e prestata adesione. 
 
3.  
Il Tribunale federale ha già avuto modo di affermare che se una persona assicurata, per motivi estranei all'invalidità (per esempio a causa della sua carente formazione scolastica o professionale, delle sue carenti competenze linguistiche, delle limitate possibilità di assunzione dovute a uno statuto di lavoratore stagionale, ecc.), ha realizzato un reddito considerevolmente inferiore alla media dei salari nazionali conseguibili nello stesso ambito professionale (cfr. ad esempio RtiD 2009-II pag. 194, 9C_83/2008) - tale limite essendo stato fissato al 5% - senza che vi si sia spontaneamente accontentata, si procede a un parallelismo dei due redditi di paragone per la parte percentuale eccedente la soglia del 5% (DTF 135 V 297). In pratica, questo parallelismo può avvenire a livello di reddito da valido aumentando in maniera adeguata il reddito effettivamente conseguito oppure facendo capo ai valori statistici oppure ancora a livello di reddito da invalido mediante una riduzione adeguata del valore statistico (DTF 134 V 322). 
 
Il parallelismo dei redditi tiene conto della circostanza che la persona assicurata da invalida non è realisticamente in grado di realizzare il salario statistico medio per cui occorre riconoscerle un salario da invalido conseguentemente più basso. Per converso, laddove un reddito da invalido di fascia media è realisticamente conseguibile, rispettivamente ragionevolmente esigibile, un reddito da valido inferiore alla media (per motivi economici) non deve essere adattato al livello medio di tale reddito (DTF 135 V 58 consid. 3.4.3 e 3.4.4 pag. 61 segg.). 
 
4.  
La Corte cantonale ha accertato che prima del suo impiego per la C.________ Sagl (iniziato il 1° giugno 2006 con uno stipendio mensile lordo di fr. 2'500.-) l'assicurata aveva in particolare lavorato, sempre quale gerente a tempo pieno, per la D.________ Sagl da ottobre 2003 a dicembre 2005 con uno stipendio mensile (lordo) di fr. 3'800.- e poi per P.________ del ristorante U.________ da febbraio a maggio 2006 con una retribuzione (lorda) di fr. 3'200.-. I giudici cantonali hanno in seguito preso atto del fatto che la cessazione del lavoro per la D.________ Sagl e per P.________ sarebbe intervenuta a causa del fallimento dei rispettivi esercizi pubblici e che l'interessata non ricorderebbe se abbia effettuato altre ricerche di lavoro prima di essere stata assunta dalla C.________ Sagl. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha inoltre constatato che il salario pattuito con la C.________ Sagl - e considerato "di favore" dalla stessa interessata - era dettato dal fatto che la società aveva appena avviato la propria attività e non dalla particolare realtà del mercato del lavoro ticinese. In simili circostanze, l'autorità giudiziaria di primo grado ha concluso che l'assicurata avrebbe potuto conseguire un salario lordo mensile lordo ben superiore ai fr. 2'500.- e anche superiore a fr. 3'000.- e che pertanto, stipulando il contratto di lavoro con la C.________ Sagl, si sarebbe deliberatamente accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media. Il che avrebbe impedito di applicare la riduzione per gap salariale. 
 
5.  
 
5.1. La ricorrente, che non contesta l'accertamento del tasso d'incapacità lavorativa residua del 50%, censura innanzitutto la mancata riduzione per gap salariale del reddito statistico da invalida adducendo che ella non avrebbe in realtà percepito un reddito nettamente inferiore alla media in Ticino nel 2006 né si sarebbe accontentata di un introito limitato.  
 
Con riferimento alla prima censura, essa è manifestamente infondata. È sufficiente il rilievo che, per procedere a un eventuale parallelismo dei redditi, il confronto va effettuato tra quanto effettivamente realizzato prima dell'evento assicurato e la media svizzera usuale nel settore specifico (cfr. fra le tante sentenza 8C_683/2009 del 26 febbraio 2010 consid. 4.1) e che già una differenza del 5% è sufficiente per apparire considerevole. Ora, a tal riguardo - e a prescindere dal fatto che lo stipendio annuo pattuito con la C.________ Sagl ammontasse a fr. 30'000.- o a fr. 32'500.-, come pretende l'insorgente -, la Corte cantonale ha già accertato una prima volta nella decisione di rinvio del 21 febbraio 2011 - confermata dalla pronuncia qui impugnata - che la differenza tra questi due valori supera (va) nella fattispecie nettamente la soglia indicata dalla giurisprudenza, senza che occorra dunque dilungarsi oltre sulla questione. 
Riguardo alla seconda censura, essa si rivela inammissibile poiché di natura meramente appellatoria. La Corte cantonale, concludendo che la ricorrente si sarebbe accontentata di un salario considerevolmente inferiore alla media, ha operato un apprezzamento delle prove nel caso di specie che appare quanto meno sostenibile e vincolante per il Tribunale federale (cfr. le sentenze 8C_630/2012 del 7 dicembre 2012 consid. 4.1 e 8C_607/2011 del 16 marzo 2012 consid. 8.2.3 in fine). Ora, il ricorso non fa valere nulla né tanto meno spiega in quale misura l'accertamento dei primi giudici sarebbe arbitrario, ossia insostenibile, su questo punto. 
 
5.2. In via subordinata, l'insorgente sostiene che la riduzione per gap salariale debba ammettersi "almeno in misura limitata, in proporzione alla rinuncia effettiva e volontaria al salario ammissibile". Osserva che attualmente "nel caso in cui l'assicurato si sia accontentato di un reddito palesemente inferiore alla media non si applica alcuna riduzione del reddito statistico per gap salariale, mentre laddove l'assicurato si fosse accontentato di un reddito, seppur inferiore alla media, non in maniera palese o tale da negare l'applicazione del gap salariale, questi beneficerebbe dell'intera riduzione". Tale sistema, del tutto o niente, violerebbe la parità di trattamento atteso che "Chi si ritrova ad aver rinunciato ad un salario palesemente superiore non può difatti pretendere (incomprensibilmente) a che gli effetti dell'applicazione dei dati statistici siano corretti nella limitata misura della sua rinuncia volontaria".  
 
La ricorrente sembra però non tenere conto di un aspetto fondamentale. L'eventuale parallelismo dei redditi non si giustifica unicamente in ragione della differenza considerevole (fissata al 5%) tra il reddito effettivamente conseguito e quello mediamente realizzabile (a livello nazionale) nel settore specifico (sui motivi alla base della decisione di prendere in considerazione solo la parte eccedente la soglia del 5% cfr. DTF 135 V 297 consid. 6.1.3 pag. 304 seg.), ma anche e soprattutto per l'involontarietà di questa differenza. L'assicurato non può infatti fare ricadere sulla collettività degli assicurati, altrimenti chiamata a rispondere solo per gli effetti di un'incapacità lucrativa dovuta a motivi legati all'invalidità (cfr. DTF 134 V 322 consid. 6.2 pag. 329), le conseguenze di una sua scelta personale. In simile evenienza nessun intervento, anche solo parziale, può essere richiesto dall'AI. Differenziando - ai fini del riconoscimento di un adeguamento del reddito da valido o di una riduzione del reddito da invalido - a seconda che l'assicurato si sia spontaneamente accontentato o meno di un salario considerevomente inferiore alla media, la giurisprudenza in materia non crea alcuna distinzione inammissibile che non trovi corrispondenza nella diversità delle fattispecie da esaminare e non è pertanto contraria al principio dell'uguaglianza di trattamento (cfr. DTF 136 I 1 consid. 4.1 pag. 5; 135 V 361 consid. 5.4.1 pag. 369 con riferimenti). 
 
5.3. Inammissibile, poiché sollevata per la prima volta in sede federale (art. 99 cpv. 1 LTF), si rivela infine la censura riguardante l'entità della riduzione sociale ammessa dalla Corte cantonale (5%) per tenere conto delle particolarità personali e professionali del caso (cfr. DTF 126 V 75). In tali condizioni non occorre disquisire oltre sulla questione se il reddito base da invalida ammonti a fr. 51'099.98, come ritenuto dai primi giudici, o a fr. 50'626.80 come pretende invece la ricorrente, in entrambi i casi il grado d'invalidità non avvicinandosi nemmeno lontanamente al tasso minimo necessario per ottenere una rendita.  
 
6.  
Ne segue che il ricorso dev'essere respinto nella misura della sua ammissibilità. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto. 
 
2.  
Le spese giudiziarie di fr. 800.- sono poste a carico della ricorrente. 
 
3.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale delle assicurazioni sociali. 
 
 
Lucerna, 22 luglio 2013 
 
In nome della II Corte di diritto sociale 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Kernen 
 
Il Cancelliere: Grisanti