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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
                 
 
 
1C_498/2018, 1C_499/2018  
 
 
Sentenza del 30 ottobre 2018  
 
I Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Merkli, Presidente, 
Fonjallaz, Eusebio, 
Cancelliere Crameri. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________e B.________, 
ricorrenti, 
 
contro 
 
Municipio di Gravesano, 
Consiglio di Stato della Repubblica e Cantone Ticino. 
 
Oggetto 
1C_498/2018 
denegata giustizia, 
 
1C_499/2018 
tassa di giustizia, 
 
ricorsi contro le sentenze emanate il 17 agosto 2018 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino 
(n. 52.2017.276 e n. 52.2017.277) 
 
 
Fatti:  
 
A.   
A.________ e B.________ sono comproprietari di un appartamento in un condominio sito a Gravesano. Il 9 agosto 2015 hanno segnalato al Municipio una serie di comportamenti da loro ritenuti scorretti e illeciti di vicini e altre persone nell'ambito della manutenzione dei giardini, invitandolo ad adottare determinati provvedimenti, in particolare riguardo al taglio di una siepe. Il Municipio ha indicato che l'avvenuto taglio rispettava l'altezza massima prescritta dalle norme comunali e d'avere evaso tutte le loro altre richieste. 
 
B.   
In tale ambito, i comproprietari hanno presentato al Consiglio di Stato un ricorso per denegata e ritardata giustizia nei confronti del Municipio. Con decisione del 3 maggio 2017 il Governo ha respinto il ricorso. Adito dagli insorgenti, con giudizio del 17 agosto 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha respinto il gravame (n. 52.2017.276). 
 
In relazione a solleciti presentati dai citati comproprietari inerenti a un'asserita incompleta trasmissione di informazioni e documenti relativi al condominio, il 28 giugno 2016 il Municipio ha trasmesso loro un rapporto di nove pagine e una copiosa documentazione, ponendo a loro carico una tassa di cancelleria di fr. 450.--. Con decisione del 10 maggio 2017 il Consiglio di Stato ha confermato la tassa. Adito dagli interessati, con giudizio 17 agosto 2018 il Tribunale cantonale amministrativo ne ha parzialmente accolto il ricorso, riducendo l'importo della tassa a fr. 130.-- (n. 52.2017.277). 
 
C.   
Avverso queste due decisioni, l'11 settembre 2018 i comproprietari hanno presentato alla Corte cantonale una "richiesta di rettifica di errori". Con sentenza del 19 settembre 2018 la Corte cantonale, non ravvisando errori o sviste nelle decisioni litigiose, ha trasmesso per competenza l'istanza al Tribunale federale, affinché la esamini quale ricorso (n. 52.2018.420). 
 
Il 28 settembre 2018 A.________ e B.________ impugnano dinanzi al Tribunale federale, con un unico allegato le sentenze del 17 agosto 2018 proponendo una serie di conclusioni, che tuttavia esulano in gran parte dall'oggetto del litigio. Il 13 ottobre 2018 i ricorrenti hanno trasmesso un ulteriore scritto. 
Non sono state richieste osservazioni ai gravami. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il Tribunale federale esamina d'ufficio l'ammissibilità dei ricorsi sottopostigli (DTF 143 IV 357 consid. 1).  
 
1.2. Impugnate sono decisioni pronunciate in cause di diritto pubblico dall'autorità cantonale di ultima istanza (art. 82 lett. a e 86 cpv. 1 lett. d LTF). I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore (art. 89 cpv. 1 lett. e) e la loro legittimazione è pacifica. La questione della tempestività dei gravami, vista la loro manifesta infondatezza, non dev'essere esaminata oltre.  
Le criticate decisioni si fondano in sostanza su fattispecie connesse e riguardano le medesime parti. Visto inoltre l'esito dei ricorsi, si giustifica di statuire sulle due cause con un unico giudizio. 
 
1.3. Nella misura in cui gli insorgenti postulano, in maniera del tutto generica richiamando sentenze emanate nei loro confronti con le quali loro ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, l'astensione di giudici federali e cancellieri, senza specificare e sostanziare alcun motivo di ricusazione ai sensi dell'art. 34 LTF, la domanda, priva di fondamento, dev'essere respinta. La dichiarazione di inammissibilità di gravami non implica infatti una parvenza di imparzialità (sentenza 1B_112/2017 del 3 aprile 2017 consid. 2.1 che li riguarda).  
 
1.4. I ricorrenti accennano ad altre vertenze oggetto di impugnative da loro presentate dinanzi a diverse autorità giudiziarie. Queste cause esulano dall'oggetto del litigio in esame, come i generici accenni alle criticate modalità di gestione della Corte cantonale e all'operato di magistrati e funzionari cantonali, che non hanno partecipato agli impugnati giudizi.  
 
1.5. Come noto ai ricorrenti, secondo l'art. 42 cpv. 1 e 2 LTF, il gravame dev'essere motivato in modo sufficiente, spiegando nei motivi perché l'atto impugnato viola il diritto. Il Tribunale federale esamina in linea di principio solo le censure sollevate (DTF 142 I 99 consid. 1.7.1 pag. 106). Quando i ricorrenti, come in concreto, invocano la violazione di diritti costituzionali, il Tribunale federale, in applicazione dell'art. 106 cpv. 2 LTF, esamina le censure soltanto se siano state esplicitamente sollevate e motivate in modo chiaro e preciso (DTF 143 I 377 consid. 1.2 e 1.3 pag. 380; 143 II 283 consid. 1.2.2 pag. 286).  
La vertenza concerne l'interpretazione e l'applicazione di norme del diritto comunale e cantonale, esaminate sotto il ristretto profilo dell'arbitrio. Non basta quindi che la decisione impugnata sia insostenibile nella motivazione, ma occorre che lo sia anche nel suo risultato (DTF 143 I 321 consid. 6.1 pag. 324), ciò che spetta ai ricorrenti dimostrare (DTF 144 III 145 consid. 2 pag. 146). 
 
2.  
 
2.1. Riguardo alla criticata mancata astensione volontaria di un Consigliere di Stato a pronunciarsi sul loro ricorso, perché al dire dei ricorrenti la comproprietaria di un appartamento del condominio, che non avrebbe tagliato una siepe secondo le modalità da loro prospettate, sarebbe la sua collaboratrice personale, la Corte cantonale ha ritenuto che sebbene nell'incarto non figuri alcuna domanda di ricusa, l'istanza sarebbe stata comunque irricevibile poiché tardiva, i ricorrenti avendo atteso due mesi dopo l'introduzione del gravame per formularla. Essi non contestano questa conclusione con una motivazione conforme alle esigenze dell'art. 42 LTF, motivo per cui la critica è inammissibile.  
 
Con riferimento al taglio della siepe, la Corte cantonale ha ritenuto ch'essa non costituirebbe un'opera di cinta ai sensi dell'art. 10 delle norme di attuazione del piano regolatore, per cui la relativa vertenza parrebbe rivestire una natura meramente civilistica. Ne ha concluso che non si potrebbe pertanto rimproverare al Municipio di essere rimasto inattivo in tale ambito, rilevato ch'esso è nondimeno intervenuto. I ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di questa conclusione. 
 
2.2. Essi censurano poi l'asserita incompletezza della documentazione trasmessa loro dal Municipio, in particolare riguardo al certificato di abitabilità del 2010, al rifugio antiaereo, al collaudo antincendio e al piano delle canalizzazioni. In tale ambito la Corte cantonale ha stabilito che le loro richieste sono state esaurientemente trattate nel rapporto del Municipio del 28 giugno 2016 e che l'autorità comunale si è attivata presso le competenti istanze cantonali per avviare le necessarie procedure specificatamente indicate nella decisione impugnata, per cui non si è in presenza di un diniego di giustizia. Al riguardo, i ricorrenti disattendono che non si è più in presenza di un diniego di giustizia, quando, come nel caso in esame, l'autorità ha agito o statuito. Né sussiste un ritardo ingiustificato per il semplice fatto che i provvedimenti adottati o la decisione emanata non vanno nel senso da loro desiderato (sentenza 1B_170/2017 del 9 giugno 2017 consid. 1.2).  
 
2.3. Osservando che la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- posta a loro carico nella decisione impugnata sarebbe inadeguata, i ricorrenti non dimostrano l'arbitrarietà di tale importo e ancor meno che la Corte cantonale avrebbe abusato dell'ampio potere che le spetta in tale ambito (DTF 141 I 105 consid. 3.3.1, 3.3.2 e 3.4 pag. 108 seg.). Né essi, accennando a un'eventuale loro indigenza, documentano che l'avrebbero provata e chiesto l'assistenza giudiziaria.  
 
2.4. Nel medesimo atto ricorsuale i ricorrenti contestano l'importo di fr. 450.-- della tassa posta a loro carico dal Municipio, in relazione al suo rapporto del 28 giugno 2016. Al riguardo essi misconoscono tuttavia che, in parziale accoglimento del loro ricorso, la Corte cantonale l'ha annullata riducendola a fr. 130.--, importo di cui essi non dimostrano l'arbitrarietà, chiaramente non ravvisabile. La stessa conclusione vale per la tassa di giustizia fissata nella decisione impugnata di fr. 800.--, posta a loro carico in ragione di fr. 300.-- e del Comune per fr. 500.--.  
 
3.   
Ne segue che, in quanto ammissibili, la "richiesta di rettifica di errori" e il ricorso sono respinti. Le spese seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Nella misura in cui sono ammissibili, la "richiesta di rettifica di errori" e il ricorso sono respinti. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 500.-- sono poste a carico dei ricorrenti. 
 
3.   
Comunicazione ai ricorrenti, al Municipio di Gravesano, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 30 ottobre 2018 
 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Merkli 
 
Il Cancelliere: Crameri