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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_541/2014  
   
   
 
 
 
Sentenza del 4 giugno 2014  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudice federale Zünd, Presidente, 
Cancelliere Savoldelli. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Stefano Camponovo, 
ricorrente, 
 
contro  
 
Sezione della popolazione, 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, 6500 Bellinzona, 
 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, Residenza governativa, 6500 Bellinzona. 
 
Oggetto 
mancato rinnovo di un permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 2 maggio 2014 dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Nell'agosto 2009, il cittadino bosniaco A.________ si è sposato nel suo Paese d'origine con la connazionale B.________. Il 10 ottobre 2011, egli è entrato in Svizzera per ricongiungersi con la moglie, titolare di un permesso di domicilio, ed ha a tal scopo ottenuto un permesso di dimora annuale. 
Nel maggio 2012, i coniugi A.________ e B.________ hanno posto fine alla convivenza. Con sentenza del 31 agosto 2012, il loro matrimonio è stato sciolto per divorzio. 
 
B.   
Constatato che il motivo per cui era stato originariamente concesso era venuto a cadere, con decisione dell'8 novembre 2012 la Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino ha negato a A.________ il rinnovo del suo permesso di dimora e gli ha intimato un termine per lasciare la Svizzera. 
Tale provvedimento è stato in seguito confermato sia dal Consiglio di Stato che dal Tribunale cantonale amministrativo, che si è espresso in merito con sentenza del 2 maggio 2014. Anche i Giudici cantonali hanno infatti concluso che la precedente unione con B.________ non conferiva a A.________ nessun diritto al rinnovo del permesso di soggiorno in Svizzera, aggiungendo che quest'ultimo aveva pure potuto disporre di tutto il tempo necessario per potere gestire il suo rientro in Bosnia. 
 
C.   
Il 30 maggio 2014, A.________ ha inoltrato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui, facendo valere di essersi nel frattempo risposato con una persona che dispone di un permesso di soggiorno in Svizzera e di avere comunicato al Tribunale cantonale amministrativo l'avvenuto matrimonio con lettera dell'8 maggio 2014, postula l'annullamento della decisione da quest'ultimo emessa e il rinnovo dell'autorizzazione richiesta. 
Non è stato ordinato nessuno scambio di scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non comporta comunque alcun pregiudizio per lo stesso, nella misura in cui il suo allegato adempie alle esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2; 133 I 300 consid. 1.2 con rinvii). 
L'impugnativa è stata presentata contro una decisione di ultima istanza cantonale in una causa di diritto pubblico, motivo per cui va innanzitutto esaminato se la stessa sia ricevibile quale ricorso in materia di diritto pubblico. 
 
2.   
Giusta l'art. 83 lett. c n. 2 LTF, il ricorso in materia di diritto pubblico è inammissibile contro le decisioni in materia di diritto degli stranieri concernenti permessi o autorizzazioni al cui ottenimento né il diritto federale né il diritto internazionale conferiscono un diritto (DTF 133 I 185 consid. 2.3; 131 II 339 consid. 1). 
L'oggetto del litigio che può essere portato davanti al Tribunale federale è d'altra parte sempre determinato dalla decisione impugnata e, in questo ambito, dalle conclusioni formulate da chi ricorre (sentenze 2D_144/2008 del 23 marzo 2009 consid. 3 e 2C_669/2008 dell'8 dicembre 2008 consid. 4.1). 
 
2.1. Nel caso in esame, le parti sono - a ragione - concordi nel concludere che la precedente unione con B.________, non conferisce al ricorrente nessun diritto ai sensi dell'art. 83 lett. c n. 2 LTF.  
 
2.2. Siccome la lettera con cui il ricorrente comunicava al Tribunale cantonale amministrativo di essersi nuovamente sposato risale all'8 maggio 2014 ed è quindi manifestamente successiva all'emanazione del giudizio impugnato, che risale al 2 maggio precedente, a priori escluso è però anche il tentativo dello stesso di richiamarsi a questo nuovo connubio. Detto rapporto - di cui è appunto stata informata solo successivamente all'emanazione del suo giudizio - non era infatti oggetto di litigio davanti alla Corte cantonale e non può quindi nemmeno esserlo davanti al Tribunale federale (precedente consid. 2 e la giurisprudenza ivi citata; con specifico riferimento alla possibilità di formulare - nel caso ne siano davvero dati tutti gli estremi - una nuova richiesta di rilascio di un permesso di dimora cfr. inoltre la sentenza 2C_317/2013 del 14 gennaio 2014 consid. 1.5).  
 
2.3. Siccome il ricorrente non ha fatto valere in maniera sostenibile nessun diritto al rinnovo del suo permesso di dimora, quale ricorso in materia di diritto pubblico la sua impugnativa risulta quindi inammissibile.  
 
3.   
Già solo poiché nell'impugnativa non viene validamente evocata la violazione di nessun diritto fondamentale, a priori esclusa è nel contempo la via del ricorso sussidiario in materia costituzionale, per altro aperta solo nel caso il ricorrente possa far valere un interesse di natura giuridica all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata (art. 113 segg. LTF; sentenza 2C_1098/2013 del 30 novembre 2013 consid. 3; circa il generico richiamo al principio della proporzionalità contenuto nel gravame cfr. infine la sentenza 2C_536/2009 del 21 giugno 2010 consid. 6). 
 
4.   
Per i motivi illustrati, il gravame risulta manifestamente inammissibile e va deciso secondo la procedura semplificata prevista dall'art. 108 LTF. Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF); non si assegnano ripetibili (art. 68 cpv. 3 LTF). 
L'emanazione del presente giudizio rende priva di oggetto la richiesta di concessione dell'effetto sospensivo. 
 
 
Per questi motivi, il Presidente pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è inammissibile. 
 
2.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
3.   
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, alla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni, al Consiglio di Stato e al Giudice delegato del Tribunale amministrativo del Cantone Ticino, nonché all'Ufficio federale della migrazione. 
 
 
Losanna, 4 giugno 2014 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
Il Cancelliere: Savoldelli