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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
5A_205/2022  
 
 
Sentenza del 20 ottobre 2022  
 
II Corte di diritto civile  
 
Composizione 
Giudici federali Herrmann, Presidente, 
Marazzi, von Werdt, 
Cancelliera Antonini. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinata dall'avv. Valentina Marzorati Benedick, 
ricorrente, 
 
contro 
 
III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6900 Lugano, 
opponente. 
 
Oggetto 
gratuito patrocinio (protezione dell'unione coniugale), 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 14 febbraio 2022 dalla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (13.2021.115/116). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
 
A.a. A.________ e B.________ si sono uniti in matrimonio nel 2003; dall'unione sono nati i figli C.________ (2003) e D.________ (2006). In data 14 settembre 2020 A.________ ha chiesto l'adozione di misure a protezione dell'unione coniugale, anche a titolo cautelare; fra le altre conclusioni, ha postulato una provvigione ad litem e, in subordine, la concessione del gratuito patrocinio con l'assistenza legale dell'avv. E.________. Una regolamentazione provvisoria dell'assetto coniugale è stata pattuita dalle parti all'udienza del 16 ottobre 2020.  
 
L'avv. E.________ ha informato la Pretura del Distretto di Lugano in data 24/25 novembre 2020 di essere stato dimesso dalla mandante; con decisione 2 dicembre 2020 il Pretore aggiunto ha tassato la nota professionale del legale. 
 
A.b. In data 15 dicembre 2020, per penna dell'avv. F.________, A.________ ha chiesto una modifica dell'accordo cautelare, una provvigione ad litem di fr. 10'000.-- e, in subordine, nuovamente l'ammissione al gratuito patrocino. Una nuova istanza di concessione del gratuito patrocinio è stata formulata il 12 gennaio 2021 dall'avv. Valentina Marzorati Benedick, subentrata all'avv. F.________ impossibilitata a proseguire il mandato. All'istante il Pretore aggiunto ha rammentato il principio - già espostole il 16 dicembre 2020 - secondo cui il gratuito patrocinio non prevede la sostituzione del patrocinatore in corso di causa.  
 
A.c. Con decreto cautelare 25 gennaio 2021 il Pretore aggiunto ha, fra le altre cose, rinviato al merito la decisione sulla richiesta di gratuito patrocinio e sulle spese giudiziarie.  
 
A.d. Il 18 agosto 2021, avanti all'Autorità regionale di protezione 4 di Paradiso i coniugi hanno dichiarato di essersi riconciliati. Lo hanno confermato al Pretore aggiunto con scritto 23 agosto 2021. Il 30 agosto 2021 l'avv. Valentina Marzorati Benedick ha dato atto della conclusione del suo mandato e ha chiesto la tassazione della sua nota d'onorario.  
 
A.e. Con decisione 1° settembre 2021 il Pretore aggiunto ha, tra l'altro, stralciato dai ruoli la causa per desistenza, dichiarato priva di interesse l'istanza di gratuito patrocinio di A.________ e ripartito a metà fra i coniugi le spese giudiziarie.  
 
B.  
Contro la decisione menzionata, A.________ ha inoltrato reclamo in data 20 settembre 2021. Ha chiesto l'annullamento della stessa per quanto riguarda la caducità dell'istanza di gratuito patrocinio e la messa a carico della metà delle spese giudiziarie, ha ribadito la richiesta di ammissione al gratuito patrocinio con l'assistenza dell'avv. Valentina Marzorati Benedick, la tassazione della relativa nota d'onorario e il gratuito patrocinio per la procedura di reclamo. Con la qui impugnata decisione 14 febbraio 2022 il Tribunale di appello del Cantone Ticino, III Camera civile, ha respinto sia il gravame, nella misura della sua ammissibilità, sia la domanda di gratuito patrocinio per la sede cantonale. 
 
C.  
Con allegato 21 marzo 2022, A.________ (di seguito: ricorrente) ha interposto ricorso in materia civile e contestuale ricorso sussidiario in materia costituzionale contro il giudizio cantonale. Chiede, in sostanza, l'annullamento del medesimo, l'accoglimento di tutte le sue istanze di gratuito patrocinio formulate in sede pretorile e di reclamo, la liquidazione della relativa nota onorari e spese e la concessione del medesimo beneficio per la sede federale. In via subordinata chiede l'annullamento del giudizio impugnato, il rinvio dell'incarto all'istanza precedente per nuova decisione, l'ammissione al gratuito patrocinio per la sede di reclamo, infine e comunque il gratuito patrocinio per la sede federale. 
 
Con scritto 31 marzo 2022 la ricorrente ha inoltrato al Tribunale federale nuova documentazione.  
 
Non sono state chieste determinazioni, ma è stato acquisito l'incarto cantonale. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il gravame è rivolto contro una decisione dell'autorità cantonale di ultima istanza (art. 75 cpv. 1 LTF). Nella misura in cui essa conferma la caducità dell'istanza di gratuito patrocinio per la procedura di prima istanza, la decisione impugnata scaturisce da un reclamo (art. 121 CPC) ed è dunque senz'altro impugnabile avanti al Tribunale federale in virtù dell'art. 75 cpv. 2 LTF; lo è tuttavia anche nella misura in cui il Presidente della Corte di appello ha respinto l'istanza di gratuito patrocinio per la procedura di reclamo presso di lui condotta (DTF 143 III 140 consid. 1.2; 138 III 41 consid. 1.1 con rinvio; sentenze 5A_1025/2021 del 19 maggio 2022 consid. 1.1; 5A_1007/2018 del 26 giugno 2019 consid. 3.1; 5A_893/2018 del 10 aprile 2019 consid. 1.2).  
 
Il merito della causa concerne una procedura di tutela dell'unione coniugale, ossia una causa civile (art. 72 cpv. 1 LTF), nel caso concreto complessivamente non pecuniaria. 
L'istanza di gratuito patrocinio è stata dichiarata priva di interesse dal Pretore aggiunto unitamente al merito (stralcio per desistenza della parte istante dalla procedura di protezione dell'unione coniugale, art. 241 cpv. 2 CPC; v. supra consid. in fatto A.e). Essa è stata tuttavia l'unico oggetto della procedura di reclamo cantonale. In tali circostanze, la decisione impugnata va considerata finale ai sensi dell'art. 90 LTF (DTF 139 V 600 consid. 2.2; sentenze 5A_1025/2021 cit. loc. cit.; 5A_233/2021 del 4 maggio 2022 consid. 1.1; 5D_37/2021 del 2 febbraio 2022 consid. 1.2).  
La ricorrente, soccombente in sede cantonale, è legittimata a ricorrere (art. 76 cpv. 1 LTF). Il tempestivo (art. 100 cpv. 1 LTF) ricorso in materia civile risulta pertanto in linea di principio ammissibile. 
 
1.2. Vista la proponibilità del ricorso in materia civile, il ricorso sussidiario in materia costituzionale si appalesa inammissibile (art. 113 LTF).  
 
2.  
Contro le decisioni in materia di misure cautelari (come è qui il caso, dato che il merito concerne una procedura di tutela dell'unione coniugale, v. DTF 133 III 393 consid. 5), la parte ricorrente può unicamente prevalersi della violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Giusta l'art. 106 cpv. 2 LTF, il Tribunale federale esamina la violazione di questi diritti soltanto se tale censura è stata sollevata e motivata. Ciò significa che il ricorrente deve indicare in modo chiaro e dettagliato, con riferimento ai motivi della decisione impugnata, in che modo sarebbero stati violati i suoi diritti costituzionali (DTF 143 II 283 consid. 1.2.2; 142 III 364 consid. 2.4; 133 III 393 consid. 6). 
Il Tribunale federale fonda la sua sentenza sui fatti accertati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Nell'ambito dei ricorsi sottoposti alle limitazioni dell'art. 98 LTF, il ricorrente può ottenere la rettifica o il complemento degli accertamenti di fatto unicamente se essi sono arbitrari e hanno un'influenza sull'esito della causa. Gli art. 97 e 105 cpv. 2 LTF non si applicano direttamente, poiché non sono dei diritti costituzionali (DTF 133 III 393 consid. 7.1; 133 III 585 consid. 4.1). 
Nuovi fatti e nuovi mezzi di prova sono di principio esclusi, mentre nuove conclusioni sono inammissibili (art. 99 LTF). Lo scritto della ricorrente di data 31 marzo 2022, così come i documenti prodotti in allegato al medesimo, sono inammissibili. 
 
3.  
 
3.1. Secondo l'art. 117 CPC, ha diritto al gratuito patrocinio chiunque sia sprovvisto dei mezzi necessari (lett. a) e la cui domanda non appaia priva di probabilità di successo (lett. b). Le condizioni poste dall'art. 117 CPC corrispondono a quelle della garanzia costituzionale minima sancita dall'art. 29 cpv. 3 Cost. (DTF 142 III 131 consid. 4.1; sentenze 5A_1025/2021 cit. consid. 3.1; 5A_691/2021 del 4 ottobre 2021 consid. 4.2.1).  
 
3.2. La desistenza di parte attrice (o istante) pone fine al procedimento; medesima conseguenza hanno l'acquiescenza di parte convenuta e la transazione fra le parti (v. art. 241 CPC e il titolo che lo precede: Parte seconda, Titolo terzo, Capitolo 6: Fine del procedimento senza decisione del giudice). La desistenza prende efficacia dal momento della sua dichiarazione. A partire da quel momento, al giudice non è più permesso decidere in merito alla pretesa di parte attrice. A ben vedere, dunque, la desistenza porta alla cessazione dell'interesse legittimo della parte al completamento della procedura da lei avviata. Viene così a cadere il presupposto processuale dell'interesse degno di protezione dell'attore o istante (art. 59 cpv. 2 lett. a CPC; Francesco Trezzini, in Commentario pratico al Codice di diritto processuale civile svizzero, 2a ed. 2017, vol. 1, n. 2 ad art. 117 CPC, giunge al medesimo risultato rilevando che l'istante ha perso la qualifica di parte).  
L'assenza di un presupposto processuale al momento dell'inoltro della causa porta a una decisione di non entrata in materia. Può tuttavia accadere che un presupposto venga a cadere successivamente - come appunto in caso di desistenza, acquiescenza o transazione - impedendo la pronuncia di una decisione. In tal caso, va constatata la mancanza di interesse per la causa (v. Boris Müller, in Schweizerische Zivilprozessordnung [ZPO] Kommentar, 2a ed. 2016, n. 25 ad art. 59 CPC). Ciò induce a sua volta la caducità per mancanza di interesse dell'istanza di gratuito patrocinio. 
Se al momento della desistenza e della conseguente perdita dell'interesse degno di protezione che ne è corollario, l'istanza di concessione del gratuito patrocinio non è ancora stata decisa, l'onorario dell'avvocato non potrà pertanto essere coperto dalla cassa dello Stato (v. Trezzini, op. cit., n. 3 ad art. 117 CPC). 
 
4.  
Il Pretore aggiunto, richiamando l'appena citato Trezzini, ha ritenuto che con la desistenza dell'attrice, le parti avevano perduto la loro qualità di parte. Veniva dunque meno "il loro interesse a ottenere una decisione sulle relative istanze di gratuito patrocinio se quel beneficio non era loro già stato riconosciuto". 
 
Il Giudice cantonale ha confermato tale ragionamento. Ha osservato che se l'originario patrocinatore della qui ricorrente aveva potuto beneficiare del gratuito patrocinio concesso a lei al momento in cui era stato sollevato dall'incarico, con il successivo decreto cautelare 25 gennaio 2021 il Pretore aggiunto aveva "di fatto" rinviato la decisione sull'istanza della nuova patrocinatrice avv. Valentina Marzorati Benedick al merito, assieme a quella sulle spese giudiziarie. Rinunciando a impugnare quel decreto, la ricorrente non poteva rimproverare al Pretore aggiunto di non aver allora statuito, tanto più che non risulta che il magistrato fosse stato sollecitato a decidere. Inammissibile è stato infine considerato l'argomento secondo il quale il ritiro della procedura era stato dettato dallo "stato di disperazione e di difficoltà economiche in cui versava" la qui ricorrente: la desistenza, infatti, era avvenuta senza riserva alcuna, né la ricorrente aveva contestato "la validità e/o l'esistenza della desistenza medesima". 
 
5.  
 
5.1. Non è controverso che il Pretore aggiunto, con il proprio decreto cautelare 25 gennaio 2021, abbia "di fatto" rinviato la decisione sull'istanza della nuova patrocinatrice al merito, assieme a quella sulle spese giudiziarie (v. supra consid. 4), né che la ricorrente non abbia impugnato detto decreto cautelare. Le rinnovate istanze di gratuito patrocinio proposte in seguito (per le successive istanze cautelari e osservazioni) non potevano supplire alla mancata impugnazione del menzionato decreto cautelare e comunque (come accertato dal Giudice cantonale) non risulta che il Giudice di prime cure sarebbe stato sollecitato a pronunciarsi al riguardo.  
Visto che la prima istanza di gratuito patrocinio formulata dalla nuova patrocinatrice era stata rinviata alla decisione di merito, che il relativo decreto era rimasto inoppugnato e che le successive ulteriori istanze di gratuito patrocinio non esigevano una trattazione, la questione sollevata dalla ricorrente relativa alle tempistiche che il giudice adito con un'istanza di gratuito patrocinio debba rispettare ha - nel caso di specie - una valenza puramente astratta, insufficiente a fondare un interesse degno di protezione. La censura, peraltro fondata apparentemente sugli art. 119 cpv. 3 e 120 CPC, senza invocazione motivata di diritti costituzionali, si appalesa inammissibile. 
 
5.2. La ricorrente motiva pure il proprio ricorso con il rimprovero al Pretore aggiunto di non aver evaso nessuna delle sue ben sette istanze di concessione del gratuito patrocinio, pur avendo dimostrato la necessità di cambio di patrocinatore. A suo dire, al momento dell'inoltro di ogni istanza il giudice era in possesso di tutti gli elementi per decidere ed era in misura di prevedere che la ricorrente avrebbe dovuto svolgere ulteriori atti processuali.  
 
Diretta contro la decisione di prima sede, la censura è inammissibile: il ricorso in materia civile è dato unicamente contro sentenze emanate dalla suprema istanza cantonale su ricorso (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF). Peraltro, come già spiegato sopra (consid. 5.1), il rimprovero al Pretore aggiunto di non aver trattato e evaso le sei successive istanze di concessione del gratuito patrocinio - e al Giudice cantonale, reo di aver sostenuto la medesima posizione - cadrebbe nel vuoto. 
 
5.3. La ricorrente respinge il rimprovero di non aver impugnato il decreto 25 gennaio 2021, sottolineando che la scelta era stata dettata dalla necessità di presentare entro tempi brevi l'istanza di avviso ai debitori, che altrimenti sarebbe stata ritardata dalla pendenza del ricorso.  
 
Le ragioni che hanno spinto la ricorrente (e la sua patrocinatrice) a non ricorrere contro il decreto 25 gennaio 2021, con il quale il Pretore aggiunto ha rinviato la questione del gratuito patrocinio alla decisione di merito, sono irrilevanti. Come ammette lei stessa, la decisione è stata presa liberamente ed è scaturita da un consapevole apprezzamento delle proprie priorità; i motivi della sua scelta non modificano la sostanza della sua decisione. Che la ricorrente si sia o meno resa conto delle conseguenze che la sua decisione avrebbe avuto sulla trattazione delle sue istanze di concessione del gratuito patrocinio passate e future, è parimenti senza importanza. Conta invece constatare che la ricorrente non discute in diritto la correttezza dell'opinione del Giudice cantonale, secondo il quale rinunciando a impugnare quel decreto, ella non poteva rimproverare al Pretore aggiunto di non aver statuito a quel momento. La censura si appalesa pertanto inammissibile. 
 
5.4. La ricorrente confuta indi il rimprovero mossole dal Giudice cantonale di non aver sollecitato il Pretore aggiunto. A suo giudizio, sette richieste in sette mesi e mezzo "dovrebbero ritenersi un sollecito diligente e sufficiente". I rimproveri mossile costituirebbero degli impedimenti indiretti all'effettivo accesso alla giustizia garantito dall'art. 29 cpv. 3 Cost.  
 
Quando la ricorrente ritiene di poter mettere sul medesimo piano sei nuove istanze di gratuito patrocinio e puntuali solleciti suscettibili di fondare un susseguente ricorso per ritardata giustizia, ella esprime un'opinione personale, mediante la quale non riesce a dimostrare che la divergente convinzione del Giudice cantonale configuri un caso di arbitrio. Lo stesso dicasi a proposito della vaga e perentoria qualificazione dei rimproveri quali impedimenti indiretti all'effettivo accesso alla giustizia garantito dall'art. 29 cpv. 3 Cost. Semmai ricevibile data la pochezza dell'argomentazione, tale censura è in ogni caso infondata. 
 
5.5. A giudizio della ricorrente, l'inazione del giudice di primo grado di fronte alle successive sei istanze di concessione del gratuito patrocinio costituirebbe anche ritardata giustizia, proibita dall'art. 29 cpv. 1 Cost.  
 
Ancora una volta, la censura appare di primo acchito inammissibile in quanto rivolta contro l'operato (o l'inazione) del primo giudice (art. 75 cpv. 1 e 2 LTF; v. supra consid. 5.2). Peraltro, dalla constatazione fatta al punto precedente (consid. 5.4), secondo la quale il rifiuto del Giudice cantonale di equiparare le nuove istanze di gratuito patrocinio a dei chiari solleciti non è arbitraria, discende che anche l'opinione della ricorrente, secondo la quale il Pretore aggiunto si sarebbe reso colpevole di ritardata giustizia, verrebbe a trovarsi priva di fondamento. Di questa censura non è inoltre dato sapere se sia già stata sollevata in istanza cantonale; la ricorrente, in ogni caso, non lo pretende. Essa si appalesa, in conclusione, inammissibile.  
 
5.6. Infine, pur riconoscendo che "il fatto di aver ritirato la causa [possa] essere stato percepito dai Giudici di primo e secondo grado come un comportamento immeritevole di ricevere le tutele finanziarie dello Stato", la ricorrente ritiene che questi avrebbero dovuto considerare come la sua decisione di tentare una riconciliazione con il marito fosse stata dettata da sfinimento e prostrazione di fronte al comportamento di lui.  
 
Le ragioni che hanno spinto la ricorrente (e la sua patrocinatrice) a ritirare infine la causa di merito sono del tutto inconferenti. Come ammette lei stessa, la decisione - quand'anche presa in uno stato d'animo travagliato dal peso del procedimento, condizione peraltro per nulla inusuale in circostanze del genere - è stata espressa avanti all'Autorità di protezione, confermata avanti al Pretore aggiunto e non ha fatto oggetto di domanda di revisione (art. 328 cpv. 1 lett. c CPC). A ben guardare, la ricorrente nemmeno pretende che l'apprezzamento che il Giudice cantonale ha fatto del suo atteggiamento sia insostenibile, dunque arbitrario. La censura è allora inammissibile. 
 
6.  
La conclusione volta all'accoglimento dell'istanza di gratuito patrocinio per la sede di reclamo risulta priva di motivazione. La ricorrente non si confronta minimamente con l'argomentazione del Giudice cantonale, secondo cui essa andava respinta per il motivo che il gravame risultava fin dall'inizio sprovvisto di probabilità di successo. 
 
7.  
Ne discende che il ricorso in materia civile, nella ridotta misura della sua ammissibilità, si dimostra infondato. Le spese di giustizia vanno di conseguenza poste a carico della ricorrente (art. 66 cpv. 1 LTF). La sua istanza di concessione del gratuito patrocinio per la sede federale non può essere accolta, poiché il gravame non aveva sin dall'inizio alcuna possibilità di esito favorevole (art. 64 cpv. 1 LTF). Non sono dovute ripetibili alla parte opponente (art. 68 cpv. 1, 2 e 3 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso sussidiario in materia costituzionale è inammissibile. 
 
2.  
Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso in materia civile è respinto. 
 
3.  
La domanda di assistenza giudiziaria della ricorrente è respinta. 
 
4.  
Le spese giudiziarie di fr. 1'500.-- sono poste a carico della ricorrente. 
 
5.  
Comunicazione alla ricorrente e alla III Camera civile del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
 
Losanna, 20 ottobre 2022 
 
In nome della II Corte di diritto civile 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Herrmann 
 
La Cancelliera: Antonini