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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
{T 0/2} 
 
2C_889/2015  
   
   
 
 
 
Sentenza del 12 ottobre 2015  
 
II Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Zünd, Presidente, 
Aubry Girardin, Donzallaz, 
Cancelliera Ieronimo Perroud. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Dipartimento delle istituzioni del Cantone Ticino, Sezione della popolazione, residenza governativa, 6500 Bellinzona, 
Consiglio di Stato del Cantone Ticino, 
residenza governativa, 6501 Bellinzona. 
 
Oggetto 
Rifiuto del rinnovo del permesso di dimora, 
 
ricorso contro la sentenza emanata il 27 agosto 2015 
dal Tribunale amministrativo del Cantone Ticino. 
 
 
Fatti:  
 
A.   
Dopo avere vissuto dieci anni in Italia A.________, cittadino marocchino, si è sposato in Ticino nel novembre 1995 con B.________, cittadina svizzera, ottenendo di conseguenza un permesso di dimora. I consorti hanno avuto due figli, C.________ e D.________, e hanno cessato di convivere il 12 luglio 2005. Dal 20 luglio 2007 sono formalmente autorizzati a vivere separati. 
 
B.   
A.________ ha interessato a varie riprese le autorità amministrative e giudiziarie penali svizzere: tra il 1998 e il 2007 gli sono state inflitte diverse multe e pene detentive, tutte sospese condizionalmente, per violazione, contravvenzioni e infrazioni alla LStup (RS 812.121) nonché violazioni, anche gravi, della LCStr (RS 741.01), gli è stata revocata la licenza di condurre ed è stato ammonito due volte dalla Sezione della popolazione del Dipartimento delle istituzioni. Inoltre è rimasto a lungo disoccupato ed è ricorso all'assistenza pubblica. Per questi motivi le sue diverse richieste volte ad ottenere un permesso di domicilio sono sempre state respinte dalla Sezione della popolazione. 
Una prima decisione di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora emanata il 4 marzo 2008 dalla Sezione della popolazione, confermata su ricorso dal Consiglio di Stato, è stata annullata dal Tribunale cantonale amministrativo il 21 dicembre 2009: A.________ aveva ripreso a lavorare, non beneficiava più di prestazioni assistenziali da un anno e mezzo e non aveva più interessato (salvo una contravvenzione in materia di stupefacenti) le autorità giudiziarie penali. 
 
C.   
Siccome era di nuovo caduto a carico dell'assistenza pubblica e che il suo debito nei confronti dello Stato ammontava all'epoca a fr. 104'379.75, la Sezione della popolazione, dopo avere accordato a A.________ la facoltà di esprimersi, ha deciso il 30 luglio 2013 di non rinnovargli il permesso di dimora e gli ha fissato un termine con scadenza al 15 settembre successivo per lasciare la Svizzera. 
Il 7 ottobre 2013 A.________ è stato condannato con decreto d'accusa alla pena pecuniaria di 120 aliquote giornaliere di fr. 30.-- cadauna, sospesa condizionalmente con un periodo di prova di 4 anni, e ad una multa di fr. 1'000.-- per avere guidato in stato d'inattitudine. 
 
D.   
La decisione di rifiuto di rinnovo del permesso di dimora è stata confermata su ricorso dapprima dal Consiglio di Stato ticinese, il 18 novembre 2014, e poi dal Tribunale cantonale amministrativo, con sentenza del 27 agosto 2015. La Corte cantonale ha giudicato, in sintesi, che l'interessato non poteva appellarsi né agli art. 42 cpv. 1, 49 e 50 cpv. 1 lett. a e b della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr; RS 142.20) in relazione con l'art. 76 OASA (RS 142.201), né all'art. 8 CEDU né alla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (CDF; RS 0.107), che il provvedimento contestato si giustificava anche dal profilo degli art. 51 cpv. 2 lett. b e 62 lett. e LStr e, infine, che ossequiava il principio della proporzionalità. 
 
E.   
Il 2 ottobre 2015 A.________ ha presentato dinanzi al Tribunale federale un ricorso con cui chiede che la sentenza cantonale sia annullata. Fa valere la violazione dell'art. 50 cpv. 1 lett. a e b LStr nonché dell'art. 8 CEDU. Chiede che venga conferito effetto sospensivo al proprio gravame e domanda di essere esentato dal dovere versare un anticipo a copertura delle spese processuali. 
Il Tribunale federale non ha ordinato uno scambio di allegati scritti. 
 
 
Diritto:  
 
1.   
II Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione la sua competenza (art. 29 cpv. 1 LTF) e l'ammissibilità dei gravami che gli vengono sottoposti (DTF 139 V 42 consid. 1 pag. 44; 138 I 367 consid. 1 pag. 369). 
 
2.   
 
2.1. Il ricorrente ha omesso di precisare per quale via di diritto intendeva procedere. Tale imprecisione non gli nuoce se il suo allegato adempie le esigenze formali del tipo di ricorso effettivamente esperibile (DTF 134 III 379 consid. 1.2 pag. 382; 133 I 300 consid. 1.2 pag. 302 con rinvii).  
 
2.2. Il ricorrente deduce un diritto al rinnovo del suo permesso di dimora dall'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr. Non risultando questa conclusione d'acchito insostenibile, si può pertanto ammettere che l'interessato disponga di un diritto, conformemente a quanto richiesto dall'art. 83 lett. c cifra 2 LTF, a presentare ricorso in materia di diritto pubblico. In che misura le condizioni per il rilascio, rispettivamente il rinnovo dell'autorizzazione litigiosa siano date è, infatti, questione di merito, che come tale va trattata (sentenze 2C_369/2011 del 24 ottobre 2011 consid. 2.1 e 2C_304/2009 del 9 dicembre 2009 consid. 1.1, non pubblicato in DTF 136 II 113).  
 
2.3. Diretto contro una decisione finale emessa da un tribunale superiore (art. 86 cpv. 2 e art. 90 LTF), il gravame è stato presentato tempestivamente (art. 100 cpv. 1 LTF) dal destinatario della pronuncia contestata, la cui legittimazione ad agire non dà adito a dubbi (art. 89 cpv. 1 LTF). Il ricorso in materia di diritto pubblico è, quindi, di principio, ammissibile.  
 
3.   
 
3.1. Il ricorrente non rimette in discussione la sentenza impugnata riguardo al fatto che nulla può dedurre dagli art. 42 cpv. 1 e 49 LStr (non essendovi più da anni coabitazione né vita coniugale tra i consorti). In merito a questo aspetto, che non occorre più di conseguenza riesaminare in questa sede, ci si limita a rinviare al pertinente considerando del giudizio contestato (cfr. sentenza cantonale pag. 4 seg. consid. 2).  
 
3.2.  
 
3.2.1. Il ricorrente si richiama all'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr, secondo cui dopo lo scioglimento della comunità familiare, il coniuge ha diritto al rilascio o alla proroga del permesso di dimora se l'unione coniugale è durata almeno tre anni e l'integrazione è avvenuta con successo. Al riguardo afferma che, contrariamente all'opinione dei giudici ticinesi, egli si sarebbe integrato in Svizzera. Rileva infatti che vi vive da venti anni e, anche se attualmente beneficia di prestazioni assistenziali, afferma di cercare, purtroppo senza successo, del lavoro. Aggiunge poi che anche se non ha avuto un comportamento irreprensibile, le sanzioni emanate nei suo confronti - per le quali ha sempre beneficiato della condizionale - non sono gravi e anche se le pene inflittegli venissero sommate, non equivarrebbero ad una pena di lunga durata.  
 
3.2.2. L'argomentazione è inconferente. Il ricorrente dimentica che, come ricordato dal Tribunale cantonale amministrativo, un'integrazione è considerata avvenuta con successo quando lo straniero ha un'attività regolare, non dipende dall'assistenza pubblica, rispetta l'ordine pubblico nonché conosce e parla la lingua nazionale del suo luogo di residenza, ciò che non è - per quanto concerne i primi tre criteri - all'evidenza il suo caso. Come constatato in modo vincolante dalla Corte cantonale (art. 105 cpv. 2 LTF), egli ha percepito e percepisce tuttora prestazioni assistenziali - il suo debito nei confronti dello Stato ammontante a fine dicembre 2013 a fr. 125'437.20 - ha lavorato in modo saltuario ed è rimasto a varie riprese disoccupato, è stato condannato tra il 1998 e il 2013 una decina di volte per reati legati al consumo e al traffico di droga rispettivamente per varie violazioni della LCStr nonché ha a suo carico ben 105 attestati di carenza beni per complessivi fr. 59'905.10 così come 49 esecuzioni aperte per un totale di fr. 11'379.45. Ne discende che è a ragione che il riconoscimento di un permesso di dimora sulla base dell'art. 50 cpv. 1 lett. a LStr è stato escluso.  
 
3.3.  
 
3.3.1. Il ricorrente invoca poi l'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr, il quale prevede che dopo lo scioglimento della comunità familiare, un diritto al rinnovo o alla proroga del permesso di dimora sussiste se gravi motivi personali rendono necessario il prosieguo del soggiorno in Svizzera, segnatamente se la reintegrazione sociale nel Paese d'origine risulta fortemente compromessa. In merito fa valere di avere lasciato il proprio paese più di trent'anni fa e contesta pertanto che si possa sostenere che non vi sarebbero difficoltà oggettive al suo reinserimento. Fa valere poi che anche se ha vissuto 10 anni in Italia prima di venire in Svizzera gli sembra poco probabile potere riottenere, a venti anni di distanza, un nuovo permesso di soggiorno in detto Paese.  
 
3.3.2. Il ricorrente dimentica che, dal profilo dell'art. 50 cpv. 1 lett. b e cpv. 2 LStr, occorre determinare se un rientro in Marocco lo vedrebbe confrontato con difficoltà di riadattamento insormontabili. Al riguardo va rammentato che il fatto di ritrovare le condizioni di vita usuali nel proprio Paese, anche se le stesse sono meno favorevoli rispetto a quelle di cui beneficerebbe in Svizzera (cf. sentenza 2C_1188/2012 del 17 aprile 2013 consid. 4.1), così come l'essere confrontato a difficoltà nella ricerca di un lavoro o di un alloggio - aspetti che toccano la maggior parte degli stranieri costretti a rientrare in patria dopo un prolungato soggiorno all'estero - non permettono di concludere che si è in presenza di motivi gravi personali ai sensi dell'art. 50 LStr. In concreto, come ben osservato dalla Corte cantonale, il ricorrente ha vissuto fino all'età di 24 anni nel proprio paese d'origine, vi possiede dei legami sociali e culturali (vi è stato scolarizzato, ne conosce la lingua e la cultura), senza dimenticare, come rilevato dai giudici cantonali e non contestato dall'interessato, la presenza di famigliari. In queste condizioni, anche se la reintegrazione del ricorrente non sarà facile, non si può però considerare che sarà gravemente compromessa. Per il resto si può rinviare all'argomentazione dettagliata della sentenza impugnata (art. 109 cpv. 3 LTF). Visto quanto precede non occorre ancora determinare se il ricorrente può effettivamente tornare in Italia, dove ha vissuto dieci anni prima di venire Svizzera, ed ottenervi di nuovo un'autorizzazione di soggiorno.  
 
3.4.  
 
3.4.1. Il ricorrente si appella infine all'art. 8 CEDU, adducendo che le ottime relazioni intrattenute con i figli, in particolare quello minorenne, verrebbero non solo compromesse ma addirittura interrotte se venisse rinviato dalla Svizzera.  
 
3.4.2. Dopo avere richiamato la prassi relativa all'art. 8 CEDU, spiegando segnatamente in modo dettagliato a quali - restrittive - condizioni erano protette le relazioni esistenti tra il genitore che non ha la custodia dei figli ma che fruisce dell'autorità parentale su di loro (ciò che nella sede precedente, in mancanza di indicazioni più precise risultanti dagli atti, è stato ritenuto essere il caso del ricorrente), esposto al quale viene qui rinviato (art. 109 cpv. 3 LTF; cfr. sentenza impugnata consid. 5 pag. 9 segg.), il Tribunale cantonale amministrativo è giunto alla conclusione che il provvedimento impugnato ossequiava il principio della proporzionalità: il figlio minorenne era oramai prossimo alla maggiore età; il padre non aveva mai reso verosimile, durante tutta la procedura ricorsuale, di esercitare effettivamente il suo diritto di visita nei confronti del ragazzo; il legame economico non poteva essere definito particolarmente intenso dato che, sebbene esonerato nel 2005 dal Pretore dal dovere versare contributi alimentari a causa della propria precaria situazione finanziaria l'interessato, nei periodi in cui lavorava, non aveva mai effettuato un qualunque versamento spontaneo; il genitore non aveva poi avuto un comportamento irreprensibile ed era stato confrontato a grossi problemi di integrazione e, infine, i rapporti con il figlio potevano essere mantenuti mediante contatti telefonici e scritti, utilizzando i mezzi di comunicazione multimedia o visitandosi reciprocamente.  
Ora, di fronte a questa circostanziata analisi, la semplice affermazione che un suo allontanamento comprometterebbe le ottime relazioni esistenti con i figli non è certamente idonea a dimostrare che le restrittive esigenze esatte dalla giurisprudenza per potersi appellare all'art. 8 CEDU siano adempiute né che l'apprezzamento effettuato dal Tribunale cantonale amministrativo dei vari elementi da prendere in considerazione disattenda il diritto. Il richiamo all'art. 8 CEDU è quindi privo di pertinenza. 
 
3.5. Per i motivi illustrati il ricorso si avvera pertanto manifestamente infondato e può quindi essere respinto in base alla procedura semplificata dell'art. 109 LTF.  
 
3.6. Visto quanto precede non occorre ancora esaminare se, come preteso dalla Corte cantonale, erano anche dati motivi per revocare la citata autorizzazione di soggiorno.  
 
4.  
 
4.1. Con l'evasione del ricorso, la domanda di conferimento dell'effetto sospensivo è divenuta priva d'oggetto.  
 
4.2. L'istanza di assistenza giudiziaria - tendente all'esonero dal pagamento di spese giudiziarie - non può essere accolta, atteso che le conclusioni del ricorrente erano sin dall'inizio prive di probabilità di successo (art. 64 cpv. 1 LTF). Nel fissare le spese giudiziarie addossate al ricorrente, soccombente (art. 66 cpv. 1 LTF), si tiene tuttavia conto della sua situazione finanziaria (art. 65 cpv. 1 LTF). Non vengono assegnate ripetibili ad autorità vincenti (art. 68 cpv. 3 LTF).  
 
 
 Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.   
Il ricorso è respinto. 
 
2.   
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.   
Le spese giudiziarie di fr. 1'000.-- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.   
Comunicazione al ricorrente, al Dipartimento delle istituzioni, Sezione della popolazione, al Consiglio di Stato e al Tribunale amministrativo del Cantone Ticino nonché alla Segreteria di Stato della migrazione SEM. 
 
 
Losanna, 12 ottobre 2015 
 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Zünd 
 
La Cancelliera Ieronimo Perroud