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Bundesgericht 
Tribunal fédéral 
Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
 
 
 
8C_187/2023  
 
 
Sentenza del 6 giugno 2023  
 
IV Corte di diritto pubblico  
 
Composizione 
Giudici federali Wirthlin, Presidente, 
Heine, Viscione, 
Cancelliera Fretz Perrin. 
 
Partecipanti al procedimento 
A.________, 
patrocinato dall'avv. Ivan Marci, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Istituto nazionale svizzero di assicurazione contro gli infortuni (INSAI), Divisione giuridica, Fluhmattstrasse 1, 6002 Lucerna, 
opponente. 
 
Oggetto 
Assicurazione contro gli infortuni (finzione di notifica), 
 
ricorso contro la sentenza del Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino del 16 febbraio 2023 (35.2022.94). 
 
 
Fatti:  
 
A.  
A.________, nato nel 1993 e domiciliato a V.________, ha lavorato in qualità di operatore CNC presso la ditta B.________ AG e, pertanto, assicurato contro gli infortuni presso l'Istituto nazionale svizzero contro gli infortuni (INSAI). Il 19 novembre 2021 egli è rimasto vittima di una caduta presso il proprio domicilio a seguito della quale sono state diagnosticate una lussazione della clavicola sinistra, una piccola lesione tipo GLAD e una lesione articolare acromio-clavicolare Rockwood tipo 2. L'istituto assicuratore ha corrisposto regolarmente le prestazioni assicurative di legge. Il 15 giugno 2022 A.________ è stato sottoposto a un intervento chirurgico artroscopico di stabilizzazione anteriore secondo Latarjet. Esperiti gli accertamento medico-amministrativi, con decisione formale del 28 settembre 2022, l'amministrazione ha stabilito che l'operazione chirurgica effettuata non riguardava le conseguenze causali dell'infortunio e ha quindi posto fine al proprio obbligo di effettuare prestazioni a decorrere dal 25 settembre 2022, rinunciando tuttavia al recupero degli esborsi effettuati. In data 24 novembre 2022, per il tramite del suo patrocinatore, A.________ ha inoltrato opposizione avverso la decisione succitata. Con decisione su opposizione del 29 novembre 2022, l'INSAI ha dichiarato irricevibile l'opposizione in ragione della sua tardività. 
 
B.  
Con sentenza del 16 febbraio 2023 il Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino ha respinto il ricorso dell'assicurato datato 16 dicembre 2022. 
 
C.  
A.________ presenta un ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale chiedendo l'annullamento della sentenza cantonale nonché l'accertamento della tempestività dell'opposizione interposta in data 24 novembre 2022. Egli domanda inoltre di essere posto al beneficio del gratuito patrocinio in favore dell'avv. Ivan Marci e dispensato dal pagamento di tasse e spese di giustizia. 
 
 
Diritto:  
 
1.  
 
1.1. Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazione del diritto conformemente a quanto stabilito dagli art. 95 e 96 LTF. Pur applicando il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF), il Tribunale federale esamina solamente le censure sollevate nell'atto di ricorso nella misura in cui le carenze giuridiche non risultino palesi (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF; DTF 145 V 57 consid. 4.2). Di principio, il Tribunale federale fonda il suo ragionamento sugli accertamenti fattuali operati dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 1 LTF). Questi ultimi possono essere censurati unicamente se avvenuti in modo manifestamente inesatto, ovvero arbitrario (DTF 145 V 188 consid. 2; 143 IV 241 consid. 2.3.1), oppure in violazione del diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se l'eliminazione del vizio può essere determinante per l'esito del procedimento (art. 97 cpv. 1 LTF). Il ricorrente che intende contestare i fatti accertati dall'autorità inferiore deve spiegare, in maniera chiara e circostanziata (art. 106 cpv. 2 LTF), per quale motivo ritiene che le condizioni di una delle eccezioni previste dall'art. 105 cpv. 2 LTF siano realizzate (DTF 145 V 188 consid. 2). Il giudice incorre nell'arbitrio se misconosce manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante suscettibile di modificare l'esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto ponendosi in palese contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo insostenibile (DTF 144 V 50 consid. 4.2). Una decisione non è arbitraria solo perché appare discutibile o addirittura criticabile; la stessa deve essere manifestamente insostenibile, non solo nella motivazione ma anche nel suo risultato (DTF 143 IV 500 consid. 1.1).  
 
1.2. Se il ricorso è presentato contro una decisione d'assegnazione o di rifiuto di prestazioni pecuniarie dell'assicurazione militare o dell'assicurazione contro gli infortuni, può essere censurato qualsiasi accertamento inesatto o incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 97 cpv. 2 LTF). In tal caso, il Tribunale federale non è vincolato dall'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore (art. 105 cpv. 3 LTF). Le eccezioni di cui agli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 2 LTF vanno però interpretate in maniera restrittiva (DTF 140 V 136 consid. 1.2.2). In questo senso, quando il ricorso verte unicamente su questioni procedurali, benché alla base della decisione sussista una controversia in materia di assicurazione contro gli infortuni, il libero esame dei fatti è di principio escluso (sentenze 8C_631/2022 del 24 marzo 2023 consid. 1.2; 8C_77/2020 del 17 marzo 2020 consid. 2.2). Posto che nel caso concreto la sentenza avversata ha unicamente per oggetto la questione della tempestività dell'opposizione interposta il 24 novembre 2022 contro la decisione dell'INSAI del 28 settembre 2022, l'eccezione di cui agli art. 97 cpv. 2 e 105 cpv. 3 LTF non torna applicabile.  
 
2.  
Oggetto del contendere è sapere se la sentenza cantonale che ha confermato la tardività dell'opposizione del 24 novembre 2022 sia lesiva del diritto federale. 
 
3.  
 
3.1. La Corte cantonale, sulla base degli atti di causa, ha anzitutto rilevato che, in data 22 settembre 2022, l'INSAI ha contattato telefonicamente il ricorrente per comunicargli che, a seguito del parere del medico di circondario, le prestazioni assicurative sarebbero state interrotte e che, una volta ricevuta la relativa decisione, avrebbe avuto 30 giorni di tempo per inoltrare l'opposizione. Lo stesso giorno è intercorso un secondo colloquio telefonico tra le parti, in occasione del quale è stato precisato al ricorrente che l'opposizione alla decisione formale poteva essere interposta da lui stesso o per il tramite di un avvocato. I giudici ticinesi hanno poi rilevato che, in data 26 settembre 2022, l'istituto assicuratore ha inviato per posta semplice al domicilio italiano del ricorrente una comunicazione mediante la quale gli è stata annunciata la cessazione del diritto alle prestazioni a decorrere dal 25 settembre 2022. Il 24 ottobre 2022 questa comunicazione è stata contestata per iscritto dall'avvocato del ricorrente, il quale ha assunto il mandato in data 21 ottobre 2022. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha poi constatato che, a seguito di un infruttuoso tentativo di distribuzione avvenuto l'11 ottobre 2022, il ricorrente aveva ritirato l'invio raccomandato contenente la successiva decisione formale dell'INSAI datata 28 settembre 2022 soltanto in data 25 ottobre 2022 e che, ancora lo stesso giorno, aveva consegnato tale decisione al suo avvocato. La Corte cantonale ha quindi stabilito che, in applicazione della finzione di notifica sancita dall'art. 38 cpv. 2bis LPGA, il termine di opposizione di 30 giorni fosse giunto a scadenza in data 17 novembre 2022, ciò tenuto conto che il periodo di sette giorni dall'infruttuoso tentativo di recapito era scaduto il 18 ottobre 2022. Da qui la tardività dell'opposizione datata 24 novembre 2022. I giudici cantonali hanno infine ritenuto che, a fronte dei colloqui telefonici occorsi nel settembre 2022 e della comunicazione dell'INSAI del 26 settembre 2022 a lui già nota, il ricorrente doveva ragionevolmente aspettarsi da parte dell'istituto assicurativo una decisione formale in merito alla sospensione delle prestazioni. Di riflesso, essi hanno confermato la decisione d'irricevibilità (decisione su opposizione) del 29 novembre 2022.  
 
3.2. Il ricorrente censura la violazione del diritto federale in quanto il Tribunale cantonale delle assicurazioni avrebbe applicato in maniera errata il principio della finzione di notifica disposto dall'art. 38 cpv. 2bis LPGA senza riconoscere ch'egli, in buona fede e tenuto conto delle circostanze del caso concreto, non doveva ragionevolmente attendersi la notifica di una decisione formale da parte dell'INSAI. Trattandosi di una notifica del primo atto di una procedura, egli ritiene infatti che, sulla base della giurisprudenza federale (DTF 134 V 49; 130 III 396), la finzione di notifica non potesse in concreto trovare applicazione. Inoltre, e gli non doveva ragionevolmente aspettarsi la notifica della decisione in parola neppure a fronte de lle telefonate intercorse con l'istituto assicuratore in data 22 settembre 2022. Ciò posto, la Corte cantonale avrebbe dovuto computare il termine di opposizione (art. 52 cpv. 1 LPGA) con esclusivo riferimento alla data dell'effettivo ritiro della decisione presso l'ufficio postale estero - ovvero il 25 ottobre 2022- e, di riflesso, ammettere la te mpestività dell'opposizione datata 24 novembre 2022. Infine, la valutazione del Tribunale cantonale, secondo cui non sussisterebbe alcun motivo per credere che dai precedenti contatti con l'INSAI il ricorrente non avesse compreso ch'egli avrebbe presto ottenuto una decisione formale, costituirebbe una "palese forzatura arbitraria degli elementi rinvenibili in atti".  
 
4.  
 
4.1. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni ha delineato lo svolgimento del procedimento e indicato correttamente le basi legali nel concreto applicabili (art. 34 segg. LPGA) e la relativa giurisprudenza federale (DTF 134 V 49). A tali esposizioni può essere fatto riferimento e prestata adesione (art. 109 cpv. 3 LTF). Tuttavia, giova ribadire che ai sensi dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA - il cui tenore è identico a quello dell'art. 20 cpv. 2bis PA (RS 172.021) e dell'art. 44 cpv. 2 LTF - una comunicazione consegnata soltanto contro firma del destinatario o di un'altra persona autorizzata a ritirarla è considerata avvenuta il più tardi il settimo giorno dopo il primo infruttuoso tentativo di recapito. In Svizzera, infatti, quando un invio raccomandato non può essere recapitato al primo tentativo, la Posta lo conserva per un periodo di sette giorni. Laddove il destinatario ometta di ritirare l'invio entro il periodo di giacenza succitato, il termine derivante dalla comunicazione postale decorre quindi dal giorno successivo alla scadenza dei sette giorni di giacenza (cfr. DTF 143 V 249 consid. 6.5). A tale riguardo, il Tribunale federale ha stabilito che, di principio, la finzione legale di notifica non può essere intaccata né da differenti condizioni di ritiro dell'invio raccomandato previste da un servizio postale estero (sentenza 9C_657/2008 del 9 dicembre 2008 consid. 2.2) né da convenzioni specifiche concluse con l'utente postale che prevedono termini di ritiro più lunghi, segnatamente un ordine di trattenuta della corrispondenza (DTF 141 II 429 consid. 3.1 e 3.3.2; 134 V 49). Tuttavia, affinché si applichi la finzione in parola, l'assicurato deve, secondo il principio della buona fede, ragionevolmente aspettarsi tale notifica, ciò che è segnatamente il caso quando egli è parte di un procedimento pendente (DTF 130 III 396 consid. 1.2.3). La prevedibilità della notifica dell'atto amministrativo è stata già ammessa dal Tribunale federale nei confronti di un assicurato che, dopo aver depositato una richiesta di prestazioni all'assicurazione per l'invalidità, aveva già ricevuto un preavviso negativo avverso il quale si era opposto per iscritto; in tal caso, egli doveva infatti attendersi la notifica della decisione formale che statuiva sui suoi diritti (DTF 134 V 49 consid. 5).  
 
4.2. Le censure ricorsuali sono infondate e destinate all'insuccesso. In effetti, l'autorità inferiore ha accertato che in data 22 settembre 2022 il ricorrente era stato edotto telefonicamente in merito alle intenzioni dell'INSAI di sospendere le prestazioni assicurative come pure del fatto che, se non fosse stato d'accordo con tale provvedimento, vi era la possibilità di formare un'opposizione entro il termine di 30 giorni dalla ricezione della decisione dell'istituto assicuratore. Pertanto, già allora egli sapeva che la comunicazione telefonica in merito ai suoi diritti assicurativi sarebbe stata formalizzata mediante una decisione scritta. Il fatto che le note interne dei colloqui telefonici - il cui svolgimento non è contestato - non indichino le tempistiche della prospettata notifica della decisione, non può soccorrere il ricorrente. I giudici cantonali potevano quindi pacificamente ammettere, in conformità con il diritto federale e senza incorrere nell'arbitrio (art. 9 Cost.), che a partire da quel momento il ricorrente doveva, in buona fede, attendersi la notifica della decisione formale dell'istituto assicurativo.  
 
4.3. Va inoltre osservato che in data 21 ottobre 2022, quindi quattro giorni prima del ritiro dell'invio raccomandato contenente la decisione formale dell'INSAI, l'insorgente ha conferito mandato al suo avvocato affinché quest'ultimo contestasse nelle debite forme lo scritto dell'INSAI datato 26 settembre 2022, mediante il quale gli era stata informalmente comunicata la cessazione del diritto alle prestazioni. Con scritto del 24 ottobre 2022, il patrocinatore si è quindi opposto per iscritto al provvedimento prospettato chiedendo nel contempo l'emanazione di una decisione formale impugnabile. Come si è visto (consid. 3.1 sopra), il giorno successivo - ossia il 25 ottobre 2022 - il ricorrente ha poi ritirato all'ufficio postale la decisione formale datata 28 settembre 2022 rendendola subito nota al suo avvocato. Quest'ultimo, consapevole in particolare della data della decisione succitata, dell'infruttuoso tentativo di notifica avvenuto l'11 ottobre 2022 nonché dello scritto informale dell'INSAI del 26 settembre 2022 già contestato, avrebbe pertanto dovuto, con la debita prudenza, notificare cautelativamente l'opposizione entro il termine scadente il 17 novembre 2022, ossia nel rispetto della finzione dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA. Non era infatti opportuno partire dal presupposto che, nella presente fattispecie, sussistessero sufficienti motivi per confutare la finzione legale in parola.  
 
4.4. Essendo nel concreto adempiuti i presupposti per l'applicazione della finzione di notifica dell'art. 38 cpv. 2bis LPGA, la Corte cantonale non ha quindi violato il diritto federale nella misura in cui ha confermato la tardività dell'opposizione del 24 novembre 2022. La decisione dell'INSAI datata 28 settembre 2022 è stata infatti notificata il 18 ottobre 2022, ossia sette giorni dopo il tentativo infruttuoso di recapito dell'11 ottobre 2022 e, di riflesso, il termine di opposizione di 30 giorni (art. 52 cpv. 1 LPGA) era giunto a scadenza il 17 novembre 2022. Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto.  
 
5.  
La domanda di gratuito patrocinio presentata dal ricorrente in questa sede è respinta a fronte dell'assenza di ogni responsabilità di successo del gravame fin dall'inizio (art. 64 cpv. 1 LTF). Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 LTF). 
 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia:  
 
1.  
Il ricorso è respinto. 
 
2.  
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
 
3.  
Le spese giudiziarie di fr. 500.- sono poste a carico del ricorrente. 
 
4.  
Comunicazione alle parti, al Tribunale delle assicurazioni del Cantone Ticino e all'Ufficio federale della sanità pubblica. 
 
 
Lucerna, 6 giugno 2023 
 
In nome della IV Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il Presidente: Wirthlin 
 
La Cancelliera: Fretz Perrin