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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
2A.327/2002 /viz 
 
Sentenza del 30 settembre 2002 
II Corte di diritto pubblico 
 
Giudici federali Wurzburger, presidente, 
Betschart e Müller, 
cancelliere Cassina. 
 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. Niccolò Salvioni, via Gallinazza 6, casella postale 143, 6601 Locarno, 
 
contro 
 
Dipartimento federale delle finanze, Servizio giuridico, Bundesgasse 3, 3003 Berna, 
Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato, avenue Tissot 8, 1006 Losanna. 
 
responsabilità dello Stato; assistenza giudiziaria 
 
(ricorso di diritto amministrativo contro la decisione incidentale del 19 giugno 2002 della Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato). 
 
Fatti: 
A. 
Il 16 maggio 2001 A.________ ha inoltrato al Ministero pubblico della Confederazione una richiesta di risarcimento nei confronti della Confederazione svizzera per un importo di fr. 8'000'000.--. Egli ha giustificato la propria pretesa, affermando che lo Stato doveva essere ritenuto responsabile dei danni che l'ex procuratrice pubblica generale Carla del Ponte gli aveva arrecato in seguito alla rivelazione a due giornalisti del "Corriere della Sera" del suo nome quale testimone chiave in un affare penale, noto al pubblico con il nominativo di "X.________". 
 
Il 28 giugno 2001 il Ministero pubblico della Confederazione ha comunicato ad A.________ che la sua istanza sarebbe stata trasmessa per competenza al Dipartimento federale delle finanze, il quale in data 1° marzo 2002 ha statuito sulla medesima, respingendola. 
B. 
Il 2 aprile 2002 A.________ è insorto davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato, chiedendo l'annullamento della predetta decisione e il conseguente rinvio degli atti al Ministero pubblico della Confederazione per competenza. In quella sede ha pure domandato di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocino. 
 
Preso atto di quest'ultima richiesta, il 10 aprile 2002 la predetta Commissione federale di ricorso ha inviato ad A.________ un formulario per la determinazione dello stato di bisogno con l'ingiunzione di ritornarlo debitamente compilato e corredato dei giustificativi richiesti. 
 
Dopo avere ricevuto in ritorno il documento in questione, con decisione incidentale del 19 giugno 2002 la Commissione federale di ricorso ha risolto di non accordare ad A.________ assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio. Essa ha in sostanza rilevato che questi aveva compilato in maniera lacunosa il formulario in questione e non aveva prodotto alcun giustificativo in grado di comprovare la sua reale situazione economica. In simili circostanze, dovendo statuire unicamente sulla scorta delle scarse prove agli atti, la precedente istanza di giudizio ha considerato che non vi erano sufficienti elementi per ritenere A.________ incapace di poter far fronte con i propri mezzi ai costi processuali derivanti dalla causa di risarcimento avviata nei confronti della Confederazione e gli ha quindi fissato un termine per versare la somma di fr. 10'000.--, a titolo di anticipo spese, con l'avvertenza che in caso di mancato versamento di questo importo, il suo ricorso sarebbe stato dichiarato inammissibile. 
C. 
Il 28 giugno 2002, A.________ ha introdotto davanti al Tribunale federale un ricorso di diritto amministrativo con il quale domanda l'annullamento della predetta decisione incidentale. Postula che gli sia concessa l'assistenza giudiziaria sia per la procedura di ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato, sia per quella dinanzi al Tribunale federale. 
Chiamata ad esprimersi, la citata Commissione federale di ricorso non ha formulato nessuna osservazione in merito al gravame. Dal canto suo il Dipartimento federale delle finanze ha invece chiesto che il ricorso sia respinto. 
 
Il 30 luglio 2002 A.________ ha quindi inoltrato un nuovo allegato scritto con il quale ha preso posizione sulle osservazioni presentate dal Dipartimento federale delle finanze. 
 
Diritto: 
1. 
Per costante giurisprudenza, il Tribunale federale si pronuncia d'ufficio e con pieno potere d'esame sull'ammissibilità del rimedio esperito (DTF 123 I 112 consid. 1; 122 I 39 consid. 1 con rinvii). 
1.1 Giusta i combinati art. 97 cpv. 1 OG e 5 della legge federale sulla procedura amministrativa, del 20 dicembre 1968 (PA; RS 172.021), il ricorso di diritto amministrativo è aperto contro le decisioni che si fondano - o che avrebbero dovuto fondarsi - sul diritto pubblico federale, a condizione che esse emanino da una delle autorità indicate all'art. 98 OG e che non sia realizzata alcuna delle eccezioni indicate agli art. 99 a 102 OG. L'art. 5 cpv. 2 PA precisa poi che le decisioni incidentali ai sensi dell'art. 45 PA, segnatamente, come in concreto, il rifiuto dell'assistenza giudiziaria (art. 45 cpv. 2 lett. h PA versione tede- sca e francese; la versione italiana parla di gratuito patrocinio, ma fa riferi- mento all'art. 65 PA, in cui è compresa pure l'assistenza giudiziaria), sono pure considerate decisioni suscettibili di essere impugnate mediante ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, se possono provocare un pregiudizio irreparabile al ricorrente, ovvero se questi ha un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica immediata della decisione (DTF 127 II 132 consid. 2a con riferimenti). Nondimeno, in virtù dell'art. 101 lett. a OG (e contrario), affinché il ricorso di diritto amministrativo presentato contro una decisione incidentale sia ammissibile, è necessario che tale rimedio sia esperibile contro la decisione finale. 
1.2 Nel caso concreto, il ricorrente ha impugnato la pronuncia con cui la Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato si è rifiutata di concedergli il beneficio dell'assistenza giudiziaria: si tratta pertanto di una decisione incidentale (art. 45 cpv. 2 lett. h PA). La stessa provoca all'interessato la necessità di dover versare un anticipo a titolo di garanzia per le spese giudiziarie presunte, impedendogli altresì di fruire del gratuito patrocinio. Orbene, per prassi costante, simili inconvenienti possono causare un danno irreparabile (cfr. DTF 111 Ia 276 consid. 2b; 125 I 161 consid. 1 con riferimenti). Inoltre, la decisione finale, con cui la suddetta commissione statuirà su ricorso in merito alla domanda di risarcimento dei danni formulata dall'insorgente in base alla legge federale sulla responsabilità della Confederazione, dei membri delle autorità federali e dei funzionari federali, del 14 marzo 1958 (LResp; RS 170.32) può essere, di principio, oggetto di un ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (art. 10 cpv. 1 LResp; DTF 126 II 145 consid. 1b/aa). Considerato che anche le ulteriori condizioni per l'ammissibilità del gravame sono soddisfatte, quest'ultimo risulta dunque in linea di principio ammissibile. 
1.3 Giusta l'art. 110 cpv. 4 OG, un ulteriore scambio di scritti ha luogo solo eccezionalmente. Un simile modo di procedere è necessario laddove nella risposta al ricorso, vengono fatte valere circostanze nuove e rilevanti sulle quali il ricorrente non ha potuto esprimersi in precedenza (cfr. DTF 118 Ia 305 consid. 1c; Fritz Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, 2a ed., Berna 1983, pag. 194). Gli argomenti sollevati dal Dipartimento federale delle finanze nelle sue osservazioni coincidono in gran parte con quelli già utilizzati dalla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato per motivare la decisione litigiosa; nella misura in cui costituiscono invece delle nuove allegazioni non appaiono determinanti per il presente giudizio. Ne discende che, in simili circostanze, non sussistevano le condizioni per procedere davanti al Tribunale federale ad un secondo scambio di scritti tra le parti: sono pertanto inammissibili gli argomenti di replica contenuti nell'allegato di osservazioni che il ricorrente ha inoltrato dinanzi a questa Corte il 30 luglio 2002 per controbattere alla presa di posizione del suddetto dipartimento. A prescindere da ciò, si deve comunque dire che mediante questo suo scritto il ricorrente non ha apportato alcun elemento nuovo di rilievo, suscettibile di influire sull'esito della presente vertenza. 
1.4 Prima di entrare nel merito delle doglianze sollevate dal ricorrente, occorre ancora osservare che, a norma dell'art. 108 cpv. 2 OG, il ricorso di diritto amministrativo deve contenere, tra l'altro, le conclusioni, i motivi e l'indicazione dei mezzi di prova. In merito alla motivazione del gravame va detto che, a differenza di quanto avviene per il ricorso di diritto pubblico, il Tribunale federale non pone delle esigenze troppo severe. È sufficiente che dall'allegato ricorsuale emerga perché e in quale misura la decisione impugnata è contestata. Non è necessario che la motivazione sia ineccepibile: la medesima deve però perlomeno rife- rirsi all'oggetto del litigio, pena l'inammissibilità del gravame (DTF 118 Ib 134 consid. 2 e rinvii; André Grisel, Traité de droit administratif, Neuchâtel 1984, pag. 915; Gygi, op. cit., pag. 197). Nel caso concreto, l'atto di ricorso, redatto da un avvocato, non adempie manifestamente i requisiti minimi di motivazione appena esposti laddove lo stesso fa riferimento in maniera alquanto generica e confusa alla pretesa violazione degli art. 1, 2 e 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, del 4 novembre 1950 (CEDU; RS 0.101). Non si vede infatti in che modo la decisione impugnata possa concernere il diritto alla vita e il diritto al rispetto della vita privata e familiare sanciti dalle predette disposizioni convenzionali, né d'altronde il ricor- rente ha fornito la benché minima spiegazione in proposito. Di conseguenza, su questo punto, l'impugnativa è inammissibile. 
2. 
2.1 Con il rimedio esperito il ricorrente può fare valere la violazione del diritto federale, compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento (art. 104 lett. a OG), ma non l'adeguatezza della decisione impugnata, non essendo tale facoltà prevista nella legislazione sotto esame (art. 104 lett. c OG). Quale organo della giustizia amministrativa, il Tribunale federale esamina d'ufficio l'applicazione del diritto federale, senza essere vincolato dai considerandi della decisione impugnata o dai motivi invocati dalle parti. L'insorgente può inoltre censurare l'accertamento inesatto o incompleto dei fatti (art. 104 lett. b OG). Considerato comunque che nel caso concreto la decisione impugnata emana da un'autorità giudiziaria, l'accertamento dei fatti da essa operato vincola il Tribunale federale, salvo che gli stessi risultino manifestamente inesatti o incompleti oppure siano stati accertati violando norme essenziali di procedura (art. 105 cpv. 2 OG). In simili casi, la possibilità di allegare fatti nuovi o di far valere nuovi mezzi di prova è alquanto ristretta (cfr. DTF 121 II 97 consid. 1c; 114 Ib 27 consid. 8b; Fritz Gygi, op. cit., pag. 286 e seg.). Per giurisprudenza, sono ammesse soltanto quelle prove che l'istanza inferiore avrebbe dovuto prendere in considerazione d'ufficio e la cui mancata amministrazione costituisce una violazione di regole essenziali di procedura (DTF 107 Ib 167 consid. 1b; 106 Ib 77 consid. 2a). 
2.2 Al presente gravame sono stati allegati dei documenti attestanti l'avvenuto versamento di soldi da parte dell'avvocato del ricorrente a quest'ultimo nonché una tabella delle spese di sussistenza che lo stesso legale ha dovuto sostenere per conto del suo cliente tra il 2000 e il 2001. Anzitutto va osservato che non è dato da vedere - né il ricorrente fornisce spiegazioni al riguardo - perché detti documenti non siano già stati prodotti dinanzi alla precedente autorità di giudizio. In effetti, essi si riferiscono quasi tutti a fatti che potevano essere constatati già al momento in cui è stato esperito il ricorso davanti alla Commissione federale di ricorso. D'altro canto non si può rimproverare a quest'ultima istanza di non aver ordinato d'ufficio l'acquisizione agli atti di questi documenti, dal momento che alcuni di essi le erano sicuramente sconosciuti mentre che di altri, come in particolare della suddetta tabella, la Commissione ne ha appreso l'esistenza attraverso il ricorrente stesso, il quale però si è limitato ad indicare che tale documento era agli atti presso la Corte europea dei diritti dell'uomo di Strasburgo. Ne discende che tutti questi mezzi di prova, in quanto nuovi, non possono essere presi in considerazione in questa sede. 
3. 
Giusta l'art. 65 PA, applicabile alle cause avviate dinanzi alle Commissioni federali di ricorso, l'autorità di ricorso può, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dispensare dal pagare le spese processuali la parte che si trova nel bisogno e le cui conclusioni non sembrano a tutta prima dover aver esito sfavorevole (cpv. 1). Se la parte che si trova nel bisogno non è in grado di provvedere alla sua difesa, l'autorità di ricorso le può, inoltre, designare un avvocato (cpv. 2). Per prassi costante, si trova nel bisogno colui che non è in grado di far fronte ai costi giudiziari senza pregiudicare il proprio sostentamento e quello della sua famiglia. Per determinare detta situazione d'indigenza occorre considerare l'insieme della situazione finanziaria dell'istante al momento della presentazione della richiesta (DTF 127 I 202 consid. 3b con riferimenti). Il minimo vitale determinante per le esecuzioni non è decisivo. Certo, l'autorità può prendere quale punto di riferimento tale importo, ma deve tenere conto, in modo adeguato, delle particolarità del caso: segnatamente essa deve vagliare se l'interessato ha dovuto agire rapidamente e non ha pertanto avuto la possibilità di risparmiare in vista del processo. Inoltre, l'autorità non deve tenere in considerazione solo l'importo domandato a titolo di anticipo, ma anche le altre spese legate alla procedura, così come il fatto che, se l'assistenza giudiziaria è rifiutata, spetta al ricorrente retribuire il proprio legale (DTF 124 I 1 consid. 2a; 108 Ia 108 consid. 5b; 106 Ia 82 consid. 3). Essa non deve quindi limitare in modo formalista i mezzi di prova forniti e accettare solo documenti ufficiali. Ciò non toglie che incombe innanzitutto al richiedente indicare in modo completo e, nella misura del possibile, giustificare i suoi redditi e la sua situazione patrimoniale (DTF 125 IV 161 consid. 4a; 120 Ia 179 consid. 3a con rinvio). 
4. 
Con il presente gravame il ricorrente rimprovera essenzialmente alla Commissione federale di ricorso di avere adottato nell'occasione un atteggiamento oltremodo formalista, di non essersi prodigata nell'accertamento dei fatti rilevanti per la causa e di non avere voluto precedere all'assunzione delle prove da lui offerte. In sintesi, sostiene di non potere produrre documenti contenenti indicazioni in merito alla sua situazione economica e al suo tenore di vita per motivi di sicurezza. 
4.1 Nell'ambito della procedura amministrativa, l'autorità è tenuta, in virtù del cosiddetto principio inquisitorio, ad accertare d'ufficio i fatti rilevanti per la causa (art. 12 PA). Nondimeno, colui che promuove un procedimento nell'intento di ottenere una prestazione statale ha un obbligo di collaborazione (art. 13 PA; DTF 126 II 63 consid. 5a non pubblicato; 112 I 65 consid. 3 con riferimenti). Un simile dovere, di principio, impone alla parte patrocinata di allegare e, nella misura del possibile, di dimostrare l'esistenza delle condizioni di fatto dalle quali dipende l'accoglimento della sua domanda (cfr. DTF 125 V 193 consid. 2 ; 110 V 48 consid. 4a). Se, come nella fattispecie, la richiesta è volta all'ottenimento del diritto all'assistenza giudiziaria, l'istante deve dimostrare, in particolare, la propria situazione di indigenza (cfr. DTF 120 Ia 179 consid. 3 pag. 181; Christian Favre, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, tesi Losanna 1989, pag. 54/55; Piermarco Zen Ruffinen, Assistance judiciaire et administrative: les règles minima imposées par l'article 4 de la Constitution fédérale, in: JdT 1989 I pag. 41). 
 
Di regola l'autorità non è a conoscenza della situazione finanziaria in cui si trova il richiedente e, per di più, deve pronunciarsi rapidamente sulla domanda sottopostale: essa non è quindi tenuta a verificare d'ufficio se l'istante patrocinato abbia, ad esempio, indicato tutte le spese necessarie o se, invece, abbia calcolato in modo troppo modesto il proprio fabbisogno. Il principio appena evocato non è tuttavia privo di eccezioni: l'autorità deve infatti approfondire l'esame della fattispecie laddove gli atti di causa o la situazione concreta la portino a dubitare seriamente delle allegazioni dell'istante (cfr. DTF 107 II 233 consid. 2c; in tema di esecuzioni cfr. DTF 112 III 79 consid. 2; sull'argomento: Gygi, op. cit., pag. 215). Nell'approfondire i fatti, l'autorità può comunque far capo al citato dovere di collaborazione delle parti, perlomeno laddove, come in concreto, questo è stabilito dalla legge: essa può quindi imporre all'istante di presentare le prove necessarie per stabilire la sua indigenza. Se quest'ultimo si rifiuta di collaborare, la sua richiesta può venire dichiarata inammissibile (art. 13 cpv. 2 PA); se l'autorità decide di entrare comunque nel merito, essa terrà conto del comportamento dell'interessato nell'ambito della valutazione delle prove (Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo 1998, pag. 99 n. 275). 
4.2 
4.2.1 Come accertato dalla precedente autorità di giudizio, il ricorrente ha indicato nella sua richiesta di risarcimento di avere vissuto e lavorato dal 1990 sino al mese di settembre del 1999 in Russia - Paese dal quale ha poi dovuto fuggire - e di avere beneficiato durante questo periodo di cospicui introiti, frutto della sua attività professionale in ambito finanziario, per degli importi dell'ordine di circa fr. 2,5 milioni all'anno. Nel formulario per l'assistenza giudiziaria compilato il 15 aprile 2002 egli ha poi quantificato i suoi guadagni in addirittura 5 milioni di franchi svizzeri all'anno. A giusta ragione la Commissione federale di ricorso ne ha dedotto che ciò avrebbe dovuto permettergli di accumulare nel corso del tempo un considerevole patrimonio. Tale conclusione appare poi ancora più fondata, se si considera che, a detta dell'insorgente stesso, nel corso del periodo trascorso in Russia egli non sarebbe mai stato tassato su detti redditi. Ora, in siffatte circostanze, le continue affermazioni, secondo cui egli non disporrebbe più di alcuna sostanza e vivrebbe attualmente grazie al denaro che gli anticipa il suo avvocato risultano difficilmente credibili. Davanti al Tribunale federale A.________ ha sostenuto di essere stato spogliato di tutti i suoi averi depositati presso la banca Y.________ di Lugano da B.________, un ex dipendente del citato istituto di credito nei confronti del quale egli ha sporto querela penale presso il Ministero pubblico del Cantone Ticino per ripetuta e continuata estorsione, ripetuta appropriazione indebita aggravata e ripetuta falsità in documenti. A sostegno di questa sua tesi, fa quindi riferimento ad una decisione resa il 4 luglio 2002 dalla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino e al materiale probatorio che era stato raccolto in sede penale. Sennonché da detta sentenza non può essere dedotto alcunché a favore dell'insorgente. Anzi nella medesima i giudici cantonali hanno confermato che gli indizi a carico di B.________ erano insufficienti a confermare le accuse formulate nei suoi confronti dal qui ricorrente. Detta pronuncia non fornisce dunque nessuna indicazione, nemmeno indirettamente, in merito al modo in cui egli avrebbe perso tutti i suoi risparmi. 
 
Per il resto, occorre ancora aggiungere che non sono certo atte a dimostrare alcunché sia le ripetute asserzioni del legale dell'insorgente secondo cui egli provvederebbe da tempo al sostentamento del suo cliente, sia - a prescindere dalla loro ammissibilità quali mezzi di prova in questa sede (cfr. consid. 2.2) - i documenti relativi ai versamenti e ai pagamenti che questi avrebbe effettuato in favore di A.________. Non è poi affermando genericamente in calce al formulario per l'assistenza giudiziaria che la Commissione federale di ricorso avrebbe potuto disporre "di notevole materiale probatorio, presso il Ministero Pubblico della Confederazione, presso il Consiglio Federale, presso il Ministero Pubblico del Cantone Ticino, il Ministero Pubblico del Cantone Ginevra, il Ministero Pubblico di Zurigo e presso la Corte Europea dei diritti dell'Uomo di Strasburgo, nonché di oltre 80'000 pubblicazioni sulla stampa internazionale", che il ricorrente ha fornito la propria collaborazione all'accertamento dei fatti rilevanti per l'evasione della sua richiesta di assistenza. 
4.2.2 L'insorgente riconosce sostanzialmente di avere compilato in maniera soltanto parziale il formulario per l'assistenza giudiziaria che gli era stato inviato dalla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato, ma si giustifica sostenendo non potere fornire informazioni sul proprio conto per non compromettere la sua sicurezza personale. Afferma infatti di essere braccato da potenti organizzazioni criminali e di temere per la propria vita. Quest'ultima circostanza, pur non dovendo essere sottovalutata, non basta a liberare il ricorrente dal dovere di prestare la sua cooperazione. Come correttamente rilevato dalla Commissione federale di ricorso, la procedura amministrativa federale prevede la possibilità di adottare misure specifiche volte a garantire la segretezza di determinati documenti di causa qualora le circostanze del caso lo richiedano (cfr. art. 27 cpv. 1 PA). Una simile cautela poteva senz'altro essere adottata nel caso concreto, qualora il ricorrente lo avesse richiesto, tanto più che, visto il genere di procedura e vista in particolare l'inesistenza di una controparte alla quale notificare tali informazioni, il rischio che le stesse potessero essere divulgate a terzi sarebbe stato alquanto remoto. 
4.2.3 Come già accennato, il ricorrente si lamenta pure del fatto che la precedente istanza di giudizio non ha proceduto a sentirlo di persona e ad assumere le testimonianze da lui richieste. Anche questa censura è infondata. Il diritto di essere sentiti, garantito dalla Costituzione federale (art. 29 cpv. 2 Cost.), non dà al cittadino il diritto di comparire personalmente davanti ad un'autorità amministrativa e di esprimersi oralmente (DTF 125 I 209 consid. 9b) e permette di rifiutare una prova se, in base ad un apprezzamento anticipato della medesima, la sua assunzione non porterebbe comunque nuovi chiarimenti (DTF 122 V 157 consid. 1d, 119 Ib 492 consid. 5b/bb e rinvii). Ora, davanti alla Commissione federale di ricorso l'insorgente, patrocinato da un legale, ha avuto modo di sostanziare la propria domanda di assistenza giudiziaria sia nel momento in cui ha formulato la medesima che in seguito, allorquando gli è stato chiesto di compilare l'apposito formulario sopra menzionato. Non è dato a vedere inoltre quali altri dati egli avrebbe potuto ancora fornire che già non potevano essere indicati nelle allegazioni scritte. Per quel che riguarda poi i testimoni, egli ha chiesto in sostanza l'audizione di tutta una serie di persone, tra cui numerosi funzionari e magistrati federali e cantonali, che se da un lato potevano essere a conoscenza di fatti rilevanti per il merito della causa di risarcimento, dall'altro non risultavano oggettivamente in grado di fornire informazioni attendibili in merito alla sua attuale situazione economica. Quanto poi alla richiesta di fare testimoniare il suo avvocato, va detto che la deposizione di quest'ultimo da sola non poteva bastare a colmare la pressoché totale assenza agli atti di prove documentali circa la sua condizione economica. Ne discende che l'apprezzamento anticipato delle prove eseguito dalla suddetta autorità non lede il diritto di essere sentito dell'insorgente. 
4.3 Stante tutto quanto precede, si deve dunque convenire con la Commissione federale di ricorso sul fatto che il ricorrente, venendo manifestamente meno ai suoi obblighi di collaborazione con l'autorità di ricorso adita, non è stato in grado di rendere perlomeno verosimile la propria condizione d'indigenza, né tanto meno di fornire degli indizi tali da indurre quest'ultima ad approfondire determinati aspetti della fattispecie. In particolare si deve ammettere che non sussistono agli atti prove oggettive suscettibili di conferire un minimo di attendibilità alle poche informazioni che egli ha fornito in merito alla sua situazione personale ed economica. Da questo profilo la decisione impugnata non presta dunque il fianco a nessuna critica. 
5. 
5.1 Il ricorrente sostiene che la decisione impugnata sarebbe lesiva del principio della parità delle armi, garantito degli art. 6 e 13 CEDU. A questo proposito afferma che la domanda di versare fr. 10'000.-- a titolo di anticipo delle spese, pena l'inammissibilità del ricorso, sarebbe "grottesca" e gli impedirebbe di fatto di ricorrere contro la decisione con la quale il Dipartimento federale delle finanze ha respinto la sua richiesta di risarcimento nei confronti della Confederazione. La censura è manifestamente infondata per i motivi che seguono. 
5.2 In primo luogo si deve dire che l'art. 13 CEDU garantisce a chiunque reputi di essere stato limitato nei propri diritti o libertà convenzionali la facoltà di adire su ricorso un'istanza nazionale. Ciò non significa ancora che debba sussistere necessariamente la possibilità di rivolgersi ad un tribunale; la predetta garanzia può in effetti risultare adempiuta già laddove è data l'opportunità di insorgere davanti ad un'autorità amministrativa sufficientemente indipendente. Per contro è necessario che l'autorità adita sia tenuta ad esaminare le censure che le sono state sottoposte dal ricorrente e possa, se del caso, annullare l'atto impugnato o, rispettivamente, eliminarne gli effetti. Inoltre la stessa deve rispettare le garanzie procedurali minime necessarie in uno stato di diritto, quali, in particolare, il diritto di essere sentiti e il diritto ad ottenere una decisione motivata (DTF 123 II 402 consid. 4b/aa; 121 I 87 consid. 1b con riferimenti). Ora, nel caso di specie dette condizioni sono chiaramente adempiute. Il ricorrente ha in effetti potuto impugnare la suddetta decisione dipartimentale davanti alla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato, ossia dinanzi ad un'istanza giudiziaria imparziale e indipendente. Questa risponde poi ai rimanenti requi- siti sopra menzionati, fatto questo che basta ad escludere una violazione dell'art. 13 CEDU
5.3 La questione inerente alla richiesta formulata dalla Commissione federale di ricorso ad A.________ di versare l'importo di fr. 10'000.-- a titolo di anticipo delle spese, pena l'inammissibilità del suo ricorso, non concerne quindi la predetta disposizione convenzionale, quanto piuttosto l'art. 6 CEDU e il principio dell'accesso ad un tribunale, deducibile da questa norma. A tale proposito gli organi di Strasburgo hanno già avuto modo in più occasioni (cfr. decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 9 settembre 1998 in re Edilstudio S.A. c. Svizzera, parzialmente pubblicata in GAAC 1999 n.106 975 e del 9 ottobre 1979 in re Airey c. Irlanda, pubblicata in Serie A 32, pag. 15, § 26) di precisare che, benché l'art. 6 CEDU non garantisca espressamente il beneficio dell'assistenza giudiziaria in ambito extra-penale, esso impone comunque di accordare alle parti un diritto effettivo di accedere ad un tribunale laddove le loro contestazioni vertono nel merito su dei diritti e dei doveri di carattere civile, come è il caso nella fattispecie in esame (cfr. DTF 126 I 144 consid. 3a con numerosi riferimenti giurisprudenziali e dottrinali). Essi hanno tuttavia aggiunto che gli stati contraenti dispongono di un certo margine di apprezzamento nella scelta degli strumenti da utilizzare a questo fine. In particolare è stato sottolineato che non è contrario all'art. 6 CEDU far dipendere la concessione dell'assistenza giudiziaria gratuita dall'adempimento di determinate condizioni e, segnatamente, dalla situazione finanziaria della parte che la domanda (cfr. ancora le decisioni della Commissione europea dei diritti dell'uomo del 9 settembre 1998 in re Edilstudio S.A. c. Svizzera, parzialmente pubblicata in GAAC 1999 n.106 975 e del 9 ottobre 1979 in re Airey c. Irlanda, pubblicata in Serie A 32, pag. 15, § 26). Orbene, nella misura in cui, come sopra esposto, il ricorrente non ha saputo dimostrare di trovarsi in una situazione economica che gli impedisce di far fronte ai costi derivanti dal citato procedimento ricorsuale, la decisione con cui la precedente istanza di giudizio gli ha negato l'assistenza giudiziaria e gli ha chiesto, a titolo di anticipo delle spese, il versamento di un importo proporzionato al valore di causa non può essere considerata in contrasto con il principio convenzionale in parola. 
6. 
6.1 Visto tutto quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso dev'essere integralmente respinto. 
6.2 Il ricorrente ha chiesto, infine, di essere posto a beneficio dell'assistenza giudiziaria. Giusta l'art. 152 cpv. 1 OG, tale beneficio va concesso solo alla parte le cui conclusioni non sembrano dover avere esito sfavorevole. Orbene, nella fattispecie tale premessa non è soddisfatta. In effetti, le prove fornite dall'insorgente in merito alla sua condizione finanziaria erano a tal punto lacunose da giustificare senza dubbio la decisione della precedente autorità di giudizio di non porlo al beneficio dell'assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio: il ricorso da lui presentato era pertanto, sin dall'inizio, privo di possibilità di successo. Pertanto, visto l'esito del medesimo, la tassa di giustizia va posta a carico del ricorrente (art. 156 cpv. 1, 153 e 153a OG). Non si assegnano ripetibili ad autorità vincenti (art. 159 cpv. 2 OG). 
 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Nella misura in cui è ammissibile il ricorso è respinto. 
2. 
La domanda di assistenza giudiziaria è respinta. 
3. 
La tassa di giustizia di fr. 2'000.-- è posta a carico del ricorrente. 
4. 
Comunicazione al patrocinatore del ricorrente, al Dipartimento federale delle finanze e alla Commissione federale di ricorso in materia di responsabilità dello Stato. 
Losanna, 30 settembre 2002 
In nome della II Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
 
Il presidente: Il cancelliere: