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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
1P.423/2003 /bom 
 
Sentenza del 16 luglio 2003 
I Corte di diritto pubblico 
 
Composizione 
Giudici federali Aemisegger, presidente della Corte e presidente del Tribunale federale, 
Nay, vicepresidente del Tribunale federale, e Catenazzi, 
cancelliere Crameri. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, 
 
contro 
 
Comunione ereditaria fu B.________, 
patrocinata dall'avv. Stefano Ferrari, corso San 
Gottardo 57, casella postale 2264, 6830 Chiasso 1, 
C.________, 
Presidente della Pretura penale, 6501 Bellinzona, 
Ministero pubblico del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino, via Pretorio 16, 6901 Lugano. 
 
Oggetto 
congiunzione di procedimenti penali 
 
ricorso di diritto pubblico contro la sentenza del 5 giugno 2003 della Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
 
Fatti: 
A. 
Contro A.________ sono stati emessi da tre Procuratori pubblici del Cantone Ticino, e a date diverse, quattro decreti d'accusa per diffamazione e ingiuria, rispettivamente per ripetuta diffamazione, per diffamazione e ingiuria ripetuta e, infine, ancora per ingiuria. L'accusato si è opposto a ciascun decreto. Il Presidente della Pretura penale del Cantone Ticino, con decreto del 5 maggio 2003, ha riunito i quattro procedimenti per economia di giudizio, visto che si trattava del medesimo accusato. 
B. 
Quest'ultimo ha impugnato questa decisione dinanzi alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino (CRP), facendo valere che la contestata congiunzione permetteva alle parti lese di conoscere questioni concernenti gli altri danneggiati. Il 5 giugno 2003 la Corte cantonale ha respinto, in quanto ricevibile, il ricorso. 
C. 
L'accusato presenta contro questo giudizio un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale. Chiede di essere posto al beneficio dell'assistenza giudiziaria e del gratuito patrocinio e, in via principale, di accertare la nullità del giudizio impugnato e degli atti emanati in seguito a tale sentenza; in via subordinata chiede di annullarla e di riformarla nel senso di annullare il decreto della Pretura penale; in via ancor più subordinata, postula di annullarla e di rinviare gli atti alla CRP invitandola ad accogliere il suo ricorso e ad annullare tutti gli atti intervenuti dopo l'emanazione del decreto della Pretura penale. 
Il parallelo ricorso per cassazione inoltrato dall'accusato è stato dichiarato inammissibile dalla Corte di cassazione penale del Tribunale federale con sentenza dell'11 luglio 2003. 
 
Non sono state chieste osservazioni. 
 
Diritto: 
1. 
1.1 Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità dei ricorsi che gli vengono sottoposti, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 129 I 185 consid. 1). 
1.2 Il ricorso di diritto pubblico, tranne eccezioni che non si verificano in concreto, ha natura meramente cassatoria. In quanto il ricorrente chiede più dell'annullamento del giudizio impugnato, il ricorso è quindi inammissibile (DTF 129 I 129 consid. 1.2.1, 127 II 1 consid. 2c). 
1.3 Poiché non si è in presenza di una decisione pregiudiziale o incidentale sulla competenza o su una domanda di ricusazione ai sensi dell'art. 87 cpv. 1 OG, il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo se la decisione impugnata, notificata separatamente dal merito, può causare un danno irreparabile secondo l'art. 87 cpv. 2 OG: se il ricorso di diritto pubblico di cui a quest'ultimo capoverso non è ammissibile o non è stato interposto, la decisione pregiudiziale o incidentale interessata può essere impugnata soltanto mediante ricorso contro la decisione finale (art. 87 cpv. 3 OG). La menzionata giurisprudenza è stata confermata anche sotto il regime del nuovo art. 87 OG (DTF 127 I 92 consid. c, 126 I 207 consid. 1b e 2). 
2. 
2.1 Il ricorrente, che non si esprime su tale questione, sostiene che la Corte cantonale avrebbe violato il suo diritto di essere sentito e, richiamando l'art. 6 CPP/TI, lamenta l'assenza dell'indicazione dei rimedi di diritto nella decisione cantonale. Egli rileva che le norme poste a fondamento del giudizio impugnato (art. 35 e 36 CPP/TI, art. 48, 63 e 68 CP) sarebbero state istituite a favore dell'imputato. Il ricorrente ammette che la tesi della CRP, secondo cui, per l'indivisibilità del procedimento penale, la congiunzione dei procedimenti costituisce la regola e la disgiunzione l'eccezione, è corretta. Egli sostiene nondimeno che queste norme tendono a garantire i diritti della difesa e un processo equo e ne deduce che la congiunzione dei procedimenti contro la volontà dell'accusato, solo al momento del dibattimento e nel solo interesse della magistratura, sarebbe arbitraria. 
2.2 Ricordato che nella fattispecie non v'era alcun obbligo di indicare i rimedi giuridici straordinari, qual'è il ricorso di diritto pubblico, i nocumenti addotti dal ricorrente non costituiscono pregiudizi irreparabili ai sensi dell'art. 87 cpv. 2 OG, ossia di natura giuridica tale che nemmeno una decisione finale a lui favorevole eliminerebbe interamente (DTF 126 I 207 consid. 2). Secondo la costante giurisprudenza, anche un prolungamento della durata della causa o un aumento dei suoi costi comporta soltanto pregiudizi di fatto e non giuridici (DTF 127 I 92 consid. 1c, 126 I 97 consid. 1b, 122 I 39 consid. 1a/bb, 117 Ia 247 consid. 3, 251 consid. 1b). Così, il deferimento di una persona alla Corte di merito, perché la giudichi, non è considerato decisione incidentale arrecante danno irreparabile (DTF 115 Ia 311 consid. 2c, 114 Ia 179 pag. 181 in basso), come non lo è il rifiuto di congiungere procedimenti penali (causa 1P.96/2002, sentenza del 14 marzo 2002). La stessa conclusione vale - a maggior ragione visto che il dibattimento è pubblico (art. 28 CPP/TI) - per gli inconvenienti legati allo svolgimento di un unico processo penale addotti dal ricorrente, segnatamente per il fatto che le parti lese possano avere conoscenza di questioni che concernono gli altri procedimenti. 
2.3 Il ricorrente rileva inoltre che nel frattempo, la sua richiesta di rinviare il dibattimento essendo stata respinta, sarebbero state pronunciate tre sentenze di condanna nei suoi confronti e una in contumacia, decisioni da lui impugnate. Queste questioni esulano tuttavia dall'oggetto del presente litigio. 
3. 
Ne segue che il ricorso dev'essere dichiarato inammissibile in applicazione dell'art. 87 OG
 
La domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio per questa sede ricorsuale non può essere ammessa, ritenuto che la presente vertenza era priva di probabilità di esito favorevole (art. 152 cpv. 1 OG). Le spese seguono pertanto la soccombenza (art. 156 cpv. 1 OG). Non si attribuiscono ripetibili alle controparti, che non sono state invitate a presentare osservazioni. 
 
Per questi motivi, visto l'art. 36a OG, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso è inammissibile. 
2. 
La tassa di giustizia di fr. 500.-- è posta a carico del ricorrente. 
3. 
Comunicazione alle parti, rispettivamente al loro patrocinatore, al Presidente della Pretura penale, al Ministero pubblico e alla Camera dei ricorsi penali del Tribunale d'appello del Cantone Ticino. 
Losanna, 16 luglio 2003 
In nome della I Corte di diritto pubblico 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: