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Tribunale federale 
Tribunal federal 
 
{T 0/2} 
6P.8/2003 
6S.29/2003 /bom 
Sentenza del 21 maggio 2003 
Corte di cassazione penale 
 
Composizione 
Giudici federali Schneider, presidente, 
Wiprächtiger e Karlen, 
cancelliere Ponti. 
 
Parti 
A.________, 
ricorrente, patrocinato dall'avv. dott. Carlo Solcà, via Lavizzari 19, casella postale 188, 6850 Mendrisio 
 
contro 
 
B.________, 
opponente, patrocinato dall'avv. Luigi Mattei, piazza Indipendenza 7, casella postale 2747, 6501 Bellinzona, 
Procuratore pubblico del Cantone Ticino, viale Franscini 3, 6500 Bellinzona, 
Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio, Palazzo di Giustizia, via Pretorio 16, 
6900 Lugano 
 
Oggetto 
6P.8/2003 
art. 9, 29 cpv. 1 Cost., art. 6 CEDU (violazione delle garanzie procedurali, arbitrario) 
 
6S.29/2003 
risarcimenti (art. 60 cpv. 1 lett. c CPS) 
 
ricorso di diritto pubblico (6P.8/2003) e ricorso per cassazione (6S.29/2003) contro la sentenza del 12 dicembre 2002 del Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio. 
 
Fatti: 
A. 
Con sentenza del 12 dicembre 2002 il Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha giudicato B.________, gestore patrimoniale, autore colpevole di ripetuta truffa, di appropriazione indebita qualificata e di falsità in documenti per il proprio agire illecito tra il 1992 e il 1994 a danno di numerosi investitori, perlopiù clienti della società C.________ SA. Per questi fatti l'accusato è stato condannato ad una pena di 18 mesi di detenzione sospesi condizionalmente per un periodo di prova di due anni. 
B. 
La A.________ (FL), che aveva investito 300 quote in uno dei fondi gestiti da B.________ - l'American Future Fund (AFF) -, e che ha subito un danno patrimoniale in seguito all'agire di quest'ultimo, si è costituita parte civile nel procedimento penale. Essa ha segnatamente chiesto il rimborso di US$ 69'600.--, pari al valore residuo delle 300 quote del fondo di cui è titolare, e la condanna di B.________ al versamento di un'indennità di US$ 294'819.--, corrispondente alla differenza tra il valore delle quote investite al 31 gennaio 1995 e quello che esse avrebbero avuto all'epoca suddetta senza l'agire delittuoso dell'imputato. 
C. 
Il Giudice penale ha accolto solo la prima delle richieste avanzate dalla A.________, ossia il rimborso di US$ 69'600.--, mentre ha demandato al foro civile la questione dell'indennità di US$ 294'819.--, giudicando che questa pretesa non era sufficientemente determinata in ambito penale. 
D. 
Con tempestivi ricorsi di diritto pubblico e per cassazione la A.________ è insorta dinanzi al Tribunale federale contro la sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio, e precisamente contro il dispositivo n. 5 di questo giudizio. Con il primo rimedio lamenta un'applicazione arbitraria delle norme di procedura cantonale (art. 267 CPP/TI) e una violazione del principio dell'economia procedurale, dato che, a suo dire, l'autorità penale ha rinviato al foro civile la definizione dei risarcimenti per le parti civili malgrado il danno fosse già provato e determinato agli atti dell'incarto penale. Con il ricorso per cassazione essa censura invece una violazione dell'art. 60 cpv. 1 lett. c CP. 
E. 
Nelle osservazioni del 10 febbraio 2003 il Procuratore pubblico del Cantone Ticino ha chiesto l'integrale reiezione dei gravami. 
 
Diritto: 
1. 
Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere d'esame l'ammissibilità del rimedio esperito, senza essere vincolato, in tale ambito, dagli argomenti delle parti o dalle loro conclusioni (DTF 128 II 46 consid. 2a; 127 III 41 consid. 2a; 126 I 81 consid. 1). 
 
Il ricorso di diritto pubblico ha natura sussidiaria (art. 84 cpv. 2 OG). Con esso possono essere censurati in particolare la violazione dei diritti costituzionali, mentre la lesione del diritto federale va fatta valere con ricorso per cassazione (art. 269 PP). Nella fattispecie, tenuto conto dell'esito dei gravami, conviene derogare alla regola prevista all'art. 275 cpv. 5 PP ed esaminare in primo luogo il ricorso per cassazione. 
 
I. Ricorso per cassazione (6S.29/2003) 
2. 
2.1 Giusta l'art. 268 n. 1 PP, il ricorso per cassazione al Tribunale federale è ammissibile unicamente contro le sentenze che non possono essere impugnate mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale (principio dell'esaurimento delle istanze cantonali). L'art. 267 CPP/TI non prevede alcun rimedio di diritto contro la decisione della Corte penale che demanda al foro civile le pretese di indennizzo delle parti civili: sotto questo specifico aspetto la sentenza della Corte delle assise correzionali di Mendrisio non può quindi più essere impugnata mediante ricorso di diritto cantonale per violazione del diritto federale. Inapplicabile risulta pure l'art. 268 cpv. 1 CPP/TI: se il giudice penale non si è pronunciato nel merito del risarcimento, non è infatti dato il ricorso alla Camera civile del Tribunale d'appello (Rep. 1988, pag. 421). A prima vista, il ricorso per cassazione in esame sembrerebbe quindi ricevibile. 
2.2 Tuttavia, ai sensi dell'art. 268 n. 1 seconda frase PP, il ricorso per cassazione è escluso contro le sentenze dei tribunali inferiori che abbiano deciso in istanza cantonale unica (v. M. Schubarth, Nichtigkeitsbeschwerde 2001, Berna 2001, p. 16 n. 27; DTF 116 IV 78; 114 IV 73). 
 
Nella sentenza DTF 96 I 629 il Tribunale federale ha già avuto modo di giudicare che la Corte di assise ticinese deve essere considerata come un tribunale inferiore e non un tribunale supremo del Cantone: i suoi giudizi penali sono infatti suscettibili di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale cantonale (art. 287 CPP/TI) la quale, pur vincolata dagli accertamenti di fatto dell'autorità inferiore, esamina liberamente l'applicazione del diritto penale (art. 288 e art. 295 CPP/TI). Quanto ai giudizi civili delle Corti di assise, essi sono di regola impugnabili con il rimedio dell'appellazione davanti alla Camera civile del Tribunale d'appello, la quale beneficia pure di un libero esame (art. 268 cpv. 1 CPP/TI e art. 307 e segg. CPC/TI); contro una condanna al risarcimento parziale, infine, è dato ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale (art. 268 cpv. 2 CPP/TI). In tal senso, lo statuto della Corte di assise ticinese corrisponde a quello di giurisdizione inferiore della Corte di assise ginevrina, come è stato recentemente ribadito dal Tribunale federale nella sentenza DTF 128 IV 137 (v. consid. 2b/dd). Vero è che i giudizi in materia di rinvio della parte civile al foro civile pronunciati dalla Corte di assise in applicazione dell'art. 267 cpv. 1 CPP/TI sono - come detto - dichiarati definitivi dalla legge, di modo che la suddetta Corte statuisce al riguardo come istanza cantonale unica. Tuttavia l'assenza di un rimedio giuridico in questo campo non è affatto dettata da un disposto del diritto federale; consacrata da una norma singolare del diritto ticinese, essa non toglie alla Corte di assise il suo carattere di istanza inferiore (DTF 96 I 629 consid. 1a). 
 
Ne scende che l'impugnato giudizio non può essere deferito al Tribunale federale attraverso la via del ricorso per cassazione, configurandosi il motivo di esclusione posto dall'art. 268 cpv. 1 seconda frase PP. Il rimedio proposto è pertanto irricevibile. 
 
II. Ricorso di diritto pubblico (6P.8/2003) 
3. 
3.1 Il ricorso di diritto pubblico è ammissibile solo contro decisioni finali emanate in ultima istanza cantonale (art. 86 cpv. 1 OG); è ammissibile contro le decisioni incidentali d'ultima istanza solo se da queste risulta un danno irreparabile per l'interessato (art. 87 OG). Come esposto nella disamina del parallelo ricorso per cassazione, la decisione della Corte di assise di rinviare la parte civile al foro civile è definitiva, visto che non può più essere impugnata mediante ricorso di diritto cantonale (art. 267 cpv. 1 seconda frase CPP/TI). Essa è anche finale: il Tribunale federale ha infatti considerato di natura finale - e non incidentale - la decisione con cui il giudice penale rinvia la parte civile a far valere dinanzi al giudice civile le sue pretese di diritto privato, il processo civile costituendo un procedimento autonomo indipendente rispetto a quello penale (sentenza 1P.523/1988 del 5 gennaio 1989, consid. 1b). Le condizioni di ammissibilità poste dall'art. 86 OG sono pertanto adempite. 
 
Pacificamente ossequiato anche il requisito della sussidiarietà posto dall'art. 84 cpv. 2 OG, non essendo possibile in concreto sottoporre la pretesa violazione del diritto mediante altro rimedio (v. consid. 2.2, supra). 
3.2 Resta ancora da determinare se la ricorrente sia lesa nei suoi interessi giuridicamente protetti (art. 88 OG; DTF 126 I 81 consid. 3b; 123 I 41 consid. 5b; 122 I 44 consid. 2b e rinvii). Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con libero potere di esame se tali condizioni sono adempiute (DTF 126 I 81 consid. 1; 125 III 461 consid. 2 e rinvii). 
3.2.1 Secondo l'art. 88 OG, la veste per presentare un ricorso di diritto pubblico spetta ai privati che si trovano lesi nei loro diritti da decreti o decisioni che li riguardano personalmente. È irrilevante la circostanza ch'essi avessero qualità di parte nella sede cantonale (DTF 123 I 279 consid. 3b; 121 I 267 consid. 2). Per costante giurisprudenza, riservata l'applicazione della legge federale del 4 ottobre 1991 concernente l'aiuto alle vittime di reati (LAV; RS 312.5), che qui - per ammissione stessa dell'insorgente - non entra in linea di conto (DTF 123 IV 184 consid. 1b), la parte lesa e il denunciante non sono legittimati a impugnare nel merito decisioni concernenti procedimenti penali nei quali essi abbiano tale qualità, poiché la pretesa punitiva appartiene allo Stato ed essi non possono quindi prevalersi di un interesse giuridico ai sensi dell'art. 88 OG (DTF 125 I 253 consid. 1b; 120 Ia 157 consid. 2a/aa e riferimenti; Gérard Piquerez, Procédure pénale suisse, Traité théorique et pratique, Zurigo 2000, pag. 812, n. 3820 e segg.). Indipendentemente dalla carenza di legittimazione nel merito, il leso o il denunciante può tuttavia censurare la violazione delle garanzie procedurali che il diritto cantonale o gli art. 29 segg. Cost. e 6 CEDU gli conferiscono quale parte, sempreché tale inosservanza equivalga a un diniego formale di giustizia (DTF 122 I 267 consid. 1b; 121 IV 317 consid. 3b; 120 Ia 157 consid. 2a aa/bb; W. Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, Berna 1994, pag. 243). Ciò serve a garantire una protezione giuridica minima anche a chi non è vittima di reato ai sensi della LAV (DTF 126 I 81 consid. 3b; 121 I 267 consid. 3e). 
3.2.2 Nella già citata sentenza 1P.523/1988 del 5 gennaio 1989, il Tribunale federale ha riconosciuto ad una vittima di un incidente stradale un interesse giuridico sufficiente per interporre un gravame di diritto pubblico contro una decisione della Camera penale del Tribunale d'appello argoviese (Obergericht) che la rinviava al foro civile per insufficiente definizione dell'ammontare delle sue pretese in sede penale; le norme di procedura cantonale esaminate in quel caso corrispondevano peraltro in larga misura a quelle degli art. 266 e 267 CPP/TI (consid. 2 della sentenza 1P.523/1988). Nella sentenza DTF 126 I 97 il Tribunale federale ha invece ammesso la legittimazione di una parte lesa - non vittima ai sensi della LAV - ad interporre un ricorso di diritto pubblico contro il rifiuto di un sequestro ai sensi dell'art. 59 CP confermato dalla procura pubblica zurighese, ritenendo che le parti civili dispongono di un interesse personale giuridicamente protetto a far valere i diritti loro conferiti dagli art. 59 n. 1 cpv. 1 e 60 cpv. 1 lett. b CP in merito al sequestro e al successivo assegnamento di oggetti o valori patrimoniali confiscati, diritti garantiti, oltre che direttamente dalle menzionate norme federali, anche dal diritto di procedura penale cantonale (DTF 126 I 97 consid. 1a). Più in generale, secondo la giurisprudenza - resa, è vero, nell'ambito di un ricorso per cassazione - non avrebbe alcun senso conferire al danneggiato costituitosi parte civile in un procedimento penale il diritto ad ottenere le prestazioni previste agli art. 58 -60 CP, quali, ad esempio, la restituzione dei valori patrimoniali sottrattigli (art. 59 cpv. 1 CP) oppure l'indennizzo per il danno subito (art. 60 cpv. 1 CP), se poi lo si priva della facoltà di aggravarsi contro l'asserita violazione di queste norme legali (DTF 122 IV 365 consid. III c/bb). 
 
Alla luce di queste considerazioni risulta che nella fattispecie la ricorrente - nella misura in cui invoca una violazione delle norme procedurali cantonali e (indirettamente) di quelle federali relative ai risarcimenti alle parti civili - possiede un interesse giuridico sufficiente ai sensi dell'art. 88 OG. Il ricorso di diritto pubblico è pertanto ammissibile. 
4. 
In concreto, la ricorrente si duole di una violazione delle garanzie procedurali conferite alle parti civili dal diritto cantonale (art. 267 CPP/TI) per il fatto che la Corte delle assise correzionali ha rinviato al foro civile la definizione dei loro indennizzi malgrado il danno fosse già sufficientemente provato e documentato agli atti dell'incarto penale. Così facendo l'autorità cantonale avrebbe inoltre misconosciuto il principio dell'economia procedurale. 
5. 
Giusta l'art. 266 CPP/TI nella sentenza di condanna la Corte d'assise, ad istanza della parte civile, decide contemporaneamente sulle pretese di diritto civile; se la Corte non stima sufficienti i dati del processo per tale decisione, rimette la parte civile al foro civile (art. 267 CPP/TI). Tali disposizioni riflettono quanto previsto a livello federale dall'art. 60 cpv. 1 lett. c CP per il quale, se in seguito ad un crimine o a un delitto una persona ha subito un danno non coperto da nessuna assicurazione e se è prevedibile che l'agente non risarcirà il danno, il giudice penale assegna alla persona lesa i risarcimenti richiesti, fino all'importo accertato giudizialmente o mediante transazione. Con l'adozione della LAV e la contestuale modifica dell'art. 60 CP, il 1° gennaio 1993, il legislatore federale ha voluto migliorare su due punti la posizione della parte lesa per quanto attiene alle sue richieste di risarcimento: da una parte, se le condizioni sono date, l'assegnamento alla parte lesa non è più affidato all'apprezzamento del giudice, bensì diviene obbligatorio; dall'altro, sono state eliminate le condizioni restrittive dalle quali dipendeva, nel diritto previgente, l'assegnazione dell'importo della multa (FF 1990 II 744). Malgrado queste modifiche, ne resta nondimeno che, come sotto l'egida del precedente diritto, la richiesta di indennizzo avanzata dalla vittima deve essere già sufficientemente determinata e liquida per poter essere decisa in ambito penale; in assenza di tali presupposti il rinvio al foro civile si avvera ancora necessario. 
5.1 La ricorrente sostiene che nella fattispecie le condizioni per assegnare alla parte lesa il risarcimento richiesto erano date già nell'ambito del procedimento penale, per cui il giudice penale non poteva - senza violare le menzionate disposizioni e il principio dell'economia procedurale - demandare la questione in sede civile. 
 
La Corte cantonale ha invece ritenuto di non poter decidere sulla domanda di risarcimento portante sulla differenza tra il valore residuo delle quote del fondo AFF al 31 gennaio 1995 e quello che avrebbero avuto alla medesima data senza gli atti illeciti commessi dall'accusato. Essa ha obiettato che al risarcimento di queste pretese fa anzitutto ostacolo la posizione finanziaria ed economica alquanto compromessa dell'accusato, che risulta oberato di debiti e implicato in numerose procedure esecutive (v. sentenza impugnata, pagg. 14-15); sulla liquidità delle pretese, la Corte ticinese ha inoltre asserito che i valori residui delle quote indicati dalla perizia in atti non possono essere utilizzati quale base di calcolo della perdita causata dall'agire illecito dell'imputato perché nelle perdite subite computate dal perito ve ne sarebbero alcune non direttamente legate alla gestione del fondo, quali quelle causate da una speculazione sull'argento. Il giudice cantonale ha infine avanzato dei dubbi anche sulla titolarità dell'azione risarcitoria (v. sentenza impugnata p. 17). 
5.2 La prima argomentazione della Corte cantonale risulta infondata. La precaria posizione finanziaria ed economica dell'autore dei reati non dovrebbe in principio ostare al riconoscimento delle pretese risarcitorie delle parti civili già in sede penale; anzi, a ben vedere, il testo medesimo dell'art. 60 CP suggerisce piuttosto l'ipotesi contraria, visto che uno dei presupposti per l'assegnamento di indennizzi alla parte lesa è proprio la prevedibilità che l'agente non risarcirà il danno (art. 60 cpv. 1, prima frase). Pretendere che solo gli autori solvibili possano essere condannati al risarcimento delle pretese delle parti civili sarebbe arbitrario poiché in palese contrasto con la norma citata (v. Jörg Paul Müller, Grundrechte in der Schweiz, 3a ed., Berna 1999, pag. 473, lett. cc). 
5.3 Infondati sono pure i dubbi espressi dal giudice penale in merito alla mancata titolarità del credito da parte della A.________ (e di altre parti civili); a prescindere dall'avvenuta o meno liquidazione del fondo AFF, si osserva infatti che nella sentenza impugnata la Corte delle assise correzionali ha accolto senza riserve la domanda degli investitori costituitisi parte civile concernente il rimborso del valore residuo delle quote del fondo, riconoscendo alla ricorrente un'indennità di US$ 69'600.-- da prelevarsi sull'importo sequestrato in corso di istruttoria (v. sentenza impugnata, pag. 17, terzo considerando). Mal si comprende dunque perché alle stesse parti dovrebbe essere negata la facoltà di far valere ulteriori risarcimenti dei danni causati dall'agire illecito dell'accusato. 
5.4 Punto centrale della vertenza è però quello di stabilire se la richiesta di risarcimento avanzata dalla ricorrente sia già sufficientemente determinata o determinabile da poter essere decisa contestualmente al giudizio penale. Su questo punto, la Corte delle assise correzionali ha, forse un po' frettolosamente, ritenuto di non poter utilizzare le cifre indicate nella perizia giudiziaria quale base di calcolo delle perdite causate dall'agire illecito dell'accusato e quindi per stabilire i risarcimenti alle parti lese. 
 
A torto. Il perito ha infatti potuto accertare che le operazioni fittizie (e scorrette) dell'accusato negli anni 1994 e 1995 hanno causato perdite complessive a danno dei sottoscrittori di quote del fondo AFF per US$ 3'682'447.38, suddivisi in US$ 1'384'983.75 per sottoscrizioni del fondo American Growth Fund (AGF) avvenute a scapito del fondo AFF, US$ 1'134'158.60 per riscatti fittizi di quote del fondo AFF, US$ 900'000.-- per investimenti (in parte fittizi) sul mercato dell'argento e US$ 263'305.03 per il riscatto di quote AFF a valori superiori a quelli effettivi (v. in dettaglio le pag. 17-21, nonché la tabella riassuntiva a pag. 22 della perizia doc. A). Per quanto attiene ai litigiosi investimenti sull'argento, la perizia indica chiaramente che sin dall'impostazione della cosiddetta operazione "Silver", l'intenzione reale dell'accusato era quella di far affluire ulteriori capitali nel fondo AGF, in gravi difficoltà, sottraendoli al fondo AFF; solo 400'000 dei 900'000 dollari USA prelevati sul fondo AFF sono inoltre stati effettivamente impiegati per operazioni su questo metallo prezioso (v. perizia doc. A pagg. 19 e 20). Tali capitali, è utile precisarlo, erano comunque definitivamente usciti - giacché illecitamente stornati - dal fondo AFF, per cui anche un eventuale successo della speculazione sull'argento non avrebbe mutato la situazione di questo fondo. Il perito ha infine pertinentemente distinto le perdite di capitale del fondo AFF che potevano essere attribuite alle operazioni scorrette eseguite da B.________ da quelle derivanti dalla corrente gestione del fondo, ossia determinate dal cattivo andamento degli investimenti, di cui egli non può invece essere tenuto responsabile (v. pag. 29 del rapporto peritale doc. B). 
6. 
Da tutto ciò ne scende che, contrariamente all'opinione del giudice ticinese, la pretesa avanzata dall'insorgente risultava sufficientemente liquida e certa per poter essere presa in considerazione; il valore che avrebbero avuto le quote del fondo AFF di cui è titolare senza le malversazioni dell'accusato - e di riflesso il danno - poteva essere controllato e determinato senza difficoltà già sulla base delle risultanze dell'istruttoria penale. Rinviando la ricorrente (e altre parti civili) al foro civile per far valere le loro pretese di risarcimento, la Corte delle assise correzionali di Mendrisio ha quindi arbitrariamente applicato gli art. 266 e 267 CPP/TI. Una simile soluzione è contraria non solo ai menzionati disposti del CPP ticinese - oltre che alla "ratio legis" dell'art. 60 cpv. 1 CP ricordata in precedenza (v. consid. 5) -, ma anche al principio dell'economia procedurale, soprattutto quando, come nella fattispecie, la parte civile non avrebbe altra scelta che produrre in sede civile le medesime prove (v. perizia giudiziaria) già assunte nel procedimento penale. Il presente ricorso deve pertanto essere accolto e la causa rinviata all'autorità cantonale di prima istanza per un nuovo giudizio sui risarcimenti dovuti alle parti civili nel senso dei considerandi. 
 
III. Spese 
7. 
Visto l'esito dei ricorsi si prescinde dalla riscossione delle spese. La ricorrente ha diritto ad un'indennità di fr. 3'000.-- per ripetibili di questa sede (art. 278 PP). 
Per questi motivi, il Tribunale federale pronuncia: 
 
1. 
Il ricorso per cassazione è irricevibile. 
2. 
Si prescinde dalla riscossione di spese. 
3. 
Il ricorso di diritto pubblico è accolto. 
4. 
Si prescinde dalla riscossione di spese. 
5. 
La Cassa del Tribunale federale verserà l'ammontare totale di fr. 3'000.-- alla ricorrente a titolo di ripetibili. 
6. 
Comunicazione ai patrocinatori delle parti, al Procuratore pubblico del Cantone Ticino e al Presidente della Corte delle assise correzionali di Mendrisio. 
Losanna, 21 maggio 2003 
In nome della Corte di cassazione penale 
del Tribunale federale svizzero 
Il presidente: Il cancelliere: